SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 10 Allevamento e produzione di animali - 1 L'applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali. |
|
1 | L'applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'allevamento e la produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei metodi di riproduzione; a tal proposito tiene conto della dignità dell'animale. Esso può vietare l'allevamento, la produzione, la detenzione, l'importazione, il transito e l'esportazione, nonché l'immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali.15 |
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) OPAn Art. 28 Allevamento di cani e gatti - 1 L'incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato. |
|
1 | L'incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato. |
2 | Nell'allevamento di cani la selezione deve tenere conto dello scopo di utilizzo e mirare all'ottenimento di cani con un carattere equilibrato, una buona sociabilità e modesta aggressività nei confronti di persone e animali. |
3 | Un cane che presenta un comportamento oltremodo aggressivo o un'ansietà superiore alla norma deve essere escluso dall'allevamento. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 10 Allevamento e produzione di animali - 1 L'applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali. |
|
1 | L'applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'allevamento e la produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei metodi di riproduzione; a tal proposito tiene conto della dignità dell'animale. Esso può vietare l'allevamento, la produzione, la detenzione, l'importazione, il transito e l'esportazione, nonché l'immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali.15 |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 10 Allevamento e produzione di animali - 1 L'applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali. |
|
1 | L'applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'allevamento e la produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei metodi di riproduzione; a tal proposito tiene conto della dignità dell'animale. Esso può vietare l'allevamento, la produzione, la detenzione, l'importazione, il transito e l'esportazione, nonché l'immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali.15 |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 10 Allevamento e produzione di animali - 1 L'applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali. |
|
1 | L'applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'allevamento e la produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei metodi di riproduzione; a tal proposito tiene conto della dignità dell'animale. Esso può vietare l'allevamento, la produzione, la detenzione, l'importazione, il transito e l'esportazione, nonché l'immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali.15 |
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) OPAn Art. 25 Principi - 1 L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche lesive della loro dignità.49 |
|
1 | L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche lesive della loro dignità.49 |
2 | Gli obiettivi di allevamento che determinano limitazioni agli organi o alle funzioni sensoriali oppure differenze rispetto al comportamento tipico della specie sono ammessi soltanto se possono essere compensati senza che il benessere dell'animale sia compromesso a livello di cura, detenzione o alimentazione, senza praticare interventi e senza eseguire cure mediche regolari. |
3 | Sono vietati: |
a | l'allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi a livello ereditario di parti del corpo o di organi tipici della specie o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni; |
b | l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile la vita con i conspecifici. |
4 | Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che gli animali si riproducano in modo incontrollato. |
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) OPAn Art. 28 Allevamento di cani e gatti - 1 L'incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato. |
|
1 | L'incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato. |
2 | Nell'allevamento di cani la selezione deve tenere conto dello scopo di utilizzo e mirare all'ottenimento di cani con un carattere equilibrato, una buona sociabilità e modesta aggressività nei confronti di persone e animali. |
3 | Un cane che presenta un comportamento oltremodo aggressivo o un'ansietà superiore alla norma deve essere escluso dall'allevamento. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 80 Protezione degli animali - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. |
|
a | la detenzione e la cura di animali; |
b | gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; |
c | l'utilizzazione di animali; |
d | l'importazione di animali e di prodotti animali; |
e | il commercio e il trasporto di animali; |
f | l'uccisione di animali. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 1 Scopo - Scopo della presente legge è di tutelare la dignità e il benessere degli animali. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La legge si applica ai vertebrati. Il Consiglio federale determina a quali invertebrati essa è pure applicabile e in quale misura. A tal fine si orienta ai ritrovati scientifici inerenti alla sensorialità degli invertebrati. |
|
1 | La legge si applica ai vertebrati. Il Consiglio federale determina a quali invertebrati essa è pure applicabile e in quale misura. A tal fine si orienta ai ritrovati scientifici inerenti alla sensorialità degli invertebrati. |
2 | Sono fatte salve le leggi federali del 20 giugno 19863 sulla caccia, del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio, del 21 giugno 19915 sulla pesca, del 13 dicembre 20026 sulla formazione professionale e del 1° luglio 19667 sulle epizoozie. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 10 Allevamento e produzione di animali - 1 L'applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali. |
|
1 | L'applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'allevamento e la produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei metodi di riproduzione; a tal proposito tiene conto della dignità dell'animale. Esso può vietare l'allevamento, la produzione, la detenzione, l'importazione, il transito e l'esportazione, nonché l'immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali.15 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 2 Scopo - 1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 38 - 1 Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
|
a | l'esercizio dei diritti popolari; |
b | la limitazione dei diritti costituzionali; |
c | l'organizzazione e i compiti delle autorità; |
d | le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; |
e | lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; |
f | i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; |
g | la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; |
h | la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 38 - 1 Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
|
a | l'esercizio dei diritti popolari; |
b | la limitazione dei diritti costituzionali; |
c | l'organizzazione e i compiti delle autorità; |
d | le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; |
e | lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; |
f | i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; |
g | la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; |
h | la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 38 - 1 Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
|
a | l'esercizio dei diritti popolari; |
b | la limitazione dei diritti costituzionali; |
c | l'organizzazione e i compiti delle autorità; |
d | le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; |
e | lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; |
f | i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; |
g | la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; |
h | la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 38 - 1 Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
|
a | l'esercizio dei diritti popolari; |
b | la limitazione dei diritti costituzionali; |
c | l'organizzazione e i compiti delle autorità; |
d | le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; |
e | lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; |
f | i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; |
g | la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; |
h | la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |