Cst. et il est entré en vigueur le lendemain de son adoption. La compensation des risques ne devait toutefois entrer en vigueur que le 1er janvier 1993 (art. 7 al. 2). Limité au plus tard au 31 décembre 1994 (art. 7 al. 3), l'arrêté a été modifié le 7 octobre 1994 (RO 1995 515), à ses art. 2
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RI 0.440.5 riveduta Convenzione europea del 16 gennaio 1992 per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta) Art. 2 |
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| Ogni Parte si impegna ad adottare, secondo le modalità proprie a ciascuno Stato, un regime giuridico per la protezione del patrimonio archeologico che preveda: | ||||||
| la gestione di un inventario del proprio patrimonio archeologico e la classificazione dei monumenti e delle zone protette; | ||||||
| la costituzione di riserve archeologiche, anche dove non vi siano evidenti reperti in superficie o sott'acqua, per conservare le testimonianze materiali, affinché le generazioni future possano studiarle; | ||||||
| l'obbligo dello scopritore di segnalare alle autorità competenti la scoperta casuale di elementi appartenenti al patrimonio archeologico, e di metterli a disposizione per un esame. | ||||||
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RI 0.440.5 riveduta Convenzione europea del 16 gennaio 1992 per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta) Art. 4 |
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| Ogni Parte si impegna ad adottare misure di protezione fisica del patrimonio archeologico che prevedano, secondo le circostanze: | ||||||
| l'acquisto o la protezione mediante altri mezzi appropriati, da parte dell'autorità pubblica, dei terreni destinati a diventare zone di riserva archeologica; | ||||||
| la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente sul luogo d'origine; | ||||||
| la creazione di depositi idonei per i reperti archeologici allontanati dal loro luogo d'origine. | ||||||
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RI 0.440.5 riveduta Convenzione europea del 16 gennaio 1992 per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta) Art. 7 |
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| Al fine di facilitare lo studio e la diffusione della conoscenza delle scoperte archeologiche, ogni Parte si impegna: | ||||||
| a realizzare o aggiornare le inchieste, gli inventari e la cartografia dei siti archeologici nei territori soggetti alla sua giurisdizione; | ||||||
| ad adottare disposizioni pratiche che permettano di ottenere, al termine delle operazioni archeologiche, un documento scientifico di sintesi pubblicabile, preliminare alla necessaria diffusione integrale degli studi specializzati. | ||||||
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RI 0.440.5 riveduta Convenzione europea del 16 gennaio 1992 per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta) Art. 7 |
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| Al fine di facilitare lo studio e la diffusione della conoscenza delle scoperte archeologiche, ogni Parte si impegna: | ||||||
| a realizzare o aggiornare le inchieste, gli inventari e la cartografia dei siti archeologici nei territori soggetti alla sua giurisdizione; | ||||||
| ad adottare disposizioni pratiche che permettano di ottenere, al termine delle operazioni archeologiche, un documento scientifico di sintesi pubblicabile, preliminare alla necessaria diffusione integrale degli studi specializzati. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||