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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 941 |
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| Chi occasiona una decisione di un'autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità di riscossione degli emolumenti, in particolare: | ||||||
| la base di calcolo degli emolumenti; | ||||||
| la rinuncia alla riscossione degli emolumenti; | ||||||
| la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti; | ||||||
| l'esigibilità, la fatturazione e l'anticipo di emolumenti; | ||||||
| la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti; | ||||||
| la quota degli emolumenti riscossi dai Cantoni da versare alla Confederazione. | ||||||
| Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC |
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| L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio. | ||||||
| La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso. | ||||||
| L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio. | ||||||
| L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 941 |
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| Chi occasiona una decisione di un'autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità di riscossione degli emolumenti, in particolare: | ||||||
| la base di calcolo degli emolumenti; | ||||||
| la rinuncia alla riscossione degli emolumenti; | ||||||
| la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti; | ||||||
| l'esigibilità, la fatturazione e l'anticipo di emolumenti; | ||||||
| la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti; | ||||||
| la quota degli emolumenti riscossi dai Cantoni da versare alla Confederazione. | ||||||
| Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 940 |
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| L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a 5000 franchi chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 57 Riduzione e aumento simultanei del capitale azionario [1] |
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| Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: [2] | ||||||
| l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale; | ||||||
| i documenti giustificativi necessari per un aumento ordinario del capitale azionario; | ||||||
| lo statuto in caso di modifica. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| il fatto che il capitale azionario è stato ridotto e simultaneamente riaumentato; | ||||||
| l'ammontare della riduzione del capitale azionario; | ||||||
| la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni; | ||||||
| il nuovo ammontare del capitale azionario se è superiore all'ammontare anteriore; | ||||||
| il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento del capitale azionario; | ||||||
| il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; | ||||||
| se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni; | ||||||
| la nuova data dello statuto in caso di modifica. | ||||||
| Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato in vista di un risanamento, nel registro di commercio è iscritto l'annullamento delle azioni emesse precedentemente. | ||||||
| Se, al momento dell'aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se l'aumento del capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 46 capoverso 3 lettera d e 48 capoverso 1 lettera i. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 58 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente |
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| Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dagli articoli 55 e 56. L'articolo 57 si applica a titolo complementare. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 940 |
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| L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a 5000 franchi chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC |
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| L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio. | ||||||
| La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso. | ||||||
| L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio. | ||||||
| L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate. | ||||||