OG.
OG.
|
RI 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere) Art. 1 Obbligo d'accordare l'assistenza giudiziaria |
||||||
| Le Parti contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi l'assistenza giudiziaria: | ||||||
| nel caso di inchieste o procedure giudiziarie relative a reati la cui punizione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri; | ||||||
| per la restituzione allo Stato richiedente o a uno dei suoi Stati membri di oggetti o valori patrimoniali che gli appartengono e provenienti da tali reati; | ||||||
| in procedure concernenti il risarcimento dovuto per detenzione ingiustificata in seguito a misure pronunciate in base al presente Trattato. | ||||||
| Ai sensi del presente Trattato è considerato reato nello Stato richiedente ogni atto per il quale vi sia in questo Stato fondato sospetto che sia stato commesso e che soddisfi ai requisiti di una fattispecie penale. | ||||||
| Le autorità competenti delle Parti contraenti possono stabilire che l'assistenza giudiziaria, prevista nel presente Trattato, sarà parimenti accordata nel caso di procedure amministrative complementari relative a misure che possono essere pronunciate nei confronti dell'autore di un reato previsto dal Trattato. Accordi in questo senso dovranno essere conclusi con uno scambio di note diplomatiche [1]. | ||||||
| L'assistenza giudiziaria comprende, senza tuttavia limitarvisi: | ||||||
| l'accertamento della dimora e dell'indirizzo di persone; | ||||||
| l'audizione di testimonianze o di altre dichiarazioni; | ||||||
| la produzione o la messa in sicurezza di atti giudiziari, di atti scritti o altri mezzi di prova; | ||||||
| la notificazione di atti giudiziari o amministrativi; | ||||||
| l'autenticazione di documenti. | ||||||
| [1] Vedi lo scambio di lettere del 3 nov. 1993 (RS 0.351.933.66). | ||||||
|
RI 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere) Art. 1 Obbligo d'accordare l'assistenza giudiziaria |
||||||
| Le Parti contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi l'assistenza giudiziaria: | ||||||
| nel caso di inchieste o procedure giudiziarie relative a reati la cui punizione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri; | ||||||
| per la restituzione allo Stato richiedente o a uno dei suoi Stati membri di oggetti o valori patrimoniali che gli appartengono e provenienti da tali reati; | ||||||
| in procedure concernenti il risarcimento dovuto per detenzione ingiustificata in seguito a misure pronunciate in base al presente Trattato. | ||||||
| Ai sensi del presente Trattato è considerato reato nello Stato richiedente ogni atto per il quale vi sia in questo Stato fondato sospetto che sia stato commesso e che soddisfi ai requisiti di una fattispecie penale. | ||||||
| Le autorità competenti delle Parti contraenti possono stabilire che l'assistenza giudiziaria, prevista nel presente Trattato, sarà parimenti accordata nel caso di procedure amministrative complementari relative a misure che possono essere pronunciate nei confronti dell'autore di un reato previsto dal Trattato. Accordi in questo senso dovranno essere conclusi con uno scambio di note diplomatiche [1]. | ||||||
| L'assistenza giudiziaria comprende, senza tuttavia limitarvisi: | ||||||
| l'accertamento della dimora e dell'indirizzo di persone; | ||||||
| l'audizione di testimonianze o di altre dichiarazioni; | ||||||
| la produzione o la messa in sicurezza di atti giudiziari, di atti scritti o altri mezzi di prova; | ||||||
| la notificazione di atti giudiziari o amministrativi; | ||||||
| l'autenticazione di documenti. | ||||||
| [1] Vedi lo scambio di lettere del 3 nov. 1993 (RS 0.351.933.66). | ||||||
|
RI 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere) Art. 1 Obbligo d'accordare l'assistenza giudiziaria |
||||||
| Le Parti contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi l'assistenza giudiziaria: | ||||||
| nel caso di inchieste o procedure giudiziarie relative a reati la cui punizione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri; | ||||||
| per la restituzione allo Stato richiedente o a uno dei suoi Stati membri di oggetti o valori patrimoniali che gli appartengono e provenienti da tali reati; | ||||||
| in procedure concernenti il risarcimento dovuto per detenzione ingiustificata in seguito a misure pronunciate in base al presente Trattato. | ||||||
| Ai sensi del presente Trattato è considerato reato nello Stato richiedente ogni atto per il quale vi sia in questo Stato fondato sospetto che sia stato commesso e che soddisfi ai requisiti di una fattispecie penale. | ||||||
| Le autorità competenti delle Parti contraenti possono stabilire che l'assistenza giudiziaria, prevista nel presente Trattato, sarà parimenti accordata nel caso di procedure amministrative complementari relative a misure che possono essere pronunciate nei confronti dell'autore di un reato previsto dal Trattato. Accordi in questo senso dovranno essere conclusi con uno scambio di note diplomatiche [1]. | ||||||
| L'assistenza giudiziaria comprende, senza tuttavia limitarvisi: | ||||||
| l'accertamento della dimora e dell'indirizzo di persone; | ||||||
