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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
||||||
| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 9 Azienda d'estivazione |
||||||
| Per azienda d'estivazione s'intende un'impresa agricola che: | ||||||
| serve all'estivazione di animali; | ||||||
| è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivato; | ||||||
| comprende pascoli d'estivazione (art. 26); | ||||||
| dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione; | ||||||
| è gestita durante l'estivazione; e | ||||||
| è indipendente da altre aziende d'estivazione. | ||||||
| Un'azienda d'estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d'estivazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1378). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
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| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 9 Azienda d'estivazione |
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| Per azienda d'estivazione s'intende un'impresa agricola che: | ||||||
| serve all'estivazione di animali; | ||||||
| è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivato; | ||||||
| comprende pascoli d'estivazione (art. 26); | ||||||
| dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione; | ||||||
| è gestita durante l'estivazione; e | ||||||
| è indipendente da altre aziende d'estivazione. | ||||||
| Un'azienda d'estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d'estivazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1378). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
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| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 9 Azienda d'estivazione |
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| Per azienda d'estivazione s'intende un'impresa agricola che: | ||||||
| serve all'estivazione di animali; | ||||||
| è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivato; | ||||||
| comprende pascoli d'estivazione (art. 26); | ||||||
| dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione; | ||||||
| è gestita durante l'estivazione; e | ||||||
| è indipendente da altre aziende d'estivazione. | ||||||
| Un'azienda d'estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d'estivazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1378). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
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| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 9 Azienda d'estivazione |
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| Per azienda d'estivazione s'intende un'impresa agricola che: | ||||||
| serve all'estivazione di animali; | ||||||
| è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivato; | ||||||
| comprende pascoli d'estivazione (art. 26); | ||||||
| dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione; | ||||||
| è gestita durante l'estivazione; e | ||||||
| è indipendente da altre aziende d'estivazione. | ||||||
| Un'azienda d'estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d'estivazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1378). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
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| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
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| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 95b [1] Disposizione transitoria della modifica del 5 ottobre 2007 |
||||||
| Gli articoli 94 e 95 si applicano anche alla modifica della presente legge del 5 ottobre 2007. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 94 Diritto privato |
||||||
| La divisione ereditaria è retta dal diritto applicabile al momento dell'aperta successione; se la divisione non è chiesta entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge, è applicabile soltanto il nuovo diritto. | ||||||
| La proprietà collettiva (proprietà comune o comproprietà) costituita per contratto è sciolta secondo il diritto anteriore se tale scioglimento è chiesto entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Un diritto legale o convenzionale all'utile, che esiste già al momento dell'entrata in vigore della presente legge, resta valido anche nel nuovo diritto. Salvo convenzione contraria, scadenza e computo sono tuttavia retti dal diritto in vigore al momento dell'alienazione. L'inclusione di un fondo agricolo in una zona edificabile (art. 29 cpv. 1 lett. c) si ha per alienazione soltanto se la decisione d'azzonamento è posteriore all'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Il diritto di prelazione su aziende e fondi agricoli è retto dal nuovo diritto, se il caso di prelazione è sopraggiunto dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 95 Altre disposizioni |
||||||
| Le disposizioni della presente legge sul divieto di divisione materiale, sul divieto di frazionamento, sulla procedura d'autorizzazione e sul limite dell'aggravio si applicano a tutti i negozi giuridici di cui è chiesta l'iscrizione all'ufficio del registro fondiario dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Le procedure d'autorizzazione e di ricorso, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono liquidate secondo il nuovo diritto se, in quel momento, l'iscrizione del negozio giuridico non era ancora stata chiesta all'ufficio del registro fondiario. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 95 Altre disposizioni |
||||||
| Le disposizioni della presente legge sul divieto di divisione materiale, sul divieto di frazionamento, sulla procedura d'autorizzazione e sul limite dell'aggravio si applicano a tutti i negozi giuridici di cui è chiesta l'iscrizione all'ufficio del registro fondiario dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Le procedure d'autorizzazione e di ricorso, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono liquidate secondo il nuovo diritto se, in quel momento, l'iscrizione del negozio giuridico non era ancora stata chiesta all'ufficio del registro fondiario. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 95 Altre disposizioni |
||||||
| Le disposizioni della presente legge sul divieto di divisione materiale, sul divieto di frazionamento, sulla procedura d'autorizzazione e sul limite dell'aggravio si applicano a tutti i negozi giuridici di cui è chiesta l'iscrizione all'ufficio del registro fondiario dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Le procedure d'autorizzazione e di ricorso, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono liquidate secondo il nuovo diritto se, in quel momento, l'iscrizione del negozio giuridico non era ancora stata chiesta all'ufficio del registro fondiario. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 95 Altre disposizioni |
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| Le disposizioni della presente legge sul divieto di divisione materiale, sul divieto di frazionamento, sulla procedura d'autorizzazione e sul limite dell'aggravio si applicano a tutti i negozi giuridici di cui è chiesta l'iscrizione all'ufficio del registro fondiario dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Le procedure d'autorizzazione e di ricorso, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono liquidate secondo il nuovo diritto se, in quel momento, l'iscrizione del negozio giuridico non era ancora stata chiesta all'ufficio del registro fondiario. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 84 Decisione d'accertamento |
||||||
| Chi ha un interesse degno di protezione può in particolare far accertare dall'autorità competente ad accordare l'autorizzazione se: | ||||||
| un'azienda agricola o un fondo agricolo soggiace al divieto di divisione materiale, al divieto di frazionamento, alla procedura d'autorizzazione o al limite dell'aggravio; | ||||||
| l'acquisto di un'azienda agricola o di un fondo agricolo può essere autorizzato. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 95 Altre disposizioni |
||||||
| Le disposizioni della presente legge sul divieto di divisione materiale, sul divieto di frazionamento, sulla procedura d'autorizzazione e sul limite dell'aggravio si applicano a tutti i negozi giuridici di cui è chiesta l'iscrizione all'ufficio del registro fondiario dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Le procedure d'autorizzazione e di ricorso, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono liquidate secondo il nuovo diritto se, in quel momento, l'iscrizione del negozio giuridico non era ancora stata chiesta all'ufficio del registro fondiario. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
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| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 5 Riserve del diritto cantonale |
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| I Cantoni possono: | ||||||
| sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole quelle che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 7 in merito alle unità standard di manodopera; in tal caso la dimensione minima dell'azienda è fissata come frazione di un'unità standard di manodopera e non può essere inferiore a 0,6 unità; | ||||||
| escludere l'applicazione della presente legge ai diritti di godimento e di partecipazione su almende, alpi, foreste e pascoli appartenenti a consorzi di almende, d'alpi, di foreste o ad altre simili corporazioni, a meno che tali diritti non facciano parte di un'azienda agricola alla quale sono applicabili le disposizioni della presente legge sulle aziende agricole. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
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| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
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| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
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| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 106 Applicazione del diritto |
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| Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. | ||||||
| Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
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| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 58 Divieto di divisione materiale e di frazionamento |
||||||
| Nessun fondo o parte di fondo può essere sottratto a un'azienda agricola (divieto di divisione materiale). | ||||||
| I fondi agricoli non possono essere suddivisi in particelle di meno di 25 are (divieto di frazionamento). Questa superficie minima è di 15 are per i fondi vignati. I Cantoni possono fissare superfici minime più estese. [1] | ||||||
| Aziende e fondi agricoli non possono inoltre essere divisi in quote di comproprietà di superficie inferiore a un dodicesimo della superficie totale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
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| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 58 Divieto di divisione materiale e di frazionamento |
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| Nessun fondo o parte di fondo può essere sottratto a un'azienda agricola (divieto di divisione materiale). | ||||||
| I fondi agricoli non possono essere suddivisi in particelle di meno di 25 are (divieto di frazionamento). Questa superficie minima è di 15 are per i fondi vignati. I Cantoni possono fissare superfici minime più estese. [1] | ||||||
| Aziende e fondi agricoli non possono inoltre essere divisi in quote di comproprietà di superficie inferiore a un dodicesimo della superficie totale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 1 |
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| La presente legge ha lo scopo di: | ||||||
| promuovere la proprietà fondiaria rurale e segnatamente conservare, migliorandone le strutture, le aziende familiari, fondamento di un ceto rurale sano e di un'agricoltura efficiente, orientata verso uno sfruttamento duraturo del suolo; | ||||||
| rafforzare la posizione del coltivatore diretto, inclusa quella dell'affittuario, in caso di acquisto di aziende o fondi agricoli; | ||||||
| combattere contro prezzi esorbitanti per il suolo agricolo. | ||||||
| La presente legge contiene disposizioni su: | ||||||
| l'acquisto di aziende e fondi agricoli; | ||||||
| la costituzione in pegno di fondi agricoli; | ||||||
| la divisione di aziende agricole e il frazionamento di fondi agricoli. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 2 Campo d'applicazione generale |
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| La presente legge si applica ai fondi agricoli isolati o facenti parte di un'azienda agricola: | ||||||
| ubicati fuori di una zona edificabile secondo l'articolo 15 della legge del 22 giugno 1979 [1] sulla pianificazione del territorio; e | ||||||
| di cui sia lecita un'utilizzazione agricola. [2] | ||||||
| La presente legge si applica inoltre: | ||||||
| ai fondi e parti di fondi comprendenti edifici e impianti agricoli, inclusa un'adeguata area circostante, ubicati in una zona edificabile e facenti parte di un'azienda agricola; | ||||||
| alle selve facenti parte di un'azienda agricola; | ||||||
| ai fondi ubicati in parte in una zona edificabile, fintanto che non sono suddivisi secondo le zone di utilizzazione; | ||||||
| ai fondi con utilizzazione mista, non suddivisi in una parte agricola e in una parte non agricola. | ||||||
| La presente legge non si applica ai fondi di meno di 15 are se si tratta di vigne e di meno di 25 are se si tratta di altri terreni, non facenti parte di un'azienda agricola. [3] | ||||||
| In deroga al capoverso 3, la presente legge si applica ai piccoli fondi situati nel perimetro di una ricomposizione particellare, dal momento della costituzione del consorzio e della presa di decisione fino all'iscrizione nel registro fondiario dei nuovi diritti di proprietà. [4] | ||||||
| [1] RS 700 [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208). [4] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 6 Fondo agricolo |
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| È agricolo il fondo che si presta alla gestione agricola o orticola. | ||||||
| Sono fondi agricoli anche i diritti di godimento e di partecipazione su almende, alpi, foreste e pascoli appartenenti a consorzi di almende, alpi, foreste o ad altre simili corporazioni. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
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| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
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| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
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| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
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| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
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| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 655 [1] |
||||||
| La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi. | ||||||
| Sono fondi nel senso di questa legge: | ||||||
| i beni immobili; | ||||||
| i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario; | ||||||
| le miniere; | ||||||
| le quote di comproprietà d'un fondo. | ||||||
| La servitù su un fondo può essere intavolata nel registro fondiario come diritto per sé stante e permanente se: | ||||||
| non è costituita né a favore di un fondo dominante né esclusivamente a favore di una determinata persona; e | ||||||
| è costituita per almeno 30 anni o per un tempo indeterminato. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
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| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 655 [1] |
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| La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi. | ||||||
| Sono fondi nel senso di questa legge: | ||||||
| i beni immobili; | ||||||
| i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario; | ||||||
| le miniere; | ||||||
| le quote di comproprietà d'un fondo. | ||||||
| La servitù su un fondo può essere intavolata nel registro fondiario come diritto per sé stante e permanente se: | ||||||
| non è costituita né a favore di un fondo dominante né esclusivamente a favore di una determinata persona; e | ||||||
| è costituita per almeno 30 anni o per un tempo indeterminato. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 6 Fondo agricolo |
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| È agricolo il fondo che si presta alla gestione agricola o orticola. | ||||||
| Sono fondi agricoli anche i diritti di godimento e di partecipazione su almende, alpi, foreste e pascoli appartenenti a consorzi di almende, alpi, foreste o ad altre simili corporazioni. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
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| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
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| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
||||||
| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 95 Diritto svizzero |
||||||
| Il ricorrente può far valere la violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| del diritto intercantonale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti |
||||||
| Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
||||||
| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 106 Applicazione del diritto |
||||||
| Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. | ||||||
| Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
||||||
| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 8 [1] Aziende agricole; casi particolari |
||||||
| Le disposizioni sui singoli fondi agricoli si applicano all'azienda agricola che: | ||||||
| è lecitamente affittata particella per particella, interamente o prevalentemente, da oltre sei anni e non soltanto temporaneamente né per ragioni personali ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 lettere e e f della legge federale del 4 ottobre 1985 [2] sull'affitto agricolo; | ||||||
| non è più adatta ad essere conservata indipendentemente dalla sua estensione a causa di una struttura aziendale sfavorevole. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 30093011; FF 1996 IV 1). [2] RS 221.213.2 | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 6 Fondo agricolo |
||||||
| È agricolo il fondo che si presta alla gestione agricola o orticola. | ||||||
| Sono fondi agricoli anche i diritti di godimento e di partecipazione su almende, alpi, foreste e pascoli appartenenti a consorzi di almende, alpi, foreste o ad altre simili corporazioni. | ||||||
|
RS 221.213.2 LAAgr Legge federale del 4 ottobre 1985 sull'affitto agricolo (LAAgr) Art. 1 |
||||||
| La presente legge si applica all'affitto di: | ||||||
| fondi adibiti all'agricoltura; | ||||||
| aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 capoversi 1, 2, 3 e 5 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR); | ||||||
| industrie accessorie non agricole che formano un'unità economica con un'azienda agricola. | ||||||
| Essa si applica altresì ai negozi giuridici che perseguono lo stesso scopo dell'affitto agricolo e che, se non fossero sottoposti alla legge, ne renderebbero vana la protezione. | ||||||
| Le disposizioni relative all'affitto dei fondi agricoli si applicano anche all'affitto di almende, alpi e pascoli, come pure di diritti di godimento e di partecipazione ad essi relativi. | ||||||
| Nella misura in cui la presente legge non è applicabile o non contiene disposizioni speciali, si applica il Codice delle obbligazioni, eccettuate le disposizioni concernenti l'affitto di locali d'abitazione e commerciali e quelle sul deposito del fitto. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3589; FF 2006 5815). [2] RS 211.412.11 [3] Nuovo testo giusta la cifra II 7 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
||||||
| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 58 Divieto di divisione materiale e di frazionamento |
||||||
| Nessun fondo o parte di fondo può essere sottratto a un'azienda agricola (divieto di divisione materiale). | ||||||
| I fondi agricoli non possono essere suddivisi in particelle di meno di 25 are (divieto di frazionamento). Questa superficie minima è di 15 are per i fondi vignati. I Cantoni possono fissare superfici minime più estese. [1] | ||||||
| Aziende e fondi agricoli non possono inoltre essere divisi in quote di comproprietà di superficie inferiore a un dodicesimo della superficie totale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 9 Azienda d'estivazione |
||||||
| Per azienda d'estivazione s'intende un'impresa agricola che: | ||||||
| serve all'estivazione di animali; | ||||||
| è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivato; | ||||||
| comprende pascoli d'estivazione (art. 26); | ||||||
| dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione; | ||||||
| è gestita durante l'estivazione; e | ||||||
| è indipendente da altre aziende d'estivazione. | ||||||
| Un'azienda d'estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d'estivazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1378). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
||||||
| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 9 Azienda d'estivazione |
||||||
| Per azienda d'estivazione s'intende un'impresa agricola che: | ||||||
| serve all'estivazione di animali; | ||||||
| è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivato; | ||||||
| comprende pascoli d'estivazione (art. 26); | ||||||
| dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione; | ||||||
| è gestita durante l'estivazione; e | ||||||
| è indipendente da altre aziende d'estivazione. | ||||||
| Un'azienda d'estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d'estivazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1378). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 9 Azienda d'estivazione |
||||||
| Per azienda d'estivazione s'intende un'impresa agricola che: | ||||||
| serve all'estivazione di animali; | ||||||
| è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivato; | ||||||
| comprende pascoli d'estivazione (art. 26); | ||||||
| dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione; | ||||||
| è gestita durante l'estivazione; e | ||||||
| è indipendente da altre aziende d'estivazione. | ||||||
| Un'azienda d'estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d'estivazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1378). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 9 Azienda d'estivazione |
||||||
| Per azienda d'estivazione s'intende un'impresa agricola che: | ||||||
| serve all'estivazione di animali; | ||||||
| è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivato; | ||||||
| comprende pascoli d'estivazione (art. 26); | ||||||
| dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione; | ||||||
| è gestita durante l'estivazione; e | ||||||
| è indipendente da altre aziende d'estivazione. | ||||||
| Un'azienda d'estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d'estivazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1378). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 26 [1] Pascoli d'estivazione |
||||||
| Per pascoli d'estivazione s'intendono le superfici destinate esclusivamente al pascolo, che servono all'estivazione di animali e fanno parte di un'azienda d'estivazione (art. 9). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). | ||||||
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RS 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Art. 1 [1] Regioni e zone |
||||||
| Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone. | ||||||
| La regione d'estivazione comprende la superficie tradizionalmente utilizzata per l'economia alpestre. | ||||||
| La regione di montagna comprende: | ||||||
| la zona di montagna IV; | ||||||
| la zona di montagna III; | ||||||
| la zona di montagna II; | ||||||
| la zona di montagna I. | ||||||
| La regione di pianura comprende: | ||||||
| la zona collinare; | ||||||
| la zona di pianura. | ||||||
| La regione di montagna e collinare comprende le zone di montagna da I a IV e la zona collinare. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6185). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 9 Azienda d'estivazione |
||||||
| Per azienda d'estivazione s'intende un'impresa agricola che: | ||||||
| serve all'estivazione di animali; | ||||||
| è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivato; | ||||||
| comprende pascoli d'estivazione (art. 26); | ||||||
| dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione; | ||||||
| è gestita durante l'estivazione; e | ||||||
| è indipendente da altre aziende d'estivazione. | ||||||
| Un'azienda d'estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d'estivazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1378). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 9 Azienda d'estivazione |
||||||
| Per azienda d'estivazione s'intende un'impresa agricola che: | ||||||
| serve all'estivazione di animali; | ||||||
| è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivato; | ||||||
| comprende pascoli d'estivazione (art. 26); | ||||||
| dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione; | ||||||
| è gestita durante l'estivazione; e | ||||||
| è indipendente da altre aziende d'estivazione. | ||||||
| Un'azienda d'estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d'estivazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1378). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 7 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). |
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 9 Azienda d'estivazione |
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| Per azienda d'estivazione s'intende un'impresa agricola che: | ||||||
| serve all'estivazione di animali; | ||||||
| è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivato; | ||||||
| comprende pascoli d'estivazione (art. 26); | ||||||
| dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione; | ||||||
| è gestita durante l'estivazione; e | ||||||
| è indipendente da altre aziende d'estivazione. | ||||||
| Un'azienda d'estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d'estivazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1378). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 9 Azienda d'estivazione |
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| Per azienda d'estivazione s'intende un'impresa agricola che: | ||||||
| serve all'estivazione di animali; | ||||||
| è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivato; | ||||||
| comprende pascoli d'estivazione (art. 26); | ||||||
| dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione; | ||||||
| è gestita durante l'estivazione; e | ||||||
| è indipendente da altre aziende d'estivazione. | ||||||
| Un'azienda d'estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d'estivazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1378). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 9 Azienda d'estivazione |
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| Per azienda d'estivazione s'intende un'impresa agricola che: | ||||||
| serve all'estivazione di animali; | ||||||
| è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivato; | ||||||
| comprende pascoli d'estivazione (art. 26); | ||||||
| dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione; | ||||||
| è gestita durante l'estivazione; e | ||||||
| è indipendente da altre aziende d'estivazione. | ||||||
| Un'azienda d'estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d'estivazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1378). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 9 Azienda d'estivazione |
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| Per azienda d'estivazione s'intende un'impresa agricola che: | ||||||
| serve all'estivazione di animali; | ||||||
| è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivato; | ||||||
| comprende pascoli d'estivazione (art. 26); | ||||||
| dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione; | ||||||
| è gestita durante l'estivazione; e | ||||||
| è indipendente da altre aziende d'estivazione. | ||||||
| Un'azienda d'estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d'estivazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1378). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
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| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 68 Spese ripetibili |
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| Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. | ||||||
| La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. | ||||||
| Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. | ||||||
| Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 67 Spese del procedimento anteriore |
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| Se modifica la decisione impugnata, il Tribunale federale può ripartire diversamente le spese del procedimento anteriore. | ||||||