SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 15 Partecipazione su richiesta - 1 I gestori di impianti con una determinata potenza termica totale minima possono partecipare, su richiesta, al SSQE. Il Consiglio federale stabilisce la potenza termica minima. |
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1 | I gestori di impianti con una determinata potenza termica totale minima possono partecipare, su richiesta, al SSQE. Il Consiglio federale stabilisce la potenza termica minima. |
2 | Ogni anno restituiscono alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni di gas serra prodotte da tali impianti. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere che per le emissioni generate dall'utilizzo di gas metano trasportato in condotta non debbano essere restituiti diritti di emissione se: |
a | del gas rinnovabile è stato prodotto all'estero, ivi acquistato e immesso nella rete europea in una quantità corrispondente a quella di gas metano utilizzata; |
b | nessun doppio computo è effettuato riguardo al gas rinnovabile; |
c | il computo ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra avviene esclusivamente in Svizzera; e |
d | il gas rinnovabile soddisfa i requisiti di cui all'articolo 35d LPAmb42. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 15 Partecipazione su richiesta - 1 I gestori di impianti con una determinata potenza termica totale minima possono partecipare, su richiesta, al SSQE. Il Consiglio federale stabilisce la potenza termica minima. |
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1 | I gestori di impianti con una determinata potenza termica totale minima possono partecipare, su richiesta, al SSQE. Il Consiglio federale stabilisce la potenza termica minima. |
2 | Ogni anno restituiscono alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni di gas serra prodotte da tali impianti. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere che per le emissioni generate dall'utilizzo di gas metano trasportato in condotta non debbano essere restituiti diritti di emissione se: |
a | del gas rinnovabile è stato prodotto all'estero, ivi acquistato e immesso nella rete europea in una quantità corrispondente a quella di gas metano utilizzata; |
b | nessun doppio computo è effettuato riguardo al gas rinnovabile; |
c | il computo ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra avviene esclusivamente in Svizzera; e |
d | il gas rinnovabile soddisfa i requisiti di cui all'articolo 35d LPAmb42. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 19 Rilascio di diritti di emissione per impianti - 1 I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
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1 | I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
2 | Tali diritti sono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta. |
3 | La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinata in particolare in funzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra degli impianti di riferimento e dei prodotti realizzati. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere che la quantità di diritti di emissione assegnati secondo il capoverso 3 sia ridotta se l'efficienza individuale di un gestore di impianti in termini di emissioni di gas serra è insufficiente. |
5 | Per la produzione e l'utilizzo di elettricità non è prevista l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
6 | Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei diritti di emissione non assegnati a titolo gratuito sia messa all'asta. I diritti di emissione che non sono stati messi all'asta o che non sono stati aggiudicati all'asta sono cancellati. |
7 | Se la quantità dei diritti di emissione non è sufficiente a soddisfare le pretese, la parte dei diritti di emissione assegnata a titolo gratuito ai singoli gestori è ridotta proporzionalmente. I diritti di emissione riservati secondo l'articolo 18 capoverso 3 possono essere utilizzati per limitare la riduzione al 5 per cento al massimo. |
8 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 19 Rilascio di diritti di emissione per impianti - 1 I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
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1 | I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
2 | Tali diritti sono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta. |
3 | La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinata in particolare in funzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra degli impianti di riferimento e dei prodotti realizzati. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere che la quantità di diritti di emissione assegnati secondo il capoverso 3 sia ridotta se l'efficienza individuale di un gestore di impianti in termini di emissioni di gas serra è insufficiente. |
5 | Per la produzione e l'utilizzo di elettricità non è prevista l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
6 | Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei diritti di emissione non assegnati a titolo gratuito sia messa all'asta. I diritti di emissione che non sono stati messi all'asta o che non sono stati aggiudicati all'asta sono cancellati. |
7 | Se la quantità dei diritti di emissione non è sufficiente a soddisfare le pretese, la parte dei diritti di emissione assegnata a titolo gratuito ai singoli gestori è ridotta proporzionalmente. I diritti di emissione riservati secondo l'articolo 18 capoverso 3 possono essere utilizzati per limitare la riduzione al 5 per cento al massimo. |
8 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 74 Protezione dell'ambiente - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
2 | Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati. |
3 | L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 15 Partecipazione su richiesta - 1 I gestori di impianti con una determinata potenza termica totale minima possono partecipare, su richiesta, al SSQE. Il Consiglio federale stabilisce la potenza termica minima. |
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1 | I gestori di impianti con una determinata potenza termica totale minima possono partecipare, su richiesta, al SSQE. Il Consiglio federale stabilisce la potenza termica minima. |
2 | Ogni anno restituiscono alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni di gas serra prodotte da tali impianti. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere che per le emissioni generate dall'utilizzo di gas metano trasportato in condotta non debbano essere restituiti diritti di emissione se: |
