SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39g Calcolo del contributo per l'assistenza - 1 L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
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1 | L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
2 | L'importo annuo del contributo per l'assistenza ammonta a: |
a | 12 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza; |
b | 11 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza, se: |
b1 | l'assicurato convive con il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto o un parente in linea retta, e |
b2 | la persona con cui convive è maggiorenne e non percepisce a sua volta alcun assegno per grandi invalidi. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39g Calcolo del contributo per l'assistenza - 1 L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
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1 | L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
2 | L'importo annuo del contributo per l'assistenza ammonta a: |
a | 12 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza; |
b | 11 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza, se: |
b1 | l'assicurato convive con il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto o un parente in linea retta, e |
b2 | la persona con cui convive è maggiorenne e non percepisce a sua volta alcun assegno per grandi invalidi. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42quater Diritto - 1 Hanno diritto al contributo per l'assistenza gli assicurati che: |
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1 | Hanno diritto al contributo per l'assistenza gli assicurati che: |
a | percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AI secondo l'articolo 42 capoversi 1-4; |
b | vivono a casa propria; e |
c | sono maggiorenni. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per cui le persone con una capacità limitata di esercitare i diritti civili non hanno diritto al contributo per l'assistenza. |
3 | Stabilisce le condizioni alle quali i minorenni hanno diritto al contributo per l'assistenza. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42quinquies Prestazioni d'aiuto coperte - L'assicurazione versa il contributo per l'assistenza a copertura delle prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente): |
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a | assunta dall'assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro; e |
b | che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto o un parente in linea retta. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 25a Cure in caso di malattia - 1 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presta un contributo alle cure dispensate ambulatorialmente in base a un comprovato bisogno terapeutico, anche in istituzioni con strutture diurne o notturne o in una casa di cura: |
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1 | L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presta un contributo alle cure dispensate ambulatorialmente in base a un comprovato bisogno terapeutico, anche in istituzioni con strutture diurne o notturne o in una casa di cura: |
a | da un infermiere; |
b | nelle organizzazioni che impiegano infermieri; o |
c | previa prescrizione o indicazione di un medico.77 |
1bis | La rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati per le cure è retta dall'articolo 52.78 |
2 | I costi delle cure acute e transitorie che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono prescritte in ospedale congiuntamente da un medico e da un infermiere sono rimunerati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dal Cantone di domicilio dell'assicurato per due settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero (art. 49a).79 Assicuratori e fornitori di prestazioni convengono importi forfettari. La rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati per le cure acute e transitorie è retta dall'articolo 52.80 |
3 | Il Consiglio federale designa le cure che possono essere prestate previa prescrizione o indicazione di un medico. Designa inoltre le cure che possono essere prestate in assenza di una prescrizione o indicazione di un medico.81 |
3bis | Le federazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori concludono convenzioni, applicabili all'insieme del territorio nazionale, concernenti il controllo dell'evoluzione quantitativa delle cure prestate senza prescrizione o indicazione di un medico. Concordano misure atte a contrastare un aumento ingiustificato del volume di tali cure. Se le federazioni summenzionate non riescono a raggiungere un'intesa, il Consiglio federale disciplina i dettagli.82 |
3ter | Nel designare le cure di cui al capoverso 3 il Consiglio federale considera il bisogno terapeutico delle persone con patologie complesse e delle persone che necessitano di cure palliative.83 |
3quater | Il Consiglio federale disciplina la procedura di accertamento del bisogno terapeutico e il coordinamento fra i medici e gli infermieri addetti alle cure.84 |
4 | Il Consiglio federale fissa i contributi in franchi differenziandoli a seconda del bisogno terapeutico. È determinante il costo calcolato secondo il bisogno in cure della qualità necessaria, dispensate in modo efficiente ed economico. Le cure sono sottoposte a un controllo della qualità. Il Consiglio federale determina le modalità. |
