|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 20 |
||||||
| Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia. | ||||||
|
RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 1 Oggetto |
||||||
| La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi. | ||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| ai giochi in denaro nella cerchia privata; | ||||||
| ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea; | ||||||
| alle competizioni sportive; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico; | ||||||
| alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007 [1] sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). | ||||||
| La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 [2] contro la concorrenza sleale. | ||||||
| [1] RS 956.1 [2] RS 241 | ||||||
|
RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 4 Autorizzazione o concessione |
||||||
| Per lo svolgimento di giochi in denaro è necessaria un'autorizzazione o una concessione. L'autorizzazione e la concessione sono valide soltanto in Svizzera. | ||||||
|
RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 38 Presentazione di un rapporto e dei conti |
||||||
| Entro tre mesi dalla conclusione del gioco, gli organizzatori di piccole lotterie e di scommesse sportive locali presentano un rapporto all'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione. Il rapporto contiene: | ||||||
| il conteggio del gioco; | ||||||
| indicazioni sull'andamento del gioco; | ||||||
| indicazioni sull'utilizzo dei proventi. | ||||||
| A chi organizza almeno 24 piccoli tornei di poker all'anno si applicano le regole sulla presentazione dei conti e sulla revisione di cui agli articoli 48 e 49 capoversi 3 e 4. Agli altri organizzatori di piccoli tornei di poker si applica il capoverso 1 lettere a e b. | ||||||
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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 1 Oggetto |
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| La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi. | ||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| ai giochi in denaro nella cerchia privata; | ||||||
| ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea; | ||||||
| alle competizioni sportive; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico; | ||||||
| alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007 [1] sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). | ||||||
| La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 [2] contro la concorrenza sleale. | ||||||
| [1] RS 956.1 [2] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 4 Autorizzazione o concessione |
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| Per lo svolgimento di giochi in denaro è necessaria un'autorizzazione o una concessione. L'autorizzazione e la concessione sono valide soltanto in Svizzera. | ||||||
|
RS 935.511 OGD Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD) Art. 43 Regole del gioco - (art. 44 LGD) |
||||||
| La casa da gioco o l'organizzatore di giochi di grande estensione mette a disposizione dei giocatori le regole del gioco o un riassunto delle regole del gioco per ogni tipo di gioco. | ||||||
| Le regole del gioco o un riassunto delle regole del gioco sono stilati in un linguaggio facilmente comprensibile e sono accessibili ai giocatori in modo agevole e immediato. | ||||||
| Il DFGP fissa le indicazioni minime che devono figurare nelle regole dei giochi da casinò. | ||||||
| La casa da gioco emana le regole di gioco applicabili ai giochi da tavolo offerti e le sottopone previamente alla CFCG per approvazione. | ||||||
|
RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 38 Presentazione di un rapporto e dei conti |
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| Entro tre mesi dalla conclusione del gioco, gli organizzatori di piccole lotterie e di scommesse sportive locali presentano un rapporto all'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione. Il rapporto contiene: | ||||||
| il conteggio del gioco; | ||||||
| indicazioni sull'andamento del gioco; | ||||||
| indicazioni sull'utilizzo dei proventi. | ||||||
| A chi organizza almeno 24 piccoli tornei di poker all'anno si applicano le regole sulla presentazione dei conti e sulla revisione di cui agli articoli 48 e 49 capoversi 3 e 4. Agli altri organizzatori di piccoli tornei di poker si applica il capoverso 1 lettere a e b. | ||||||
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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 1 Oggetto |
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| La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi. | ||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| ai giochi in denaro nella cerchia privata; | ||||||
| ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea; | ||||||
| alle competizioni sportive; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico; | ||||||
| alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007 [1] sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). | ||||||
| La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 [2] contro la concorrenza sleale. | ||||||
| [1] RS 956.1 [2] RS 241 | ||||||
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RS 935.511 OGD Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD) Art. 43 Regole del gioco - (art. 44 LGD) |
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| La casa da gioco o l'organizzatore di giochi di grande estensione mette a disposizione dei giocatori le regole del gioco o un riassunto delle regole del gioco per ogni tipo di gioco. | ||||||
| Le regole del gioco o un riassunto delle regole del gioco sono stilati in un linguaggio facilmente comprensibile e sono accessibili ai giocatori in modo agevole e immediato. | ||||||
| Il DFGP fissa le indicazioni minime che devono figurare nelle regole dei giochi da casinò. | ||||||
| La casa da gioco emana le regole di gioco applicabili ai giochi da tavolo offerti e le sottopone previamente alla CFCG per approvazione. | ||||||
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RS 935.511 OGD Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD) Art. 43 Regole del gioco - (art. 44 LGD) |
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| La casa da gioco o l'organizzatore di giochi di grande estensione mette a disposizione dei giocatori le regole del gioco o un riassunto delle regole del gioco per ogni tipo di gioco. | ||||||
| Le regole del gioco o un riassunto delle regole del gioco sono stilati in un linguaggio facilmente comprensibile e sono accessibili ai giocatori in modo agevole e immediato. | ||||||
| Il DFGP fissa le indicazioni minime che devono figurare nelle regole dei giochi da casinò. | ||||||
| La casa da gioco emana le regole di gioco applicabili ai giochi da tavolo offerti e le sottopone previamente alla CFCG per approvazione. | ||||||
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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 1 Oggetto |
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| La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi. | ||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| ai giochi in denaro nella cerchia privata; | ||||||
| ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea; | ||||||
| alle competizioni sportive; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico; | ||||||
| alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007 [1] sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). | ||||||
| La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 [2] contro la concorrenza sleale. | ||||||
| [1] RS 956.1 [2] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 1 Oggetto |
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| La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi. | ||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| ai giochi in denaro nella cerchia privata; | ||||||
| ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea; | ||||||
| alle competizioni sportive; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico; | ||||||
| alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007 [1] sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). | ||||||
| La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 [2] contro la concorrenza sleale. | ||||||
| [1] RS 956.1 [2] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 1 Oggetto |
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| La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi. | ||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| ai giochi in denaro nella cerchia privata; | ||||||
| ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea; | ||||||
| alle competizioni sportive; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico; | ||||||
| alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007 [1] sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). | ||||||
| La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 [2] contro la concorrenza sleale. | ||||||
| [1] RS 956.1 [2] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 1 Oggetto |
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| La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi. | ||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| ai giochi in denaro nella cerchia privata; | ||||||
| ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea; | ||||||
| alle competizioni sportive; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico; | ||||||
| alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007 [1] sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). | ||||||
| La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 [2] contro la concorrenza sleale. | ||||||
| [1] RS 956.1 [2] RS 241 | ||||||
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RS 935.511 OGD Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD) Art. 43 Regole del gioco - (art. 44 LGD) |
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| La casa da gioco o l'organizzatore di giochi di grande estensione mette a disposizione dei giocatori le regole del gioco o un riassunto delle regole del gioco per ogni tipo di gioco. | ||||||
| Le regole del gioco o un riassunto delle regole del gioco sono stilati in un linguaggio facilmente comprensibile e sono accessibili ai giocatori in modo agevole e immediato. | ||||||
| Il DFGP fissa le indicazioni minime che devono figurare nelle regole dei giochi da casinò. | ||||||
| La casa da gioco emana le regole di gioco applicabili ai giochi da tavolo offerti e le sottopone previamente alla CFCG per approvazione. | ||||||
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RS 935.511 OGD Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD) Art. 43 Regole del gioco - (art. 44 LGD) |
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| La casa da gioco o l'organizzatore di giochi di grande estensione mette a disposizione dei giocatori le regole del gioco o un riassunto delle regole del gioco per ogni tipo di gioco. | ||||||
| Le regole del gioco o un riassunto delle regole del gioco sono stilati in un linguaggio facilmente comprensibile e sono accessibili ai giocatori in modo agevole e immediato. | ||||||
| Il DFGP fissa le indicazioni minime che devono figurare nelle regole dei giochi da casinò. | ||||||
| La casa da gioco emana le regole di gioco applicabili ai giochi da tavolo offerti e le sottopone previamente alla CFCG per approvazione. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 20 |
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| Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia. | ||||||