SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 131.232 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 Cost./VS Art. 75 - 1 I Comuni sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato, nei limiti fissati dall'articolo 69. La legge determina la natura di tale vigilanza, segnatamente in materia di gestione. Per quanto la Costituzione e le leggi non prevedano espressamente il contrario, il potere d'esame del Consiglio di Stato si restringe alla legalità. |
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1 | I Comuni sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato, nei limiti fissati dall'articolo 69. La legge determina la natura di tale vigilanza, segnatamente in materia di gestione. Per quanto la Costituzione e le leggi non prevedano espressamente il contrario, il potere d'esame del Consiglio di Stato si restringe alla legalità. |
2 | I regolamenti elaborati dai Comuni devono essere omologati dal Consiglio di Stato. |
3 | La legge può prevedere che importanti progetti dei Comuni siano sottoposti per omologazione o approvazione al Consiglio di Stato.35 |
4 | La legge determina le modalità dell'omologazione. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 33 Diritto cantonale - 1 I piani d'utilizzazione sono pubblicati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 33 Diritto cantonale - 1 I piani d'utilizzazione sono pubblicati. |