PVG; Art. 2 Abs. 5
|
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 2 |
||||||
| Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, può: | ||||||
| dichiarare aperte, con o senza restrizioni, alla circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi le strade necessarie al grande transito; | ||||||
| vietare temporaneamente, in tutta la svizzera, la circolazione dei veicoli a motore o di singole categorie di essi; | ||||||
| ... | ||||||
| La circolazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci è vietata la notte dalle 22.00 alle 05.00 e la domenica. . Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce le eccezioni. [2] [3] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce un elenco delle strade aperte soltanto agli autoveicoli. Esso le designa, per quanto ciò non spetti all'Assemblea federale, dopo aver sentito i Cantoni interessati e a proposta dei medesimi. Esso determina le specie degli autoveicoli ammessi a circolare su tali strade. [4] | ||||||
| L'Ufficio federale delle strade (USTRA) decide le misure concernenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali. [5] Anche i Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale. [6] | ||||||
| Per quanto sia necessario all'esercito o alla protezione civile, la circolazione su determinate strade può essere temporaneamente limitata o vietata. Il Consiglio federale designa le autorità militari o di protezione civile autorizzate a decidere. Esse informano preliminarmente le autorità cantonali. [7] | ||||||
| Per le strade di proprietà della Confederazione, le autorità federali designate dal Consiglio federale stabiliscono se e a quali condizioni la circolazione pubblica è permessa. Esse provvedono al collocamento dei segnali necessari. | ||||||
| [1] Abrogata dalla cifra I della LF del 22 mar. 1991, con effetto dal 15 mar. 1992 (RU 1992 534; FF 1988 II 1149). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2864; FF 1999 5092). [4] Nuovo testo giusta l'art. 63 della LF dell'8 mar. 1960 su le strade nazionali, in vigore dal 21 giu. 1960 (RU 1960 555; FF 1959 II 649). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2001 (RU 2002 2767; FF 1999 3837). Nuovo testo giusta l'all. n. 73 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 10692197; FF 2001 3764). [7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71; FF 1986 III 185). | ||||||
|
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 90 [1] |
||||||
| È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale. | ||||||
| È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. | ||||||
| È punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore. | ||||||
| In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'articolo 48 del Codice penale [2], in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli. [3] | ||||||
| In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi. [4] | ||||||
| È considerata grave l'inosservanza di un limite di velocità se la velocità massima consentita è superata: | ||||||
| di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 30 km/h; | ||||||
| di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 50 km/h; | ||||||
| di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 80 km/h; | ||||||
| di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è superiore a 80 km/h. [5] | ||||||
| L'articolo 237 numero 2 del Codice penale [6] non è applicabile in questi casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [2] RS 311.0 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
|
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 103 |
||||||
| Il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d'esecuzione alla presente legge. | ||||||
| Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul controllo delle sentenze penali che non sono iscritte nel casellario giudiziale federale. | ||||||
|
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 1 Definizioni [1] - (art. 1 LCStr [2]) |
||||||
| Le strade sono aree utilizzate dai veicoli a motore, dai veicoli senza motore o dai pedoni. | ||||||
| Sono strade pubbliche quelle che non servono esclusivamente all'uso privato. | ||||||
| Le autostrade e le semiautostrade sono le strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore e segnalate come tali (art. 45 cpv. 1 O del 5 set. 1979 [3] sulla circolazione stradale, OSStr). [4] Le autostrade hanno carreggiate separate per ogni senso e non hanno crocevia a raso. | ||||||
| La carreggiata è la parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli. | ||||||
| Le corsie sono parti demarcate della carreggiata e sufficientemente larghe per permettere la circolazione di una colonna di veicoli (art. 74 OSStr). [5] | ||||||
| Le ciclopiste sono strade destinate ai ciclisti, costruite in modo da essere separate dalla carreggiata e segnalate come tali (art. 33 cpv. 1 OSStr). [6] | ||||||
| Le corsie ciclabili sono corsie destinate ai ciclisti, delimitate da linee gialle discontinue oppure eccezionalmente continue (art. 74 cpv. 5 OSStr [7]). [8] | ||||||
| Le intersezioni sono i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di carreggiate. I punti in cui le ciclopiste, le strade dei campi, l'uscita da una autorimessa, da un parcheggio, da una fabbrica o da un cortile ecc. incontrano la carreggiata non sono intersezioni. | ||||||
| Regolazione* del traffico è l'ordine di arresto e di movimento del traffico per mezzo della polizia o di segnali luminosi. | ||||||
| I mezzi simili a veicoli sono pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o mezzi di spostamento analoghi muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente. I velocipedi per bambini sono equiparati ai mezzi simili a veicoli. [9]* Cfr. art. 6 cpv. 1 e 2, e art. 47 cpv. 2 | ||||||
| [1] Giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002, i titoli marginali sono stati sostituiti da titoli mediani (RU 2002 1931). [2] Abbreviazione introdotta dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [3] RS 741.21. Ora: l'O sulla segnaletica stradale [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [7] Ora: art. 74a cpv. 1 OSStr. [8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [9] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 mag. 2002 (RU 2002 1931). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139). | ||||||
|
RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 104 Competenze |
||||||
| L'autorità ha la competenza di collocare e togliere segnali e demarcazioni. Sono riservati l'obbligo degli utenti della strada di segnalare ostacoli sulla carreggiata (art. 4 cpv. 1 LCStr; art. 23 e 54 ONC [1]), la competenza della polizia di collocare i segnali necessari nella misura in cui è autorizzata a ordinare provvedimenti di propria iniziativa (art. 107 cpv. 4; art. 3 cpv. 6 LCStr) nonché la competenza del personale di veicoli d'accompagnamento di esporre su pannelli a messaggio variabile il segnale «Altri pericoli» (1.30; art. 103 cpv. 5). [2] | ||||||
| I Cantoni possono delegare ai Comuni i compiti concernenti la segnaletica, ma devono esercitare la sorveglianza. | ||||||
