SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 86 - 1. Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, |
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1 | Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, |
2 | Se questi atti vengono commessi mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni. Se con questi atti il colpevole turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.166 |
3 | Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 86 - 1. Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, |
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1 | Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, |
2 | Se questi atti vengono commessi mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni. Se con questi atti il colpevole turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.166 |
3 | Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 86 - 1. Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, |
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1 | Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, |
2 | Se questi atti vengono commessi mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni. Se con questi atti il colpevole turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.166 |
3 | Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 273 - Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 86 - 1. Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, |
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1 | Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, |
2 | Se questi atti vengono commessi mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni. Se con questi atti il colpevole turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.166 |
3 | Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 273 - Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 35 - 1 L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine da uno a sei mesi per il pagamento.26 Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini. |
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1 | L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine da uno a sei mesi per il pagamento.26 Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini. |
2 | Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all'esazione, l'autorità d'esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie. |
3 | Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace. |