a | del gas rinnovabile è stato prodotto all'estero, ivi acquistato e immesso nella rete europea in una quantità corrispondente a quella di gas metano utilizzata; |
b | nessun doppio computo è effettuato riguardo al gas rinnovabile; |
c | il computo ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra avviene esclusivamente in Svizzera; e |
d | il gas rinnovabile soddisfa i requisiti di cui all'articolo 35d LPAmb42. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intende per: |
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a | combustibili fossili: vettori energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione); |
b | carburanti fossili: vettori energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia; |
c | diritti di emissione: diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che sono assegnati a titolo gratuito oppure messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale; |
d | attestati nazionali: attestati negoziabili in Svizzera relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra o ad aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio realizzati in Svizzera; |
e | certificati di riduzione delle emissioni: attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni comprovabili delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19977 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; |
f | attestati internazionali: attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra o ad aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 20158 sul clima; |
g | impianti: unità tecniche fisse in un luogo determinato; |
h | capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio: rimozione computabile di CO2 dall'atmosfera e suo stoccaggio nei pozzi di carbonio; |
i | protezione del clima: la totalità dei provvedimenti che concorrono a ridurre le emissioni di gas serra o ad aumentare la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio e che sono volti ad attenuare o impedire possibili effetti dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera; |
j | fornitori di carburante per l'aviazione: fornitori di carburanti o di idrogeno per l'aviazione, come pure operatori di aeromobili che acquistano o producono essi stessi i carburanti o l'idrogeno per l'aviazione di cui necessitano per l'esercizio dell'attività commerciale. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intende per: |
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a | combustibili fossili: vettori energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione); |
b | carburanti fossili: vettori energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia; |
c | diritti di emissione: diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che sono assegnati a titolo gratuito oppure messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale; |
d | attestati nazionali: attestati negoziabili in Svizzera relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra o ad aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio realizzati in Svizzera; |
e | certificati di riduzione delle emissioni: attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni comprovabili delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19977 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; |
f | attestati internazionali: attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra o ad aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 20158 sul clima; |
g | impianti: unità tecniche fisse in un luogo determinato; |
h | capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio: rimozione computabile di CO2 dall'atmosfera e suo stoccaggio nei pozzi di carbonio; |
i | protezione del clima: la totalità dei provvedimenti che concorrono a ridurre le emissioni di gas serra o ad aumentare la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio e che sono volti ad attenuare o impedire possibili effetti dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera; |
j | fornitori di carburante per l'aviazione: fornitori di carburanti o di idrogeno per l'aviazione, come pure operatori di aeromobili che acquistano o producono essi stessi i carburanti o l'idrogeno per l'aviazione di cui necessitano per l'esercizio dell'attività commerciale. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 1 Scopo - La presente legge ha lo scopo di attuare gli obiettivi di cui alla legge federale del 30 settembre 20225 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli). |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 4 Mezzi - 1 Gli obiettivi di riduzione devono essere raggiunti in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge.12 |
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1 | Gli obiettivi di riduzione devono essere raggiunti in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge.12 |
2 | Al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione concorrono anche i provvedimenti stabiliti in altre legislazioni che riducono le emissioni di gas serra o aumentano la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio, segnatamente nei settori dell'ambiente, del sottosuolo, dell'energia, dei rifiuti, dell'agricoltura, dell'economia forestale e del legno, della circolazione stradale e dell'imposizione degli oli minerali, nonché provvedimenti volontari.13 |
3 | Sono provvedimenti volontari segnatamente anche le dichiarazioni in base alle quali i consumatori di combustibili e di carburanti fossili si impegnano volontariamente a limitare le emissioni di CO2. |
4 | Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni idonee del sostegno e dell'esecuzione di provvedimenti volontari. |
5 | Se gli obiettivi di riduzione non possono essere raggiunti, la Confederazione può acquisire gli attestati internazionali necessari al loro raggiungimento.14 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 16 Obbligo di partecipazione: gestori di impianti - 1 I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni elevate di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE. |
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1 | I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni elevate di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE. |
2bis | Alle emissioni generate dall'utilizzo di gas metano trasportato in condotta si applica l'articolo 15 capoverso 3.45 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 17 - 1 Ai gestori di impianti che partecipano al SSQE viene restituita, su richiesta, la tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili49. |