| L'USTRA ha la competenza di collocare e togliere segnali e demarcazioni sulle strade nazionali, compresi i raccordi con i relativi tratti di collegamento, sugli impianti accessori e sulle aree di sosta secondo l'articolo 2 lettere c-e OSN. I segnali e le demarcazioni relativi al completamento della rete delle strade nazionali approvata e che non valgono oltre un anno possono essere collocati dall'autorità in base alle direttive emanate dal DATEC. Per l'emanazione di regolamentazioni della circolazione si applica l'articolo 110 capoverso 2. [3] | ||||||
| Spetta alla Confederazione provvedere alla segnaletica su altre strade e fondi che le appartengono, segnalare i posti di dogana (art. 31 cpv. 1), nonché curare la segnaletica relativa a regolamentazioni militari del traffico. [4] | ||||||
| Inoltre, le persone seguenti hanno il diritto di collocare segnali, conformemente alle direttive dell'autorità: | ||||||
| i proprietari di un posto di parcheggio privato: il segnale «Parcheggio» (4.17), che può recare il nome dell'azienda; | ||||||
| i proprietari di strade, vie o piazze private: i segnali indicanti un divieto o una restrizione di circolare per proteggere i loro fondi (art. 113 cpv. 3); | ||||||
| gli imprenditori: i segnali necessari nei pressi dei cantieri (art. 80 e 81). | ||||||
| L'autorità sente il parere dell'autorità di sorveglianza delle ferrovie e dell'amministrazione delle ferrovie prima di far collocare o togliere delle demarcazioni nei pressi di passaggi a livello o dei segnali stradali che annunciano passaggi a livello o veicoli ferroviari su strada. [6] | ||||||
| [1] RS 741.11 [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5131). [3] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). [4] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495). [6] Nuovo testo giusta l'all.cifra II n. 1 dell'O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289). | ||||||
PVG bildet keine gesetzliche Grundlage zur Regelung des fahrenden und ruhenden öffentlichen Verkehrs auf den diesem zugänglichen Arealen der PTT durch mündliche Anordnungen des Postpersonals oder durch amtliche Anschläge. Die PTT-Betriebe können den öffentlichen Verkehr auf solchen Arealen nur gemäss Art. 2 Abs. 5
|
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 2 |
||||||
| Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, può: | ||||||
| dichiarare aperte, con o senza restrizioni, alla circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi le strade necessarie al grande transito; | ||||||
| vietare temporaneamente, in tutta la svizzera, la circolazione dei veicoli a motore o di singole categorie di essi; | ||||||
| ... | ||||||
| La circolazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci è vietata la notte dalle 22.00 alle 05.00 e la domenica. . Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce le eccezioni. [2] [3] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce un elenco delle strade aperte soltanto agli autoveicoli. Esso le designa, per quanto ciò non spetti all'Assemblea federale, dopo aver sentito i Cantoni interessati e a proposta dei medesimi. Esso determina le specie degli autoveicoli ammessi a circolare su tali strade. [4] | ||||||
| L'Ufficio federale delle strade (USTRA) decide le misure concernenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali. [5] Anche i Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale. [6] | ||||||
| Per quanto sia necessario all'esercito o alla protezione civile, la circolazione su determinate strade può essere temporaneamente limitata o vietata. Il Consiglio federale designa le autorità militari o di protezione civile autorizzate a decidere. Esse informano preliminarmente le autorità cantonali. [7] | ||||||
| Per le strade di proprietà della Confederazione, le autorità federali designate dal Consiglio federale stabiliscono se e a quali condizioni la circolazione pubblica è permessa. Esse provvedono al collocamento dei segnali necessari. | ||||||
| [1] Abrogata dalla cifra I della LF del 22 mar. 1991, con effetto dal 15 mar. 1992 (RU 1992 534; FF 1988 II 1149). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2864; FF 1999 5092). [4] Nuovo testo giusta l'art. 63 della LF dell'8 mar. 1960 su le strade nazionali, in vigore dal 21 giu. 1960 (RU 1960 555; FF 1959 II 649). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2001 (RU 2002 2767; FF 1999 3837). Nuovo testo giusta l'all. n. 73 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 10692197; FF 2001 3764). [7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71; FF 1986 III 185). | ||||||
|
RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 104 Competenze |
||||||
| L'autorità ha la competenza di collocare e togliere segnali e demarcazioni. Sono riservati l'obbligo degli utenti della strada di segnalare ostacoli sulla carreggiata (art. 4 cpv. 1 LCStr; art. 23 e 54 ONC [1]), la competenza della polizia di collocare i segnali necessari nella misura in cui è autorizzata a ordinare provvedimenti di propria iniziativa (art. 107 cpv. 4; art. 3 cpv. 6 LCStr) nonché la competenza del personale di veicoli d'accompagnamento di esporre su pannelli a messaggio variabile il segnale «Altri pericoli» (1.30; art. 103 cpv. 5). [2] | ||||||
| I Cantoni possono delegare ai Comuni i compiti concernenti la segnaletica, ma devono esercitare la sorveglianza. | ||||||
| L'USTRA ha la competenza di collocare e togliere segnali e demarcazioni sulle strade nazionali, compresi i raccordi con i relativi tratti di collegamento, sugli impianti accessori e sulle aree di sosta secondo l'articolo 2 lettere c-e OSN. I segnali e le demarcazioni relativi al completamento della rete delle strade nazionali approvata e che non valgono oltre un anno possono essere collocati dall'autorità in base alle direttive emanate dal DATEC. Per l'emanazione di regolamentazioni della circolazione si applica l'articolo 110 capoverso 2. [3] | ||||||
| Spetta alla Confederazione provvedere alla segnaletica su altre strade e fondi che le appartengono, segnalare i posti di dogana (art. 31 cpv. 1), nonché curare la segnaletica relativa a regolamentazioni militari del traffico. [4] | ||||||
| Inoltre, le persone seguenti hanno il diritto di collocare segnali, conformemente alle direttive dell'autorità: | ||||||
| i proprietari di un posto di parcheggio privato: il segnale «Parcheggio» (4.17), che può recare il nome dell'azienda; | ||||||
| i proprietari di strade, vie o piazze private: i segnali indicanti un divieto o una restrizione di circolare per proteggere i loro fondi (art. 113 cpv. 3); | ||||||
| gli imprenditori: i segnali necessari nei pressi dei cantieri (art. 80 e 81). | ||||||
| L'autorità sente il parere dell'autorità di sorveglianza delle ferrovie e dell'amministrazione delle ferrovie prima di far collocare o togliere delle demarcazioni nei pressi di passaggi a livello o dei segnali stradali che annunciano passaggi a livello o veicoli ferroviari su strada. [6] | ||||||
| [1] RS 741.11 [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5131). [3] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). [4] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495). [6] Nuovo testo giusta l'all.cifra II n. 1 dell'O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 101 |
||||||
| Nel procedimento giudiziario, l'articolo 99 è applicabile per analogia. Il tribunale decide anche circa l'indennità dovuta per pregiudizi sofferti nel procedimento amministrativo. | ||||||
