OJ; loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT), loi fédérale sur le marché intérieur (LMI); liberté d'association; invalidation partielle d'une initiative populaire générale.
OJ), le PSJ, ainsi que son président et sa secrétaire, demandent au Tribunal fédéral d'annuler ce dernier arrêt, ainsi que l'arrêté du Parlement jurassien du 23 avril 1997, dans la mesure où il invalide partiellement l'initiative cantonale. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
disp. trans. Cst.), les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les domaines exhaustivement réglementés par le droit fédéral. Dans les autres domaines, ils peuvent édicter des règles de droit qui ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédéral, et qui n'en compromettent pas la réalisation (ATF 123 I 313 consid. 2b p. 316). Selon l'art. 64
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 64 Ricerca |
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| La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione. [1] | ||||||
| Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento. [2] | ||||||
| Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [2] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 6 |
||||||
| Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni. | ||||||
| I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 6 |
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| Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni. | ||||||
| I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 6 |
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| Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni. | ||||||
| I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 356 |
||||||
| Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall'altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati. | ||||||
| Il contratto collettivo può contenere anche altre disposizioni che concernono i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori, o limitarsi a queste disposizioni. | ||||||
| Il contratto collettivo può inoltre disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, come pure il controllo e l'esecuzione delle disposizioni previste nei capoversi precedenti. | ||||||
| Se più associazioni di datori di lavoro o, dall'altra parte, più associazioni di lavoratori sono vincolate dal contratto per averlo conchiuso o per avervi, con il consenso delle parti contraenti, aderito ulteriormente, esse stanno fra loro in un rapporto di diritti e obblighi uguali; è nullo qualunque accordo contrario. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 356 |
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| Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall'altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati. | ||||||
| Il contratto collettivo può contenere anche altre disposizioni che concernono i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori, o limitarsi a queste disposizioni. | ||||||
| Il contratto collettivo può inoltre disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, come pure il controllo e l'esecuzione delle disposizioni previste nei capoversi precedenti. | ||||||
| Se più associazioni di datori di lavoro o, dall'altra parte, più associazioni di lavoratori sono vincolate dal contratto per averlo conchiuso o per avervi, con il consenso delle parti contraenti, aderito ulteriormente, esse stanno fra loro in un rapporto di diritti e obblighi uguali; è nullo qualunque accordo contrario. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 356b |
||||||
| Singoli datori di lavoro o singoli lavoratori al servizio di un datore di lavoro vincolato possono, con il consenso delle parti contraenti, partecipare al contratto collettivo; essi divengono allora datori di lavoro o lavoratori vincolati. | ||||||
| Il contratto collettivo può disciplinare i particolari della partecipazione. Condizioni inadeguate, segnatamente disposizioni su contributi eccessivi, possono essere annullate o ridotte a giusta misura dal giudice; tuttavia, le disposizioni e gli accordi che prescrivono contributi in favore di una sola parte contraente sono nulli. | ||||||
| Le disposizioni del contratto collettivo e gli accordi fra le parti intesi a costringere membri d'altre associazioni a partecipare al contratto collettivo sono nulli se queste associazioni non possono aderire al contratto o concluderne uno analogo. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 357 |
||||||
| Ove il contratto collettivo non disponga altrimenti, le disposizioni circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro hanno, durante la validità del contratto collettivo, effetto diretto e imperativo per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati. | ||||||
| Gli accordi fra datori di lavoro e lavoratori vincolati, in quanto derogano a disposizioni imperative del contratto collettivo, sono nulli e sostituiti da quest'ultime; sono tuttavia valide le derogazioni a favore dei lavoratori. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 341 |
||||||
| Durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo. | ||||||
| Le disposizioni generali sulla prescrizione sono applicabili ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 6 |
||||||
| Quando la natura particolare del negozio o le circostanze non importino un'accettazione espressa, il contratto si considera conchiuso se entro un congruo termine la proposta non è respinta. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 6 |
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| Quando la natura particolare del negozio o le circostanze non importino un'accettazione espressa, il contratto si considera conchiuso se entro un congruo termine la proposta non è respinta. | ||||||
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RS 221.215.311 LOCCL Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro Art. 2 |
||||||
| Il conferimento del carattere obbligatorio generale è subordinato alle condizioni seguenti: | ||||||
| esso dev'essere necessario, nel senso che se non fosse attuato i datori di lavoro e i lavoratori vincolati dal contratto collettivo sarebbero esposti a grave pregiudizio; | ||||||
| esso non deve contrastare l'interesse generale e non deve ledere gl'interessi legittimi di altri rami economici o di altri circoli della popolazione. Entro i rami economici direttamente toccati esso deve inoltre tenere adeguato conto degli interessi di minoranza che risultano dalle diverse condizioni regionali e aziendali; | ||||||
| i datori di lavoro e i lavoratori già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare la maggioranza dei datori di lavoro e dei lavoratori che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l'obbligatorietà generale. I datori di lavoro vincolati devono inoltre impiegare la maggioranza di tutti i lavoratori. Se circostanze particolari lo giustificano, si può eccezionalmente derogare all'esigenza che i lavoratori già vincolati abbiano a formare la maggioranza; | ||||||
| in caso di istanza di conferimento dell'obbligatorietà generale ai sensi dell'articolo 1a i datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo devono impiegare almeno il 50 per cento di tutti i lavoratori; [1] | ||||||
| il contratto collettivo non deve violare l'eguaglianza davanti alla legge né essere contrario alle disposizioni imperative del diritto federale o cantonale, riservato l'articolo 323quater del Codice delle obbligazioni [2]; | ||||||
| il contratto collettivo non deve ledere la libertà d'associazione e in particolare il diritto di affiliarsi o no a un'associazione; | ||||||
| le altre associazioni di datori di lavoro o di lavoratori, che dimostrano un interesse legittimo e offrono garanzie sufficienti per l'osservanza del contratto collettivo, devono potervi aderire a parità di diritti e di obblighi con le associazioni contraenti; | ||||||
| singoli datori di lavoro o lavoratori non vincolati dal contratto collettivo devono poter affiliarsi alle associazioni contraenti o partecipare al contratto. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera (RU 2003 1370; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 3 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 52035863). [2] RS 220. All'art. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658art. 19), corrisponde ora l'art. 358, nel testo del 25 giu. 1971. | ||||||
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RS 221.215.311 LOCCL Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro Art. 3 |
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| Il carattere obbligatorio generale può essere conferito alle disposizioni concernenti casse di compensazione o altre istituzioni previste nell'articolo 323ter capoverso 1 lettera b del Codice delle obbligazioni [1] soltanto se l'organizzazione di queste casse o istituzioni è disciplinata in modo soddisfacente e se ne è assicurata una gestione corretta. | ||||||
| Il carattere obbligatorio generale può essere conferito alle disposizioni su i controlli, i depositi di cauzioni e le pene convenzionali soltanto se: | ||||||
| il controllo e l'esecuzione sono disciplinati in modo soddisfacente e un'applicazione corretta è garantita; | ||||||
| i contributi alle spese di controllo richiesti ai datori di lavoro e ai lavoratori non vincolati dal contratto collettivo non superano le quote date dalla ripartizione uniforme delle spese effettive fra tutti i datori di lavoro da una parte e fra tutti i lavoratori dall'altra; | ||||||
| le pene convenzionali sono destinate alla copertura delle spese di controllo e le eccedenze sono impiegate in modo adeguato e innanzitutto per gli scopi generali del ramo economico o della professione. | ||||||
