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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 90 |
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| La successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero. | ||||||
| La successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. Se queste norme richiamano le norme di diritto internazionale privato svizzero, si applica il diritto successorio materiale dello Stato di domicilio. [1] | ||||||
| In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano competenti secondo l'articolo 87 capoverso 1, la successione è regolata dal diritto svizzero. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 90 |
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| La successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero. | ||||||
| La successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. Se queste norme richiamano le norme di diritto internazionale privato svizzero, si applica il diritto successorio materiale dello Stato di domicilio. [1] | ||||||
| In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano competenti secondo l'articolo 87 capoverso 1, la successione è regolata dal diritto svizzero. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 90 |
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| La successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero. | ||||||
| La successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. Se queste norme richiamano le norme di diritto internazionale privato svizzero, si applica il diritto successorio materiale dello Stato di domicilio. [1] | ||||||
| In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano competenti secondo l'articolo 87 capoverso 1, la successione è regolata dal diritto svizzero. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 90 |
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| La successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero. | ||||||
| La successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. Se queste norme richiamano le norme di diritto internazionale privato svizzero, si applica il diritto successorio materiale dello Stato di domicilio. [1] | ||||||
| In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano competenti secondo l'articolo 87 capoverso 1, la successione è regolata dal diritto svizzero. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 90 |
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| La successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero. | ||||||
| La successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. Se queste norme richiamano le norme di diritto internazionale privato svizzero, si applica il diritto successorio materiale dello Stato di domicilio. [1] | ||||||
| In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano competenti secondo l'articolo 87 capoverso 1, la successione è regolata dal diritto svizzero. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 90 |
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| La successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero. | ||||||
| La successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. Se queste norme richiamano le norme di diritto internazionale privato svizzero, si applica il diritto successorio materiale dello Stato di domicilio. [1] | ||||||
| In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano competenti secondo l'articolo 87 capoverso 1, la successione è regolata dal diritto svizzero. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 90 |
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| La successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero. | ||||||
| La successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. Se queste norme richiamano le norme di diritto internazionale privato svizzero, si applica il diritto successorio materiale dello Stato di domicilio. [1] | ||||||
| In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano competenti secondo l'articolo 87 capoverso 1, la successione è regolata dal diritto svizzero. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 467 |
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| Chi è capace di discernimento ed ha compito gli anni diciotto può, nei limiti e nelle forme legali, disporre dei suoi beni per atto di ultima volontà. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 536 |
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| Il rinunciante che per effetto della riduzione sia obbligato a fare una restituzione all'eredità può, a sua scelta, o effettuare la restituzione, o riservare tutta la prestazione nell'eredità e prendere parte alla divisione come se non avesse rinunciato. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 90 |
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| La successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero. | ||||||
| La successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. Se queste norme richiamano le norme di diritto internazionale privato svizzero, si applica il diritto successorio materiale dello Stato di domicilio. [1] | ||||||
| In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano competenti secondo l'articolo 87 capoverso 1, la successione è regolata dal diritto svizzero. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 470 |
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| Chi muore lasciando discendenti, il coniuge o il partner registrato può disporre per causa di morte della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima. [1] | ||||||
| Chi non lascia eredi in questi gradi può disporre per causa di morte di tutti i suoi beni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 470 |
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| Chi muore lasciando discendenti, il coniuge o il partner registrato può disporre per causa di morte della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima. [1] | ||||||
| Chi non lascia eredi in questi gradi può disporre per causa di morte di tutti i suoi beni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||