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1 | Ai gestori di impianti che partecipano al SSQE viene restituita, su richiesta, la tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili49. |
2 | Per le centrali termiche a combustibili fossili la restituzione è effettuata soltanto nella misura in cui il prezzo del CO2 supera un importo minimo. Quest'ultimo si fonda sul valore medio dei costi esterni dopo deduzione dei costi delle aste per i diritti di emissione consegnati. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 16 Obbligo di partecipazione: gestori di impianti - 1 I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni elevate di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE. |
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1 | I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni elevate di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE. |
2bis | Alle emissioni generate dall'utilizzo di gas metano trasportato in condotta si applica l'articolo 15 capoverso 3.45 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 18 Determinazione della quantità di diritti di emissione disponibili - 1 Il Consiglio federale stabilisce anticipatamente la quantità di diritti di emissione disponibili ogni anno per gli impianti e per gli aeromobili; al riguardo, tiene conto dell'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 e delle normative internazionali paragonabili.51 |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce anticipatamente la quantità di diritti di emissione disponibili ogni anno per gli impianti e per gli aeromobili; al riguardo, tiene conto dell'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 e delle normative internazionali paragonabili.51 |
2 | Può adeguare la quantità di diritti di emissione disponibili se assoggetta nuove categorie di impianti all'obbligo di partecipazione al SSQE, se esclude successivamente categorie di impianti da tale obbligo oppure se vengono cambiate normative internazionali paragonabili.52 |
3 | Può riservare ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione per impianti e per aeromobili al fine di metterli a disposizione di futuri partecipanti al SSQE o di partecipanti in forte crescita. Al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.53 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 19 Rilascio di diritti di emissione per impianti - 1 I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
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1 | I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
2 | Tali diritti sono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta. |
3 | La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinata in particolare in funzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra degli impianti di riferimento e dei prodotti realizzati. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere che la quantità di diritti di emissione assegnati secondo il capoverso 3 sia ridotta se l'efficienza individuale di un gestore di impianti in termini di emissioni di gas serra è insufficiente. |
5 | Per la produzione e l'utilizzo di elettricità non è prevista l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
6 | Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei diritti di emissione non assegnati a titolo gratuito sia messa all'asta. I diritti di emissione che non sono stati messi all'asta o che non sono stati aggiudicati all'asta sono cancellati. |
7 | Se la quantità dei diritti di emissione non è sufficiente a soddisfare le pretese, la parte dei diritti di emissione assegnata a titolo gratuito ai singoli gestori è ridotta proporzionalmente. I diritti di emissione riservati secondo l'articolo 18 capoverso 3 possono essere utilizzati per limitare la riduzione al 5 per cento al massimo. |
8 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 19 Rilascio di diritti di emissione per impianti - 1 I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
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1 | I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
2 | Tali diritti sono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta. |
3 | La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinata in particolare in funzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra degli impianti di riferimento e dei prodotti realizzati. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere che la quantità di diritti di emissione assegnati secondo il capoverso 3 sia ridotta se l'efficienza individuale di un gestore di impianti in termini di emissioni di gas serra è insufficiente. |
5 | Per la produzione e l'utilizzo di elettricità non è prevista l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
6 | Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei diritti di emissione non assegnati a titolo gratuito sia messa all'asta. I diritti di emissione che non sono stati messi all'asta o che non sono stati aggiudicati all'asta sono cancellati. |
7 | Se la quantità dei diritti di emissione non è sufficiente a soddisfare le pretese, la parte dei diritti di emissione assegnata a titolo gratuito ai singoli gestori è ridotta proporzionalmente. I diritti di emissione riservati secondo l'articolo 18 capoverso 3 possono essere utilizzati per limitare la riduzione al 5 per cento al massimo. |
8 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 21 Sanzione in caso di mancata consegna di diritti di emissione - 1 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2eq per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.59 |
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1 | I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2eq per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.59 |
2 | I diritti di emissione mancanti devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 21 Sanzione in caso di mancata consegna di diritti di emissione - 1 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2eq per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.59 |
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1 | I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2eq per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.59 |
2 | I diritti di emissione mancanti devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 21 Sanzione in caso di mancata consegna di diritti di emissione - 1 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2eq per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.59 |
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1 | I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2eq per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.59 |
2 | I diritti di emissione mancanti devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 21 Sanzione in caso di mancata consegna di diritti di emissione - 1 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2eq per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.59 |
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1 | I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2eq per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.59 |
2 | I diritti di emissione mancanti devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intende per: |
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a | combustibili fossili: vettori energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione); |
b | carburanti fossili: vettori energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia; |
c | diritti di emissione: diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che sono assegnati a titolo gratuito oppure messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale; |
d | attestati nazionali: attestati negoziabili in Svizzera relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra o ad aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio realizzati in Svizzera; |
e | certificati di riduzione delle emissioni: attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni comprovabili delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19977 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; |
f | attestati internazionali: attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra o ad aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 20158 sul clima; |
g | impianti: unità tecniche fisse in un luogo determinato; |
h | capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio: rimozione computabile di CO2 dall'atmosfera e suo stoccaggio nei pozzi di carbonio; |
i | protezione del clima: la totalità dei provvedimenti che concorrono a ridurre le emissioni di gas serra o ad aumentare la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio e che sono volti ad attenuare o impedire possibili effetti dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera; |
j | fornitori di carburante per l'aviazione: fornitori di carburanti o di idrogeno per l'aviazione, come pure operatori di aeromobili che acquistano o producono essi stessi i carburanti o l'idrogeno per l'aviazione di cui necessitano per l'esercizio dell'attività commerciale. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 21 Sanzione in caso di mancata consegna di diritti di emissione - 1 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2eq per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.59 |
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1 | I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2eq per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.59 |
2 | I diritti di emissione mancanti devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
|
1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 74 Protezione dell'ambiente - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
|
1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
2 | Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati. |
3 | L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 89 Politica energetica - 1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale. |
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1 | Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale. |
2 | La Confederazione emana principi per l'utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale. |
3 | Emana prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. |
4 | Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni. |
5 | Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Comuni nonché dall'economia; prende in considerazione le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 21 Sanzione in caso di mancata consegna di diritti di emissione - 1 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2eq per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.59 |
|
1 | I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2eq per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.59 |
2 | I diritti di emissione mancanti devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 16 Obbligo di partecipazione: gestori di impianti - 1 I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni elevate di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE. |
|
1 | I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni elevate di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE. |
2bis | Alle emissioni generate dall'utilizzo di gas metano trasportato in condotta si applica l'articolo 15 capoverso 3.45 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 16 Obbligo di partecipazione: gestori di impianti - 1 I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni elevate di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE. |
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1 | I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni elevate di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE. |
2bis | Alle emissioni generate dall'utilizzo di gas metano trasportato in condotta si applica l'articolo 15 capoverso 3.45 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 21 Sanzione in caso di mancata consegna di diritti di emissione - 1 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2eq per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.59 |
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1 | I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2eq per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.59 |
2 | I diritti di emissione mancanti devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 16 Obbligo di partecipazione: gestori di impianti - 1 I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni elevate di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE. |
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1 | I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni elevate di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE. |
2bis | Alle emissioni generate dall'utilizzo di gas metano trasportato in condotta si applica l'articolo 15 capoverso 3.45 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 21 Sanzione in caso di mancata consegna di diritti di emissione - 1 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2eq per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.59 |
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1 | I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2eq per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.59 |
