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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) Art. 3 [1] Assicurazione minima |
||||||
| L'assicurazione deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino all'importo di 5 milioni di franchi per sinistro [2], complessivamente per i danni materiali e alle persone. | ||||||
| Per gli autoveicoli e gli autotreni trasportanti persone, i minimi di assicurazione per sinistro ammontano a 10 milioni di franchi se il veicolo contiene posti da 10 a 50 persone e a 20 milioni di franchi se il veicolo contiene posti per più di 50 persone. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 1975 (RU 1975 1857). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 649). [2] Nuovo termine giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 13 Grado d'occupazione e statuto giuridico |
||||||
| I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale. | ||||||
| Il Tribunale può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica, a condizione che la somma delle percentuali di occupazione rimanga complessivamente immutata. | ||||||
| L'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 13 Grado d'occupazione e statuto giuridico |
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| I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale. | ||||||
| Il Tribunale può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica, a condizione che la somma delle percentuali di occupazione rimanga complessivamente immutata. | ||||||
| L'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici. | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) Art. 3 [1] Assicurazione minima |
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| L'assicurazione deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino all'importo di 5 milioni di franchi per sinistro [2], complessivamente per i danni materiali e alle persone. | ||||||
| Per gli autoveicoli e gli autotreni trasportanti persone, i minimi di assicurazione per sinistro ammontano a 10 milioni di franchi se il veicolo contiene posti da 10 a 50 persone e a 20 milioni di franchi se il veicolo contiene posti per più di 50 persone. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 1975 (RU 1975 1857). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 649). [2] Nuovo termine giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) Art. 4 Contenuto e forma |
||||||
| L'attestato d'assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all'assicuratore come pure alle condizioni del contratto d'assicurazione essenziali per l'applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa. | ||||||
| Le condizioni dell'attestato d'assicurazione, comprese le restrizioni o le limitazioni di durata che non sono previste dalla presente ordinanza sono considerate come non esistenti. | ||||||
| Gli attestati d'assicurazione devono essere rilasciati in forma elettronica e trasmessi dall'assicuratore al sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione. La forma e le modalità di trasmissione degli attestati d'assicurazione sono disciplinate dall'allegato 1. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 7 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) Art. 4 Contenuto e forma |
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| L'attestato d'assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all'assicuratore come pure alle condizioni del contratto d'assicurazione essenziali per l'applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa. | ||||||
| Le condizioni dell'attestato d'assicurazione, comprese le restrizioni o le limitazioni di durata che non sono previste dalla presente ordinanza sono considerate come non esistenti. | ||||||
| Gli attestati d'assicurazione devono essere rilasciati in forma elettronica e trasmessi dall'assicuratore al sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione. La forma e le modalità di trasmissione degli attestati d'assicurazione sono disciplinate dall'allegato 1. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 7 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) Art. 5 Rilascio |
||||||
| Gli attestati d'assicurazione possono essere rilasciati: | ||||||
| dalle imprese d'assicurazione autorizzate a esercitare in Svizzera l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore in virtù della legislazione federale concernente la vigilanza delle imprese d'assicurazione; | ||||||
| dall'Amministrazione federale e dalla Posta svizzera per i veicoli della Confederazione che non sono assicurati presso un'impresa di assicurazioni. | ||||||
| L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [2] rende noto alle autorità cantonali l'elenco delle imprese designate nel capoverso 1 lettera a e le informa delle modificazioni intervenute. [3] | ||||||
| Gli attestati d'assicurazione rilasciati per gli assicurati al principio di un mese sono trasmessi in modo che l'autorità cantonale possa mettere il veicolo in circolazione gli ultimi due giorni feriali del mese precedente. [4] | ||||||
| Gli attestati internazionali d'assicurazione (carta verde) sono rilasciati dall'Ufficio nazionale di assicurazione o, con il consenso del medesimo, dagli assicuratori autorizzati ad operare in Svizzera nel campo dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1167). [2] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) Art. 5 Rilascio |
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| Gli attestati d'assicurazione possono essere rilasciati: | ||||||
| dalle imprese d'assicurazione autorizzate a esercitare in Svizzera l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore in virtù della legislazione federale concernente la vigilanza delle imprese d'assicurazione; | ||||||
| dall'Amministrazione federale e dalla Posta svizzera per i veicoli della Confederazione che non sono assicurati presso un'impresa di assicurazioni. | ||||||
| L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [2] rende noto alle autorità cantonali l'elenco delle imprese designate nel capoverso 1 lettera a e le informa delle modificazioni intervenute. [3] | ||||||
| Gli attestati d'assicurazione rilasciati per gli assicurati al principio di un mese sono trasmessi in modo che l'autorità cantonale possa mettere il veicolo in circolazione gli ultimi due giorni feriali del mese precedente. [4] | ||||||
| Gli attestati internazionali d'assicurazione (carta verde) sono rilasciati dall'Ufficio nazionale di assicurazione o, con il consenso del medesimo, dagli assicuratori autorizzati ad operare in Svizzera nel campo dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1167). [2] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) Art. 5 Rilascio |
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| Gli attestati d'assicurazione possono essere rilasciati: | ||||||
| dalle imprese d'assicurazione autorizzate a esercitare in Svizzera l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore in virtù della legislazione federale concernente la vigilanza delle imprese d'assicurazione; | ||||||
| dall'Amministrazione federale e dalla Posta svizzera per i veicoli della Confederazione che non sono assicurati presso un'impresa di assicurazioni. | ||||||
| L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [2] rende noto alle autorità cantonali l'elenco delle imprese designate nel capoverso 1 lettera a e le informa delle modificazioni intervenute. [3] | ||||||
| Gli attestati d'assicurazione rilasciati per gli assicurati al principio di un mese sono trasmessi in modo che l'autorità cantonale possa mettere il veicolo in circolazione gli ultimi due giorni feriali del mese precedente. [4] | ||||||
| Gli attestati internazionali d'assicurazione (carta verde) sono rilasciati dall'Ufficio nazionale di assicurazione o, con il consenso del medesimo, dagli assicuratori autorizzati ad operare in Svizzera nel campo dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1167). [2] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) Art. 5 Rilascio |
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| Gli attestati d'assicurazione possono essere rilasciati: | ||||||
| dalle imprese d'assicurazione autorizzate a esercitare in Svizzera l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore in virtù della legislazione federale concernente la vigilanza delle imprese d'assicurazione; | ||||||
| dall'Amministrazione federale e dalla Posta svizzera per i veicoli della Confederazione che non sono assicurati presso un'impresa di assicurazioni. | ||||||
| L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [2] rende noto alle autorità cantonali l'elenco delle imprese designate nel capoverso 1 lettera a e le informa delle modificazioni intervenute. [3] | ||||||
| Gli attestati d'assicurazione rilasciati per gli assicurati al principio di un mese sono trasmessi in modo che l'autorità cantonale possa mettere il veicolo in circolazione gli ultimi due giorni feriali del mese precedente. [4] | ||||||
| Gli attestati internazionali d'assicurazione (carta verde) sono rilasciati dall'Ufficio nazionale di assicurazione o, con il consenso del medesimo, dagli assicuratori autorizzati ad operare in Svizzera nel campo dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1167). [2] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) Art. 5 Rilascio |
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| Gli attestati d'assicurazione possono essere rilasciati: | ||||||
| dalle imprese d'assicurazione autorizzate a esercitare in Svizzera l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore in virtù della legislazione federale concernente la vigilanza delle imprese d'assicurazione; | ||||||
| dall'Amministrazione federale e dalla Posta svizzera per i veicoli della Confederazione che non sono assicurati presso un'impresa di assicurazioni. | ||||||
| L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [2] rende noto alle autorità cantonali l'elenco delle imprese designate nel capoverso 1 lettera a e le informa delle modificazioni intervenute. [3] | ||||||
| Gli attestati d'assicurazione rilasciati per gli assicurati al principio di un mese sono trasmessi in modo che l'autorità cantonale possa mettere il veicolo in circolazione gli ultimi due giorni feriali del mese precedente. [4] | ||||||
| Gli attestati internazionali d'assicurazione (carta verde) sono rilasciati dall'Ufficio nazionale di assicurazione o, con il consenso del medesimo, dagli assicuratori autorizzati ad operare in Svizzera nel campo dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1167). [2] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) Art. 5 Rilascio |
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| Gli attestati d'assicurazione possono essere rilasciati: | ||||||
| dalle imprese d'assicurazione autorizzate a esercitare in Svizzera l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore in virtù della legislazione federale concernente la vigilanza delle imprese d'assicurazione; | ||||||
| dall'Amministrazione federale e dalla Posta svizzera per i veicoli della Confederazione che non sono assicurati presso un'impresa di assicurazioni. | ||||||