| [1] RS 220. Alla disp. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658art. 19), corrisponde ora l'art. 357b cpv. 1 lett. b, nel testo del 25 giu. 1971. | ||||||
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RS 221.215.311 LOCCL Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro Art. 12 |
||||||
| L'autorità competente esamina se le condizioni per il conferimento del carattere obbligatorio generale sono adempiute e statuisce sulla domanda. | ||||||
| L'autorità competente che ha conferito l'obbligatorietà generale ne determina il campo di applicazione territoriale, professionale e aziendale, l'inizio e la durata di validità. | ||||||
| La risoluzione, debitamente motivata, deve essere notificata per iscritto alle parti e, in quanto essa le riguarda, alle persone che hanno fatto opposizione. | ||||||
| Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca [1] o l'autorità cantonale competente a conferire l'obbligatorietà generale devono, dopo ave sentito le parti, determinare in modo più preciso il campo d'applicazione che fosse apparso successivamente dubbio. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 4 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). | ||||||
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RS 221.215.311 LOCCL Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro Art. 7 |
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| Il Consiglio federale è competente a conferire il carattere obbligatorio generale se l'estensione del campo d'applicazione raggiunge il territorio di più Cantoni. | ||||||
| L'autorità designata dal Cantone è competente a conferire il carattere obbligatorio generale se l'estensione del campo d'applicazione tocca quel solo Cantone in tutto o in parte. | ||||||
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RS 221.215.311 LOCCL Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro Art. 7 |
||||||
| Il Consiglio federale è competente a conferire il carattere obbligatorio generale se l'estensione del campo d'applicazione raggiunge il territorio di più Cantoni. | ||||||
| L'autorità designata dal Cantone è competente a conferire il carattere obbligatorio generale se l'estensione del campo d'applicazione tocca quel solo Cantone in tutto o in parte. | ||||||
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RS 131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977 Art. 75 Iniziativa popolare cantonale: condizioni |
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| 2000 elettori o cinque Comuni possono chiedere, con un'iniziativa popolare generica o elaborata, l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge. [1] | ||||||
| 5000 elettori possono chiedere, con un'iniziativa generica, che il Parlamento eserciti il diritto d'iniziativa dello Stato in materia federale. | ||||||
| L'iniziativa dev'essere conforme al diritto di rango superiore, concernere una sola materia e non essere inattuabile, altrimenti il Parlamento la dichiara non valida. [2] | ||||||
| L'iniziativa può essere ritirata alle condizioni stabilite dalla legge. | ||||||
| [1] Accettato in votazione popolare il 5 giu. 2016, in vigore dal 5 giu. 2016. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2017 (FF 2017 3803art. 5 1307). [2] Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 7 2579). | ||||||
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RS 943.02 LMI Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI) Art. 5 Appalti pubblici |
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| Gli appalti pubblici dei Cantoni, dei Comuni e degli altri enti preposti a compiti cantonali o comunali sono retti dal diritto cantonale o intercantonale. Tali prescrizioni e le decisioni fondate sulle stesse non devono discriminare in modo contrario all'articolo 3 coloro che hanno il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera. Se un appalto pubblico o il trasferimento di un'attività rientrante in un monopolio si basa sul Concordato intercantonale concluso dai Cantoni in base al Protocollo del 30 marzo 2012 [1] che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici [2], si presume che i requisiti della presente legge siano soddisfatti. [3] | ||||||
| I Cantoni, i Comuni, come pure gli altri enti preposti a compiti cantonali e comunali vegliano affinché i progetti relativi ad acquisti pubblici di considerevole importanza a prestazioni di servizi e a lavori di costruzione, come pure i criteri di partecipazione e di aggiudicazione dell'appalto, siano pubblicati su un organo ufficiale. Tengono conto degli obblighi internazionali della Confederazione. | ||||||
| [1] FF 2017 1901 [2] RS 0.632.231.422 [3] Nuovo testo giusta l'all. 7 n. II 7 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587). | ||||||
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RS 943.02 LMI Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI) Art. 3 [1] Restrizioni del libero accesso al mercato |
||||||
