SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 512 - 1 Il contratto successorio richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 512 - 1 Il contratto successorio richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 498 - Il testamento può essere fatto in forma pubblica od in forma olografa, od anche con una dichiarazione orale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 499 - Il testamento pubblico si fa, con l'intervento di due testimoni, davanti un funzionario o notaio od altra persona officiale da designarsi dal diritto cantonale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 501 - 1 Appena datata e firmata la scrittura, il testatore deve, in presenza del funzionario, dichiarare ai due testimoni che egli l'ha letta e ch'essa contiene le sue disposizioni d'ultima volontà. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 501 - 1 Appena datata e firmata la scrittura, il testatore deve, in presenza del funzionario, dichiarare ai due testimoni che egli l'ha letta e ch'essa contiene le sue disposizioni d'ultima volontà. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 512 - 1 Il contratto successorio richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 512 - 1 Il contratto successorio richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 501 - 1 Appena datata e firmata la scrittura, il testatore deve, in presenza del funzionario, dichiarare ai due testimoni che egli l'ha letta e ch'essa contiene le sue disposizioni d'ultima volontà. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 500 - 1 Il testatore comunica la sua volontà al funzionario, il quale ne redige o ne fa redigere la scrittura e la dà a leggere al testatore stesso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 485 - 1 La cosa legata dev'essere consegnata al legatario, con le sue deteriorazioni e coi suoi accrescimenti, libera o gravata, nello stato e nelle condizioni in cui si trova all'apertura della successione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 485 - 1 La cosa legata dev'essere consegnata al legatario, con le sue deteriorazioni e coi suoi accrescimenti, libera o gravata, nello stato e nelle condizioni in cui si trova all'apertura della successione. |