5 | I costi delle cure non coperti dalle assicurazioni sociali possono essere addossati all'assicurato solo per un importo massimo corrispondente al 20 per cento del contributo alle cure massimo fissato dal Consiglio federale. I Cantoni disciplinano il finanziamento residuo. La determinazione e il versamento del finanziamento residuo competono al Cantone nel quale l'assicurato è domiciliato. Nel caso delle cure ambulatoriali, il finanziamento residuo è retto dalle disposizioni del Cantone di ubicazione del fornitore di prestazioni. La degenza in una casa di cura non fonda una nuova competenza. Se, al momento del ricovero, nel Cantone di domicilio non vi è disponibilità di posti letto in una casa di cura situata nei pressi del domicilio dell'assicurato, il finanziamento residuo è assunto dal Cantone di domicilio conformemente alle disposizioni del Cantone di ubicazione del fornitore di prestazioni. Questo finanziamento residuo e il diritto dell'assicurato alla degenza nella casa di cura in |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42sexies Entità del diritto - 1 Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
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1 | Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
a | l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive di cui all'articolo 42ter capoverso 3; |
b | i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2; |
c | il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal278. |
2 | Nel calcolo del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. |
3 | In deroga all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA279, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce: |
a | gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza; |
b | gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza; |
c | i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO280, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42sexies Entità del diritto - 1 Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
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1 | Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
a | l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive di cui all'articolo 42ter capoverso 3; |
b | i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2; |
c | il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal278. |
2 | Nel calcolo del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. |
3 | In deroga all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA279, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce: |
a | gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza; |
b | gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza; |
c | i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO280, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39c Ambiti di assistenza - Può essere riconosciuto un bisogno di aiuto negli ambiti seguenti: |
|
a | compimento degli atti ordinari della vita; |
b | gestione dell'economia domestica; |
c | partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero; |
d | educazione e accudimento di bambini; |
e | svolgimento di un'attività di pubblica utilità o a titolo onorifico; |
f | formazione e perfezionamento professionale; |
g | esercizio di un'attività lucrativa nel mercato del lavoro primario; |
h | sorveglianza diurna; |
i | servizio notturno. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39e Determinazione del bisogno di aiuto riconosciuto - 1 L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
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1 | L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
2 | Sono previsti i limiti massimi di ore mensili seguenti: |
a | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere a-c, per ciascun atto ordinario della vita ritenuto per la fissazione dell'assegno per grandi invalidi: |
a1 | 20 ore in caso di grande invalidità di grado lieve, |
a2 | 30 ore in caso di grande invalidità di grado medio, |
a3 | 40 ore in caso di grande invalidità di grado elevato; |
b | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere d-g: in totale 60 ore; |
c | per la sorveglianza di cui all'articolo 39c lettera h: 120 ore. |
3 | Per i seguenti gruppi di persone, il numero di atti ordinari della vita da considerare conformemente al capoverso 2 lettera a è stabilito come segue: |
a | per i sordociechi e i sordi gravemente ipovedenti: sei atti ordinari della vita; |
b | per i ciechi e gli ipovedenti gravi: tre atti ordinari della vita; |
c | per gli assicurati con una grande invalidità di grado lieve ai sensi dell'articolo 37 capoverso 3 lettere b, c, d o e: due atti ordinari della vita. |
4 | I limiti massimi di ore sono ridotti del 10 per cento per ogni giorno e per ogni notte che l'assicurato trascorre settimanalmente in un istituto. |
5 | I contributi concessi dall'assicurazione per l'invalidità per la sorveglianza di lunga durata secondo l'articolo 3quinquies capoverso 3 sono dedotti proporzionalmente dal bisogno di aiuto secondo l'articolo 39 c lettera h.225 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39f Importo del contributo per l'assistenza - 1 Il contributo per l'assistenza ammonta a 34.30 franchi all'ora. |
|
1 | Il contributo per l'assistenza ammonta a 34.30 franchi all'ora. |
2 | Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere e-g richiedono qualifiche particolari dell'assistente, il contributo per l'assistenza ammonta a 51.50 franchi all'ora. |
3 | L'ufficio AI stabilisce il contributo per l'assistenza per il servizio notturno in modo forfettario, in base all'intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L'importo massimo del contributo ammonta a 164.35 franchi per notte. |
4 | Per l'adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1-3 all'evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l'articolo 33ter LAVS227. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39f Importo del contributo per l'assistenza - 1 Il contributo per l'assistenza ammonta a 34.30 franchi all'ora. |
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1 | Il contributo per l'assistenza ammonta a 34.30 franchi all'ora. |
