SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 20 Casi di necessità - 1 In casi di necessità, in particolare per ragioni di forza maggiore o al fine di portar soccorso, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), se è compatibile con la sicurezza della strada e la situazione lo esiga effettivamente. Le ragioni e l'entità della deroga devono essere menzionate nel libretto di lavoro nonché nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21). |
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1 | In casi di necessità, in particolare per ragioni di forza maggiore o al fine di portar soccorso, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), se è compatibile con la sicurezza della strada e la situazione lo esiga effettivamente. Le ragioni e l'entità della deroga devono essere menzionate nel libretto di lavoro nonché nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21). |
2 | Le deroghe fondate su casi di necessità devono essere compensate dal conducente il più presto possibile, ma al più tardi prima della fine della settimana successiva. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 20 Casi di necessità - 1 In casi di necessità, in particolare per ragioni di forza maggiore o al fine di portar soccorso, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), se è compatibile con la sicurezza della strada e la situazione lo esiga effettivamente. Le ragioni e l'entità della deroga devono essere menzionate nel libretto di lavoro nonché nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21). |
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1 | In casi di necessità, in particolare per ragioni di forza maggiore o al fine di portar soccorso, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), se è compatibile con la sicurezza della strada e la situazione lo esiga effettivamente. Le ragioni e l'entità della deroga devono essere menzionate nel libretto di lavoro nonché nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21). |
2 | Le deroghe fondate su casi di necessità devono essere compensate dal conducente il più presto possibile, ma al più tardi prima della fine della settimana successiva. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 20 Casi di necessità - 1 In casi di necessità, in particolare per ragioni di forza maggiore o al fine di portar soccorso, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), se è compatibile con la sicurezza della strada e la situazione lo esiga effettivamente. Le ragioni e l'entità della deroga devono essere menzionate nel libretto di lavoro nonché nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21). |
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1 | In casi di necessità, in particolare per ragioni di forza maggiore o al fine di portar soccorso, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), se è compatibile con la sicurezza della strada e la situazione lo esiga effettivamente. Le ragioni e l'entità della deroga devono essere menzionate nel libretto di lavoro nonché nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21). |
2 | Le deroghe fondate su casi di necessità devono essere compensate dal conducente il più presto possibile, ma al più tardi prima della fine della settimana successiva. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 20 Casi di necessità - 1 In casi di necessità, in particolare per ragioni di forza maggiore o al fine di portar soccorso, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), se è compatibile con la sicurezza della strada e la situazione lo esiga effettivamente. Le ragioni e l'entità della deroga devono essere menzionate nel libretto di lavoro nonché nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21). |
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1 | In casi di necessità, in particolare per ragioni di forza maggiore o al fine di portar soccorso, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), se è compatibile con la sicurezza della strada e la situazione lo esiga effettivamente. Le ragioni e l'entità della deroga devono essere menzionate nel libretto di lavoro nonché nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21). |
2 | Le deroghe fondate su casi di necessità devono essere compensate dal conducente il più presto possibile, ma al più tardi prima della fine della settimana successiva. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 20 Casi di necessità - 1 In casi di necessità, in particolare per ragioni di forza maggiore o al fine di portar soccorso, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), se è compatibile con la sicurezza della strada e la situazione lo esiga effettivamente. Le ragioni e l'entità della deroga devono essere menzionate nel libretto di lavoro nonché nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21). |
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1 | In casi di necessità, in particolare per ragioni di forza maggiore o al fine di portar soccorso, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), se è compatibile con la sicurezza della strada e la situazione lo esiga effettivamente. Le ragioni e l'entità della deroga devono essere menzionate nel libretto di lavoro nonché nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21). |
2 | Le deroghe fondate su casi di necessità devono essere compensate dal conducente il più presto possibile, ma al più tardi prima della fine della settimana successiva. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 20 Casi di necessità - 1 In casi di necessità, in particolare per ragioni di forza maggiore o al fine di portar soccorso, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), se è compatibile con la sicurezza della strada e la situazione lo esiga effettivamente. Le ragioni e l'entità della deroga devono essere menzionate nel libretto di lavoro nonché nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21). |
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1 | In casi di necessità, in particolare per ragioni di forza maggiore o al fine di portar soccorso, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), se è compatibile con la sicurezza della strada e la situazione lo esiga effettivamente. Le ragioni e l'entità della deroga devono essere menzionate nel libretto di lavoro nonché nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21). |
2 | Le deroghe fondate su casi di necessità devono essere compensate dal conducente il più presto possibile, ma al più tardi prima della fine della settimana successiva. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 102 * - 1 La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive. |
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1 | La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive. |
2 | Se necessario, può derogare al principio della libertà economica. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 56 - 1 Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'applicazione delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo: |
a | ai conducenti professionali che circolano all'estero con autoveicoli immatricolati in Svizzera; |
b | ai conducenti professionali che circolano in Svizzera con autoveicoli immatricolati all'estero. |
3 | Il Consiglio federale può vietare che il salario dei conducenti professionali di autoveicoli sia calcolato in funzione del tragitto percorso, della quantità di merci trasportate o di prestazioni analoghe.135 |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 20 Casi di necessità - 1 In casi di necessità, in particolare per ragioni di forza maggiore o al fine di portar soccorso, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), se è compatibile con la sicurezza della strada e la situazione lo esiga effettivamente. Le ragioni e l'entità della deroga devono essere menzionate nel libretto di lavoro nonché nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21). |
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1 | In casi di necessità, in particolare per ragioni di forza maggiore o al fine di portar soccorso, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), se è compatibile con la sicurezza della strada e la situazione lo esiga effettivamente. Le ragioni e l'entità della deroga devono essere menzionate nel libretto di lavoro nonché nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21). |
2 | Le deroghe fondate su casi di necessità devono essere compensate dal conducente il più presto possibile, ma al più tardi prima della fine della settimana successiva. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 20 Casi di necessità - 1 In casi di necessità, in particolare per ragioni di forza maggiore o al fine di portar soccorso, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), se è compatibile con la sicurezza della strada e la situazione lo esiga effettivamente. Le ragioni e l'entità della deroga devono essere menzionate nel libretto di lavoro nonché nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21). |
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1 | In casi di necessità, in particolare per ragioni di forza maggiore o al fine di portar soccorso, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), se è compatibile con la sicurezza della strada e la situazione lo esiga effettivamente. Le ragioni e l'entità della deroga devono essere menzionate nel libretto di lavoro nonché nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21). |
2 | Le deroghe fondate su casi di necessità devono essere compensate dal conducente il più presto possibile, ma al più tardi prima della fine della settimana successiva. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |