IR 0.742.101 Convenzione del 9 dicembre 1923 sul regime internazionale delle strade ferrate Art. 1 - Gli Stati contraenti dichiarano di accettare lo Statuto4 qui annesso, relativo al regime internazionale delle strade ferrate, adottato dalla seconda Conferenza generale delle comunicazioni e del transito, riunitasi a Ginevra il 15 novembre 1923. |