SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 236 - 1 Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch'egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica. |
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1 | Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch'egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica. |
2 | La pena è una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.300 |
3 | I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 236 - 1 Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch'egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica. |
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1 | Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch'egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica. |
2 | La pena è una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.300 |
3 | I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti. |