SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 52 All'Ufficio federale di statistica - 1 LUfficio federale di statistica riceve i dati statistici conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993222 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali. |
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1 | LUfficio federale di statistica riceve i dati statistici conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993222 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali. |
2 | Gli invii dei dati avvengono in maniera automatizzata e in forma elettronica.223 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 52 All'Ufficio federale di statistica - 1 LUfficio federale di statistica riceve i dati statistici conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993222 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali. |
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1 | LUfficio federale di statistica riceve i dati statistici conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993222 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali. |
2 | Gli invii dei dati avvengono in maniera automatizzata e in forma elettronica.223 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 52 All'Ufficio federale di statistica - 1 LUfficio federale di statistica riceve i dati statistici conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993222 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali. |
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1 | LUfficio federale di statistica riceve i dati statistici conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993222 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali. |
2 | Gli invii dei dati avvengono in maniera automatizzata e in forma elettronica.223 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 15 Principi - 1 Ogni persona è rilevata soltanto una volta nel registro dello stato civile. È fatto salvo l'articolo 15b.71 |
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1 | Ogni persona è rilevata soltanto una volta nel registro dello stato civile. È fatto salvo l'articolo 15b.71 |
2 | Un fatto di stato civile può essere documentato nel registro dello stato civile soltanto se i dati che vi figurano sull'interessato sono aggiornati; sono fatte salve la documentazione della nascita di un trovatello (art. 10) e la documentazione della morte di una persona sconosciuta. |
3 | I fatti di stato civile concernenti una persona sono documentati in ordine cronologico. |
4 | I set di dati (complesso dei dati concernenti una persona) delle persone rilevate nel registro dello stato civile sono collegati tra loro in base ai rapporti di diritto della famiglia. Se un tale rapporto viene sciolto, il collegamento viene meno. |
5 | In occasione di una documentazione sono aggiornati i dati di tutti gli interessati. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 15 Principi - 1 Ogni persona è rilevata soltanto una volta nel registro dello stato civile. È fatto salvo l'articolo 15b.71 |
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1 | Ogni persona è rilevata soltanto una volta nel registro dello stato civile. È fatto salvo l'articolo 15b.71 |
2 | Un fatto di stato civile può essere documentato nel registro dello stato civile soltanto se i dati che vi figurano sull'interessato sono aggiornati; sono fatte salve la documentazione della nascita di un trovatello (art. 10) e la documentazione della morte di una persona sconosciuta. |
3 | I fatti di stato civile concernenti una persona sono documentati in ordine cronologico. |
4 | I set di dati (complesso dei dati concernenti una persona) delle persone rilevate nel registro dello stato civile sono collegati tra loro in base ai rapporti di diritto della famiglia. Se un tale rapporto viene sciolto, il collegamento viene meno. |
5 | In occasione di una documentazione sono aggiornati i dati di tutti gli interessati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 45 - 1 Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
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1 | Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
2 | Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: |
1 | vigila sugli uffici dello stato civile; |
2 | assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; |
3 | collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; |
4 | decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; |
5 | assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. |
3 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.67 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 45 - 1 Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
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1 | Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
2 | Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: |
1 | vigila sugli uffici dello stato civile; |
2 | assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; |
3 | collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; |
4 | decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; |
5 | assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. |
3 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.67 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 51 - 1 L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, oppure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio:218 |
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1 | L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, oppure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio:218 |
a | le nascite; |
b | il sorgere e l'annullamento del legame di filiazione; |
c | i matrimoni, le unioni domestiche registrate e la loro conversione in matrimonio nonché lo scioglimento di matrimoni e unioni domestiche registrate; |
d | le morti. |
2 | L'ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio procede inoltre alle comunicazioni previste agli articoli 67 capoverso 5 e 74a capoverso 6 lettere b e c nonché capoverso 7.221 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 51 - 1 L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, oppure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio:218 |
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1 | L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, oppure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio:218 |
a | le nascite; |
b | il sorgere e l'annullamento del legame di filiazione; |
c | i matrimoni, le unioni domestiche registrate e la loro conversione in matrimonio nonché lo scioglimento di matrimoni e unioni domestiche registrate; |
d | le morti. |
2 | L'ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio procede inoltre alle comunicazioni previste agli articoli 67 capoverso 5 e 74a capoverso 6 lettere b e c nonché capoverso 7.221 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 51 - 1 L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, oppure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio:218 |
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1 | L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, oppure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio:218 |
a | le nascite; |
b | il sorgere e l'annullamento del legame di filiazione; |
c | i matrimoni, le unioni domestiche registrate e la loro conversione in matrimonio nonché lo scioglimento di matrimoni e unioni domestiche registrate; |
d | le morti. |
2 | L'ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio procede inoltre alle comunicazioni previste agli articoli 67 capoverso 5 e 74a capoverso 6 lettere b e c nonché capoverso 7.221 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 51 - 1 L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, oppure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio:218 |
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1 | L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, oppure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio:218 |
a | le nascite; |
b | il sorgere e l'annullamento del legame di filiazione; |
c | i matrimoni, le unioni domestiche registrate e la loro conversione in matrimonio nonché lo scioglimento di matrimoni e unioni domestiche registrate; |
d | le morti. |
2 | L'ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio procede inoltre alle comunicazioni previste agli articoli 67 capoverso 5 e 74a capoverso 6 lettere b e c nonché capoverso 7.221 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 25 - 1 Il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. |
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1 | Il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. |
2 | Il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell'autorità di protezione dei minori.22 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 170 - 1 Ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. |
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1 | Ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. |
2 | A sua istanza, il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari. |
3 | Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 170 - 1 Ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. |
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1 | Ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. |
2 | A sua istanza, il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari. |
3 | Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari. |