2 | Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere e-g richiedono qualifiche particolari dell'assistente, il contributo per l'assistenza ammonta a 51.50 franchi all'ora. |
3 | L'ufficio AI stabilisce il contributo per l'assistenza per il servizio notturno in modo forfettario, in base all'intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L'importo massimo del contributo ammonta a 164.35 franchi per notte. |
4 | Per l'adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1-3 all'evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l'articolo 33ter LAVS227. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39g Calcolo del contributo per l'assistenza - 1 L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
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1 | L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
2 | L'importo annuo del contributo per l'assistenza ammonta a: |
a | 12 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza; |
b | 11 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza, se: |
b1 | l'assicurato convive con il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto o un parente in linea retta, e |
b2 | la persona con cui convive è maggiorenne e non percepisce a sua volta alcun assegno per grandi invalidi. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39g Calcolo del contributo per l'assistenza - 1 L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
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1 | L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
2 | L'importo annuo del contributo per l'assistenza ammonta a: |
a | 12 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza; |
b | 11 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza, se: |
b1 | l'assicurato convive con il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto o un parente in linea retta, e |
b2 | la persona con cui convive è maggiorenne e non percepisce a sua volta alcun assegno per grandi invalidi. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39g Calcolo del contributo per l'assistenza - 1 L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
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1 | L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
2 | L'importo annuo del contributo per l'assistenza ammonta a: |
a | 12 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza; |
b | 11 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza, se: |
b1 | l'assicurato convive con il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto o un parente in linea retta, e |
b2 | la persona con cui convive è maggiorenne e non percepisce a sua volta alcun assegno per grandi invalidi. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39g Calcolo del contributo per l'assistenza - 1 L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
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1 | L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
2 | L'importo annuo del contributo per l'assistenza ammonta a: |
a | 12 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza; |
b | 11 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza, se: |
b1 | l'assicurato convive con il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto o un parente in linea retta, e |
b2 | la persona con cui convive è maggiorenne e non percepisce a sua volta alcun assegno per grandi invalidi. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39e Determinazione del bisogno di aiuto riconosciuto - 1 L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
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1 | L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
2 | Sono previsti i limiti massimi di ore mensili seguenti: |
a | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere a-c, per ciascun atto ordinario della vita ritenuto per la fissazione dell'assegno per grandi invalidi: |
a1 | 20 ore in caso di grande invalidità di grado lieve, |
a2 | 30 ore in caso di grande invalidità di grado medio, |
a3 | 40 ore in caso di grande invalidità di grado elevato; |
b | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere d-g: in totale 60 ore; |
c | per la sorveglianza di cui all'articolo 39c lettera h: 120 ore. |
3 | Per i seguenti gruppi di persone, il numero di atti ordinari della vita da considerare conformemente al capoverso 2 lettera a è stabilito come segue: |
a | per i sordociechi e i sordi gravemente ipovedenti: sei atti ordinari della vita; |
b | per i ciechi e gli ipovedenti gravi: tre atti ordinari della vita; |
c | per gli assicurati con una grande invalidità di grado lieve ai sensi dell'articolo 37 capoverso 3 lettere b, c, d o e: due atti ordinari della vita. |
4 | I limiti massimi di ore sono ridotti del 10 per cento per ogni giorno e per ogni notte che l'assicurato trascorre settimanalmente in un istituto. |
5 | I contributi concessi dall'assicurazione per l'invalidità per la sorveglianza di lunga durata secondo l'articolo 3quinquies capoverso 3 sono dedotti proporzionalmente dal bisogno di aiuto secondo l'articolo 39 c lettera h.225 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42sexies Entità del diritto - 1 Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
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1 | Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
a | l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive di cui all'articolo 42ter capoverso 3; |
b | i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2; |
c | il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal278. |
2 | Nel calcolo del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. |
3 | In deroga all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA279, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce: |
a | gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza; |
b | gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza; |
c | i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO280, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39c Ambiti di assistenza - Può essere riconosciuto un bisogno di aiuto negli ambiti seguenti: |
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a | compimento degli atti ordinari della vita; |
b | gestione dell'economia domestica; |
c | partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero; |
d | educazione e accudimento di bambini; |
e | svolgimento di un'attività di pubblica utilità o a titolo onorifico; |
f | formazione e perfezionamento professionale; |
g | esercizio di un'attività lucrativa nel mercato del lavoro primario; |
h | sorveglianza diurna; |
i | servizio notturno. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 25a Cure in caso di malattia - 1 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presta un contributo alle cure dispensate ambulatorialmente in base a un comprovato bisogno terapeutico, anche in istituzioni con strutture diurne o notturne o in una casa di cura: |
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1 | L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presta un contributo alle cure dispensate ambulatorialmente in base a un comprovato bisogno terapeutico, anche in istituzioni con strutture diurne o notturne o in una casa di cura: |
a | da un infermiere; |
b | nelle organizzazioni che impiegano infermieri; o |
c | previa prescrizione o indicazione di un medico.77 |
1bis | La rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati per le cure è retta dall'articolo 52.78 |
2 | I costi delle cure acute e transitorie che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono prescritte in ospedale congiuntamente da un medico e da un infermiere sono rimunerati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dal Cantone di domicilio dell'assicurato per due settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero (art. 49a).79 Assicuratori e fornitori di prestazioni convengono importi forfettari. La rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati per le cure acute e transitorie è retta dall'articolo 52.80 |
3 | Il Consiglio federale designa le cure che possono essere prestate previa prescrizione o indicazione di un medico. Designa inoltre le cure che possono essere prestate in assenza di una prescrizione o indicazione di un medico.81 |
3bis | Le federazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori concludono convenzioni, applicabili all'insieme del territorio nazionale, concernenti il controllo dell'evoluzione quantitativa delle cure prestate senza prescrizione o indicazione di un medico. Concordano misure atte a contrastare un aumento ingiustificato del volume di tali cure. Se le federazioni summenzionate non riescono a raggiungere un'intesa, il Consiglio federale disciplina i dettagli.82 |
3ter | Nel designare le cure di cui al capoverso 3 il Consiglio federale considera il bisogno terapeutico delle persone con patologie complesse e delle persone che necessitano di cure palliative.83 |
3quater | Il Consiglio federale disciplina la procedura di accertamento del bisogno terapeutico e il coordinamento fra i medici e gli infermieri addetti alle cure.84 |
4 | Il Consiglio federale fissa i contributi in franchi differenziandoli a seconda del bisogno terapeutico. È determinante il costo calcolato secondo il bisogno in cure della qualità necessaria, dispensate in modo efficiente ed economico. Le cure sono sottoposte a un controllo della qualità. Il Consiglio federale determina le modalità. |
5 | I costi delle cure non coperti dalle assicurazioni sociali possono essere addossati all'assicurato solo per un importo massimo corrispondente al 20 per cento del contributo alle cure massimo fissato dal Consiglio federale. I Cantoni disciplinano il finanziamento residuo. La determinazione e il versamento del finanziamento residuo competono al Cantone nel quale l'assicurato è domiciliato. Nel caso delle cure ambulatoriali, il finanziamento residuo è retto dalle disposizioni del Cantone di ubicazione del fornitore di prestazioni. La degenza in una casa di cura non fonda una nuova competenza. Se, al momento del ricovero, nel Cantone di domicilio non vi è disponibilità di posti letto in una casa di cura situata nei pressi del domicilio dell'assicurato, il finanziamento residuo è assunto dal Cantone di domicilio conformemente alle disposizioni del Cantone di ubicazione del fornitore di prestazioni. Questo finanziamento residuo e il diritto dell'assicurato alla degenza nella casa di cura in |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42sexies Entità del diritto - 1 Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
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1 | Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
a | l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive di cui all'articolo 42ter capoverso 3; |
b | i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2; |
c | il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal278. |
2 | Nel calcolo del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. |
3 | In deroga all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA279, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce: |
a | gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza; |
b | gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza; |
c | i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO280, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39e Determinazione del bisogno di aiuto riconosciuto - 1 L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
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1 | L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
2 | Sono previsti i limiti massimi di ore mensili seguenti: |
a | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere a-c, per ciascun atto ordinario della vita ritenuto per la fissazione dell'assegno per grandi invalidi: |
a1 | 20 ore in caso di grande invalidità di grado lieve, |
a2 | 30 ore in caso di grande invalidità di grado medio, |
a3 | 40 ore in caso di grande invalidità di grado elevato; |
b | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere d-g: in totale 60 ore; |
c | per la sorveglianza di cui all'articolo 39c lettera h: 120 ore. |
3 | Per i seguenti gruppi di persone, il numero di atti ordinari della vita da considerare conformemente al capoverso 2 lettera a è stabilito come segue: |
a | per i sordociechi e i sordi gravemente ipovedenti: sei atti ordinari della vita; |
b | per i ciechi e gli ipovedenti gravi: tre atti ordinari della vita; |
c | per gli assicurati con una grande invalidità di grado lieve ai sensi dell'articolo 37 capoverso 3 lettere b, c, d o e: due atti ordinari della vita. |
4 | I limiti massimi di ore sono ridotti del 10 per cento per ogni giorno e per ogni notte che l'assicurato trascorre settimanalmente in un istituto. |
5 | I contributi concessi dall'assicurazione per l'invalidità per la sorveglianza di lunga durata secondo l'articolo 3quinquies capoverso 3 sono dedotti proporzionalmente dal bisogno di aiuto secondo l'articolo 39 c lettera h.225 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42sexies Entità del diritto - 1 Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
|
1 | Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
a | l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive di cui all'articolo 42ter capoverso 3; |
b | i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2; |
c | il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal278. |
2 | Nel calcolo del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. |
3 | In deroga all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA279, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce: |
a | gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza; |
b | gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza; |
c | i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO280, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale - 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
|
1 | Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
2 | Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. |
3 | La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
|
1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 14 Divieto di discriminazione - Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42sexies Entità del diritto - 1 Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
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1 | Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
a | l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive di cui all'articolo 42ter capoverso 3; |
b | i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2; |
c | il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal278. |
2 | Nel calcolo del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. |
3 | In deroga all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA279, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce: |
a | gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza; |
b | gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza; |
c | i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO280, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39f Importo del contributo per l'assistenza - 1 Il contributo per l'assistenza ammonta a 34.30 franchi all'ora. |
|
1 | Il contributo per l'assistenza ammonta a 34.30 franchi all'ora. |
2 | Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere e-g richiedono qualifiche particolari dell'assistente, il contributo per l'assistenza ammonta a 51.50 franchi all'ora. |
3 | L'ufficio AI stabilisce il contributo per l'assistenza per il servizio notturno in modo forfettario, in base all'intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L'importo massimo del contributo ammonta a 164.35 franchi per notte. |
4 | Per l'adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1-3 all'evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l'articolo 33ter LAVS227. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
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1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39f Importo del contributo per l'assistenza - 1 Il contributo per l'assistenza ammonta a 34.30 franchi all'ora. |
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1 | Il contributo per l'assistenza ammonta a 34.30 franchi all'ora. |
2 | Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere e-g richiedono qualifiche particolari dell'assistente, il contributo per l'assistenza ammonta a 51.50 franchi all'ora. |
3 | L'ufficio AI stabilisce il contributo per l'assistenza per il servizio notturno in modo forfettario, in base all'intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L'importo massimo del contributo ammonta a 164.35 franchi per notte. |
4 | Per l'adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1-3 all'evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l'articolo 33ter LAVS227. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42quinquies Prestazioni d'aiuto coperte - L'assicurazione versa il contributo per l'assistenza a copertura delle prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente): |
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a | assunta dall'assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro; e |
b | che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto o un parente in linea retta. |
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso: |
|
1 | I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso: |