2 | I diritti di emissione mancanti devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 19 Rilascio di diritti di emissione per impianti - 1 I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
|
1 | I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
2 | Tali diritti sono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta. |
3 | La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinata in particolare in funzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra degli impianti di riferimento e dei prodotti realizzati. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere che la quantità di diritti di emissione assegnati secondo il capoverso 3 sia ridotta se l'efficienza individuale di un gestore di impianti in termini di emissioni di gas serra è insufficiente. |
5 | Per la produzione e l'utilizzo di elettricità non è prevista l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
6 | Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei diritti di emissione non assegnati a titolo gratuito sia messa all'asta. I diritti di emissione che non sono stati messi all'asta o che non sono stati aggiudicati all'asta sono cancellati. |
7 | Se la quantità dei diritti di emissione non è sufficiente a soddisfare le pretese, la parte dei diritti di emissione assegnata a titolo gratuito ai singoli gestori è ridotta proporzionalmente. I diritti di emissione riservati secondo l'articolo 18 capoverso 3 possono essere utilizzati per limitare la riduzione al 5 per cento al massimo. |
8 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 19 Rilascio di diritti di emissione per impianti - 1 I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
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1 | I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
2 | Tali diritti sono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta. |
3 | La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinata in particolare in funzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra degli impianti di riferimento e dei prodotti realizzati. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere che la quantità di diritti di emissione assegnati secondo il capoverso 3 sia ridotta se l'efficienza individuale di un gestore di impianti in termini di emissioni di gas serra è insufficiente. |
5 | Per la produzione e l'utilizzo di elettricità non è prevista l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
6 | Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei diritti di emissione non assegnati a titolo gratuito sia messa all'asta. I diritti di emissione che non sono stati messi all'asta o che non sono stati aggiudicati all'asta sono cancellati. |
7 | Se la quantità dei diritti di emissione non è sufficiente a soddisfare le pretese, la parte dei diritti di emissione assegnata a titolo gratuito ai singoli gestori è ridotta proporzionalmente. I diritti di emissione riservati secondo l'articolo 18 capoverso 3 possono essere utilizzati per limitare la riduzione al 5 per cento al massimo. |
8 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 15 Partecipazione su richiesta - 1 I gestori di impianti con una determinata potenza termica totale minima possono partecipare, su richiesta, al SSQE. Il Consiglio federale stabilisce la potenza termica minima. |
|
1 | I gestori di impianti con una determinata potenza termica totale minima possono partecipare, su richiesta, al SSQE. Il Consiglio federale stabilisce la potenza termica minima. |
2 | Ogni anno restituiscono alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni di gas serra prodotte da tali impianti. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere che per le emissioni generate dall'utilizzo di gas metano trasportato in condotta non debbano essere restituiti diritti di emissione se: |
a | del gas rinnovabile è stato prodotto all'estero, ivi acquistato e immesso nella rete europea in una quantità corrispondente a quella di gas metano utilizzata; |
b | nessun doppio computo è effettuato riguardo al gas rinnovabile; |
c | il computo ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra avviene esclusivamente in Svizzera; e |
d | il gas rinnovabile soddisfa i requisiti di cui all'articolo 35d LPAmb42. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 16 Obbligo di partecipazione: gestori di impianti - 1 I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni elevate di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE. |
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1 | I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni elevate di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE. |
2bis | Alle emissioni generate dall'utilizzo di gas metano trasportato in condotta si applica l'articolo 15 capoverso 3.45 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 19 Rilascio di diritti di emissione per impianti - 1 I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
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1 | I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
2 | Tali diritti sono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta. |
3 | La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinata in particolare in funzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra degli impianti di riferimento e dei prodotti realizzati. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere che la quantità di diritti di emissione assegnati secondo il capoverso 3 sia ridotta se l'efficienza individuale di un gestore di impianti in termini di emissioni di gas serra è insufficiente. |
5 | Per la produzione e l'utilizzo di elettricità non è prevista l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
6 | Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei diritti di emissione non assegnati a titolo gratuito sia messa all'asta. I diritti di emissione che non sono stati messi all'asta o che non sono stati aggiudicati all'asta sono cancellati. |
7 | Se la quantità dei diritti di emissione non è sufficiente a soddisfare le pretese, la parte dei diritti di emissione assegnata a titolo gratuito ai singoli gestori è ridotta proporzionalmente. I diritti di emissione riservati secondo l'articolo 18 capoverso 3 possono essere utilizzati per limitare la riduzione al 5 per cento al massimo. |
8 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 1 Scopo - La presente legge ha lo scopo di attuare gli obiettivi di cui alla legge federale del 30 settembre 20225 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli). |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 19 Rilascio di diritti di emissione per impianti - 1 I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
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1 | I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
2 | Tali diritti sono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta. |
3 | La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinata in particolare in funzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra degli impianti di riferimento e dei prodotti realizzati. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere che la quantità di diritti di emissione assegnati secondo il capoverso 3 sia ridotta se l'efficienza individuale di un gestore di impianti in termini di emissioni di gas serra è insufficiente. |
5 | Per la produzione e l'utilizzo di elettricità non è prevista l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
6 | Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei diritti di emissione non assegnati a titolo gratuito sia messa all'asta. I diritti di emissione che non sono stati messi all'asta o che non sono stati aggiudicati all'asta sono cancellati. |
7 | Se la quantità dei diritti di emissione non è sufficiente a soddisfare le pretese, la parte dei diritti di emissione assegnata a titolo gratuito ai singoli gestori è ridotta proporzionalmente. I diritti di emissione riservati secondo l'articolo 18 capoverso 3 possono essere utilizzati per limitare la riduzione al 5 per cento al massimo. |
8 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 16 Obbligo di partecipazione: gestori di impianti - 1 I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni elevate di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE. |
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1 | I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni elevate di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE. |
2bis | Alle emissioni generate dall'utilizzo di gas metano trasportato in condotta si applica l'articolo 15 capoverso 3.45 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 74 Protezione dell'ambiente - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
2 | Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati. |
3 | L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 89 Politica energetica - 1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale. |
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1 | Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale. |
2 | La Confederazione emana principi per l'utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale. |
3 | Emana prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. |
4 | Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni. |
5 | Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Comuni nonché dall'economia; prende in considerazione le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 19 Rilascio di diritti di emissione per impianti - 1 I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
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1 | I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
2 | Tali diritti sono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta. |
3 | La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinata in particolare in funzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra degli impianti di riferimento e dei prodotti realizzati. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere che la quantità di diritti di emissione assegnati secondo il capoverso 3 sia ridotta se l'efficienza individuale di un gestore di impianti in termini di emissioni di gas serra è insufficiente. |
5 | Per la produzione e l'utilizzo di elettricità non è prevista l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
6 | Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei diritti di emissione non assegnati a titolo gratuito sia messa all'asta. I diritti di emissione che non sono stati messi all'asta o che non sono stati aggiudicati all'asta sono cancellati. |
7 | Se la quantità dei diritti di emissione non è sufficiente a soddisfare le pretese, la parte dei diritti di emissione assegnata a titolo gratuito ai singoli gestori è ridotta proporzionalmente. I diritti di emissione riservati secondo l'articolo 18 capoverso 3 possono essere utilizzati per limitare la riduzione al 5 per cento al massimo. |
8 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 19 Rilascio di diritti di emissione per impianti - 1 I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
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1 | I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente. |
2 | Tali diritti sono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta. |
3 | La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinata in particolare in funzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra degli impianti di riferimento e dei prodotti realizzati. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere che la quantità di diritti di emissione assegnati secondo il capoverso 3 sia ridotta se l'efficienza individuale di un gestore di impianti in termini di emissioni di gas serra è insufficiente. |
5 | Per la produzione e l'utilizzo di elettricità non è prevista l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
6 | Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei diritti di emissione non assegnati a titolo gratuito sia messa all'asta. I diritti di emissione che non sono stati messi all'asta o che non sono stati aggiudicati all'asta sono cancellati. |
7 | Se la quantità dei diritti di emissione non è sufficiente a soddisfare le pretese, la parte dei diritti di emissione assegnata a titolo gratuito ai singoli gestori è ridotta proporzionalmente. I diritti di emissione riservati secondo l'articolo 18 capoverso 3 possono essere utilizzati per limitare la riduzione al 5 per cento al massimo. |
8 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 89 Politica energetica - 1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale. |
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1 | Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale. |
2 | La Confederazione emana principi per l'utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale. |
3 | Emana prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. |
4 | Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni. |
5 | Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Comuni nonché dall'economia; prende in considerazione le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |