IR 0.440.5 Convenzione europea del 16 gennaio 1992 per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta) riveduta Art. 2 - Ogni Parte si impegna ad adottare, secondo le modalità proprie a ciascuno Stato, un regime giuridico per la protezione del patrimonio archeologico che preveda: |
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i | la gestione di un inventario del proprio patrimonio archeologico e la classificazione dei monumenti e delle zone protette; |
ii | la costituzione di riserve archeologiche, anche dove non vi siano evidenti reperti in superficie o sott'acqua, per conservare le testimonianze materiali, affinché le generazioni future possano studiarle; |
iii | l'obbligo dello scopritore di segnalare alle autorità competenti la scoperta casuale di elementi appartenenti al patrimonio archeologico, e di metterli a disposizione per un esame. |
IR 0.440.5 Convenzione europea del 16 gennaio 1992 per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta) riveduta Art. 4 - Ogni Parte si impegna ad adottare misure di protezione fisica del patrimonio archeologico che prevedano, secondo le circostanze: |
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i | l'acquisto o la protezione mediante altri mezzi appropriati, da parte dell'autorità pubblica, dei terreni destinati a diventare zone di riserva archeologica; |
ii | la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente sul luogo d'origine; |
iii | la creazione di depositi idonei per i reperti archeologici allontanati dal loro luogo d'origine. |
IR 0.440.5 Convenzione europea del 16 gennaio 1992 per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta) riveduta Art. 7 - Al fine di facilitare lo studio e la diffusione della conoscenza delle scoperte archeologiche, ogni Parte si impegna: |
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i | a realizzare o aggiornare le inchieste, gli inventari e la cartografia dei siti archeologici nei territori soggetti alla sua giurisdizione; |
ii | ad adottare disposizioni pratiche che permettano di ottenere, al termine delle operazioni archeologiche, un documento scientifico di sintesi pubblicabile, preliminare alla necessaria diffusione integrale degli studi specializzati. |
IR 0.440.5 Convenzione europea del 16 gennaio 1992 per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta) riveduta Art. 7 - Al fine di facilitare lo studio e la diffusione della conoscenza delle scoperte archeologiche, ogni Parte si impegna: |
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i | a realizzare o aggiornare le inchieste, gli inventari e la cartografia dei siti archeologici nei territori soggetti alla sua giurisdizione; |
ii | ad adottare disposizioni pratiche che permettano di ottenere, al termine delle operazioni archeologiche, un documento scientifico di sintesi pubblicabile, preliminare alla necessaria diffusione integrale degli studi specializzati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |