SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 74 - 1 Se il fondo da realizzarsi è situato in altro circondario di esecuzione, la domanda di vendita sarà nondimeno presentata all'ufficio del foro di esecuzione, anche ove, avvenuto il pignoramento, il debitore avesse trasferito il suo domicilio in altro circondario. L'ufficio del foro di esecuzione incaricherà della realizzazione l'ufficio del luogo dove il fondo è situato, anticipandogli a sua richiesta il presuntivo importo delle spese. |
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1 | Se il fondo da realizzarsi è situato in altro circondario di esecuzione, la domanda di vendita sarà nondimeno presentata all'ufficio del foro di esecuzione, anche ove, avvenuto il pignoramento, il debitore avesse trasferito il suo domicilio in altro circondario. L'ufficio del foro di esecuzione incaricherà della realizzazione l'ufficio del luogo dove il fondo è situato, anticipandogli a sua richiesta il presuntivo importo delle spese. |
2 | Se il fondo è situato in più circondari, sarà competente per la realizzazione l'ufficio nel cui circondario è situata la parte del fondo di maggior valore. |
3 | Se sono da realizzarsi contemporaneamente più fondi costituiti in pegno per il medesimo credito, competente per la realizzazione sarà l'ufficio del foro di esecuzione, se uno di essi è situato nel suo circondario. Se nessuno dei fondi giace in questo circondario, sarà competente l'ufficio nel cui circondario è situato il fondo di maggior valore. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 77 - 1 L'ufficio richiesto non ha facoltà di concedere di propria iniziativa la proroga prevista dall'articolo 123 della LEF. |
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1 | L'ufficio richiesto non ha facoltà di concedere di propria iniziativa la proroga prevista dall'articolo 123 della LEF. |
2 | Le somme incassate dall'ufficio richiesto saranno consegnate immediatamente all'ufficio richiedente, ove non sia stato stabilito diversamente (art. 24). |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 5 - 1 Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge. |
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1 | Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge. |
2 | Il danneggiato non ha azione contro il colpevole. |
3 | Il diritto cantonale disciplina l'esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno. |
4 | Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 74 - 1 Se il fondo da realizzarsi è situato in altro circondario di esecuzione, la domanda di vendita sarà nondimeno presentata all'ufficio del foro di esecuzione, anche ove, avvenuto il pignoramento, il debitore avesse trasferito il suo domicilio in altro circondario. L'ufficio del foro di esecuzione incaricherà della realizzazione l'ufficio del luogo dove il fondo è situato, anticipandogli a sua richiesta il presuntivo importo delle spese. |
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1 | Se il fondo da realizzarsi è situato in altro circondario di esecuzione, la domanda di vendita sarà nondimeno presentata all'ufficio del foro di esecuzione, anche ove, avvenuto il pignoramento, il debitore avesse trasferito il suo domicilio in altro circondario. L'ufficio del foro di esecuzione incaricherà della realizzazione l'ufficio del luogo dove il fondo è situato, anticipandogli a sua richiesta il presuntivo importo delle spese. |
2 | Se il fondo è situato in più circondari, sarà competente per la realizzazione l'ufficio nel cui circondario è situata la parte del fondo di maggior valore. |
3 | Se sono da realizzarsi contemporaneamente più fondi costituiti in pegno per il medesimo credito, competente per la realizzazione sarà l'ufficio del foro di esecuzione, se uno di essi è situato nel suo circondario. Se nessuno dei fondi giace in questo circondario, sarà competente l'ufficio nel cui circondario è situato il fondo di maggior valore. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 75 - 1 L'ufficio richiesto procederà direttamente a tutte le operazioni inerenti alla realizzazione: segnatamente provvederà all'amministrazione del fondo, alle pubblicazioni ufficiali (art. 138 e 143 LEF), alle comunicazioni occorrenti (art. 139 e 140 cpv. 2 LEF), all'allestimento dell'elenco degli oneri (art. 140 LEF), e delle condizioni d'incanto (art. 134 e 135 LEF), all'incasso del prezzo di vendita e all'iscrizione del trapasso di proprietà nel registro fondiario.109 |
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1 | L'ufficio richiesto procederà direttamente a tutte le operazioni inerenti alla realizzazione: segnatamente provvederà all'amministrazione del fondo, alle pubblicazioni ufficiali (art. 138 e 143 LEF), alle comunicazioni occorrenti (art. 139 e 140 cpv. 2 LEF), all'allestimento dell'elenco degli oneri (art. 140 LEF), e delle condizioni d'incanto (art. 134 e 135 LEF), all'incasso del prezzo di vendita e all'iscrizione del trapasso di proprietà nel registro fondiario.109 |
2 | Nei casi in cui la legge riserva l'apprezzamento dell'ufficiale di esecuzione o l'uso locale (art. 134 cpv. 1, 135 cpv. 2, 137 e 140 cpv. 3 LEF), la decisione spetta all'ufficio richiesto. |
3 | Ad esso spetta parimenti di scegliere gli organi di pubblicità, e, entro i limiti legali, di stabilire i termini dell'incanto, tenendo conto delle eventuali proposte motivate dell'ufficio richiedente. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 125 - 1 La realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l'ora. |
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1 | La realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l'ora. |
2 | La forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale. |
3 | Quando il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano in Svizzera una dimora conosciuta o un rappresentante, l'ufficio d'esecuzione li avvisa con lettera semplice, almeno tre giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo dell'incanto.264 |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 76 - Onde permettere all'ufficio richiesto di provvedere alle comunicazioni e di impartire i termini (art. 139 e 140 cpv. 2 LEF), l'ufficio richiedente di esecuzione gli trasmetterà, colla rogatoria, un elenco dei creditori partecipanti all'esecuzione e dei loro crediti. |