SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 798a - La costituzione in pegno dei fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991639 sul diritto fondiario rurale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 843 - La cartella ipotecaria è costituita come cartella ipotecaria registrale o come cartella ipotecaria documentale. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 73 Limite dell'aggravio - 1 I fondi agricoli possono essere gravati da pegno immobiliare soltanto fino a concorrenza del limite dell'aggravio. Il limite dell'aggravio corrisponde alla somma del valore di reddito agricolo aumentato del 35 per cento e del valore di reddito delle parti non agricole.54 |
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1 | I fondi agricoli possono essere gravati da pegno immobiliare soltanto fino a concorrenza del limite dell'aggravio. Il limite dell'aggravio corrisponde alla somma del valore di reddito agricolo aumentato del 35 per cento e del valore di reddito delle parti non agricole.54 |
2 | I limiti dell'aggravio devono essere rispettati per: |
a | la costituzione di un diritto di pegno immobiliare; |
b | la costituzione di un pegno manuale su un titolo ipotecario; |
c | il reimpiego di un titolo ipotecario redento di cui il proprietario può disporre (cartella ipotecaria intestata al proprietario). |
3 | Per valutare se il limite dell'aggravio è raggiunto è determinante la somma dei diritti di pegno immobiliari iscritti, annotati e menzionati nel registro fondiario. I diritti di pegno immobiliari ai sensi dell'articolo 75 capoverso 1 non sono conteggiati.55 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 843 - La cartella ipotecaria è costituita come cartella ipotecaria registrale o come cartella ipotecaria documentale. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 73 Limite dell'aggravio - 1 I fondi agricoli possono essere gravati da pegno immobiliare soltanto fino a concorrenza del limite dell'aggravio. Il limite dell'aggravio corrisponde alla somma del valore di reddito agricolo aumentato del 35 per cento e del valore di reddito delle parti non agricole.54 |
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1 | I fondi agricoli possono essere gravati da pegno immobiliare soltanto fino a concorrenza del limite dell'aggravio. Il limite dell'aggravio corrisponde alla somma del valore di reddito agricolo aumentato del 35 per cento e del valore di reddito delle parti non agricole.54 |
2 | I limiti dell'aggravio devono essere rispettati per: |
a | la costituzione di un diritto di pegno immobiliare; |
b | la costituzione di un pegno manuale su un titolo ipotecario; |
c | il reimpiego di un titolo ipotecario redento di cui il proprietario può disporre (cartella ipotecaria intestata al proprietario). |
3 | Per valutare se il limite dell'aggravio è raggiunto è determinante la somma dei diritti di pegno immobiliari iscritti, annotati e menzionati nel registro fondiario. I diritti di pegno immobiliari ai sensi dell'articolo 75 capoverso 1 non sono conteggiati.55 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 793 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito come ipoteca o come cartella ipotecaria.637 |
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1 | Il pegno immobiliare può essere costituito come ipoteca o come cartella ipotecaria.637 |
2 | Non è ammessa la costituzione di pegno immobiliare sotto altra forma. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 798a - La costituzione in pegno dei fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991639 sul diritto fondiario rurale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 73 - 1 I soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. |
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1 | I soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. |
2 | Essi sono tenuti alle contribuzioni per il tempo durante il quale hanno fatto parte dell'associazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 798a - La costituzione in pegno dei fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991639 sul diritto fondiario rurale. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 92 Modificazioni - ...72 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 843 - La cartella ipotecaria è costituita come cartella ipotecaria registrale o come cartella ipotecaria documentale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 843 - La cartella ipotecaria è costituita come cartella ipotecaria registrale o come cartella ipotecaria documentale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 843 - La cartella ipotecaria è costituita come cartella ipotecaria registrale o come cartella ipotecaria documentale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 843 - La cartella ipotecaria è costituita come cartella ipotecaria registrale o come cartella ipotecaria documentale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 798a - La costituzione in pegno dei fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991639 sul diritto fondiario rurale. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 1 - 1 La presente legge ha lo scopo di: |
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1 | La presente legge ha lo scopo di: |
a | promuovere la proprietà fondiaria rurale e segnatamente conservare, migliorandone le strutture, le aziende familiari, fondamento di un ceto rurale sano e di un'agricoltura efficiente, orientata verso uno sfruttamento duraturo del suolo; |
b | rafforzare la posizione del coltivatore diretto, inclusa quella dell'affittuario, in caso di acquisto di aziende o fondi agricoli; |
c | combattere contro prezzi esorbitanti per il suolo agricolo. |
2 | La presente legge contiene disposizioni su: |
a | l'acquisto di aziende e fondi agricoli; |
b | la costituzione in pegno di fondi agricoli; |
c | la divisione di aziende agricole e il frazionamento di fondi agricoli. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 5 Riserve del diritto cantonale - I Cantoni possono: |
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a | sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole quelle che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 7 in merito alle unità standard di manodopera; in tal caso la dimensione minima dell'azienda è fissata come frazione di un'unità standard di manodopera e non può essere inferiore a 0,6 unità; |
b | escludere l'applicazione della presente legge ai diritti di godimento e di partecipazione su almende, alpi, foreste e pascoli appartenenti a consorzi di almende, d'alpi, di foreste o ad altre simili corporazioni, a meno che tali diritti non facciano parte di un'azienda agricola alla quale sono applicabili le disposizioni della presente legge sulle aziende agricole. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 76 Sorpasso del limite d'aggravio - 1 Un diritto di pegno immobiliare che superi il proprio limite d'aggravio può essere costituito soltanto per garantire un mutuo che: |
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1 | Un diritto di pegno immobiliare che superi il proprio limite d'aggravio può essere costituito soltanto per garantire un mutuo che: |
a | una società cooperativa o fondazione di diritto privato riconosciuta dalla Confederazione o un'istituzione del diritto pubblico cantonale accorda senza interessi al debitore; |
b | un terzo accorda al debitore e una società cooperativa, fondazione o istituzione ai sensi della lettera a garantisce o rimunera. |
2 | L'autorità cantonale può autorizzare un mutuo di terzi garantito da un diritto di pegno che superi il limite d'aggravio, purché siano osservate le disposizioni degli articoli 77 e 78. |
3 | L'ufficiale del registro fondiario respinge la domanda che non adempia alcuna di tali condizioni. |
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) LDFR Art. 79 Riconoscimento delle società cooperative, fondazioni e istituzioni cantonali - 1 Una società cooperativa o fondazione di diritto privato è riconosciuta se i suoi statuti: |
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1 | Una società cooperativa o fondazione di diritto privato è riconosciuta se i suoi statuti: |
a | prevedono d'accordare senza interessi, garantire o rimunerare mutui a fini agricoli; |
b | fissano un importo massimo per la concessione senza interessi, la garanzia o la rimunerazione dei singoli mutui; |
c | incaricano dell'amministrazione un organo composto di periti; |
d | escludono che agli organi siano versate prestazioni legate al reddito, quali percentuali d'interessenza (tantièmes); |
e | prevedono che il capitale di partecipazione e altri conferimenti dei membri possano essere al massimo rimunerati al tasso applicabile alle ipoteche di primo grado, e |
f | prevedono che un reddito netto sia attribuito agli accantonamenti e alle riserve. |
2 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide del riconoscimento e pubblica la decisione nel Foglio federale. |
3 | Le disposizioni sul riconoscimento delle società cooperative e delle fondazioni si applicano per analogia al riconoscimento delle istituzioni cantonali. |
4 | Le società cooperative, fondazioni e istituzioni cantonali riconosciute sono obbligate a fornire regolarmente al Dipartimento federale di giustizia e polizia un rapporto sulla loro gestione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 843 - La cartella ipotecaria è costituita come cartella ipotecaria registrale o come cartella ipotecaria documentale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 843 - La cartella ipotecaria è costituita come cartella ipotecaria registrale o come cartella ipotecaria documentale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 798a - La costituzione in pegno dei fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991639 sul diritto fondiario rurale. |