SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
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1 | Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
2 | Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. |
3 | Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. |
4 | Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 67 Referendum facoltativo - 1 Le leggi e gli altri atti del Gran Consiglio che prevedono spese sono sottoposti al corpo elettorale se il referendum è chiesto dal due per cento dei titolari dei diritti politici.11 |
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1 | Le leggi e gli altri atti del Gran Consiglio che prevedono spese sono sottoposti al corpo elettorale se il referendum è chiesto dal due per cento dei titolari dei diritti politici.11 |
2 | Se il referendum è chiesto da 500 titolari dei diritti politici, sono sottoposti al corpo elettorale anche: |
a | le leggi il cui oggetto sia una nuova imposta o una modifica dell'aliquota d'imposta o della base d'imposizione esistente; |
b | le leggi che comportano una modifica della legislazione sugli alloggi, sulla protezione degli inquilini e sul contesto abitativo, comprese le vie legali in merito. |
3 | Gli atti di cui al presente articolo sono sottoposti al corpo elettorale anche quando il Gran Consiglio lo decide a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, senza tener conto delle astensioni, ma almeno a maggioranza dei membri. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
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1 | L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
2 | Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: |
a | una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: |
b | una decisione impugnabile mediante opposizione; |
c | una decisione interamente conforme alle domande delle parti; |
d | una misura d'esecuzione; |
e | altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 1 - 1 La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. |
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1 | La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. |
2 | Sono autorità nel senso del capoverso 1: |
a | il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono; |
b | gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19277; |
c | gli istituti o le aziende federali autonomi; |
cbis | il Tribunale amministrativo federale; |
d | le commissioni federali; |
e | altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione. |
3 | Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.10 11 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
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1 | L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
2 | Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: |
a | una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: |
b | una decisione impugnabile mediante opposizione; |
c | una decisione interamente conforme alle domande delle parti; |
d | una misura d'esecuzione; |
e | altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 69 Esame preliminare - 1 Prima della raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta con una decisione se la lista corrisponde alle esigenze formali della legge. |
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1 | Prima della raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta con una decisione se la lista corrisponde alle esigenze formali della legge. |
2 | Se il titolo dell'iniziativa è fallace, contiene elementi di pubblicità commerciale o personale o si presta a confusione, la Cancelleria federale lo modifica.140 |
3 | La Cancelleria federale esamina la concordanza linguistica dei testi e procede alle eventuali traduzioni. |
4 | Il titolo, il testo dell'iniziativa e il nome dei promotori sono pubblicati nel Foglio federale.141 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 69 Esame preliminare - 1 Prima della raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta con una decisione se la lista corrisponde alle esigenze formali della legge. |
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1 | Prima della raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta con una decisione se la lista corrisponde alle esigenze formali della legge. |
2 | Se il titolo dell'iniziativa è fallace, contiene elementi di pubblicità commerciale o personale o si presta a confusione, la Cancelleria federale lo modifica.140 |
3 | La Cancelleria federale esamina la concordanza linguistica dei testi e procede alle eventuali traduzioni. |
4 | Il titolo, il testo dell'iniziativa e il nome dei promotori sono pubblicati nel Foglio federale.141 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 72 Riuscita - 1 Trascorso il termine di raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta se l'iniziativa popolare ha raccolto il numero prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di raccolta delle firme è trascorso infruttuosamente. Nel caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita dell'iniziativa popolare.144 |
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1 | Trascorso il termine di raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta se l'iniziativa popolare ha raccolto il numero prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di raccolta delle firme è trascorso infruttuosamente. Nel caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita dell'iniziativa popolare.144 |
2 | Sono nulle: |
a | le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui all'articolo 68; |
b | le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato; |
c | le firme su liste depositate dopo la scadenza del relativo termine di raccolta.145 |
3 | La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione di riuscita indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle.146 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 80 Ricorso al Tribunale federale - 1 Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale. |
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1 | Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale. |
2 | Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).169 |
3 | I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2). |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 80 Ricorso al Tribunale federale - 1 Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale. |
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1 | Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale. |
2 | Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).169 |
3 | I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2). |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 68 Lista delle firme - 1 La lista delle firme (su foglio, pagina, cartolina) per un'iniziativa popolare deve contenere le seguenti indicazioni:133 |
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1 | La lista delle firme (su foglio, pagina, cartolina) per un'iniziativa popolare deve contenere le seguenti indicazioni:133 |
a | il Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto; |
b | il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale; |
c | una clausola di ritiro ai sensi dell'articolo 73; |
d | la punibilità di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP137) o si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell'ambito della medesima (art. 281 CP); |
e | il nome e l'indirizzo dei promotori, che devono avere il diritto di voto ed essere almeno sette ma non più di 27 (comitato d'iniziativa). |
2 | L'articolo 60 capoverso 2 si applica anche alle iniziative popolari.139 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 75 - 1 L'iniziativa popolare che non rispetti l'unità materiale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 2 Cost.) o l'unità formale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 3 Cost.) o che violi disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv. 3, art. 193 cpv. 4 e art. 194 cpv. 2 Cost.) è dichiarata nulla in tutto o in parte dall'Assemblea federale.151 |
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1 | L'iniziativa popolare che non rispetti l'unità materiale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 2 Cost.) o l'unità formale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 3 Cost.) o che violi disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv. 3, art. 193 cpv. 4 e art. 194 cpv. 2 Cost.) è dichiarata nulla in tutto o in parte dall'Assemblea federale.151 |
2 | L'unità materiale è rispettata se le singole parti dell'iniziativa sono intrinsecamente connesse. |
3 | L'unità formale è rispettata se l'iniziativa riveste esclusivamente la forma di proposta generale o di progetto già elaborato. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
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1 | L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
2 | Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: |
a | una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: |
b | una decisione impugnabile mediante opposizione; |
c | una decisione interamente conforme alle domande delle parti; |
d | una misura d'esecuzione; |
e | altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 1 - 1 La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. |
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1 | La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. |
2 | Sono autorità nel senso del capoverso 1: |
a | il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono; |
b | gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19277; |
c | gli istituti o le aziende federali autonomi; |
cbis | il Tribunale amministrativo federale; |
d | le commissioni federali; |
e | altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione. |
3 | Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.10 11 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario - 1 Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
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1 | Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
2 | Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. |
3 | Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 64 Concretizzazione di un'iniziativa non elaborata - Se il corpo elettorale accetta un'iniziativa non elaborata, il Gran Consiglio è tenuto a concretizzarla entro 12 mesi mediante un progetto elaborato. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 65 Referendum obbligatorio - 1 Le revisioni della Costituzione sono sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
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1 | Le revisioni della Costituzione sono sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
2 | Sono sottoposte d'ufficio al corpo elettorale anche le risoluzioni di destituzione di un membro del Consiglio di Stato in caso di perdita di fiducia adottate dal Gran Consiglio.10 |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario - 1 Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
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1 | Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
2 | Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. |
3 | Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario - 1 Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
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1 | Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
2 | Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. |
3 | Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario - 1 Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
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1 | Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
2 | Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. |
3 | Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario - 1 Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
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1 | Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
2 | Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. |
3 | Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario - 1 Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
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1 | Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
2 | Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. |
3 | Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario - 1 Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
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1 | Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
2 | Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. |
3 | Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 75 - 1 L'iniziativa popolare che non rispetti l'unità materiale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 2 Cost.) o l'unità formale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 3 Cost.) o che violi disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv. 3, art. 193 cpv. 4 e art. 194 cpv. 2 Cost.) è dichiarata nulla in tutto o in parte dall'Assemblea federale.151 |
