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RS 141.0 LCit Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero |
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| Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: | ||||||
| vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e | ||||||
| ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; | ||||||
| Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: | ||||||
| vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e | ||||||
| ha vincoli stretti con la Svizzera. | ||||||
| Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: | ||||||
| reintegrazione; o | ||||||
| naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. | ||||||
| La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. | ||||||
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RS 141.0 LCit Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza Art. 49 Abrogazione e modifica di altri atti normativi |
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| L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato. | ||||||
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RS 141.0 LCit Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza Art. 49 Abrogazione e modifica di altri atti normativi |
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| L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato. | ||||||
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RS 141.0 LCit Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero |
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| Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: | ||||||
| vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e | ||||||
| ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; | ||||||
| Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: | ||||||
| vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e | ||||||
| ha vincoli stretti con la Svizzera. | ||||||
| Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: | ||||||
| reintegrazione; o | ||||||
| naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. | ||||||
| La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. | ||||||
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RS 141.0 LCit Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza Art. 49 Abrogazione e modifica di altri atti normativi |
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| L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato. | ||||||
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RS 141.0 LCit Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza Art. 18 Durata del soggiorno cantonale e comunale |
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| La legislazione cantonale prevede una durata minima del soggiorno da due a cinque anni. | ||||||
| Nel caso in cui il candidato alla naturalizzazione trasferisca il domicilio in un altro Comune o Cantone, il Cantone e il Comune in cui è stata presentata la domanda di naturalizzazione restano competenti se hanno concluso l'esame delle condizioni di naturalizzazione di cui agli articoli 11 e 12. | ||||||
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RS 141.0 LCit Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza Art. 10 Condizioni per i partner registrati |
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| Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: | ||||||
| aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e | ||||||
| vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero. | ||||||
| La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui, dopo la registrazione dell'unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per: | ||||||
| reintegrazione; o | ||||||
| naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. | ||||||
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RS 141.0 LCit Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero |
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| Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: | ||||||
| vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e | ||||||
| ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; | ||||||
| Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: | ||||||
| vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e | ||||||
| ha vincoli stretti con la Svizzera. | ||||||
| Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: | ||||||
| reintegrazione; o | ||||||
| naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. | ||||||
| La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. | ||||||
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RS 141.0 LCit Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza Art. 10 Condizioni per i partner registrati |
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| Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: | ||||||
| aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e | ||||||
| vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero. | ||||||
| La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui, dopo la registrazione dell'unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per: | ||||||
| reintegrazione; o | ||||||
| naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. | ||||||
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RS 141.0 LCit Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero |
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| Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: | ||||||
| vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e | ||||||
| ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; | ||||||
| Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: | ||||||
| vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e | ||||||
| ha vincoli stretti con la Svizzera. | ||||||
| Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: | ||||||
| reintegrazione; o | ||||||
| naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. | ||||||
| La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 13 |
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| Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: | ||||||
| in un procedimento da esse proposto; | ||||||
| in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; | ||||||
| in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. | ||||||
| L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 2000 [1] sugli avvocati. [2] | ||||||
| L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 8 |
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| Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. | ||||||
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RS 141.0 LCit Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza Art. 1 Acquisizione per filiazione |
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| È cittadino svizzero dalla nascita: | ||||||
| il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero; | ||||||
| il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre. | ||||||
| Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquisisce la cittadinanza svizzera come se l'acquisizione della cittadinanza fosse avvenuta con la nascita. | ||||||
| I figli di un minorenne che acquisisce la cittadinanza svizzera secondo il capoverso 2 acquisiscono parimenti la cittadinanza svizzera. | ||||||
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RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) Art. 28 |
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| La validazione della documentazione dei dati dello stato civile avviene tramite la funzione di documentazione nel registro dello stato civile. | ||||||
| Soltanto gli ufficiali dello stato civile con il pertinente diritto d'accesso (art. 79) possono effettuare la documentazione identificandosi personalmente come utenti.. | ||||||
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RS 141.0 LCit Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza Art. 49 Abrogazione e modifica di altri atti normativi |
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| L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato. | ||||||
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RS 141.0 LCit Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza Art. 50 Irretroattività |
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| L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante. | ||||||
| Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda. | ||||||