et art. 60 litt
. c OJ. Recours en réforme. Recevabilité. Renvoi
OJ; RO 62 II 126, 72 II 409 -410, 75 II 61, 76 II
. c OJ).
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 82 |
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| Chi domanda l'adempimento di un contratto bilaterale deve averlo per parte sua già adempito od offrire di adempirlo, a meno che pel tenore o per la natura del contratto sia tenuto ad adempirlo soltanto più tardi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 74 |
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| Il luogo dell'adempimento è determinato dalla volontà delle parti esplicitamente espressa o risultante dalle circostanze. | ||||||
| In difetto d'altra disposizione varranno le seguenti norme: | ||||||
| il pagamento dei debiti pecuniari deve farsi nel luogo in cui è domiciliato il creditore all'epoca della scadenza; | ||||||
| la consegna di una cosa determinata deve essere fatta nel luogo in cui si trovava al momento del contratto; | ||||||
| le altre obbligazioni devono essere adempiute nel luogo dove era domiciliato il debitore quando ebbero origine. | ||||||
| Quando l'obbligazione dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, e questi ne abbia reso molto più gravoso l'adempimento per aver cambiato il suo domicilio dopo la nascita dell'obbligazione, il debitore ha diritto di adempierla al domicilio primitivo del creditore. | ||||||