| Prima di stabilire l'indennità, il tribunale deve dare all'amministrazione in causa la possibilità di esprimersi su il diritto all'indennità e l'ammontare della medesima, e di presentare proposte. | ||||||
|
RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 48 [1] Segnalazione di parcheggi |
||||||
| Il segnale «Parcheggio con disco» (4.18) indica i parcheggi nei quali è richiesto l'uso di un apposito disco secondo l'allegato 3 numero 1. Questi parcheggi possono essere utilizzati da autoveicoli, altri veicoli a motore pluritraccia, motoveicoli con carrozzino laterale e altri veicoli di dimensioni simili; sono eccettuati i ciclomotori pluritraccia. [2] | ||||||
| Le prescrizioni relative alla durata della sosta e il regolamento interno del parcheggio figurano su un cartello complementare. | ||||||
| In caso di limitazione temporale della sosta, i veicoli devono lasciare il parcheggio al più tardi alla scadenza del tempo consentito, a meno che, secondo le istruzioni sul parchimetro, sia ammesso il pagamento di un nuovo importo prima del termine del tempo autorizzato. | ||||||
| Se il parcheggio è riservato a determinate categorie di veicoli o di utenti, ciò è indicato nel campo blu del relativo segnale o su un cartello complementare. La regolamentazione della sosta può essere indicata anche mediante demarcazione sul parcheggio. Alla segnalazione mediante demarcazione si applica l'articolo 79 capoverso 4. | ||||||
| Se i parcheggi sono destinati in particolare ai conducenti che intendono utilizzare in seguito un mezzo di trasporto pubblico, se ne può indicare la tipologia nel campo blu del segnale con parole o simboli (4.25). | ||||||
| All'occorrenza, distanza e direzione di un parcheggio sono indicate nel campo blu del segnale «Parcheggio» (4.17) o su un cartello complementare. | ||||||
| In caso di aree di parcheggio coperte, il campo blu del segnale può essere integrato con un tetto stilizzato (ad es. segnale «Parcheggio coperto», 4.21). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 27). | ||||||
PVG)
PVG (SR 783.0) mit Fr. 20.-- büsste. Da die Busse nicht bezahlt wurde, leitete die Verwaltung das ordentliche Verwaltungsstrafverfahren ein. Die Kreispostdirektion Bern stellte T. am 19. März 1980 das Schlussprotokoll zu, und nachdem dessen Verteidiger die Aufhebung des Verfahrens beantragt hatte, erliess sie am 2. Mai 1980 eine im Schuld- und Strafpunkt dem früheren Strafbescheid gleiche Strafverfügung. T. erhob Einsprache und verlangte gerichtliche Beurteilung.
|
RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 101 |
||||||
| Nel procedimento giudiziario, l'articolo 99 è applicabile per analogia. Il tribunale decide anche circa l'indennità dovuta per pregiudizi sofferti nel procedimento amministrativo. | ||||||
| Prima di stabilire l'indennità, il tribunale deve dare all'amministrazione in causa la possibilità di esprimersi su il diritto all'indennità e l'ammontare della medesima, e di presentare proposte. | ||||||
PVG ermächtige die PTT klarerweise, Verhaltensnormen anzuordnen, damit die reibungslose Abwicklung des Postbetriebs gewährleistet sei. Diese Sondernorm, die keinen Vorbehalt zugunsten des SVG und seiner Nebenerlasse enthalte, gelte auch für Anordnungen betreffend das Parkieren in der fraglichen Einstellhalle. Demgegenüber vertritt die Vorinstanz die Auffassung, die Bestimmungen des SVG und der dazugehörigen Verordnungen "überlagerten" die Vorschriften des PVG, wenn es um die Regelung des fliessenden oder ruhenden Verkehrs in den dem allgemeinen Verkehr offenstehenden Räumlichkeiten der PTT-Betriebe gehe.
PVG wird mit Busse bis zu Fr. 100.-- bestraft, wer auf Areal oder in Räumen oder Fahrzeugen, die dem Postbetrieb dienen, den mündlichen Anordnungen des Postpersonals oder amtlichen Anschlägen nicht Folge leistet. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend bemerkt,
|
RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 101 |
||||||
| Nel procedimento giudiziario, l'articolo 99 è applicabile per analogia. Il tribunale decide anche circa l'indennità dovuta per pregiudizi sofferti nel procedimento amministrativo. | ||||||
| Prima di stabilire l'indennità, il tribunale deve dare all'amministrazione in causa la possibilità di esprimersi su il diritto all'indennità e l'ammontare della medesima, e di presentare proposte. | ||||||
PVG aus Art. 61 Abs. 2 zweiter Satz ("wer in Postwagen oder in Postschalterräumen den dienstlichen Anordnungen des Postpersonals zuwiderhandelt") hervorgegangen ist, der seinem Wortlaut und Sinne nach zweifellos nicht den öffentlichen Motorfahrzeugverkehr betraf. Diesen berücksichtigt das Postverkehrsgesetz einzig im unverändert geltenden Art. 3 Abs. 3, wonach der Bundesrat für den Verkehr auf Bergstrassen allgemein verbindliche Fahrordnungsvorschriften erlassen kann, die für die Sicherheit der Fahrten der Post und der konzessionierten Unternehmungen notwendig sind. Gestützt auf Art. 3 Abs. 3
|
RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 101 |
||||||
| Nel procedimento giudiziario, l'articolo 99 è applicabile per analogia. Il tribunale decide anche circa l'indennità dovuta per pregiudizi sofferti nel procedimento amministrativo. | ||||||
| Prima di stabilire l'indennità, il tribunale deve dare all'amministrazione in causa la possibilità di esprimersi su il diritto all'indennità e l'ammontare della medesima, e di presentare proposte. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 101 |
||||||
| Nel procedimento giudiziario, l'articolo 99 è applicabile per analogia. Il tribunale decide anche circa l'indennità dovuta per pregiudizi sofferti nel procedimento amministrativo. | ||||||
| Prima di stabilire l'indennità, il tribunale deve dare all'amministrazione in causa la possibilità di esprimersi su il diritto all'indennità e l'ammontare della medesima, e di presentare proposte. | ||||||
|
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 45 |
||||||
| Sulle strade a forte pendenza e su quelle di montagna, il conducente deve circolare in modo da non esigere dai freni del veicolo un lavoro eccessivo. Se l'incrocio di due veicoli è difficile, spetta al veicolo che discende fermarsi tempestivamente per primo. Se l'incrocio è impossibile il veicolo che discende deve fare marcia indietro, in quanto l'altro non sia manifestamente più vicino a uno spiazzo d'incrocio. | ||||||
| Per le strade di montagna, il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive e prevedere eccezioni alle norme della circolazione. | ||||||
|
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 45 |
||||||
| Sulle strade a forte pendenza e su quelle di montagna, il conducente deve circolare in modo da non esigere dai freni del veicolo un lavoro eccessivo. Se l'incrocio di due veicoli è difficile, spetta al veicolo che discende fermarsi tempestivamente per primo. Se l'incrocio è impossibile il veicolo che discende deve fare marcia indietro, in quanto l'altro non sia manifestamente più vicino a uno spiazzo d'incrocio. | ||||||
| Per le strade di montagna, il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive e prevedere eccezioni alle norme della circolazione. | ||||||
|
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 45 |
||||||
