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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 519 |
||||||
| La disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata: | ||||||
| se al momento in cui fu fatta, il disponente non aveva la capacità di disporre; | ||||||
| se non è l'espressione di una libera volontà; | ||||||
| se è illecita od immorale in sé stessa o per la condizione da cui dipende. | ||||||
| L'azione di nullità può essere proposta da chiunque come erede o legatario abbia interesse a far annullare la disposizione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
||||||
| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
||||||
| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 139 [1] |
||||||
| Quando più debitori siano responsabili solidalmente, il diritto di regresso del debitore che ha soddisfatto il creditore si prescrive in tre anni dal giorno in cui il debitore ha soddisfatto il creditore e gli è noto il condebitore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 519 |
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| La disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata: | ||||||
| se al momento in cui fu fatta, il disponente non aveva la capacità di disporre; | ||||||
| se non è l'espressione di una libera volontà; | ||||||
| se è illecita od immorale in sé stessa o per la condizione da cui dipende. | ||||||
| L'azione di nullità può essere proposta da chiunque come erede o legatario abbia interesse a far annullare la disposizione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 96 [1] Tariffe e distrazione delle spese ripetibili |
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| I Cantoni stabiliscono le tariffe per le spese giudiziarie. È fatta salva la normativa in materia di tasse ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LEF [2]. | ||||||
| I Cantoni possono prevedere che l'avvocato ha un diritto esclusivo agli onorari e spese assegnati a titolo di spese ripetibili. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] RS 281.1 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 519 |
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| La disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata: | ||||||
| se al momento in cui fu fatta, il disponente non aveva la capacità di disporre; | ||||||
| se non è l'espressione di una libera volontà; | ||||||
| se è illecita od immorale in sé stessa o per la condizione da cui dipende. | ||||||
| L'azione di nullità può essere proposta da chiunque come erede o legatario abbia interesse a far annullare la disposizione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 135 |
||||||
| La prescrizione è interrotta: | ||||||
| mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni; | ||||||
| mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 137 |
||||||
| Coll'interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione. | ||||||
| Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 135 |
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| La prescrizione è interrotta: | ||||||
| mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni; | ||||||
| mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
||||||
| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 7 |
||||||
| Le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni [1] relative alla conclusione, all'adempimento ed alla risoluzione dei contratti sono applicabili anche ad altri rapporti di diritto civile. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 127 |
||||||
| I coniugi possono disporre nella convenzione che la rendita ivi fissata non sarà modificata o potrà esserlo soltanto in parte. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 127 |
||||||
| I coniugi possono disporre nella convenzione che la rendita ivi fissata non sarà modificata o potrà esserlo soltanto in parte. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 127 |
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| I coniugi possono disporre nella convenzione che la rendita ivi fissata non sarà modificata o potrà esserlo soltanto in parte. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 251 |
||||||
| La revoca di una donazione può aver luogo entro un anno dal giorno in cui il donatore ne ha conosciuto la causa. | ||||||
| Se il donatore muore prima del decorso di questo termine, l'azione si trasmette agli eredi fino al compimento del medesimo. | ||||||
| Gli eredi del donatore possono revocare la donazione, quando il donatario abbia intenzionalmente ed illecitamente ucciso il donatore o l'abbia impedito di revocare la disposizione. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 251 |
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| La revoca di una donazione può aver luogo entro un anno dal giorno in cui il donatore ne ha conosciuto la causa. | ||||||
| Se il donatore muore prima del decorso di questo termine, l'azione si trasmette agli eredi fino al compimento del medesimo. | ||||||
| Gli eredi del donatore possono revocare la donazione, quando il donatario abbia intenzionalmente ed illecitamente ucciso il donatore o l'abbia impedito di revocare la disposizione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 135 |
||||||
| La prescrizione è interrotta: | ||||||
| mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni; | ||||||
| mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 137 |
||||||
| Coll'interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione. | ||||||
| Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 38 |
||||||
| Ove il contratto sia stato conchiuso in qualità di rappresentante da chi non vi era autorizzato, il rappresentato diventa creditore o debitore solo quando ratifichi il contratto. | ||||||
| L'altra parte può pretendere che il rappresentato si dichiari sulla ratifica entro un congruo termine, e non è più tenuta al contratto se entro questo termine non segua la ratifica. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
||||||
| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 135 |
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| La prescrizione è interrotta: | ||||||
| mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni; | ||||||
| mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 135 |
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| La prescrizione è interrotta: | ||||||
| mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni; | ||||||
| mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
||||||
| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 137 |
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| Coll'interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione. | ||||||
| Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 138 |
||||||
| Quando la prescrizione sia interrotta mediante istanza di conciliazione, azione o eccezione, una nuova prescrizione comincia a decorrere se la lite è conclusa davanti all'autorità adita. [1] | ||||||
| Quando l'interruzione avviene mediante esecuzione per debiti, la prescrizione ricomincia ad ogni singolo atto esecutivo. | ||||||
| Quando l'interruzione ha luogo mediante insinuazione nel fallimento, la nuova prescrizione comincia dal momento nel quale, a norma della procedura sul fallimento, si può nuovamente far valere il credito. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
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| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
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| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
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| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 137 |
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| Coll'interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione. | ||||||
| Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
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| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
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| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
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| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
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| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 559 |
||||||
| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 558 |
||||||
| Tutti i partecipanti all'eredità ricevono, a spese della medesima, una copia della disposizione pubblicata, in quanto essa li concerne. | ||||||
| Ai beneficati di ignota dimora la comunicazione è fatta mediante pubblicazione. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
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| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 135 |
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| La prescrizione è interrotta: | ||||||
| mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni; | ||||||
| mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 137 |
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| Coll'interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione. | ||||||
| Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 38 |
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| Ove il contratto sia stato conchiuso in qualità di rappresentante da chi non vi era autorizzato, il rappresentato diventa creditore o debitore solo quando ratifichi il contratto. | ||||||
| L'altra parte può pretendere che il rappresentato si dichiari sulla ratifica entro un congruo termine, e non è più tenuta al contratto se entro questo termine non segua la ratifica. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 96 [1] Tariffe e distrazione delle spese ripetibili |
||||||
| I Cantoni stabiliscono le tariffe per le spese giudiziarie. È fatta salva la normativa in materia di tasse ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LEF [2]. | ||||||
| I Cantoni possono prevedere che l'avvocato ha un diritto esclusivo agli onorari e spese assegnati a titolo di spese ripetibili. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] RS 281.1 | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 97 Informazione circa le spese giudiziarie |
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| Il giudice informa la parte non patrocinata da un avvocato sull'importo presumibile delle spese giudiziarie, nonché sul gratuito patrocinio. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 97 Informazione circa le spese giudiziarie |
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| Il giudice informa la parte non patrocinata da un avvocato sull'importo presumibile delle spese giudiziarie, nonché sul gratuito patrocinio. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 139 [1] |
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| Quando più debitori siano responsabili solidalmente, il diritto di regresso del debitore che ha soddisfatto il creditore si prescrive in tre anni dal giorno in cui il debitore ha soddisfatto il creditore e gli è noto il condebitore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 139 [1] |
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| Quando più debitori siano responsabili solidalmente, il diritto di regresso del debitore che ha soddisfatto il creditore si prescrive in tre anni dal giorno in cui il debitore ha soddisfatto il creditore e gli è noto il condebitore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 139 [1] |
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| Quando più debitori siano responsabili solidalmente, il diritto di regresso del debitore che ha soddisfatto il creditore si prescrive in tre anni dal giorno in cui il debitore ha soddisfatto il creditore e gli è noto il condebitore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 96 [1] Tariffe e distrazione delle spese ripetibili |
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| I Cantoni stabiliscono le tariffe per le spese giudiziarie. È fatta salva la normativa in materia di tasse ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LEF [2]. | ||||||
| I Cantoni possono prevedere che l'avvocato ha un diritto esclusivo agli onorari e spese assegnati a titolo di spese ripetibili. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] RS 281.1 | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 139 [1] |
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| Quando più debitori siano responsabili solidalmente, il diritto di regresso del debitore che ha soddisfatto il creditore si prescrive in tre anni dal giorno in cui il debitore ha soddisfatto il creditore e gli è noto il condebitore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 519 |
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| La disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata: | ||||||
| se al momento in cui fu fatta, il disponente non aveva la capacità di disporre; | ||||||
| se non è l'espressione di una libera volontà; | ||||||
| se è illecita od immorale in sé stessa o per la condizione da cui dipende. | ||||||
| L'azione di nullità può essere proposta da chiunque come erede o legatario abbia interesse a far annullare la disposizione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 521 |
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| L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. | ||||||
| Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. | ||||||
| La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. | ||||||