SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 198 - Sono beni propri per legge: |
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1 | le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge; |
2 | i beni appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito; |
3 | le pretese di riparazione morale; |
4 | i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. |
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1 | Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. |
2 | Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente: |
1 | il guadagno del suo lavoro; |
2 | le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale; |
3 | il risarcimento per impedimento al lavoro; |
4 | i redditi dei suoi beni propri; |
5 | i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. |
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1 | Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. |
2 | Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente: |
1 | il guadagno del suo lavoro; |
2 | le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale; |
3 | il risarcimento per impedimento al lavoro; |
4 | i redditi dei suoi beni propri; |
5 | i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 198 - Sono beni propri per legge: |
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1 | le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge; |
2 | i beni appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito; |
3 | le pretese di riparazione morale; |
4 | i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 560 - 1 Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. |
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1 | Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. |
2 | Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. |
3 | Per gli eredi istituiti, gli effetti dell'acquisto risalgono al momento dell'apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l'eredità secondo le regole del possesso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 602 - 1 Quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione. |
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1 | Quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione. |
2 | I coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto. |
3 | A richiesta di un coerede l'autorità competente può nominare alla comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 610 - 1 Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. |
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1 | Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. |
2 | Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto col defunto che debba essere considerato per l'eguale e giusta divisione della eredità. |
3 | Ogni erede può chiedere che i debiti dell'eredità sieno soddisfatti o garantiti prima della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 612a - 1 Se la casa o l'appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche rientrano nell'eredità, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota. |
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1 | Se la casa o l'appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche rientrano nell'eredità, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota. |
2 | Ove le circostanze lo giustifichino, invece della proprietà può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, l'usufrutto o un diritto d'abitazione. |
3 | Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitatavi dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale. |
4 | Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.529 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 613 - 1 Gli oggetti che per loro natura formano un complesso non possono essere suddivisi se uno degli eredi vi si oppone. |
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1 | Gli oggetti che per loro natura formano un complesso non possono essere suddivisi se uno degli eredi vi si oppone. |
2 | Gli scritti e gli oggetti che rappresentano ricordi di famiglia non possono essere alienati senza l'accordo di tutti gli eredi. |
3 | In caso di disaccordo fra i coeredi, l'autorità competente decide se e come le dette cose debbano essere alienate od attribuite, con o senza imputazione, tenuto calcolo dell'uso locale, e in difetto di questo, delle condizioni personali degli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 613a - Alla morte dell'affittuario di un'azienda agricola, l'erede che prosegue da solo l'affitto può chiedere che tutte le pertinenze (bestiame, utensili, scorte, ecc.) gli siano attribuite in imputazione sulla sua quota, per il valore ch'esse rappresentano per l'azienda. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 611 - 1 Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
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1 | Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
2 | Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall'autorità competente, tenuto calcolo dell'uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi. |
3 | L'attribuzione dei lotti succede per accordo o per sorteggio fra gli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 612 - 1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
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1 | Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
2 | Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d'accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo. |
3 | Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l'autorità decide se l'incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 652 - Se più persone, vincolate ad una comunione per disposizione di legge o per contratto, hanno in comune la proprietà di una cosa, il diritto di ciascuna si estende a tutta la cosa. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 652 - Se più persone, vincolate ad una comunione per disposizione di legge o per contratto, hanno in comune la proprietà di una cosa, il diritto di ciascuna si estende a tutta la cosa. |
SR 281.41 Ordinanza del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC) ODiC Art. 1 - 1 Il pignoramento dei diritti del debitore in una successione indivisa, indivisione, società in nome collettivo, in accomandita o in analoga comunione, non può portare che sulla parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione, anche se essa comprende soltanto un unico bene. |
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1 | Il pignoramento dei diritti del debitore in una successione indivisa, indivisione, società in nome collettivo, in accomandita o in analoga comunione, non può portare che sulla parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione, anche se essa comprende soltanto un unico bene. |
2 | Questa disposizione è applicabile anche al pignoramento della quota del debitore in una società semplice, se il contratto non prevede espressamente che i soci sono comproprietari dei beni sociali. |
3 | I redditi periodici che al debitore provengono dalla comunione (interessi, onorari, partecipazione agli utili) non possono essere pignorati separatamente in anticipazione che per il periodo di un anno. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. |
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1 | Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. |
2 | Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente: |
1 | il guadagno del suo lavoro; |
2 | le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale; |
3 | il risarcimento per impedimento al lavoro; |
4 | i redditi dei suoi beni propri; |
5 | i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 198 - Sono beni propri per legge: |
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1 | le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge; |
2 | i beni appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito; |
3 | le pretese di riparazione morale; |
4 | i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 654 - 1 Lo scioglimento si effettua con l'alienazione della cosa o con la fine della comunione. |
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1 | Lo scioglimento si effettua con l'alienazione della cosa o con la fine della comunione. |
2 | Salvo disposizione contraria, la divisione si fa secondo le norme della comproprietà. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 218 - L'alienazione di fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 199186 sul diritto fondiario rurale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 198 - Sono beni propri per legge: |
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1 | le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge; |
2 | i beni appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito; |
3 | le pretese di riparazione morale; |
4 | i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 198 - Sono beni propri per legge: |
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1 | le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge; |
2 | i beni appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito; |
3 | le pretese di riparazione morale; |
4 | i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 195 - 1 Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all'altro l'amministrazione della sua sostanza, s'applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato. |
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1 | Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all'altro l'amministrazione della sua sostanza, s'applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato. |
2 | Sono salve le disposizioni sull'estinzione dei debiti fra coniugi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 198 - Sono beni propri per legge: |
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1 | le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge; |
2 | i beni appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito; |
3 | le pretese di riparazione morale; |
4 | i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 209 - 1 In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri. |
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1 | In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri. |
2 | Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti. |
3 | Se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 196 - Il regime della partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. |
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1 | Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. |
2 | Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente: |
1 | il guadagno del suo lavoro; |
2 | le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale; |
3 | il risarcimento per impedimento al lavoro; |
4 | i redditi dei suoi beni propri; |
5 | i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 198 - Sono beni propri per legge: |
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1 | le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge; |
2 | i beni appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito; |
3 | le pretese di riparazione morale; |
4 | i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri. |