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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 245 |
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| La donazione può essere gravata da condizioni e da oneri | ||||||
| La donazione da eseguirsi dopo la morte del donatore è regolata dalle norme sulle disposizioni a causa di morte. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 512 |
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| Il contratto successorio richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico. | ||||||
| Le parti devono dichiarare simultaneamente la loro volontà al funzionario e firmare l'atto alla presenza del funzionario stesso e dei due testimoni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 512 |
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| Il contratto successorio richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico. | ||||||
| Le parti devono dichiarare simultaneamente la loro volontà al funzionario e firmare l'atto alla presenza del funzionario stesso e dei due testimoni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 8 |
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| Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 512 |
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| Il contratto successorio richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico. | ||||||
| Le parti devono dichiarare simultaneamente la loro volontà al funzionario e firmare l'atto alla presenza del funzionario stesso e dei due testimoni. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 245 |
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| La donazione può essere gravata da condizioni e da oneri | ||||||
| La donazione da eseguirsi dopo la morte del donatore è regolata dalle norme sulle disposizioni a causa di morte. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 512 |
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| Il contratto successorio richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico. | ||||||
| Le parti devono dichiarare simultaneamente la loro volontà al funzionario e firmare l'atto alla presenza del funzionario stesso e dei due testimoni. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 11 |
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| Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito circa l'importanza e l'efficacia d'una forma legalmente prescritta, dalla osservanza di questa dipende la validità del contratto. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 7 |
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| Le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni [1] relative alla conclusione, all'adempimento ed alla risoluzione dei contratti sono applicabili anche ad altri rapporti di diritto civile. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 8 |
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| Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 8 |
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| Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 8 |
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| Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 501 |
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| Appena datata e firmata la scrittura, il testatore deve, in presenza del funzionario, dichiarare ai due testimoni che egli l'ha letta e ch'essa contiene le sue disposizioni d'ultima volontà. | ||||||
| I testimoni devono confermare con la loro firma, sulla scrittura stessa, che il testatore ha pronunciato tale dichiarazione in loro presenza e che, a loro giudizio, egli trovavasi in istato di capacità a disporre. | ||||||
| Non è necessario che ai testimoni sia data conoscenza del contenuto della scrittura. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 499 |
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| Il testamento pubblico si fa, con l'intervento di due testimoni, davanti un funzionario o notaio od altra persona officiale da designarsi dal diritto cantonale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 501 |
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| Appena datata e firmata la scrittura, il testatore deve, in presenza del funzionario, dichiarare ai due testimoni che egli l'ha letta e ch'essa contiene le sue disposizioni d'ultima volontà. | ||||||
| I testimoni devono confermare con la loro firma, sulla scrittura stessa, che il testatore ha pronunciato tale dichiarazione in loro presenza e che, a loro giudizio, egli trovavasi in istato di capacità a disporre. | ||||||
| Non è necessario che ai testimoni sia data conoscenza del contenuto della scrittura. | ||||||