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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario |
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| Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. | ||||||
| Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. | ||||||
| Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 132 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943 [2] sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984 [3] concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008. [4] | ||||||
| La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175). [2] CS 3 499 [3] [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 132 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943 [2] sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984 [3] concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008. [4] | ||||||
| La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175). [2] CS 3 499 [3] [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 132 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943 [2] sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984 [3] concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008. [4] | ||||||
| La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175). [2] CS 3 499 [3] [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 132 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
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| I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943 [2] sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984 [3] concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008. [4] | ||||||
| La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175). [2] CS 3 499 [3] [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 132 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943 [2] sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984 [3] concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008. [4] | ||||||
| La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175). [2] CS 3 499 [3] [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario |
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| Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. | ||||||
| Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. | ||||||
| Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 64 Concretizzazione di un'iniziativa non elaborata |
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| Se il corpo elettorale accetta un'iniziativa non elaborata, il Gran Consiglio è tenuto a concretizzarla entro 12 mesi mediante un progetto elaborato. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 68 Termini |
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| Le firme a sostegno di una domanda di referendum devono essere depositate entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'atto. | ||||||
| Il termine di scadenza è sospeso fino al 15° giorno dopo Pasqua compreso, dal 15 luglio al 15 agosto compreso e dal 23 dicembre al 3 gennaio compreso. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2024, in vigore dal 3 mar. 2024. Garanzia dell'AF del 17 mar. 2025 (FF 2025 966art. 1; 2024 2852). | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 130 Bilancio di previsione e rendiconto |
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| La Corte dei conti allestisce ogni anno il proprio preventivo di funzionamento, iscritto nel bilancio di previsione cantonale in un'apposita rubrica, nonché i conti e un rapporto di gestione. Questi ultimi sono sottoposti per approvazione al Gran Consiglio. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario |
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| Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. | ||||||
| Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. | ||||||
| Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario |
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| Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. | ||||||
| Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. | ||||||
| Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 130 Bilancio di previsione e rendiconto |
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| La Corte dei conti allestisce ogni anno il proprio preventivo di funzionamento, iscritto nel bilancio di previsione cantonale in un'apposita rubrica, nonché i conti e un rapporto di gestione. Questi ultimi sono sottoposti per approvazione al Gran Consiglio. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario |
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| Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. | ||||||
| Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. | ||||||
| Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 130 Bilancio di previsione e rendiconto |
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| La Corte dei conti allestisce ogni anno il proprio preventivo di funzionamento, iscritto nel bilancio di previsione cantonale in un'apposita rubrica, nonché i conti e un rapporto di gestione. Questi ultimi sono sottoposti per approvazione al Gran Consiglio. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario |
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| Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. | ||||||
| Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. | ||||||
| Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario |
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| Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale. | ||||||
| Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente. | ||||||
| Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta. | ||||||