SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
|
1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
|
1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 48 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. |
2 | Esso disciplina in particolare: |
1 | i registri da tenere e i dati da registrare; |
2 | l'utilizzazione del numero AVS73 conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194674 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; |
3 | la tenuta dei registri; |
4 | la vigilanza.75 |
3 | Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.76 |
4 | Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. |
5 | Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: |
1 | alla notificazione di fatti dello stato civile; |
2 | al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; |
3 | alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.77 |