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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
||||||
| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 10 Allevamento e produzione di animali |
||||||
| L'applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'allevamento e la produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei metodi di riproduzione; a tal proposito tiene conto della dignità dell'animale. Esso può vietare l'allevamento, la produzione, la detenzione, l'importazione, il transito e l'esportazione, nonché l'immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 28 Allevamento di cani e gatti |
||||||
| L'incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato. | ||||||
| Nell'allevamento di cani la selezione deve tenere conto dello scopo di utilizzo e mirare all'ottenimento di cani con un carattere equilibrato, una buona sociabilità e modesta aggressività nei confronti di persone e animali. | ||||||
| Un cane che presenta un comportamento oltremodo aggressivo o un'ansietà superiore alla norma deve essere escluso dall'allevamento. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 10 Allevamento e produzione di animali |
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| L'applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'allevamento e la produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei metodi di riproduzione; a tal proposito tiene conto della dignità dell'animale. Esso può vietare l'allevamento, la produzione, la detenzione, l'importazione, il transito e l'esportazione, nonché l'immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 10 Allevamento e produzione di animali |
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| L'applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'allevamento e la produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei metodi di riproduzione; a tal proposito tiene conto della dignità dell'animale. Esso può vietare l'allevamento, la produzione, la detenzione, l'importazione, il transito e l'esportazione, nonché l'immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 10 Allevamento e produzione di animali |
||||||
| L'applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'allevamento e la produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei metodi di riproduzione; a tal proposito tiene conto della dignità dell'animale. Esso può vietare l'allevamento, la produzione, la detenzione, l'importazione, il transito e l'esportazione, nonché l'immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 25 Principi |
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| L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche lesive della loro dignità. [1] | ||||||
| Gli obiettivi di allevamento che determinano limitazioni agli organi o alle funzioni sensoriali oppure differenze rispetto al comportamento tipico della specie sono ammessi soltanto se possono essere compensati senza che il benessere dell'animale sia compromesso a livello di cura, detenzione o alimentazione, senza praticare interventi e senza eseguire cure mediche regolari. | ||||||
| Sono vietati: | ||||||
| l'allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi a livello ereditario di parti del corpo o di organi tipici della specie o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni; | ||||||
| l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile la vita con i conspecifici. | ||||||
| Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che gli animali si riproducano in modo incontrollato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). [2] La correzione del 23 set. 2014 concerne soltanto il testo francese (RU 2014 3039). Correzione del 9 apr. 2015 (RU 2015 1023). | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 28 Allevamento di cani e gatti |
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| L'incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato. | ||||||
| Nell'allevamento di cani la selezione deve tenere conto dello scopo di utilizzo e mirare all'ottenimento di cani con un carattere equilibrato, una buona sociabilità e modesta aggressività nei confronti di persone e animali. | ||||||
| Un cane che presenta un comportamento oltremodo aggressivo o un'ansietà superiore alla norma deve essere escluso dall'allevamento. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 80 Protezione degli animali |
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| La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. | ||||||
| Disciplina in particolare: | ||||||
| la detenzione e la cura di animali; | ||||||
| gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; | ||||||
| l'utilizzazione di animali; | ||||||
| l'importazione di animali e di prodotti animali; | ||||||
| il commercio e il trasporto di animali; | ||||||
| l'uccisione di animali. | ||||||
| L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 1 Scopo |
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| Scopo della presente legge è di tutelare la dignità e il benessere degli animali. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 2 Campo d'applicazione |
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| La legge si applica ai vertebrati. Il Consiglio federale determina a quali invertebrati essa è pure applicabile e in quale misura. A tal fine si orienta ai ritrovati scientifici inerenti alla sensorialità degli invertebrati. | ||||||
| Sono fatte salve le leggi federali del 20 giugno 1986 [1] sulla caccia, del 1° luglio 1966 [2] sulla protezione della natura e del paesaggio, del 21 giugno 1991 [3] sulla pesca, del 13 dicembre 2002 [4] sulla formazione professionale e del 1° luglio 1966 [5] sulle epizoozie. | ||||||
| [1] RS 922.0 [2] RS 451 [3] RS 923.0 [4] RS 412.10 [5] RS 916.40 | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 10 Allevamento e produzione di animali |
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| L'applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'allevamento e la produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei metodi di riproduzione; a tal proposito tiene conto della dignità dell'animale. Esso può vietare l'allevamento, la produzione, la detenzione, l'importazione, il transito e l'esportazione, nonché l'immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 2 Scopo |
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| La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. | ||||||
| Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese. | ||||||
| Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini. | ||||||
| Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
||||||
| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
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| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 94 Principi dell'ordinamento economico |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. | ||||||
| Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. | ||||||
| Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata. | ||||||
| Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 94 Principi dell'ordinamento economico |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. | ||||||
| Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. | ||||||
| Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata. | ||||||
| Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 38 |
||||||
| Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: | ||||||
| l'esercizio dei diritti popolari; | ||||||
| la limitazione dei diritti costituzionali; | ||||||
| l'organizzazione e i compiti delle autorità; | ||||||
| le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; | ||||||
| lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; | ||||||
| i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; | ||||||
| la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; | ||||||
| la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. | ||||||
| Le norme giuridiche di minor importanza, segnatamente quelle che disciplinano l'esecuzione delle leggi, sono emanate in forma di ordinanza. | ||||||
| La Costituzione e la legge designano le autorità abilitate a emanare ordinanze. | ||||||
|
RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 38 |
||||||
| Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: | ||||||
| l'esercizio dei diritti popolari; | ||||||
| la limitazione dei diritti costituzionali; | ||||||
| l'organizzazione e i compiti delle autorità; | ||||||
| le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; | ||||||
| lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; | ||||||
| i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; | ||||||
| la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; | ||||||
| la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. | ||||||
| Le norme giuridiche di minor importanza, segnatamente quelle che disciplinano l'esecuzione delle leggi, sono emanate in forma di ordinanza. | ||||||
| La Costituzione e la legge designano le autorità abilitate a emanare ordinanze. | ||||||
|
RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 38 |
||||||
| Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: | ||||||
| l'esercizio dei diritti popolari; | ||||||
| la limitazione dei diritti costituzionali; | ||||||
| l'organizzazione e i compiti delle autorità; | ||||||
| le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; | ||||||
| lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; | ||||||
| i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; | ||||||
| la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; | ||||||
| la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. | ||||||
| Le norme giuridiche di minor importanza, segnatamente quelle che disciplinano l'esecuzione delle leggi, sono emanate in forma di ordinanza. | ||||||
| La Costituzione e la legge designano le autorità abilitate a emanare ordinanze. | ||||||
|
RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 38 |
||||||
| Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: | ||||||
| l'esercizio dei diritti popolari; | ||||||
| la limitazione dei diritti costituzionali; | ||||||
| l'organizzazione e i compiti delle autorità; | ||||||
| le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; | ||||||
| lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; | ||||||
| i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; | ||||||
| la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; | ||||||
| la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. | ||||||
| Le norme giuridiche di minor importanza, segnatamente quelle che disciplinano l'esecuzione delle leggi, sono emanate in forma di ordinanza. | ||||||
| La Costituzione e la legge designano le autorità abilitate a emanare ordinanze. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
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| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||