SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 16 Ripristino della copertura integrale - 1 Il fornitore della copertura privata che abbia fornito prestazioni o costituito riserve in seguito a un sinistro deve informarne lo stipulante e l'UFE se tali prestazioni o riserve raggiungono un decimo della somma di copertura. |
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1 | Il fornitore della copertura privata che abbia fornito prestazioni o costituito riserve in seguito a un sinistro deve informarne lo stipulante e l'UFE se tali prestazioni o riserve raggiungono un decimo della somma di copertura. |
2 | In questi casi, in previsione di un sinistro futuro, l'esercente dell'impianto nucleare deve procurarsi una copertura supplementare, onde sia ristabilita la garanzia per l'intera somma di copertura. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 16 Ripristino della copertura integrale - 1 Il fornitore della copertura privata che abbia fornito prestazioni o costituito riserve in seguito a un sinistro deve informarne lo stipulante e l'UFE se tali prestazioni o riserve raggiungono un decimo della somma di copertura. |
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1 | Il fornitore della copertura privata che abbia fornito prestazioni o costituito riserve in seguito a un sinistro deve informarne lo stipulante e l'UFE se tali prestazioni o riserve raggiungono un decimo della somma di copertura. |
2 | In questi casi, in previsione di un sinistro futuro, l'esercente dell'impianto nucleare deve procurarsi una copertura supplementare, onde sia ristabilita la garanzia per l'intera somma di copertura. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 16 Ripristino della copertura integrale - 1 Il fornitore della copertura privata che abbia fornito prestazioni o costituito riserve in seguito a un sinistro deve informarne lo stipulante e l'UFE se tali prestazioni o riserve raggiungono un decimo della somma di copertura. |
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1 | Il fornitore della copertura privata che abbia fornito prestazioni o costituito riserve in seguito a un sinistro deve informarne lo stipulante e l'UFE se tali prestazioni o riserve raggiungono un decimo della somma di copertura. |
2 | In questi casi, in previsione di un sinistro futuro, l'esercente dell'impianto nucleare deve procurarsi una copertura supplementare, onde sia ristabilita la garanzia per l'intera somma di copertura. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 16 Ripristino della copertura integrale - 1 Il fornitore della copertura privata che abbia fornito prestazioni o costituito riserve in seguito a un sinistro deve informarne lo stipulante e l'UFE se tali prestazioni o riserve raggiungono un decimo della somma di copertura. |
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1 | Il fornitore della copertura privata che abbia fornito prestazioni o costituito riserve in seguito a un sinistro deve informarne lo stipulante e l'UFE se tali prestazioni o riserve raggiungono un decimo della somma di copertura. |
2 | In questi casi, in previsione di un sinistro futuro, l'esercente dell'impianto nucleare deve procurarsi una copertura supplementare, onde sia ristabilita la garanzia per l'intera somma di copertura. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 25 Principi - 1 In caso di grande sinistro, l'Assemblea federale può, mediante ordinanza, regolamentare le indennità. |
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1 | In caso di grande sinistro, l'Assemblea federale può, mediante ordinanza, regolamentare le indennità. |
2 | Vi è un grande sinistro allorché, a seguito di un incidente, è prevedibile che i mezzi disponibili non bastino a soddisfare tutte le pretese oppure che la procedura ordinaria non possa essere applicata a causa dell'elevato numero di danneggiati. |
3 | L'ordinanza sulle indennità stabilisce i principi generali per l'equa ripartizione di tutti i mezzi disponibili per il risarcimento dei danneggiati. |
4 | L'ordinanza sulle indennità può: |
a | derogare alle disposizioni della presente legge o ad altre disposizioni relative al risarcimento dei danni; la ripartizione delle somme di copertura di cui agli articoli 8 e 15 deve tuttavia rispettare i principi formulati nella Convenzione di Parigi e nella Convenzione complementare di Bruxelles; |
b | prevedere che la Confederazione versi contributi supplementari per il risarcimento dei danni non coperti; |
c | definire la procedura per la sua applicazione e istituire un'autorità indipendente le cui decisioni possano essere impugnate dinanzi al Tribunale federale. |
5 | Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti cautelari. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 25 Principi - 1 In caso di grande sinistro, l'Assemblea federale può, mediante ordinanza, regolamentare le indennità. |
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1 | In caso di grande sinistro, l'Assemblea federale può, mediante ordinanza, regolamentare le indennità. |
