|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 377 |
||||||
| Se una persona incapace di discernimento deve ricevere un trattamento medico sul quale non si è pronunciata in direttive vincolanti, il medico curante definisce il trattamento necessario in collaborazione con la persona che ha diritto di rappresentarla in caso di provvedimenti medici. | ||||||
| Il medico informa la persona con diritto di rappresentanza su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici previsti, in particolare sui motivi, l'obiettivo, il genere, le modalità, i rischi, gli effetti secondari e i costi dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi. | ||||||
| Per quanto possibile, la persona incapace di discernimento è coinvolta nel processo decisionale. | ||||||
| Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 27 |
||||||
| Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. | ||||||
| Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 27 |
||||||
| Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. | ||||||
| Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 25 [1] |
||||||
| Il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. | ||||||
| Il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell'autorità di protezione dei minori. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1119). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 26 [1] |
||||||
| Il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede dell'autorità di protezione degli adulti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 26 [1] |
||||||
| Il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede dell'autorità di protezione degli adulti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 26 [1] |
||||||
| Il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede dell'autorità di protezione degli adulti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 376 |
||||||
| Se sussistono dubbi sull'adempimento delle condizioni per la rappresentanza, l'autorità di protezione degli adulti pronuncia in merito e, se del caso, consegna al coniuge o al partner registrato un documento che ne attesta i poteri. | ||||||
| Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti, su domanda di una persona vicina o d'ufficio, revoca in tutto o in parte i poteri di rappresentanza del coniuge o del partner registrato oppure istituisce una curatela. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 26 [1] |
||||||
| Il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede dell'autorità di protezione degli adulti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 377 |
||||||
| Se una persona incapace di discernimento deve ricevere un trattamento medico sul quale non si è pronunciata in direttive vincolanti, il medico curante definisce il trattamento necessario in collaborazione con la persona che ha diritto di rappresentarla in caso di provvedimenti medici. | ||||||
| Il medico informa la persona con diritto di rappresentanza su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici previsti, in particolare sui motivi, l'obiettivo, il genere, le modalità, i rischi, gli effetti secondari e i costi dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi. | ||||||
| Per quanto possibile, la persona incapace di discernimento è coinvolta nel processo decisionale. | ||||||
| Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione. | ||||||