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1 | L'iniziativa popolare che non rispetti l'unità materiale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 2 Cost.) o l'unità formale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 3 Cost.) o che violi disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv. 3, art. 193 cpv. 4 e art. 194 cpv. 2 Cost.) è dichiarata nulla in tutto o in parte dall'Assemblea federale.151 |
2 | L'unità materiale è rispettata se le singole parti dell'iniziativa sono intrinsecamente connesse. |
3 | L'unità formale è rispettata se l'iniziativa riveste esclusivamente la forma di proposta generale o di progetto già elaborato. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario - 1 Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
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1 | Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
2 | Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. |
3 | Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 64 Concretizzazione di un'iniziativa non elaborata - Se il corpo elettorale accetta un'iniziativa non elaborata, il Gran Consiglio è tenuto a concretizzarla entro 12 mesi mediante un progetto elaborato. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 68 Termini - 1 Le firme a sostegno di una domanda di referendum devono essere depositate entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'atto. |
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1 | Le firme a sostegno di una domanda di referendum devono essere depositate entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'atto. |
2 | Il termine di scadenza è sospeso dal 15 luglio al 15 agosto compreso e dal 23 dicembre al 3 gennaio compreso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 118 Protezione della salute - 1 Nell'ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute. |
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1 | Nell'ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute. |
2 | Emana prescrizioni su: |
a | l'impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute; |
b | la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell'uomo e degli animali; vieta in particolare ogni forma di pubblicità per i prodotti del tabacco che raggiunge fanciulli e adolescenti; 77* |
c | la protezione dalle radiazioni ionizzanti. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario - 1 Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
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1 | Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
2 | Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. |
3 | Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario - 1 Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
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1 | Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
2 | Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. |
3 | Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario - 1 Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
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1 | Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
2 | Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. |
3 | Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario - 1 Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
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1 | Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
2 | Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. |
3 | Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 67 Referendum facoltativo - 1 Le leggi e gli altri atti del Gran Consiglio che prevedono spese sono sottoposti al corpo elettorale se il referendum è chiesto dal due per cento dei titolari dei diritti politici.11 |
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1 | Le leggi e gli altri atti del Gran Consiglio che prevedono spese sono sottoposti al corpo elettorale se il referendum è chiesto dal due per cento dei titolari dei diritti politici.11 |
2 | Se il referendum è chiesto da 500 titolari dei diritti politici, sono sottoposti al corpo elettorale anche: |
a | le leggi il cui oggetto sia una nuova imposta o una modifica dell'aliquota d'imposta o della base d'imposizione esistente; |
b | le leggi che comportano una modifica della legislazione sugli alloggi, sulla protezione degli inquilini e sul contesto abitativo, comprese le vie legali in merito. |
3 | Gli atti di cui al presente articolo sono sottoposti al corpo elettorale anche quando il Gran Consiglio lo decide a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, senza tener conto delle astensioni, ma almeno a maggioranza dei membri. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario - 1 Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
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1 | Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
2 | Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. |
3 | Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 67 Referendum facoltativo - 1 Le leggi e gli altri atti del Gran Consiglio che prevedono spese sono sottoposti al corpo elettorale se il referendum è chiesto dal due per cento dei titolari dei diritti politici.11 |
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1 | Le leggi e gli altri atti del Gran Consiglio che prevedono spese sono sottoposti al corpo elettorale se il referendum è chiesto dal due per cento dei titolari dei diritti politici.11 |
2 | Se il referendum è chiesto da 500 titolari dei diritti politici, sono sottoposti al corpo elettorale anche: |
a | le leggi il cui oggetto sia una nuova imposta o una modifica dell'aliquota d'imposta o della base d'imposizione esistente; |
b | le leggi che comportano una modifica della legislazione sugli alloggi, sulla protezione degli inquilini e sul contesto abitativo, comprese le vie legali in merito. |
3 | Gli atti di cui al presente articolo sono sottoposti al corpo elettorale anche quando il Gran Consiglio lo decide a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, senza tener conto delle astensioni, ma almeno a maggioranza dei membri. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario - 1 Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
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1 | Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
2 | Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. |
3 | Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario - 1 Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
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1 | Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. |
2 | Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. |
3 | Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. |