| Agli offerenti esterni non può essere negato il libero accesso al mercato. Le restrizioni devono rivestire la forma di oneri o condizioni e sono ammissibili soltanto se: | ||||||
| si applicano nella stessa misura agli offerenti locali; | ||||||
| sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti; e | ||||||
| sono conformi al principio di proporzionalità. | ||||||
| Le restrizioni non sono conformi al principio di proporzionalità in particolare se: | ||||||
| le prescrizioni del luogo d'origine garantiscono già una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti; | ||||||
| i certificati e gli attestati di sicurezza già prodotti dall'offerente al luogo d'origine sono sufficienti; | ||||||
| il domicilio o la sede costituisce condizione preliminare per l'esercizio di un'attività lucrativa nel luogo di destinazione; | ||||||
| la pratica acquisita dall'offerente nel luogo d'origine consente di garantire una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti. | ||||||
| Le restrizioni ammissibili secondo il capoverso 1 non devono in alcun caso costituire una barriera dissimulata all'accesso al mercato, volta a favorire interessi economici locali. | ||||||
| Le decisioni concernenti le restrizioni sono prese con procedura semplice, rapida e gratuita. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363, 2366; FF 2005 409). | ||||||
|
RS 943.02 LMI Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI) Art. 3 [1] Restrizioni del libero accesso al mercato |
||||||
| Agli offerenti esterni non può essere negato il libero accesso al mercato. Le restrizioni devono rivestire la forma di oneri o condizioni e sono ammissibili soltanto se: | ||||||
| si applicano nella stessa misura agli offerenti locali; | ||||||
| sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti; e | ||||||
| sono conformi al principio di proporzionalità. | ||||||
| Le restrizioni non sono conformi al principio di proporzionalità in particolare se: | ||||||
| le prescrizioni del luogo d'origine garantiscono già una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti; | ||||||
| i certificati e gli attestati di sicurezza già prodotti dall'offerente al luogo d'origine sono sufficienti; | ||||||
| il domicilio o la sede costituisce condizione preliminare per l'esercizio di un'attività lucrativa nel luogo di destinazione; | ||||||
| la pratica acquisita dall'offerente nel luogo d'origine consente di garantire una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti. | ||||||
| Le restrizioni ammissibili secondo il capoverso 1 non devono in alcun caso costituire una barriera dissimulata all'accesso al mercato, volta a favorire interessi economici locali. | ||||||
| Le decisioni concernenti le restrizioni sono prese con procedura semplice, rapida e gratuita. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363, 2366; FF 2005 409). | ||||||
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RS 943.02 LMI Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI) Art. 3 [1] Restrizioni del libero accesso al mercato |
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| Agli offerenti esterni non può essere negato il libero accesso al mercato. Le restrizioni devono rivestire la forma di oneri o condizioni e sono ammissibili soltanto se: | ||||||
| si applicano nella stessa misura agli offerenti locali; | ||||||
| sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti; e | ||||||
| sono conformi al principio di proporzionalità. | ||||||
| Le restrizioni non sono conformi al principio di proporzionalità in particolare se: | ||||||
| le prescrizioni del luogo d'origine garantiscono già una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti; | ||||||
| i certificati e gli attestati di sicurezza già prodotti dall'offerente al luogo d'origine sono sufficienti; | ||||||
| il domicilio o la sede costituisce condizione preliminare per l'esercizio di un'attività lucrativa nel luogo di destinazione; | ||||||
| la pratica acquisita dall'offerente nel luogo d'origine consente di garantire una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti. | ||||||
| Le restrizioni ammissibili secondo il capoverso 1 non devono in alcun caso costituire una barriera dissimulata all'accesso al mercato, volta a favorire interessi economici locali. | ||||||
| Le decisioni concernenti le restrizioni sono prese con procedura semplice, rapida e gratuita. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363, 2366; FF 2005 409). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 31 Privazione della libertà |
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| Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. | ||||||
| Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. | ||||||
| Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. | ||||||
| Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 31 Privazione della libertà |
||||||
| Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. | ||||||
| Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. | ||||||
| Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. | ||||||
| Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 31 Privazione della libertà |
||||||
| Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. | ||||||
| Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. | ||||||
| Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. | ||||||
| Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 31 Privazione della libertà |
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| Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. | ||||||
| Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. | ||||||
| Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. | ||||||
| Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l'estero |
||||||
| I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza. | ||||||
| Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione. | ||||||
| I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l'estero |
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| I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza. | ||||||
| Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione. | ||||||
| I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 11 Libertà di riunione ed associazione |
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| Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi. | ||||||
| L'esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 6 |
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| Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni. | ||||||
| I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 356a |
||||||
| Le disposizioni del contratto e gli accordi fra le parti intesi a costringere datori di lavoro o lavoratori ad affiliarsi a un'associazione contraente sono nulli. | ||||||
| Le disposizioni del contratto e gli accordi fra le parti intesi a escludere lavoratori da una professione o attività determinata, nonché dalla formazione professionale a ciò necessaria, oppure a limitarne l'esercizio, sono nulli. | ||||||
| Le disposizioni e gli accordi di cui al capoverso 2 sono eccezionalmente validi, se sono giustificati da interessi preponderanti degni di protezione, segnatamente se sono intesi a salvaguardare la sicurezza e la salute di persone o la qualità del lavoro; tuttavia, l'interesse a tener lontano dalla professione nuovi membri non è degno di protezione. | ||||||
|
RS 221.215.311 LOCCL Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro Art. 2 |
||||||
| Il conferimento del carattere obbligatorio generale è subordinato alle condizioni seguenti: | ||||||
| esso dev'essere necessario, nel senso che se non fosse attuato i datori di lavoro e i lavoratori vincolati dal contratto collettivo sarebbero esposti a grave pregiudizio; | ||||||
| esso non deve contrastare l'interesse generale e non deve ledere gl'interessi legittimi di altri rami economici o di altri circoli della popolazione. Entro i rami economici direttamente toccati esso deve inoltre tenere adeguato conto degli interessi di minoranza che risultano dalle diverse condizioni regionali e aziendali; | ||||||
| i datori di lavoro e i lavoratori già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare la maggioranza dei datori di lavoro e dei lavoratori che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l'obbligatorietà generale. I datori di lavoro vincolati devono inoltre impiegare la maggioranza di tutti i lavoratori. Se circostanze particolari lo giustificano, si può eccezionalmente derogare all'esigenza che i lavoratori già vincolati abbiano a formare la maggioranza; | ||||||
| in caso di istanza di conferimento dell'obbligatorietà generale ai sensi dell'articolo 1a i datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo devono impiegare almeno il 50 per cento di tutti i lavoratori; [1] | ||||||
| il contratto collettivo non deve violare l'eguaglianza davanti alla legge né essere contrario alle disposizioni imperative del diritto federale o cantonale, riservato l'articolo 323quater del Codice delle obbligazioni [2]; | ||||||
| il contratto collettivo non deve ledere la libertà d'associazione e in particolare il diritto di affiliarsi o no a un'associazione; | ||||||
| le altre associazioni di datori di lavoro o di lavoratori, che dimostrano un interesse legittimo e offrono garanzie sufficienti per l'osservanza del contratto collettivo, devono potervi aderire a parità di diritti e di obblighi con le associazioni contraenti; | ||||||
| singoli datori di lavoro o lavoratori non vincolati dal contratto collettivo devono poter affiliarsi alle associazioni contraenti o partecipare al contratto. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera (RU 2003 1370; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 3 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 52035863). [2] RS 220. All'art. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658art. 19), corrisponde ora l'art. 358, nel testo del 25 giu. 1971. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 356b |