| Sulle strade a forte pendenza e su quelle di montagna, il conducente deve circolare in modo da non esigere dai freni del veicolo un lavoro eccessivo. Se l'incrocio di due veicoli è difficile, spetta al veicolo che discende fermarsi tempestivamente per primo. Se l'incrocio è impossibile il veicolo che discende deve fare marcia indietro, in quanto l'altro non sia manifestamente più vicino a uno spiazzo d'incrocio. | ||||||
| Per le strade di montagna, il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive e prevedere eccezioni alle norme della circolazione. | ||||||
|
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 90 [1] |
||||||
| È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale. | ||||||
| È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. | ||||||
| È punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore. | ||||||
| In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'articolo 48 del Codice penale [2], in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli. [3] | ||||||
| In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi. [4] | ||||||
| È considerata grave l'inosservanza di un limite di velocità se la velocità massima consentita è superata: | ||||||
| di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 30 km/h; | ||||||
| di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 50 km/h; | ||||||
| di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 80 km/h; | ||||||
| di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è superiore a 80 km/h. [5] | ||||||
| L'articolo 237 numero 2 del Codice penale [6] non è applicabile in questi casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [2] RS 311.0 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
|
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 107 |
||||||
| Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della pre-sente legge. | ||||||
| Esso emana le disposizioni transitorie necessarie, in particolare per adeguare alla presente legge i contratti di assicurazione per la respon-sabilità civile esistenti. | ||||||
| Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, in particolare la legge federale del 15 marzo 1932 [1] sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. | ||||||
| [1] [CS 7 535, 555; RU 1948 478; 1949 II 1525 art. 4; 1960 1205art. 28 cpv. 1 n. 1, 1365art. 4 cpv. 6; 1962 art. 99 cpv. 3] | ||||||
|
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 38 Strade a forte pendenza e strade di montagna - (art. 45 LCStr) |
||||||
| Se, su strade a forte pendenza e su strade di montagna, veicoli dello stesso genere* non possono incrociare, il veicolo che discende deve fare marcia indietro, in quanto l'altro non si trovi vicino a uno spiazzo d'incrocio. L'incrocio di veicoli di diverso genere è disciplinato dall'articolo 9 capoverso 2 primo periodo. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Sulle strade postali di montagna, qualora l'incrocio o il sorpasso sia difficile, è obbligo attenersi ai cenni e alle istruzioni dei conducenti dei veicoli di linea. [3]* ... [4] | ||||||
| [1] Per. 2 introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1583). [4] Nota abrogata dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). | ||||||
|
RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 45 Segnalazione di strade particolari |
||||||
| I segnali «Autostrada» (4.01) e «Semiautostrada» (4.03) designano le strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (art. 1 cpv. 3 ONC [1]) sulle quali sono applicabili le norme speciali previste per la circolazione sulle autostrade e semiautostrade (art. 35 e 36 ONC); questi segnali sopprimono tutte le restrizioni segnalate in precedenza. I segnali «Fine dell'autostrada» (4.02) e «Fine della semiautostrada» (4.04) indicano che le norme generali della circolazione sono di nuovo applicabili. Per il collocamento dei segnali si applica l'articolo 85. | ||||||
| Il segnale «Strada postale di montagna» (4.05) designa le strade sulle quale i conducenti devono osservare, quando è difficile di incrociare o di sorpassare, i segni e le indicazioni date dal conducente di veicoli pubblici del servizio di linea (art. 38 cpv. 3 ONC). Il segnale «Fine della strada postale di montagna» (4.06) è collocato dove cessa questo obbligo. ... [2] | ||||||
| Il segnale «Galleria» (4.07) designa un tratto di strada che passa attraverso una galleria sul quale sono applicabili le norme speciali per la circolazione nelle gallerie (art. 39 ONC e art. 13 cpv. 3 SDR [3]). Il segnale è collocato all'entrata della galleria e, a titolo complementare, come presegnale (art. 44 cpv. 3). Sulle autostrade e semiautostrade, il segnale posto all'entrata della galleria riporta il nome della galleria stessa. [4] | ||||||
| [1] RS 741.11 [2] Ultimo per. abrogato dalla cifra I dell'O del 12 feb. 1992, con effetto dal 15 mar. 1992 (RU 1992 514). [3] RS 741.621 [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495). | ||||||
|
RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 111 Strade di proprietà della Confederazione [1] |
||||||
| ... [2] | ||||||
| Le decisioni che limitano o vietano la circolazione pubblica sulle strade e sui fondi della Confederazione (art. 2 cpv. 5 LCStr), eccetto le strade nazionali, sono prese dal Dipartimento federale cui è subordinato l'ufficio o l'organismo incaricato dell'amministrazione della strada o dei fondi. [3] La Posta Svizzera e il Consiglio dei politecnici sono competenti per i loro fondi. [4] | ||||||
| Le decisioni sono pubblicate nel Foglio federale e indicano le possibilità di ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). [2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 12 feb. 1992, con effetto dal 15 mar. 1992 (RU 1992 514). [3] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). [4] Nuovo testo giusta la cifra II n. 21 dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1997 704). [5] Nuovo testo giusta la cifra II n. 63 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). | ||||||
|
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 2 |
||||||
| Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, può: | ||||||
| dichiarare aperte, con o senza restrizioni, alla circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi le strade necessarie al grande transito; | ||||||
| vietare temporaneamente, in tutta la svizzera, la circolazione dei veicoli a motore o di singole categorie di essi; | ||||||
| ... | ||||||
| La circolazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci è vietata la notte dalle 22.00 alle 05.00 e la domenica. . Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce le eccezioni. [2] [3] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce un elenco delle strade aperte soltanto agli autoveicoli. Esso le designa, per quanto ciò non spetti all'Assemblea federale, dopo aver sentito i Cantoni interessati e a proposta dei medesimi. Esso determina le specie degli autoveicoli ammessi a circolare su tali strade. [4] | ||||||
| L'Ufficio federale delle strade (USTRA) decide le misure concernenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali. [5] Anche i Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale. [6] | ||||||
| Per quanto sia necessario all'esercito o alla protezione civile, la circolazione su determinate strade può essere temporaneamente limitata o vietata. Il Consiglio federale designa le autorità militari o di protezione civile autorizzate a decidere. Esse informano preliminarmente le autorità cantonali. [7] | ||||||
| Per le strade di proprietà della Confederazione, le autorità federali designate dal Consiglio federale stabiliscono se e a quali condizioni la circolazione pubblica è permessa. Esse provvedono al collocamento dei segnali necessari. | ||||||
| [1] Abrogata dalla cifra I della LF del 22 mar. 1991, con effetto dal 15 mar. 1992 (RU 1992 534; FF 1988 II 1149). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2864; FF 1999 5092). [4] Nuovo testo giusta l'art. 63 della LF dell'8 mar. 1960 su le strade nazionali, in vigore dal 21 giu. 1960 (RU 1960 555; FF 1959 II 649). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2001 (RU 2002 2767; FF 1999 3837). Nuovo testo giusta l'all. n. 73 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 10692197; FF 2001 3764). [7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71; FF 1986 III 185). | ||||||
|
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 1 Definizioni [1] - (art. 1 LCStr [2]) |
||||||
| Le strade sono aree utilizzate dai veicoli a motore, dai veicoli senza motore o dai pedoni. | ||||||
| Sono strade pubbliche quelle che non servono esclusivamente all'uso privato. | ||||||
| Le autostrade e le semiautostrade sono le strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore e segnalate come tali (art. 45 cpv. 1 O del 5 set. 1979 [3] sulla circolazione stradale, OSStr). [4] Le autostrade hanno carreggiate separate per ogni senso e non hanno crocevia a raso. | ||||||
| La carreggiata è la parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli. | ||||||
| Le corsie sono parti demarcate della carreggiata e sufficientemente larghe per permettere la circolazione di una colonna di veicoli (art. 74 OSStr). [5] | ||||||
| Le ciclopiste sono strade destinate ai ciclisti, costruite in modo da essere separate dalla carreggiata e segnalate come tali (art. 33 cpv. 1 OSStr). [6] | ||||||
| Le corsie ciclabili sono corsie destinate ai ciclisti, delimitate da linee gialle discontinue oppure eccezionalmente continue (art. 74 cpv. 5 OSStr [7]). [8] | ||||||
| Le intersezioni sono i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di carreggiate. I punti in cui le ciclopiste, le strade dei campi, l'uscita da una autorimessa, da un parcheggio, da una fabbrica o da un cortile ecc. incontrano la carreggiata non sono intersezioni. | ||||||
| Regolazione* del traffico è l'ordine di arresto e di movimento del traffico per mezzo della polizia o di segnali luminosi. | ||||||
| I mezzi simili a veicoli sono pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o mezzi di spostamento analoghi muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente. I velocipedi per bambini sono equiparati ai mezzi simili a veicoli. [9]* Cfr. art. 6 cpv. 1 e 2, e art. 47 cpv. 2 | ||||||
| [1] Giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002, i titoli marginali sono stati sostituiti da titoli mediani (RU 2002 1931). [2] Abbreviazione introdotta dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [3] RS 741.21. Ora: l'O sulla segnaletica stradale [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [7] Ora: art. 74a cpv. 1 OSStr. [8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [9] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 mag. 2002 (RU 2002 1931). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139). | ||||||
|
RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 104 Competenze |
||||||
| L'autorità ha la competenza di collocare e togliere segnali e demarcazioni. Sono riservati l'obbligo degli utenti della strada di segnalare ostacoli sulla carreggiata (art. 4 cpv. 1 LCStr; art. 23 e 54 ONC [1]), la competenza della polizia di collocare i segnali necessari nella misura in cui è autorizzata a ordinare provvedimenti di propria iniziativa (art. 107 cpv. 4; art. 3 cpv. 6 LCStr) nonché la competenza del personale di veicoli d'accompagnamento di esporre su pannelli a messaggio variabile il segnale «Altri pericoli» (1.30; art. 103 cpv. 5). [2] | ||||||
| I Cantoni possono delegare ai Comuni i compiti concernenti la segnaletica, ma devono esercitare la sorveglianza. | ||||||
| L'USTRA ha la competenza di collocare e togliere segnali e demarcazioni sulle strade nazionali, compresi i raccordi con i relativi tratti di collegamento, sugli impianti accessori e sulle aree di sosta secondo l'articolo 2 lettere c-e OSN. I segnali e le demarcazioni relativi al completamento della rete delle strade nazionali approvata e che non valgono oltre un anno possono essere collocati dall'autorità in base alle direttive emanate dal DATEC. Per l'emanazione di regolamentazioni della circolazione si applica l'articolo 110 capoverso 2. [3] | ||||||
| Spetta alla Confederazione provvedere alla segnaletica su altre strade e fondi che le appartengono, segnalare i posti di dogana (art. 31 cpv. 1), nonché curare la segnaletica relativa a regolamentazioni militari del traffico. [4] | ||||||
| Inoltre, le persone seguenti hanno il diritto di collocare segnali, conformemente alle direttive dell'autorità: | ||||||
| i proprietari di un posto di parcheggio privato: il segnale «Parcheggio» (4.17), che può recare il nome dell'azienda; | ||||||
| i proprietari di strade, vie o piazze private: i segnali indicanti un divieto o una restrizione di circolare per proteggere i loro fondi (art. 113 cpv. 3); | ||||||
| gli imprenditori: i segnali necessari nei pressi dei cantieri (art. 80 e 81). | ||||||
| L'autorità sente il parere dell'autorità di sorveglianza delle ferrovie e dell'amministrazione delle ferrovie prima di far collocare o togliere delle demarcazioni nei pressi di passaggi a livello o dei segnali stradali che annunciano passaggi a livello o veicoli ferroviari su strada. [6] | ||||||
| [1] RS 741.11 [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5131). [3] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). [4] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495). [6] Nuovo testo giusta l'all.cifra II n. 1 dell'O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289). | ||||||
|
RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 111 Strade di proprietà della Confederazione [1] |
||||||
| ... [2] | ||||||
| Le decisioni che limitano o vietano la circolazione pubblica sulle strade e sui fondi della Confederazione (art. 2 cpv. 5 LCStr), eccetto le strade nazionali, sono prese dal Dipartimento federale cui è subordinato l'ufficio o l'organismo incaricato dell'amministrazione della strada o dei fondi. [3] La Posta Svizzera e il Consiglio dei politecnici sono competenti per i loro fondi. [4] | ||||||
| Le decisioni sono pubblicate nel Foglio federale e indicano le possibilità di ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). [2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 12 feb. 1992, con effetto dal 15 mar. 1992 (RU 1992 514). [3] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). [4] Nuovo testo giusta la cifra II n. 21 dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1997 704). [5] Nuovo testo giusta la cifra II n. 63 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). | ||||||
|
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 2 |
||||||
| Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, può: | ||||||
| dichiarare aperte, con o senza restrizioni, alla circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi le strade necessarie al grande transito; | ||||||
| vietare temporaneamente, in tutta la svizzera, la circolazione dei veicoli a motore o di singole categorie di essi; | ||||||
| ... | ||||||
| La circolazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci è vietata la notte dalle 22.00 alle 05.00 e la domenica. . Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce le eccezioni. [2] [3] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce un elenco delle strade aperte soltanto agli autoveicoli. Esso le designa, per quanto ciò non spetti all'Assemblea federale, dopo aver sentito i Cantoni interessati e a proposta dei medesimi. Esso determina le specie degli autoveicoli ammessi a circolare su tali strade. [4] | ||||||
| L'Ufficio federale delle strade (USTRA) decide le misure concernenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali. [5] Anche i Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale. [6] | ||||||
| Per quanto sia necessario all'esercito o alla protezione civile, la circolazione su determinate strade può essere temporaneamente limitata o vietata. Il Consiglio federale designa le autorità militari o di protezione civile autorizzate a decidere. Esse informano preliminarmente le autorità cantonali. [7] | ||||||
| Per le strade di proprietà della Confederazione, le autorità federali designate dal Consiglio federale stabiliscono se e a quali condizioni la circolazione pubblica è permessa. Esse provvedono al collocamento dei segnali necessari. | ||||||
| [1] Abrogata dalla cifra I della LF del 22 mar. 1991, con effetto dal 15 mar. 1992 (RU 1992 534; FF 1988 II 1149). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2864; FF 1999 5092). [4] Nuovo testo giusta l'art. 63 della LF dell'8 mar. 1960 su le strade nazionali, in vigore dal 21 giu. 1960 (RU 1960 555; FF 1959 II 649). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2001 (RU 2002 2767; FF 1999 3837). Nuovo testo giusta l'all. n. 73 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 10692197; FF 2001 3764). [7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71; FF 1986 III 185). | ||||||
|
RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 111 Strade di proprietà della Confederazione [1] |
||||||
| ... [2] | ||||||
| Le decisioni che limitano o vietano la circolazione pubblica sulle strade e sui fondi della Confederazione (art. 2 cpv. 5 LCStr), eccetto le strade nazionali, sono prese dal Dipartimento federale cui è subordinato l'ufficio o l'organismo incaricato dell'amministrazione della strada o dei fondi. [3] La Posta Svizzera e il Consiglio dei politecnici sono competenti per i loro fondi. [4] | ||||||
| Le decisioni sono pubblicate nel Foglio federale e indicano le possibilità di ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). [2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 12 feb. 1992, con effetto dal 15 mar. 1992 (RU 1992 514). [3] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). [4] Nuovo testo giusta la cifra II n. 21 dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1997 704). [5] Nuovo testo giusta la cifra II n. 63 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). | ||||||
|
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 2 |
||||||
| Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, può: | ||||||
| dichiarare aperte, con o senza restrizioni, alla circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi le strade necessarie al grande transito; | ||||||
| vietare temporaneamente, in tutta la svizzera, la circolazione dei veicoli a motore o di singole categorie di essi; | ||||||
| ... | ||||||
| La circolazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci è vietata la notte dalle 22.00 alle 05.00 e la domenica. . Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce le eccezioni. [2] [3] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce un elenco delle strade aperte soltanto agli autoveicoli. Esso le designa, per quanto ciò non spetti all'Assemblea federale, dopo aver sentito i Cantoni interessati e a proposta dei medesimi. Esso determina le specie degli autoveicoli ammessi a circolare su tali strade. [4] | ||||||
| L'Ufficio federale delle strade (USTRA) decide le misure concernenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali. [5] Anche i Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale. [6] | ||||||
| Per quanto sia necessario all'esercito o alla protezione civile, la circolazione su determinate strade può essere temporaneamente limitata o vietata. Il Consiglio federale designa le autorità militari o di protezione civile autorizzate a decidere. Esse informano preliminarmente le autorità cantonali. [7] | ||||||
| Per le strade di proprietà della Confederazione, le autorità federali designate dal Consiglio federale stabiliscono se e a quali condizioni la circolazione pubblica è permessa. Esse provvedono al collocamento dei segnali necessari. | ||||||
| [1] Abrogata dalla cifra I della LF del 22 mar. 1991, con effetto dal 15 mar. 1992 (RU 1992 534; FF 1988 II 1149). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2864; FF 1999 5092). [4] Nuovo testo giusta l'art. 63 della LF dell'8 mar. 1960 su le strade nazionali, in vigore dal 21 giu. 1960 (RU 1960 555; FF 1959 II 649). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2001 (RU 2002 2767; FF 1999 3837). Nuovo testo giusta l'all. n. 73 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 10692197; FF 2001 3764). [7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71; FF 1986 III 185). | ||||||
|
RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 1 Contenuto, abbreviazioni e definizioni |
||||||
| La presente ordinanza regola i segnali, le demarcazioni e la pubblicità sulle strade e nei loro dintorni, i segni e le istruzioni che la polizia deve dare come anche i provvedimenti e le restrizioni necessari alla circolazione. | ||||||
| Nella presente ordinanza sono impiegate le abbreviazioni seguenti: a. DATEC [1] il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [2]; b. [3] USTRA l'Ufficio federale delle strade; c. Autorità quella competente secondo il diritto cantonale per ordinare il collocamento o la soppressione dei segnali e delle demarcazioni; d. Legge sulla procedura amministrativa, la legge federale del 20 dicembre 1968 [4] sulla procedura amministrativa; e. LCStr la legge federale 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale; f. ONC l'ordinanza del 13 novembre 1962 [5] sulle norme della circolazione stradale; g. [6] OETV l'ordinanza del 19 giugno 1995 [7] concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; h. [8] SDR l'ordinanza del 29 novembre 2002 [9] concernente il trasporto di merci pericolose su strada; i. [10] OSN l'ordinanza del 7 novembre 2007 [11] sulle strade nazionali. | ||||||
| I numeri entro parentesi che figurano dopo la designazione di un segnale o di una demarcazione si riferiscono alle figure numerate nell'allegato 2. | ||||||
