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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 24 [1] Contributi d'acconto |
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| Nell'anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d'acconto a scadenze periodiche. | ||||||
| Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile. | ||||||
| Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto. | ||||||
| Le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. | ||||||
| Se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 14 Termini e procedura di riscossione |
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| I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. | ||||||
| I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione. [1] | ||||||
| I contributi dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non esercitano un'attività lucrativa sono fissati e versati, fatto salvo l'articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui: | ||||||
| tali persone sono riconosciute come rifugiati; | ||||||
| a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o | ||||||
| in virtù dell'età, della morte o dell'invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI [2]. [3] | ||||||
| Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l'articolo 51 LPGA [4]. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA. [5] | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni su: | ||||||
| i termini di pagamento dei contributi; | ||||||
| la procedura di diffida e di tassazione d'ufficio; | ||||||
| il pagamento di contributi arretrati; | ||||||
| il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'articolo 24 LPGA; | ||||||
| ... . [9] | ||||||
| Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale può inoltre stabilire che sul reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano prelevati soltanto a richiesta dell'assicurato. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449). [2] RS 831.20 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4817; FF 2002 6087). [4] RS 830.1 [5] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [6] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [7] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [8] Abrogata dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [9] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1). [10] Introdotto dall'all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243). [11] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 3 Persone tenute al pagamento dei contributi |
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| Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. [1] | ||||||
| Per gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni. Esso dura sino alla fine del mese in cui raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1. [2] | ||||||
| Non sono tenuti a pagare i contributi: | ||||||
| gli adolescenti che esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 17 anni; | ||||||
| i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni, se non ricevono un salario in contanti; | ||||||
| ... | ||||||
| b. e c. [4] ... | ||||||
| Si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo: | ||||||
| i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa; | ||||||
| gli assicurati che lavorano nell'azienda del proprio coniuge, se non riscuotono alcun salario in contanti. [7] | ||||||
| Il capoverso 3 si applica anche agli anni civili in cui: | ||||||
| il matrimonio è contratto o sciolto; | ||||||
| il coniuge che esercita un'attività lucrativa riceve o rinvia una rendita di vecchiaia. [8] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1956, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 275). [4] Abrogate dalla cifra I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1). [6] Abrogata dalla cifra I della LF del 30 set. 1953, con effetto dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449). [7] Introdotto dalla cifra I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 9 2. Nozione e determinazione |
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| Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri. | ||||||
| Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:Il Consiglio federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività lucrativa indipendente. | ||||||
| le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo; | ||||||
| gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite; | ||||||
| le perdite commerciali subite e allibrate; | ||||||
| le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica; | ||||||
| i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro; | ||||||
| l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici. | ||||||
| Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione. [4] | ||||||
| Le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 [5] sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 [6] sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] Introdotta dalla cifra I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). [5] RS 831.20 [6] RS 834.1 [7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 22 [1] Anno di contribuzione e calcolo dei contributi nel tempo |
||||||
| I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile. | ||||||
| Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale. [2] | ||||||
| Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4. [3] | ||||||
| Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata. | ||||||
| Il reddito non è convertito in reddito annuo. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 22 [1] Anno di contribuzione e calcolo dei contributi nel tempo |
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| I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile. | ||||||
| Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale. [2] | ||||||
| Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4. [3] | ||||||
| Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata. | ||||||
| Il reddito non è convertito in reddito annuo. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 113 Previdenza professionale [1]* |
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| La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; | ||||||
| la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; | ||||||
| per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. | ||||||
| La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 114 Assicurazione contro la disoccupazione |
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| La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro la disoccupazione. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| l'assicurazione garantisce un'adeguata compensazione della perdita di guadagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione; | ||||||
| l'affiliazione è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente. | ||||||
| L'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circostanze straordinarie. | ||||||
| La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 14 Termini e procedura di riscossione |
||||||
| I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. | ||||||
| I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione. [1] | ||||||
| I contributi dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non esercitano un'attività lucrativa sono fissati e versati, fatto salvo l'articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui: | ||||||
| tali persone sono riconosciute come rifugiati; | ||||||
| a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o | ||||||
| in virtù dell'età, della morte o dell'invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI [2]. [3] | ||||||
| Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l'articolo 51 LPGA [4]. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA. [5] | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni su: | ||||||
| i termini di pagamento dei contributi; | ||||||
| la procedura di diffida e di tassazione d'ufficio; | ||||||
| il pagamento di contributi arretrati; | ||||||
| il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'articolo 24 LPGA; | ||||||
| ... . [9] | ||||||
| Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale può inoltre stabilire che sul reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano prelevati soltanto a richiesta dell'assicurato. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449). [2] RS 831.20 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4817; FF 2002 6087). [4] RS 830.1 [5] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [6] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [7] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [8] Abrogata dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [9] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1). [10] Introdotto dall'all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243). [11] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 14 Termini e procedura di riscossione |
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| I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. | ||||||
| I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione. [1] | ||||||
| I contributi dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non esercitano un'attività lucrativa sono fissati e versati, fatto salvo l'articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui: | ||||||
| tali persone sono riconosciute come rifugiati; | ||||||
| a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o | ||||||
| in virtù dell'età, della morte o dell'invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI [2]. [3] | ||||||
| Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l'articolo 51 LPGA [4]. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA. [5] | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni su: | ||||||
| i termini di pagamento dei contributi; | ||||||
| la procedura di diffida e di tassazione d'ufficio; | ||||||
| il pagamento di contributi arretrati; | ||||||
| il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'articolo 24 LPGA; | ||||||
| ... . [9] | ||||||
| Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale può inoltre stabilire che sul reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano prelevati soltanto a richiesta dell'assicurato. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449). [2] RS 831.20 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4817; FF 2002 6087). [4] RS 830.1 [5] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [6] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [7] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [8] Abrogata dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [9] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1). [10] Introdotto dall'all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243). [11] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). | ||||||
|
RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
||||||
| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 63 Compiti delle casse di compensazione |
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| Alle casse di compensazione incombono in particolare i compiti seguenti: [1] | ||||||
| la fissazione, la riduzione e il condono dei contributi; | ||||||
| la fissazione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi [2]; | ||||||
| la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi; | ||||||
| l'allestimento del conto dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi [4] pagati con i propri affiliati (datori di lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e persone che non esercitano un'attività lucrativa) da una parte, e con l'Ufficio centrale di compensazione, dall'altra parte; | ||||||
| la tassazione d'ufficio e l'applicazione della procedura di diffida e di esecuzione; | ||||||
| la tenuta dei conti individuali [5]; | ||||||
| la riscossione dei contributi per le spese di amministrazione. | ||||||
| Le casse di compensazione cantonali devono inoltre vigilare che siano assoggettate all'assicurazione tutte le persone tenute a pagare dei contributi. | ||||||
| Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti nell'ambito della presente legge. [6]Esso disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l'Ufficio centrale di compensazione. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). [2] Nuova locuzione giusta la cifra II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Nuova locuzione giusta la cifra II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). [5] Nuova designazione giusta la cifra II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). [6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 1963 in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209). [7] Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). [8] Abrogato dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1). Abrogato dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 23 [1] Determinazione del reddito e del capitale proprio |
||||||
| Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali. [2] | ||||||
| In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta. [3] | ||||||
| Nei casi di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia. [4] | ||||||
| Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione. | ||||||
| Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4141). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 27 [1] Comunicazione delle autorità fiscali |
||||||
| Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'UFAS emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica. [2] | ||||||
| Le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione. | ||||||
| L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente. | ||||||
| Per ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono per ogni anno di contribuzione un'indennità di 7 franchi prelevata dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'UFAS calcola le indennità per le autorità fiscali cantonali interessate. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 2 [1] Periodo di tempo relativamente breve |
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| Per attività lucrativa esercitata per un periodo di tempo relativamente breve ai sensi dell'articolo 1a capoverso 2 lettera c LAVS s'intende un'attività lucrativa esercitata durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 22 [1] Anno di contribuzione e calcolo dei contributi nel tempo |
||||||
| I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile. | ||||||
| Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale. [2] | ||||||
| Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4. [3] | ||||||
| Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata. | ||||||
| Il reddito non è convertito in reddito annuo. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711). | ||||||
|
RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41bis [1] Interessi di mora |
||||||
| Devono pagare gli interessi di mora: | ||||||
| di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine; | ||||||
| le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti; | ||||||
| i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN [3] che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; | ||||||
| i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine; | ||||||
| le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; | ||||||
| le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine; | ||||||
| le persone che dopo aver cessato la loro attività lucrativa indipendente realizzano un utile di liquidazione e informano la cassa di compensazione entro la fine dell'anno civile seguente l'anno della realizzazione dell'utile, sui contributi d'acconto e sui contributi da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora. [7] | ||||||
| Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 226). [6] Introdotto dalla cifra I n. 1 dell'O del 20 mar. 2020 sui provvedimenti riguardo al coronavirus concernenti l'indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali, in vigore dal 21 mar. al 20 set. 2020 (RU 2020 875). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 apr. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 1407). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41bis [1] Interessi di mora |
||||||
| Devono pagare gli interessi di mora: | ||||||
| di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine; | ||||||
| le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti; | ||||||
| i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN [3] che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; | ||||||
| i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine; | ||||||
| le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; | ||||||
| le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine; | ||||||
| le persone che dopo aver cessato la loro attività lucrativa indipendente realizzano un utile di liquidazione e informano la cassa di compensazione entro la fine dell'anno civile seguente l'anno della realizzazione dell'utile, sui contributi d'acconto e sui contributi da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora. [7] | ||||||
| Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 226). [6] Introdotto dalla cifra I n. 1 dell'O del 20 mar. 2020 sui provvedimenti riguardo al coronavirus concernenti l'indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali, in vigore dal 21 mar. al 20 set. 2020 (RU 2020 875). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 apr. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 1407). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 24 [1] Contributi d'acconto |
||||||
| Nell'anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d'acconto a scadenze periodiche. | ||||||
| Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile. | ||||||
| Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto. | ||||||
| Le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. | ||||||
| Se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
||||||
| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41bis [1] Interessi di mora |
||||||
| Devono pagare gli interessi di mora: | ||||||
| di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine; | ||||||
| le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti; | ||||||
| i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN [3] che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; | ||||||
| i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine; | ||||||
| le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; | ||||||
| le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine; | ||||||
| le persone che dopo aver cessato la loro attività lucrativa indipendente realizzano un utile di liquidazione e informano la cassa di compensazione entro la fine dell'anno civile seguente l'anno della realizzazione dell'utile, sui contributi d'acconto e sui contributi da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora. [7] | ||||||
| Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 226). [6] Introdotto dalla cifra I n. 1 dell'O del 20 mar. 2020 sui provvedimenti riguardo al coronavirus concernenti l'indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali, in vigore dal 21 mar. al 20 set. 2020 (RU 2020 875). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 apr. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 1407). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41bis [1] Interessi di mora |
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| Devono pagare gli interessi di mora: | ||||||
| di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine; | ||||||
| le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti; | ||||||
| i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN [3] che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; | ||||||
| i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine; | ||||||
| le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; | ||||||
| le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine; | ||||||
| le persone che dopo aver cessato la loro attività lucrativa indipendente realizzano un utile di liquidazione e informano la cassa di compensazione entro la fine dell'anno civile seguente l'anno della realizzazione dell'utile, sui contributi d'acconto e sui contributi da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora. [7] | ||||||
| Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 226). [6] Introdotto dalla cifra I n. 1 dell'O del 20 mar. 2020 sui provvedimenti riguardo al coronavirus concernenti l'indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali, in vigore dal 21 mar. al 20 set. 2020 (RU 2020 875). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 apr. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 1407). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 25 [1] Fissazione e compensazione |
||||||
| Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati. | ||||||
| I contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. | ||||||
| Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 25 [1] Fissazione e compensazione |
||||||
| Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati. | ||||||
| I contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. | ||||||
| Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 25 [1] Fissazione e compensazione |
||||||
| Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati. | ||||||
| I contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. | ||||||
| Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
||||||
| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
|
RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
||||||
| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
||||||
| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 24 [1] Contributi d'acconto |
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| Nell'anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d'acconto a scadenze periodiche. | ||||||
| Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile. | ||||||
| Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto. | ||||||
| Le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. | ||||||
| Se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 24 [1] Contributi d'acconto |
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| Nell'anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d'acconto a scadenze periodiche. | ||||||
| Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile. | ||||||
| Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto. | ||||||
| Le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. | ||||||
| Se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 24 [1] Contributi d'acconto |
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| Nell'anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d'acconto a scadenze periodiche. | ||||||
| Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile. | ||||||
| Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto. | ||||||
| Le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. | ||||||
| Se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 25 [1] Fissazione e compensazione |
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| Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati. | ||||||
| I contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. | ||||||
| Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
||||||
| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 14 Termini e procedura di riscossione |
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| I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. | ||||||
| I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione. [1] | ||||||
| I contributi dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non esercitano un'attività lucrativa sono fissati e versati, fatto salvo l'articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui: | ||||||
| tali persone sono riconosciute come rifugiati; | ||||||
| a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o | ||||||
| in virtù dell'età, della morte o dell'invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI [2]. [3] | ||||||
| Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l'articolo 51 LPGA [4]. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA. [5] | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni su: | ||||||
| i termini di pagamento dei contributi; | ||||||
| la procedura di diffida e di tassazione d'ufficio; | ||||||
| il pagamento di contributi arretrati; | ||||||
| il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'articolo 24 LPGA; | ||||||
| ... . [9] | ||||||
| Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale può inoltre stabilire che sul reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano prelevati soltanto a richiesta dell'assicurato. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449). [2] RS 831.20 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4817; FF 2002 6087). [4] RS 830.1 [5] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [6] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [7] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [8] Abrogata dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [9] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1). [10] Introdotto dall'all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243). [11] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41bis [1] Interessi di mora |
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| Devono pagare gli interessi di mora: | ||||||
| di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine; | ||||||
| le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti; | ||||||
| i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN [3] che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; | ||||||
| i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine; | ||||||
| le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; | ||||||
| le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine; | ||||||
| le persone che dopo aver cessato la loro attività lucrativa indipendente realizzano un utile di liquidazione e informano la cassa di compensazione entro la fine dell'anno civile seguente l'anno della realizzazione dell'utile, sui contributi d'acconto e sui contributi da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora. [7] | ||||||
| Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 226). [6] Introdotto dalla cifra I n. 1 dell'O del 20 mar. 2020 sui provvedimenti riguardo al coronavirus concernenti l'indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali, in vigore dal 21 mar. al 20 set. 2020 (RU 2020 875). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 apr. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 1407). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41ter [1] Interessi compensativi |
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| Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. | ||||||
| Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. | ||||||
| Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. | ||||||
| Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||