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| Singoli datori di lavoro o singoli lavoratori al servizio di un datore di lavoro vincolato possono, con il consenso delle parti contraenti, partecipare al contratto collettivo; essi divengono allora datori di lavoro o lavoratori vincolati. | ||||||
| Il contratto collettivo può disciplinare i particolari della partecipazione. Condizioni inadeguate, segnatamente disposizioni su contributi eccessivi, possono essere annullate o ridotte a giusta misura dal giudice; tuttavia, le disposizioni e gli accordi che prescrivono contributi in favore di una sola parte contraente sono nulli. | ||||||
| Le disposizioni del contratto collettivo e gli accordi fra le parti intesi a costringere membri d'altre associazioni a partecipare al contratto collettivo sono nulli se queste associazioni non possono aderire al contratto o concluderne uno analogo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 31 Privazione della libertà |
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| Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. | ||||||
| Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. | ||||||
| Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. | ||||||
| Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 356 |
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| Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall'altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati. | ||||||
| Il contratto collettivo può contenere anche altre disposizioni che concernono i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori, o limitarsi a queste disposizioni. | ||||||
| Il contratto collettivo può inoltre disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, come pure il controllo e l'esecuzione delle disposizioni previste nei capoversi precedenti. | ||||||
| Se più associazioni di datori di lavoro o, dall'altra parte, più associazioni di lavoratori sono vincolate dal contratto per averlo conchiuso o per avervi, con il consenso delle parti contraenti, aderito ulteriormente, esse stanno fra loro in un rapporto di diritti e obblighi uguali; è nullo qualunque accordo contrario. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 356b |
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| Singoli datori di lavoro o singoli lavoratori al servizio di un datore di lavoro vincolato possono, con il consenso delle parti contraenti, partecipare al contratto collettivo; essi divengono allora datori di lavoro o lavoratori vincolati. | ||||||
| Il contratto collettivo può disciplinare i particolari della partecipazione. Condizioni inadeguate, segnatamente disposizioni su contributi eccessivi, possono essere annullate o ridotte a giusta misura dal giudice; tuttavia, le disposizioni e gli accordi che prescrivono contributi in favore di una sola parte contraente sono nulli. | ||||||
| Le disposizioni del contratto collettivo e gli accordi fra le parti intesi a costringere membri d'altre associazioni a partecipare al contratto collettivo sono nulli se queste associazioni non possono aderire al contratto o concluderne uno analogo. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. | ||||||
| La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I del LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 11 Libertà di riunione ed associazione |
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| Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi. | ||||||
| L'esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato. | ||||||
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RS 131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977 Art. 75 Iniziativa popolare cantonale: condizioni |
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| 2000 elettori o cinque Comuni possono chiedere, con un'iniziativa popolare generica o elaborata, l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge. [1] | ||||||
| 5000 elettori possono chiedere, con un'iniziativa generica, che il Parlamento eserciti il diritto d'iniziativa dello Stato in materia federale. | ||||||
| L'iniziativa dev'essere conforme al diritto di rango superiore, concernere una sola materia e non essere inattuabile, altrimenti il Parlamento la dichiara non valida. [2] | ||||||
| L'iniziativa può essere ritirata alle condizioni stabilite dalla legge. | ||||||
| [1] Accettato in votazione popolare il 5 giu. 2016, in vigore dal 5 giu. 2016. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2017 (FF 2017 3803art. 5 1307). [2] Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 7 2579). | ||||||
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RS 131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977 Art. 76 Iniziativa popolare cantonale: procedura |
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| Il Parlamento decide se le disposizioni che adotta o modifica in seguito a un'iniziativa generica hanno rango costituzionale o di legge. [1] | ||||||
| Se il Parlamento decide di non dare seguito a un'iniziativa valida o non vi si conforma entro due anni, l'iniziativa è sottoposta al voto del Popolo. | ||||||
| Il Parlamento può contrapporre un controprogetto a qualsiasi iniziativa. | ||||||
| Se il Popolo accetta un'iniziativa generica, il Parlamento deve conformarvisi entro due anni. [2] | ||||||
| Se il Popolo accetta sia l'iniziativa sia il controprogetto, risulta definitivamente accettato il testo che ha ottenuto il maggior numero di voti. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 7 2579). [2] Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 7 2579). | ||||||
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RS 131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977 Art. 104 Corte costituzionale |
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| La Corte costituzionale del Tribunale cantonale controlla, su richiesta e prima della messa in vigore, la costituzionalità delle leggi. [1] | ||||||
| Nei limiti fissati dalla legge, essa giudica: | ||||||
| le controversie relative alla validità dei decreti, delle decisioni, delle ordinanze e dei regolamenti cantonali e comunali; | ||||||
| le controversie relative all'autonomia dei Comuni, delle Chiese riconosciute e delle loro parrocchie; | ||||||
| le controversie relative all'esercizio dei diritti politici, alla validità delle elezioni e votazioni cantonali e, su ricorso, a quella delle elezioni e votazioni organizzate nei distretti e nei Comuni; | ||||||
| i conflitti di competenza tra autorità cantonali, eccetto che la Corte costituzionale sia essa stessa parte in causa; | ||||||
| le altre controversie indicate dalla legge. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985art. 1 n. 5 5165). | ||||||
OJ), le Tribunal fédéral examine librement non seulement l'interprétation du droit constitutionnel fédéral et cantonal, mais également celle du droit cantonal qui définit la portée du droit de vote ou qui entretient un rapport étroit avec ce dernier (ATF 121 I 334 consid. 2b p. 338). aa) Les autorités jurassiennes se sont en l'espèce fondées non seulement sur l'art. 75 al. 3
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RS 131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977 Art. 75 Iniziativa popolare cantonale: condizioni |
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| 2000 elettori o cinque Comuni possono chiedere, con un'iniziativa popolare generica o elaborata, l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge. [1] | ||||||
| 5000 elettori possono chiedere, con un'iniziativa generica, che il Parlamento eserciti il diritto d'iniziativa dello Stato in materia federale. | ||||||
| L'iniziativa dev'essere conforme al diritto di rango superiore, concernere una sola materia e non essere inattuabile, altrimenti il Parlamento la dichiara non valida. [2] | ||||||
| L'iniziativa può essere ritirata alle condizioni stabilite dalla legge. | ||||||
| [1] Accettato in votazione popolare il 5 giu. 2016, in vigore dal 5 giu. 2016. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2017 (FF 2017 3803art. 5 1307). [2] Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 7 2579). | ||||||
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RS 131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977 Art. 75 Iniziativa popolare cantonale: condizioni |
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| 2000 elettori o cinque Comuni possono chiedere, con un'iniziativa popolare generica o elaborata, l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge. [1] | ||||||
| 5000 elettori possono chiedere, con un'iniziativa generica, che il Parlamento eserciti il diritto d'iniziativa dello Stato in materia federale. | ||||||
| L'iniziativa dev'essere conforme al diritto di rango superiore, concernere una sola materia e non essere inattuabile, altrimenti il Parlamento la dichiara non valida. [2] | ||||||
| L'iniziativa può essere ritirata alle condizioni stabilite dalla legge. | ||||||
| [1] Accettato in votazione popolare il 5 giu. 2016, in vigore dal 5 giu. 2016. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2017 (FF 2017 3803art. 5 1307). [2] Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 7 2579). | ||||||
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RS 131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977 Art. 75 Iniziativa popolare cantonale: condizioni |
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| 2000 elettori o cinque Comuni possono chiedere, con un'iniziativa popolare generica o elaborata, l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge. [1] | ||||||
| 5000 elettori possono chiedere, con un'iniziativa generica, che il Parlamento eserciti il diritto d'iniziativa dello Stato in materia federale. | ||||||
| L'iniziativa dev'essere conforme al diritto di rango superiore, concernere una sola materia e non essere inattuabile, altrimenti il Parlamento la dichiara non valida. [2] | ||||||
| L'iniziativa può essere ritirata alle condizioni stabilite dalla legge. | ||||||
| [1] Accettato in votazione popolare il 5 giu. 2016, in vigore dal 5 giu. 2016. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2017 (FF 2017 3803art. 5 1307). [2] Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 7 2579). | ||||||
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RS 131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977 Art. 75 Iniziativa popolare cantonale: condizioni |
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| 2000 elettori o cinque Comuni possono chiedere, con un'iniziativa popolare generica o elaborata, l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge. [1] | ||||||
| 5000 elettori possono chiedere, con un'iniziativa generica, che il Parlamento eserciti il diritto d'iniziativa dello Stato in materia federale. | ||||||
| L'iniziativa dev'essere conforme al diritto di rango superiore, concernere una sola materia e non essere inattuabile, altrimenti il Parlamento la dichiara non valida. [2] | ||||||
| L'iniziativa può essere ritirata alle condizioni stabilite dalla legge. | ||||||
| [1] Accettato in votazione popolare il 5 giu. 2016, in vigore dal 5 giu. 2016. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2017 (FF 2017 3803art. 5 1307). [2] Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 7 2579). | ||||||
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RS 131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977 Art. 75 Iniziativa popolare cantonale: condizioni |
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| 2000 elettori o cinque Comuni possono chiedere, con un'iniziativa popolare generica o elaborata, l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge. [1] | ||||||
| 5000 elettori possono chiedere, con un'iniziativa generica, che il Parlamento eserciti il diritto d'iniziativa dello Stato in materia federale. | ||||||
| L'iniziativa dev'essere conforme al diritto di rango superiore, concernere una sola materia e non essere inattuabile, altrimenti il Parlamento la dichiara non valida. [2] | ||||||
| L'iniziativa può essere ritirata alle condizioni stabilite dalla legge. | ||||||
| [1] Accettato in votazione popolare il 5 giu. 2016, in vigore dal 5 giu. 2016. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2017 (FF 2017 3803art. 5 1307). [2] Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 7 2579). | ||||||
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RS 131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977 Art. 75 Iniziativa popolare cantonale: condizioni |
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| 2000 elettori o cinque Comuni possono chiedere, con un'iniziativa popolare generica o elaborata, l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge. [1] | ||||||
| 5000 elettori possono chiedere, con un'iniziativa generica, che il Parlamento eserciti il diritto d'iniziativa dello Stato in materia federale. | ||||||
| L'iniziativa dev'essere conforme al diritto di rango superiore, concernere una sola materia e non essere inattuabile, altrimenti il Parlamento la dichiara non valida. [2] | ||||||
| L'iniziativa può essere ritirata alle condizioni stabilite dalla legge. | ||||||
| [1] Accettato in votazione popolare il 5 giu. 2016, in vigore dal 5 giu. 2016. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2017 (FF 2017 3803art. 5 1307). [2] Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 7 2579). | ||||||
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RS 131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977 Art. 75 Iniziativa popolare cantonale: condizioni |
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| 2000 elettori o cinque Comuni possono chiedere, con un'iniziativa popolare generica o elaborata, l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge. [1] | ||||||
| 5000 elettori possono chiedere, con un'iniziativa generica, che il Parlamento eserciti il diritto d'iniziativa dello Stato in materia federale. | ||||||
| L'iniziativa dev'essere conforme al diritto di rango superiore, concernere una sola materia e non essere inattuabile, altrimenti il Parlamento la dichiara non valida. [2] | ||||||
| L'iniziativa può essere ritirata alle condizioni stabilite dalla legge. | ||||||
| [1] Accettato in votazione popolare il 5 giu. 2016, in vigore dal 5 giu. 2016. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2017 (FF 2017 3803art. 5 1307). [2] Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 7 2579). | ||||||