| I termini «all'interno delle località» o «nelle località» designano una zona che incomincia al segnale «Inizio della località sulle strade principali» (4.27) o «Inizio della località sulle strade secondarie» (4.29) e termina al segnale «Fine della località sulle strade principali» (4.28) o «Fine della località sulle strade secondarie» (4.30). Il termine «fuori delle località» designa una zona che incomincia al segnale «Fine della località sulle strade principali» o «Fine della località sulle strade secondarie» e termina al segnale «Inizio della località sulle strade principali» o «Inizio della località sulle strade secondarie». | ||||||
| I cartelli [12] complementari sono dei cartelli che portano indicazioni completive inerenti ai segnali (art. 63). | ||||||
| Le autostrade e le semiautostrade sono strade designate rispettivamente dal segnale «Autostrada» (4.01) o dal segnale «Semiautostrada» (4.03) e sulle quali sono applicabili norme particolari della circolazione (art. 45 cpv. 1). | ||||||
| Le strade principali sono strade designate dal segnale «Strada principale» (3.03) sulle quali i conducenti, in deroga alla precedenza da destra prevista dalla legge (art. 36 cpv. 2 LCStr), beneficiano della precedenza alle intersezioni (art. 37 cpv. 1). | ||||||
| Le strade secondarie sono tutte le strade il cui inizio non è segnalato in modo particolare e sulle quali sono applicabili le norme generali della circolazione (per es. la precedenza da destra secondo l'art. 36 cpv. 2 LCStr). | ||||||
| Le strade orientate al traffico sono tutte le strade all'interno delle località destinate a soddisfare in prima linea le esigenze della circolazione dei veicoli a motore e a consentire trasporti sicuri, efficienti ed economici. [13] | ||||||
| ... [14] | ||||||
| [1] Nuovo termine giusta la cifra I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Nuovo termine giusta la cifra I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459). [4] RS 172.021 [5] RS 741.11 [6] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). [7] RS 741.41 [8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495). [9] RS 741.621 [10] Introdotta dall'all. 4 cifra II n. 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). [11] RS 725.111 [12] Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [13] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498). [14] Abrogato dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145). | ||||||
|
RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 2 Validità per gli utenti della strada |
||||||
| I segnali e le demarcazioni sono valevoli per tutti gli utenti della strada a meno che singole disposizioni non prevedano un'altra soluzione. | ||||||
| I segnali e le demarcazioni sono stabiliti nell'allegato 2. [1] | ||||||
| I segnali e le demarcazioni non previsti per determinate categorie di veicoli, ma per il traffico in generale, devono essere osservati anche dai cavallerizzi e dai conducenti di cavalli o di altri animali grossi, eccetto il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01). [2] | ||||||
| Sono riservate le disposizioni speciali concernenti la circolazione stradale militare. L'articolo 101 capoversi 8 e 9 si applica ai segnali gialli e neri che si rivolgono esclusivamente agli utenti militari della strada nonché agli indicatori di direzione bianchi e arancione che si rivolgono esclusivamente al personale della protezione civile. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 nov. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 1862). [3] Nuovo testo giusta la cifra IV dell'O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531). | ||||||
|
RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 112 Fondi appartenenti alle ferrovie |
||||||
| I divieti di circolare ordinati sulla base della legislazione concernente la polizia delle ferrovie possono essere annunciati mediante segnali che figurano nella presente ordinanza. Per il collocamento dei segnali, l'impresa delle ferrovie si mette d'accordo con l'autorità. | ||||||
|
RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 112 Fondi appartenenti alle ferrovie |
||||||
| I divieti di circolare ordinati sulla base della legislazione concernente la polizia delle ferrovie possono essere annunciati mediante segnali che figurano nella presente ordinanza. Per il collocamento dei segnali, l'impresa delle ferrovie si mette d'accordo con l'autorità. | ||||||
PVG bildet nach dem Gesagten keine gesetzliche Grundlage zur Regelung des fahrenden und ruhenden öffentlichen Verkehrs auf den diesem zugänglichen Arealen der PTT durch mündliche Anordnungen des Postpersonals oder durch amtliche Anschläge. Die PTT-Betriebe können den öffentlichen Verkehr auf solchen Arealen nur gemäss Art. 2 Abs. 5
|
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 2 |
||||||
| Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, può: | ||||||
| dichiarare aperte, con o senza restrizioni, alla circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi le strade necessarie al grande transito; | ||||||
| vietare temporaneamente, in tutta la svizzera, la circolazione dei veicoli a motore o di singole categorie di essi; | ||||||
| ... | ||||||
| La circolazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci è vietata la notte dalle 22.00 alle 05.00 e la domenica. . Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce le eccezioni. [2] [3] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce un elenco delle strade aperte soltanto agli autoveicoli. Esso le designa, per quanto ciò non spetti all'Assemblea federale, dopo aver sentito i Cantoni interessati e a proposta dei medesimi. Esso determina le specie degli autoveicoli ammessi a circolare su tali strade. [4] | ||||||
| L'Ufficio federale delle strade (USTRA) decide le misure concernenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali. [5] Anche i Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale. [6] | ||||||
| Per quanto sia necessario all'esercito o alla protezione civile, la circolazione su determinate strade può essere temporaneamente limitata o vietata. Il Consiglio federale designa le autorità militari o di protezione civile autorizzate a decidere. Esse informano preliminarmente le autorità cantonali. [7] | ||||||
| Per le strade di proprietà della Confederazione, le autorità federali designate dal Consiglio federale stabiliscono se e a quali condizioni la circolazione pubblica è permessa. Esse provvedono al collocamento dei segnali necessari. | ||||||
| [1] Abrogata dalla cifra I della LF del 22 mar. 1991, con effetto dal 15 mar. 1992 (RU 1992 534; FF 1988 II 1149). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2864; FF 1999 5092). [4] Nuovo testo giusta l'art. 63 della LF dell'8 mar. 1960 su le strade nazionali, in vigore dal 21 giu. 1960 (RU 1960 555; FF 1959 II 649). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2001 (RU 2002 2767; FF 1999 3837). Nuovo testo giusta l'all. n. 73 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 10692197; FF 2001 3764). [7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71; FF 1986 III 185). | ||||||
PVG geregelt werden kann, hat sich der Beschwerdegegner, indem er diese Anschläge missachtete, nicht strafbar gemacht. Die Vorinstanz hat T. demnach zu Recht von der Anschuldigung der fahrlässigen Verletzung des Postverkehrsgesetzes freigesprochen. Die von der Generaldirektion PTT in der Nichtigkeitsbeschwerde dagegen erhobene Kritik ist unbegründet.