| l'audizione di testimonianze o di altre dichiarazioni; | ||||||
| la produzione o la messa in sicurezza di atti giudiziari, di atti scritti o altri mezzi di prova; | ||||||
| la notificazione di atti giudiziari o amministrativi; | ||||||
| l'autenticazione di documenti. | ||||||
| [1] Vedi lo scambio di lettere del 3 nov. 1993 (RS 0.351.933.66). | ||||||
|
RI 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere) Art. 39 Scambio d'opinioni e tribunale arbitrale |
||||||
| I rappresentanti degli uffici centrali possono procedere, se lo ritengono utile, a scambi d'opinione verbali o scritti, sull'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione, in modo generale o in un caso particolare, del presente Trattato. | ||||||
| Di comune accordo, gli uffici centrali si sforzano di risolvere le difficoltà e i dubbi che concernono l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato. Le controversie che nascono fra le Parti contraenti sull'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato e che non possono essere regolate in modo soddisfacente dagli uffici centrali o da negoziati diplomatici fra le Parti contraenti, sono sottoposte, dietro richiesta di una delle due Parti, a un tribunale arbitrale composto di tre membri, a meno che le Parti non convengano altrimenti. Ogni Parte contraente designa un arbitro che deve essere cittadino del relativo Stato; i due arbitri nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo ed esservi domiciliato. | ||||||
| Se, entro tre mesi dalla data della richiesta tendente a sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale, una delle due Parti contraenti non abbia ancora designato il proprio arbitro, questi è nominato, su domanda di una delle due Parti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia. | ||||||
| Se, entro due mesi a partire dalla loro nomina, i due arbitri non si sono ancora accordati sulla scelta del presidente, questi è nominato, su domanda di una delle due Parti contraenti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia. | ||||||
| Se, nei casi previsti ai capoversi 3 e 4, il presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito ad agire o se è cittadino di uno dei due Stati contraenti, il vicepresidente procede alla nomina. Se il vicepresidente è impedito ad agire o se è cittadino di uno dei due Stati contraenti, la nomina è fatta dal giudice più anziano, che non sia cittadino di uno dei due Stati contraenti. | ||||||
| Salvo disposizioni contrarie previste dalle Parti contraenti, il tribunale arbitrale decide sulla procedura da seguire. | ||||||
| Le decisioni del tribunale arbitrale sono obbligatorie per le Parti contraenti. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 6 |
||||||
| Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RI 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere) Art. 1 Obbligo d'accordare l'assistenza giudiziaria |
||||||
| Le Parti contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi l'assistenza giudiziaria: | ||||||
| nel caso di inchieste o procedure giudiziarie relative a reati la cui punizione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri; | ||||||
| per la restituzione allo Stato richiedente o a uno dei suoi Stati membri di oggetti o valori patrimoniali che gli appartengono e provenienti da tali reati; | ||||||
| in procedure concernenti il risarcimento dovuto per detenzione ingiustificata in seguito a misure pronunciate in base al presente Trattato. | ||||||
| Ai sensi del presente Trattato è considerato reato nello Stato richiedente ogni atto per il quale vi sia in questo Stato fondato sospetto che sia stato commesso e che soddisfi ai requisiti di una fattispecie penale. | ||||||
| Le autorità competenti delle Parti contraenti possono stabilire che l'assistenza giudiziaria, prevista nel presente Trattato, sarà parimenti accordata nel caso di procedure amministrative complementari relative a misure che possono essere pronunciate nei confronti dell'autore di un reato previsto dal Trattato. Accordi in questo senso dovranno essere conclusi con uno scambio di note diplomatiche [1]. | ||||||
| L'assistenza giudiziaria comprende, senza tuttavia limitarvisi: | ||||||
| l'accertamento della dimora e dell'indirizzo di persone; | ||||||
| l'audizione di testimonianze o di altre dichiarazioni; | ||||||
| la produzione o la messa in sicurezza di atti giudiziari, di atti scritti o altri mezzi di prova; | ||||||
| la notificazione di atti giudiziari o amministrativi; | ||||||
| l'autenticazione di documenti. | ||||||
| [1] Vedi lo scambio di lettere del 3 nov. 1993 (RS 0.351.933.66). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 25 Ricorso [1] |
||||||
| Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. [2] | ||||||
| Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera. [3] | ||||||
| È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2. [4] | ||||||
| L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda. [5] | ||||||
| Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [4] Introdotto dall'art. 2 del DF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4161; FF 2002 3864). [5] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). [6] Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [7] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). | ||||||
|
RI 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere) Art. 1 Obbligo d'accordare l'assistenza giudiziaria |
||||||
| Le Parti contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi l'assistenza giudiziaria: | ||||||
| nel caso di inchieste o procedure giudiziarie relative a reati la cui punizione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri; | ||||||
| per la restituzione allo Stato richiedente o a uno dei suoi Stati membri di oggetti o valori patrimoniali che gli appartengono e provenienti da tali reati; | ||||||
| in procedure concernenti il risarcimento dovuto per detenzione ingiustificata in seguito a misure pronunciate in base al presente Trattato. | ||||||
| Ai sensi del presente Trattato è considerato reato nello Stato richiedente ogni atto per il quale vi sia in questo Stato fondato sospetto che sia stato commesso e che soddisfi ai requisiti di una fattispecie penale. | ||||||
| Le autorità competenti delle Parti contraenti possono stabilire che l'assistenza giudiziaria, prevista nel presente Trattato, sarà parimenti accordata nel caso di procedure amministrative complementari relative a misure che possono essere pronunciate nei confronti dell'autore di un reato previsto dal Trattato. Accordi in questo senso dovranno essere conclusi con uno scambio di note diplomatiche [1]. | ||||||
| L'assistenza giudiziaria comprende, senza tuttavia limitarvisi: | ||||||
| l'accertamento della dimora e dell'indirizzo di persone; | ||||||
| l'audizione di testimonianze o di altre dichiarazioni; | ||||||
| la produzione o la messa in sicurezza di atti giudiziari, di atti scritti o altri mezzi di prova; | ||||||
| la notificazione di atti giudiziari o amministrativi; | ||||||
| l'autenticazione di documenti. | ||||||
| [1] Vedi lo scambio di lettere del 3 nov. 1993 (RS 0.351.933.66). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 22 [1] Indicazione dei rimedi giuridici |
||||||
| Le decisioni delle autorità federali e cantonali devono essere provviste dell'indicazione dei rimedi giuridici, menzionante il rimedio giuridico ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RI 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere) Art. 38 Relazione con altri trattati e con il diritto nazionale |
||||||
| Se la procedura prevista dal presente Trattato dovesse facilitare l'assistenza giudiziaria in materia penale fra le Parti contraenti, risultante da un altro trattato o dalla legislazione in vigore nello Stato richiesto, la procedura prevista dal presente Trattato è applicabile a tale assistenza. L'assistenza giudiziaria e la procedura prevista da qualsiasi altro trattato o convenzione internazionale o dalla legislazione interna in vigore negli Stati contraenti rimangono impregiudicate e il presente Trattato non può escluderle né limitarle. | ||||||
| Il presente Trattato non impedisce alle Parti contraenti di condurre un'indagine o un procedimento penale secondo le loro legislazioni interne. | ||||||
| Le clausole del presente Trattato prevalgono sulle disposizioni contrarie della legislazione interna in vigore negli Stati contraenti. | ||||||
| La comunicazione di informazioni destinate a essere utilizzate in affari concernenti le imposte previste dalla Convenzione del 24 maggio 1951 [1] intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, è retta esclusivamente dalle disposizioni di tale Convenzione, ad eccezione delle indagini e dei procedimenti penali previsti al capitolo II del presente Trattato, ove siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 7 capoverso 2. | ||||||
| [1] RS 0.672.933.61 | ||||||
|
RI 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere) Art. 39 Scambio d'opinioni e tribunale arbitrale |
||||||
| I rappresentanti degli uffici centrali possono procedere, se lo ritengono utile, a scambi d'opinione verbali o scritti, sull'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione, in modo generale o in un caso particolare, del presente Trattato. | ||||||
| Di comune accordo, gli uffici centrali si sforzano di risolvere le difficoltà e i dubbi che concernono l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato. Le controversie che nascono fra le Parti contraenti sull'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato e che non possono essere regolate in modo soddisfacente dagli uffici centrali o da negoziati diplomatici fra le Parti contraenti, sono sottoposte, dietro richiesta di una delle due Parti, a un tribunale arbitrale composto di tre membri, a meno che le Parti non convengano altrimenti. Ogni Parte contraente designa un arbitro che deve essere cittadino del relativo Stato; i due arbitri nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo ed esservi domiciliato. | ||||||
| Se, entro tre mesi dalla data della richiesta tendente a sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale, una delle due Parti contraenti non abbia ancora designato il proprio arbitro, questi è nominato, su domanda di una delle due Parti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia. | ||||||
| Se, entro due mesi a partire dalla loro nomina, i due arbitri non si sono ancora accordati sulla scelta del presidente, questi è nominato, su domanda di una delle due Parti contraenti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia. | ||||||
| Se, nei casi previsti ai capoversi 3 e 4, il presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito ad agire o se è cittadino di uno dei due Stati contraenti, il vicepresidente procede alla nomina. Se il vicepresidente è impedito ad agire o se è cittadino di uno dei due Stati contraenti, la nomina è fatta dal giudice più anziano, che non sia cittadino di uno dei due Stati contraenti. | ||||||
| Salvo disposizioni contrarie previste dalle Parti contraenti, il tribunale arbitrale decide sulla procedura da seguire. | ||||||
| Le decisioni del tribunale arbitrale sono obbligatorie per le Parti contraenti. | ||||||
|
RI 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere) Art. 39 Scambio d'opinioni e tribunale arbitrale |
||||||
| I rappresentanti degli uffici centrali possono procedere, se lo ritengono utile, a scambi d'opinione verbali o scritti, sull'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione, in modo generale o in un caso particolare, del presente Trattato. | ||||||
| Di comune accordo, gli uffici centrali si sforzano di risolvere le difficoltà e i dubbi che concernono l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato. Le controversie che nascono fra le Parti contraenti sull'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato e che non possono essere regolate in modo soddisfacente dagli uffici centrali o da negoziati diplomatici fra le Parti contraenti, sono sottoposte, dietro richiesta di una delle due Parti, a un tribunale arbitrale composto di tre membri, a meno che le Parti non convengano altrimenti. Ogni Parte contraente designa un arbitro che deve essere cittadino del relativo Stato; i due arbitri nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo ed esservi domiciliato. | ||||||
| Se, entro tre mesi dalla data della richiesta tendente a sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale, una delle due Parti contraenti non abbia ancora designato il proprio arbitro, questi è nominato, su domanda di una delle due Parti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia. | ||||||
| Se, entro due mesi a partire dalla loro nomina, i due arbitri non si sono ancora accordati sulla scelta del presidente, questi è nominato, su domanda di una delle due Parti contraenti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia. | ||||||
| Se, nei casi previsti ai capoversi 3 e 4, il presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito ad agire o se è cittadino di uno dei due Stati contraenti, il vicepresidente procede alla nomina. Se il vicepresidente è impedito ad agire o se è cittadino di uno dei due Stati contraenti, la nomina è fatta dal giudice più anziano, che non sia cittadino di uno dei due Stati contraenti. | ||||||
| Salvo disposizioni contrarie previste dalle Parti contraenti, il tribunale arbitrale decide sulla procedura da seguire. | ||||||
| Le decisioni del tribunale arbitrale sono obbligatorie per le Parti contraenti. | ||||||
OG) innert dreissig Tagen ab Eröffnung des anzufechtenden Verwaltungsaktes zu erheben, wenn wie hier davon auszugehen ist, dass ein Endentscheid und nicht bloss ein Zwischenentscheid in Frage steht. Im vorliegenden Fall gilt es allerdings mitzuberücksichtigen, dass die USA zunächst Parteistellung erlangen mussten, damit sie überhaupt beschwerdebefugt werden konnten. Im Lichte der aufgezeigten Grundsätze wären sie somit gehalten gewesen, wenigstens ihr Gesuch, es sei ihnen Parteistellung zuzugestehen, innert der genannten Frist zu stellen (sei es separat beim BAP, um dann gestützt auf dessen Verfügung Beschwerde zu erheben, oder allenfalls zusammen mit der Beschwerde direkt bei der Rechtsmittelinstanz). Sie warteten aber - wie ausgeführt - rund zwei Monate zu, bis sie mit Schreiben vom 14. April 1992 auf den Entscheid des BAP hin erstmals reagierten, und das Gesuch, Parteistellung zu erlangen, reichten sie nochmals mehr als einen Monat später am 19. Mai 1992 ein. Unter diesen Umständen ist dieses Gesuch als verspätet zu erachten, was bereits das BAP von Amtes wegen hätte berücksichtigen müssen. Entsprechend ist auch die Verwaltungsgerichtsbeschwerde verspätet, was zur Folge hat, dass auf die von den USA gestellten Hauptanträge (Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2) nicht einzutreten ist. Daran vermag der Umstand nichts zu ändern, dass das BAP in bezug auf das fragliche Gesuch erst am 29. Mai 1992 eine Verfügung traf und dieser die Rechtsmittelbelehrung beifügte, die USA könnten nun innert dreissig Tagen Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht einreichen. Denn mit dieser Verfügung wurde übersehen, dass bereits das sie verursachende Gesuch verspätet gestellt worden war. Diese Verfügung vermochte daher den USA keine zusätzlichen Rechte zu verschaffen, da sie nach dem Gesagten unrichtigerweise erging (vgl. den der Sache nach ähnlich gelagerten Fall gemäss BGE 116 Ib 143 ff.; 118 V 190). Nur dann, wenn eine