| L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [2] rende noto alle autorità cantonali l'elenco delle imprese designate nel capoverso 1 lettera a e le informa delle modificazioni intervenute. [3] | ||||||
| Gli attestati d'assicurazione rilasciati per gli assicurati al principio di un mese sono trasmessi in modo che l'autorità cantonale possa mettere il veicolo in circolazione gli ultimi due giorni feriali del mese precedente. [4] | ||||||
| Gli attestati internazionali d'assicurazione (carta verde) sono rilasciati dall'Ufficio nazionale di assicurazione o, con il consenso del medesimo, dagli assicuratori autorizzati ad operare in Svizzera nel campo dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1167). [2] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) Art. 4 Contenuto e forma |
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| L'attestato d'assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all'assicuratore come pure alle condizioni del contratto d'assicurazione essenziali per l'applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa. | ||||||
| Le condizioni dell'attestato d'assicurazione, comprese le restrizioni o le limitazioni di durata che non sono previste dalla presente ordinanza sono considerate come non esistenti. | ||||||
| Gli attestati d'assicurazione devono essere rilasciati in forma elettronica e trasmessi dall'assicuratore al sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione. La forma e le modalità di trasmissione degli attestati d'assicurazione sono disciplinate dall'allegato 1. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 7 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) Art. 4 Contenuto e forma |
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| L'attestato d'assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all'assicuratore come pure alle condizioni del contratto d'assicurazione essenziali per l'applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa. | ||||||
| Le condizioni dell'attestato d'assicurazione, comprese le restrizioni o le limitazioni di durata che non sono previste dalla presente ordinanza sono considerate come non esistenti. | ||||||
| Gli attestati d'assicurazione devono essere rilasciati in forma elettronica e trasmessi dall'assicuratore al sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione. La forma e le modalità di trasmissione degli attestati d'assicurazione sono disciplinate dall'allegato 1. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 7 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) Art. 4 Contenuto e forma |
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| L'attestato d'assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all'assicuratore come pure alle condizioni del contratto d'assicurazione essenziali per l'applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa. | ||||||
| Le condizioni dell'attestato d'assicurazione, comprese le restrizioni o le limitazioni di durata che non sono previste dalla presente ordinanza sono considerate come non esistenti. | ||||||
| Gli attestati d'assicurazione devono essere rilasciati in forma elettronica e trasmessi dall'assicuratore al sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione. La forma e le modalità di trasmissione degli attestati d'assicurazione sono disciplinate dall'allegato 1. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 7 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) Art. 4 Contenuto e forma |
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| L'attestato d'assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all'assicuratore come pure alle condizioni del contratto d'assicurazione essenziali per l'applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa. | ||||||
| Le condizioni dell'attestato d'assicurazione, comprese le restrizioni o le limitazioni di durata che non sono previste dalla presente ordinanza sono considerate come non esistenti. | ||||||
| Gli attestati d'assicurazione devono essere rilasciati in forma elettronica e trasmessi dall'assicuratore al sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione. La forma e le modalità di trasmissione degli attestati d'assicurazione sono disciplinate dall'allegato 1. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 7 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 13 Grado d'occupazione e statuto giuridico |
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| I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale. | ||||||
| Il Tribunale può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica, a condizione che la somma delle percentuali di occupazione rimanga complessivamente immutata. | ||||||
| L'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici. | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) Art. 4 Contenuto e forma |
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| L'attestato d'assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all'assicuratore come pure alle condizioni del contratto d'assicurazione essenziali per l'applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa. | ||||||
| Le condizioni dell'attestato d'assicurazione, comprese le restrizioni o le limitazioni di durata che non sono previste dalla presente ordinanza sono considerate come non esistenti. | ||||||
| Gli attestati d'assicurazione devono essere rilasciati in forma elettronica e trasmessi dall'assicuratore al sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione. La forma e le modalità di trasmissione degli attestati d'assicurazione sono disciplinate dall'allegato 1. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 7 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997). | ||||||