|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
||||||
| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
||||||
| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
||||||
| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
||||||
| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
||||||
| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 527 |
||||||
| Soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte: | ||||||
| le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non sieno soggette a collazione; | ||||||
| i contratti di fine e rinuncia d'eredità; | ||||||
| le donazioni liberamente revocabili e quelle fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti alla di lui morte, eccettuati i regali d'uso; | ||||||
| le alienazioni fatte dal disponente con la manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
||||||
| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 629 |
||||||
| Se le liberalità eccedono l'importo di una quota ereditaria, ma è provato che con ciò il disponente ha voluto favorire l'erede di cui si tratta, l'eccedenza non è soggetta a collazione, riservata ai coeredi l'azione di riduzione. | ||||||
| Questo favore è presunto per i corredi donati nella consueta misura ai discendenti per causa di nozze. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 657 |
||||||
| Il contratto traslativo della proprietà richiede per la sua validità l'atto pubblico. | ||||||
| Le disposizioni a causa di morte e le convenzioni matrimoniali devono essere fatte nelle forme prescritte dal diritto successorio e matrimoniale. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
||||||
| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
||||||
| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 630 |
||||||
| La collazione si fa a norma del valore della liberalità al momento dell'aperta successione o, per le cose precedentemente alienate, secondo il loro prezzo di vendita. | ||||||
| Le spese fatte, le deteriorazioni ed i frutti percepiti sono computati fra gli eredi secondo le regole del possesso. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
||||||
| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
||||||
| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
||||||
| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 614 |
||||||
| I crediti del defunto verso uno degli eredi sono imputati nella sua quota. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
||||||
| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
||||||
| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
||||||
| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
||||||
| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 629 |
||||||
| Se le liberalità eccedono l'importo di una quota ereditaria, ma è provato che con ciò il disponente ha voluto favorire l'erede di cui si tratta, l'eccedenza non è soggetta a collazione, riservata ai coeredi l'azione di riduzione. | ||||||
| Questo favore è presunto per i corredi donati nella consueta misura ai discendenti per causa di nozze. | ||||||