2 | Vi è un grande sinistro allorché, a seguito di un incidente, è prevedibile che i mezzi disponibili non bastino a soddisfare tutte le pretese oppure che la procedura ordinaria non possa essere applicata a causa dell'elevato numero di danneggiati. |
3 | L'ordinanza sulle indennità stabilisce i principi generali per l'equa ripartizione di tutti i mezzi disponibili per il risarcimento dei danneggiati. |
4 | L'ordinanza sulle indennità può: |
a | derogare alle disposizioni della presente legge o ad altre disposizioni relative al risarcimento dei danni; la ripartizione delle somme di copertura di cui agli articoli 8 e 15 deve tuttavia rispettare i principi formulati nella Convenzione di Parigi e nella Convenzione complementare di Bruxelles; |
b | prevedere che la Confederazione versi contributi supplementari per il risarcimento dei danni non coperti; |
c | definire la procedura per la sua applicazione e istituire un'autorità indipendente le cui decisioni possano essere impugnate dinanzi al Tribunale federale. |
5 | Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti cautelari. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 3 Principi - 1 L'esercente di un impianto nucleare risponde, senza limitazione finanziaria, dei danni nucleari causati. |
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1 | L'esercente di un impianto nucleare risponde, senza limitazione finanziaria, dei danni nucleari causati. |
2 | Egli risponde anche dei danni nucleari direttamente riconducibili a conflitti armati, ostilità, guerre civili, insurrezioni o atti terroristici. |
3 | Se la responsabilità civile in caso di transito di sostanze nucleari è limitata in virtù della legislazione estera, il Consiglio federale aumenta corrispondentemente al rischio del trasporto il limite massimo di responsabilità dell'esercente straniero interessato qualora l'importo previsto nella legislazione estera non copra adeguatamente i rischi di un incidente nucleare durante il transito. |
4 | Il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure è rimborsato soltanto se l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha ordinato le misure o le ha approvate a posteriori (art. 1 par. (a) cpv. (ix) della Convenzione di Parigi). |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 16 Ripristino della copertura integrale - 1 Il fornitore della copertura privata che abbia fornito prestazioni o costituito riserve in seguito a un sinistro deve informarne lo stipulante e l'UFE se tali prestazioni o riserve raggiungono un decimo della somma di copertura. |
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1 | Il fornitore della copertura privata che abbia fornito prestazioni o costituito riserve in seguito a un sinistro deve informarne lo stipulante e l'UFE se tali prestazioni o riserve raggiungono un decimo della somma di copertura. |
2 | In questi casi, in previsione di un sinistro futuro, l'esercente dell'impianto nucleare deve procurarsi una copertura supplementare, onde sia ristabilita la garanzia per l'intera somma di copertura. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 16 Ripristino della copertura integrale - 1 Il fornitore della copertura privata che abbia fornito prestazioni o costituito riserve in seguito a un sinistro deve informarne lo stipulante e l'UFE se tali prestazioni o riserve raggiungono un decimo della somma di copertura. |
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1 | Il fornitore della copertura privata che abbia fornito prestazioni o costituito riserve in seguito a un sinistro deve informarne lo stipulante e l'UFE se tali prestazioni o riserve raggiungono un decimo della somma di copertura. |
2 | In questi casi, in previsione di un sinistro futuro, l'esercente dell'impianto nucleare deve procurarsi una copertura supplementare, onde sia ristabilita la garanzia per l'intera somma di copertura. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 16 Ripristino della copertura integrale - 1 Il fornitore della copertura privata che abbia fornito prestazioni o costituito riserve in seguito a un sinistro deve informarne lo stipulante e l'UFE se tali prestazioni o riserve raggiungono un decimo della somma di copertura. |
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1 | Il fornitore della copertura privata che abbia fornito prestazioni o costituito riserve in seguito a un sinistro deve informarne lo stipulante e l'UFE se tali prestazioni o riserve raggiungono un decimo della somma di copertura. |
2 | In questi casi, in previsione di un sinistro futuro, l'esercente dell'impianto nucleare deve procurarsi una copertura supplementare, onde sia ristabilita la garanzia per l'intera somma di copertura. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 16 Ripristino della copertura integrale - 1 Il fornitore della copertura privata che abbia fornito prestazioni o costituito riserve in seguito a un sinistro deve informarne lo stipulante e l'UFE se tali prestazioni o riserve raggiungono un decimo della somma di copertura. |
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1 | Il fornitore della copertura privata che abbia fornito prestazioni o costituito riserve in seguito a un sinistro deve informarne lo stipulante e l'UFE se tali prestazioni o riserve raggiungono un decimo della somma di copertura. |
2 | In questi casi, in previsione di un sinistro futuro, l'esercente dell'impianto nucleare deve procurarsi una copertura supplementare, onde sia ristabilita la garanzia per l'intera somma di copertura. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 16 Ripristino della copertura integrale - 1 Il fornitore della copertura privata che abbia fornito prestazioni o costituito riserve in seguito a un sinistro deve informarne lo stipulante e l'UFE se tali prestazioni o riserve raggiungono un decimo della somma di copertura. |
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1 | Il fornitore della copertura privata che abbia fornito prestazioni o costituito riserve in seguito a un sinistro deve informarne lo stipulante e l'UFE se tali prestazioni o riserve raggiungono un decimo della somma di copertura. |
2 | In questi casi, in previsione di un sinistro futuro, l'esercente dell'impianto nucleare deve procurarsi una copertura supplementare, onde sia ristabilita la garanzia per l'intera somma di copertura. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 14 Danni particolari - 1 La Confederazione, attingendo alle proprie risorse generali, indennizza inoltre i danni nucleari fino a concorrenza degli importi di cui all'articolo 8, quando: |
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1 | La Confederazione, attingendo alle proprie risorse generali, indennizza inoltre i danni nucleari fino a concorrenza degli importi di cui all'articolo 8, quando: |
a | non può essere individuato il responsabile; |
b | una persona che ha subito in Svizzera un danno nucleare per il quale è responsabile l'esercente di un impianto nucleare situato all'estero non può ottenere un'indennità conforme alla presente legge. |
2 | La Confederazione può negare o ridurre le proprie prestazioni quando il danneggiato ha causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. |
3 | Se ha fornito prestazioni secondo il capoverso 1, la Confederazione ha diritto di rivalsa contro la persona civilmente responsabile. Essa le è inoltre surrogata nei diritti di rivalsa. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 12 Contributi degli esercenti di impianti nucleari - 1 Per finanziare gli obblighi che le derivano dagli articoli 10 e 11, la Confederazione riscuote contributi presso gli esercenti degli impianti nucleari. |
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1 | Per finanziare gli obblighi che le derivano dagli articoli 10 e 11, la Confederazione riscuote contributi presso gli esercenti degli impianti nucleari. |
2 | Il Consiglio federale fissa la base di calcolo dei contributi. Essa deve corrispondere ai principi attuariali e deve tenere conto dei rischi che presenta l'impianto o il trasporto in questione. |
3 | L'UFE determina e riscuote i contributi. Le sue decisioni possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, a complemento delle convenzioni menzionate nell'ingresso, la responsabilità civile in caso di danni nucleari causati da impianti nucleari o dal trasporto di sostanze nucleari, nonché la copertura di tali danni. |
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1 | La presente legge disciplina, a complemento delle convenzioni menzionate nell'ingresso, la responsabilità civile in caso di danni nucleari causati da impianti nucleari o dal trasporto di sostanze nucleari, nonché la copertura di tali danni. |
2 | In caso di fine o di sospensione della Convenzione di Parigi, le disposizioni direttamente applicabili in essa contenute (art. 1-15) restano in vigore quali norme di diritto nazionale. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della legge federale del 18 dicembre 19876 sul diritto internazionale privato. |
3 | Se le convenzioni menzionate nell'ingresso e la presente legge non dispongono altrimenti, sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni7. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 7 Assicurazione non obbligatoria - Le prestazioni al danneggiato fatte da un'assicurazione non obbligatoria i cui premi siano stati pagati interamente o in parte dall'esercente dell'impianto nucleare sono detratte, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione al pagamento dei premi, dall'ammontare del risarcimento dovuto, eccetto che il contratto d'assicurazione disponga altrimenti. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 2 Definizioni - Le definizioni di cui all'articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni: |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |
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a | sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii)); |
b | per esercente di un impianto nucleare s'intende chi è espressamente designato tale nella licenza d'esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L'esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione. |