PVG, sondern auch durch das Signal 4.17 (Art. 48 Abs. 1
|
RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 48 [1] Segnalazione di parcheggi |
||||||
| Il segnale «Parcheggio con disco» (4.18) indica i parcheggi nei quali è richiesto l'uso di un apposito disco secondo l'allegato 3 numero 1. Questi parcheggi possono essere utilizzati da autoveicoli, altri veicoli a motore pluritraccia, motoveicoli con carrozzino laterale e altri veicoli di dimensioni simili; sono eccettuati i ciclomotori pluritraccia. [2] | ||||||
| Le prescrizioni relative alla durata della sosta e il regolamento interno del parcheggio figurano su un cartello complementare. | ||||||
| In caso di limitazione temporale della sosta, i veicoli devono lasciare il parcheggio al più tardi alla scadenza del tempo consentito, a meno che, secondo le istruzioni sul parchimetro, sia ammesso il pagamento di un nuovo importo prima del termine del tempo autorizzato. | ||||||
| Se il parcheggio è riservato a determinate categorie di veicoli o di utenti, ciò è indicato nel campo blu del relativo segnale o su un cartello complementare. La regolamentazione della sosta può essere indicata anche mediante demarcazione sul parcheggio. Alla segnalazione mediante demarcazione si applica l'articolo 79 capoverso 4. | ||||||
| Se i parcheggi sono destinati in particolare ai conducenti che intendono utilizzare in seguito un mezzo di trasporto pubblico, se ne può indicare la tipologia nel campo blu del segnale con parole o simboli (4.25). | ||||||
| All'occorrenza, distanza e direzione di un parcheggio sono indicate nel campo blu del segnale «Parcheggio» (4.17) o su un cartello complementare. | ||||||
| In caso di aree di parcheggio coperte, il campo blu del segnale può essere integrato con un tetto stilizzato (ad es. segnale «Parcheggio coperto», 4.21). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 27). | ||||||
|
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 27 |
||||||
| L'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni. | ||||||
| Alla percezione degli speciali segnalatori dei veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e delle dogane, la carreggiata deve essere lasciata libera immediatamente. Se necessario, i conducenti devono fermare i loro veicoli. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). | ||||||
|
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 90 [1] |
||||||
| È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale. | ||||||
| È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. | ||||||
| È punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore. | ||||||
| In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'articolo 48 del Codice penale [2], in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli. [3] | ||||||
| In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi. [4] | ||||||
| È considerata grave l'inosservanza di un limite di velocità se la velocità massima consentita è superata: | ||||||
| di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 30 km/h; | ||||||
| di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 50 km/h; | ||||||
| di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 80 km/h; | ||||||
| di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è superiore a 80 km/h. [5] | ||||||
| L'articolo 237 numero 2 del Codice penale [6] non è applicabile in questi casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [2] RS 311.0 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
|
RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 63 Principi |
||||||
| Le informazioni complementari concernenti un segnale figurano su un cartello complementare di forma rettangolare. Il fondo è bianco, le iscrizioni e gli eventuali simboli sono neri. Se si tratta di segnali a matrice il fondo può essere nero e il simbolo bianco. Di regola i cartelli complementari sono collocati sotto i segnali; è riservato l'articolo 101 capoverso 7. [1] | ||||||
| Se si tratta di segnali d'indicazione (capitolo 5) con fondo blu, le informazioni complementari (ad es. sulla distanza o sulla direzione) vengono date se necessario con caratteri di color bianco o con un simbolo bianco. | ||||||
| Le indicazioni su un cartello complementare sono imperative come i segnali... [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). [2] Per. abrogato dalla cifra I dell'O del 1° apr. 1998, con effetto dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). | ||||||
|
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 103 |
||||||
| Il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d'esecuzione alla presente legge. | ||||||
| Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul controllo delle sentenze penali che non sono iscritte nel casellario giudiziale federale. | ||||||
|
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 103 |
||||||
| Il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d'esecuzione alla presente legge. | ||||||
| Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul controllo delle sentenze penali che non sono iscritte nel casellario giudiziale federale. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 101 |
||||||
| Nel procedimento giudiziario, l'articolo 99 è applicabile per analogia. Il tribunale decide anche circa l'indennità dovuta per pregiudizi sofferti nel procedimento amministrativo. | ||||||
| Prima di stabilire l'indennità, il tribunale deve dare all'amministrazione in causa la possibilità di esprimersi su il diritto all'indennità e l'ammontare della medesima, e di presentare proposte. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 101 |
||||||
| Nel procedimento giudiziario, l'articolo 99 è applicabile per analogia. Il tribunale decide anche circa l'indennità dovuta per pregiudizi sofferti nel procedimento amministrativo. | ||||||
| Prima di stabilire l'indennità, il tribunale deve dare all'amministrazione in causa la possibilità di esprimersi su il diritto all'indennità e l'ammontare della medesima, e di presentare proposte. | ||||||
PVG, welche den Hauptpunkt ihrer Nichtigkeitsbeschwerde bildet, unterliegt, hat sie dem Beschwerdegegner für das Verfahren vor Bundesgericht eine Prozessentschädigung von Fr. 500.-- zu bezahlen (Art. 83 Abs. 1
|
RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 83 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dall'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). |
|
RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 83 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dall'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). |