ÜbBest. BV; Straflose Unterbrechung der Schwangerschaft; kantonale Ausführungsvorschriften zu Art. 120
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
ÜbBest. BV) sowie eine Verletzung der persönlichen Freiheit geltend. Der Regierungsrat beantragt in seiner Vernehmlassung vom 5. Juli 1988, die Beschwerde sei abzuweisen. Das Bundesgericht heisst die staatsrechtliche Beschwerde gut soweit es darauf eintritt.
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 60 |
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
ÜbBest. BV). a) Dem kantonalen Gesetzgeber ist es verwehrt, strafrechtliche Vorschriften über Rechtsgebiete aufzustellen, die eine abschliessende Regelung im Bundesstrafrecht erfahren haben. Zudem gehen auch verwaltungsrechtliche Vorschriften des Bundesstrafrechts jeder ihnen widersprechenden Bestimmung des kantonalen öffentlichen Rechts vor. Im übrigen bleibt es den Kantonen aber unbenommen, zum Schutz öffentlicher Interessen verwaltungsrechtliche Normen zu erlassen, selbst wenn es sich um Rechtsverhältnisse handelt, für welche der Bund strafrechtliche Vorschriften
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||