a | di dentista; |
b | di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne; |
bbis | di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno; |
c | di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico; |
d | per diete; |
e | di trasporto al più vicino luogo di cura; |
f | di mezzi ausiliari; e |
g | di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72. |
2 | I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata. |
3 | Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui: |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39c Ambiti di assistenza - Può essere riconosciuto un bisogno di aiuto negli ambiti seguenti: |
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a | compimento degli atti ordinari della vita; |
b | gestione dell'economia domestica; |
c | partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero; |
d | educazione e accudimento di bambini; |
e | svolgimento di un'attività di pubblica utilità o a titolo onorifico; |
f | formazione e perfezionamento professionale; |
g | esercizio di un'attività lucrativa nel mercato del lavoro primario; |
h | sorveglianza diurna; |
i | servizio notturno. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39f Importo del contributo per l'assistenza - 1 Il contributo per l'assistenza ammonta a 34.30 franchi all'ora. |
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1 | Il contributo per l'assistenza ammonta a 34.30 franchi all'ora. |
2 | Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere e-g richiedono qualifiche particolari dell'assistente, il contributo per l'assistenza ammonta a 51.50 franchi all'ora. |
3 | L'ufficio AI stabilisce il contributo per l'assistenza per il servizio notturno in modo forfettario, in base all'intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L'importo massimo del contributo ammonta a 164.35 franchi per notte. |
4 | Per l'adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1-3 all'evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l'articolo 33ter LAVS227. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39g Calcolo del contributo per l'assistenza - 1 L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
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1 | L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
2 | L'importo annuo del contributo per l'assistenza ammonta a: |
a | 12 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza; |
b | 11 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza, se: |
b1 | l'assicurato convive con il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto o un parente in linea retta, e |
b2 | la persona con cui convive è maggiorenne e non percepisce a sua volta alcun assegno per grandi invalidi. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39g Calcolo del contributo per l'assistenza - 1 L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
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1 | L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
2 | L'importo annuo del contributo per l'assistenza ammonta a: |
a | 12 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza; |
b | 11 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza, se: |
b1 | l'assicurato convive con il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto o un parente in linea retta, e |
b2 | la persona con cui convive è maggiorenne e non percepisce a sua volta alcun assegno per grandi invalidi. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42sexies Entità del diritto - 1 Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
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1 | Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
a | l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive di cui all'articolo 42ter capoverso 3; |
b | i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2; |
c | il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal278. |
2 | Nel calcolo del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. |
3 | In deroga all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA279, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce: |
a | gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza; |
b | gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza; |
c | i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO280, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39g Calcolo del contributo per l'assistenza - 1 L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
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1 | L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
2 | L'importo annuo del contributo per l'assistenza ammonta a: |
a | 12 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza; |
b | 11 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza, se: |
b1 | l'assicurato convive con il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto o un parente in linea retta, e |
b2 | la persona con cui convive è maggiorenne e non percepisce a sua volta alcun assegno per grandi invalidi. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 9 Grande invalidità - È considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39g Calcolo del contributo per l'assistenza - 1 L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
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1 | L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
2 | L'importo annuo del contributo per l'assistenza ammonta a: |
a | 12 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza; |
b | 11 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza, se: |
b1 | l'assicurato convive con il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto o un parente in linea retta, e |
b2 | la persona con cui convive è maggiorenne e non percepisce a sua volta alcun assegno per grandi invalidi. |