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RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 19 Decadenza del diritto alla restituzione |
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| I diritti alla restituzione, salvo che non siano in relazione con l'esportazione, devono essere fatti valere entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio. Su domanda motivata fatta pervenire entro tale scadenza, l'UDSC può prorogare il termine di inoltro di 30 giorni. [1] | ||||||
| Il diritto alla restituzione decade in ogni caso dopo due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 53 Disposizioni transitorie |
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| La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente. | ||||||
| Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 37 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). |
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 31 Principio |
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| Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA). | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 32 Eccezioni |
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| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; | ||||||
| ... | ||||||
| le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento; | ||||||
| le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, | ||||||
| l'approvazione del programma di smaltimento, | ||||||
| la chiusura di depositi geologici in profondità, | ||||||
| la prova dello smaltimento; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; | ||||||
| le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); | ||||||
| le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. | ||||||
| Il ricorso è inoltre inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131). [4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 33 Autorità inferiori |
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| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; | ||||||
| del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari, | ||||||
| il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita, | ||||||
| il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7], | ||||||
| il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, | ||||||
| il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato, | ||||||
| del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; | ||||||
| della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; | ||||||
| degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; | ||||||
| delle commissioni federali; | ||||||
| dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; | ||||||
| delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; | ||||||
| delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555). [5] RS 196.1 [6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [7] RS 121 [8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073). [12] RS 941.27 [13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [14] RS 221.302 [15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255). [18] RS 830.2 [19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771). [20] RS 425.1 [21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). [22] RS 742.101 [23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885). [25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). [26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 25 |
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| L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. | ||||||
| La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. | ||||||
| Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
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| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
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| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
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| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 35a Composti organici volatili |
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| Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. | ||||||
| Sottostà alla tassa anche l'importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all'importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l'ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole. | ||||||
| Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili: | ||||||
| impiegati come carburante o combustibile; | ||||||
| in transito o esportati; | ||||||
| impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente. | ||||||
| Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. | ||||||
| Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l'ambiente. | ||||||
| L'importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. | ||||||
| Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto: | ||||||
| del carico che i composti organici volatili costituiscono per l'ambiente; | ||||||
| della loro pericolosità per l'ambiente; | ||||||
| dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti; | ||||||
| del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti. | ||||||
| Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa. | ||||||
| Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura |
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| Sono soggetti alla tassa sui composti organici volatili coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero. [2] | ||||||
| Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3371; FF 1995 III 137). [4] Introdotto dall'all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RU 1996 3371; FF 1995 III 137). Abrogato dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 1 Definizione |
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| Sono considerati composti organici volatili (COV) ai sensi della presente ordinanza i composti organici con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20°C oppure con un punto di ebollizione di 240°C al massimo a 1013,25 mbar. | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 2 Oggetto della tassa |
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| Sottostanno alla tassa: | ||||||
| i COV che figurano nell'elenco delle sostanze (allegato 1); | ||||||
| i COV secondo la lettera a importati in miscele e oggetti che figurano nell'elenco dei prodotti (allegato 2). | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 7 [1] |
||||||
| L'aliquota della tassa è fissata a franchi 3 per ogni chilogrammo di COV. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 35a Composti organici volatili |
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| Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. | ||||||
| Sottostà alla tassa anche l'importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all'importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l'ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole. | ||||||
| Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili: | ||||||
| impiegati come carburante o combustibile; | ||||||
| in transito o esportati; | ||||||
| impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente. | ||||||
| Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. | ||||||
| Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l'ambiente. | ||||||
| L'importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. | ||||||
| Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto: | ||||||
| del carico che i composti organici volatili costituiscono per l'ambiente; | ||||||
| della loro pericolosità per l'ambiente; | ||||||
| dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti; | ||||||
| del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti. | ||||||
| Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa. | ||||||
| Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura |
||||||
| Sono soggetti alla tassa sui composti organici volatili coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero. [2] | ||||||
| Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3371; FF 1995 III 137). [4] Introdotto dall'all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RU 1996 3371; FF 1995 III 137). Abrogato dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 35a Composti organici volatili |
||||||
| Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. | ||||||
| Sottostà alla tassa anche l'importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all'importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l'ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole. | ||||||
| Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili: | ||||||
| impiegati come carburante o combustibile; | ||||||
| in transito o esportati; | ||||||
| impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente. | ||||||
| Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. | ||||||
| Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l'ambiente. | ||||||
| L'importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. | ||||||
| Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto: | ||||||
| del carico che i composti organici volatili costituiscono per l'ambiente; | ||||||
| della loro pericolosità per l'ambiente; | ||||||
| dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti; | ||||||
| del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti. | ||||||
| Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa. | ||||||
| Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura |
||||||
| Sono soggetti alla tassa sui composti organici volatili coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero. [2] | ||||||
| Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3371; FF 1995 III 137). [4] Introdotto dall'all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RU 1996 3371; FF 1995 III 137). Abrogato dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura |
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| Sono soggetti alla tassa sui composti organici volatili coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero. [2] | ||||||
| Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3371; FF 1995 III 137). [4] Introdotto dall'all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RU 1996 3371; FF 1995 III 137). Abrogato dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura |
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| Sono soggetti alla tassa sui composti organici volatili coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero. [2] | ||||||
| Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3371; FF 1995 III 137). [4] Introdotto dall'all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RU 1996 3371; FF 1995 III 137). Abrogato dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura |
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| Sono soggetti alla tassa sui composti organici volatili coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero. [2] | ||||||
| Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3371; FF 1995 III 137). [4] Introdotto dall'all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RU 1996 3371; FF 1995 III 137). Abrogato dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 13 Dichiarazione della tassa |
||||||
| I fabbricanti che mettono in commercio i COV o che li impiegano essi stessi, nonché le persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e possiedono un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21 cpv. 2) devono inoltrare la dichiarazione della tassa alla Direzione generale delle dogane entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale. [1] | ||||||
| Le persone tenute a pagare posticipatamente la tassa secondo l'articolo 22 capoverso 2 devono inoltrare la dichiarazione della tassa alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio. | ||||||
| La dichiarazione della tassa fornisce indicazioni sul genere e la quantità di COV messi in commercio o impiegati. Va presentata su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane delle dogane può autorizzare altre forme. | ||||||
| La dichiarazione della tassa serve da base per fissare la tassa. Resta salva una verifica ufficiale. | ||||||
| Chi inoltra una dichiarazione incompleta o non la inoltra entro il termine deve pagare un interesse di mora sulla tassa dovuta. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604). | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 13 Dichiarazione della tassa |
||||||
| I fabbricanti che mettono in commercio i COV o che li impiegano essi stessi, nonché le persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e possiedono un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21 cpv. 2) devono inoltrare la dichiarazione della tassa alla Direzione generale delle dogane entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale. [1] | ||||||
| Le persone tenute a pagare posticipatamente la tassa secondo l'articolo 22 capoverso 2 devono inoltrare la dichiarazione della tassa alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio. | ||||||
| La dichiarazione della tassa fornisce indicazioni sul genere e la quantità di COV messi in commercio o impiegati. Va presentata su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane delle dogane può autorizzare altre forme. | ||||||
| La dichiarazione della tassa serve da base per fissare la tassa. Resta salva una verifica ufficiale. | ||||||
| Chi inoltra una dichiarazione incompleta o non la inoltra entro il termine deve pagare un interesse di mora sulla tassa dovuta. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604). | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 10 Bilancio dei COV |
||||||
| Chi rivendica l'esenzione dalla tassa ai sensi dell'articolo 35a capoverso 3 lettera c o capoverso 4 LPAmb oppure un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21) deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio dei COV. [1] | ||||||
| Nel bilancio dei COV devono figurare: | ||||||
| le entrate, le scorte e le uscite; | ||||||
| le quantità lavorate in miscele o oggetti; | ||||||
| le quantità recuperate; | ||||||
| le quantità eliminate o trasformate nella propria azienda o in aziende esterne; | ||||||
| le emissioni residue. | ||||||
| Le autorità esecutive possono esigere ulteriori indicazioni. [2] | ||||||
| Il bilancio dei COV deve essere redatto su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane può autorizzare altre forme. | ||||||
| Se l'onere necessario all'allestimento del bilancio dei COV è sproporzionato, la Direzione generale delle dogane può derogare ai capoversi 1 e 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 35a Composti organici volatili |
||||||
| Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. | ||||||
| Sottostà alla tassa anche l'importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all'importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l'ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole. | ||||||
| Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili: | ||||||
| impiegati come carburante o combustibile; | ||||||
| in transito o esportati; | ||||||
| impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente. | ||||||
| Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. | ||||||
| Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l'ambiente. | ||||||
| L'importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. | ||||||
| Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto: | ||||||
| del carico che i composti organici volatili costituiscono per l'ambiente; | ||||||
| della loro pericolosità per l'ambiente; | ||||||
| dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti; | ||||||
| del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti. | ||||||
| Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa. | ||||||
| Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati. | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 18 Premesse per la restituzione |
||||||
| La tassa viene restituita soltanto se l'avente diritto attesta che i COV sono stati impiegati in modo tale che siano esenti dalla tassa. [1] | ||||||
| L'avente diritto deve conservare i documenti rilevanti per motivare la restituzione per cinque anni dall'inoltro della domanda. | ||||||
| Gli importi inferiori a 3000 franchi non vengono restituiti. Fanno eccezione gli importi di almeno 300 franchi in relazione con l'esportazione di COV. | ||||||
| Diversi aventi diritto possono unirsi in un gruppo e presentare una domanda collettiva di restituzione. L'importo della restituzione è versato al rappresentante designato dal gruppo. [2] | ||||||
| L'avente diritto deve provare l'avvenuto pagamento della tassa. [3] | ||||||
| Le domande di restituzione, ad eccezione di quelle che riguardano l'esportazione, possono essere presentate soltanto dopo la chiusura dell'anno d'esercizio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765). | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 19 Decadenza del diritto alla restituzione |
||||||
| I diritti alla restituzione, salvo che non siano in relazione con l'esportazione, devono essere fatti valere entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio. Su domanda motivata fatta pervenire entro tale scadenza, l'UDSC può prorogare il termine di inoltro di 30 giorni. [1] | ||||||
| Il diritto alla restituzione decade in ogni caso dopo due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160). | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 20 Domanda di restituzione |
||||||
| La domanda di restituzione della tassa va effettuata su modulo ufficiale e inoltrata: | ||||||
| alle autorità cantonali; | ||||||
| alla Direzione generale delle dogane, se concerne COV esportati. | ||||||
| Nella domanda riguardante COV esportati devono figurare: | ||||||
| le quantità di COV dichiarate sui documenti di esportazione, che sono state esportate durante un periodo massimo di dodici mesi; | ||||||
| i rapporti di fabbricazione, campioni nell'imballaggio originale o altri documenti necessari per stabilire le quantità di COV esportati; | ||||||
| su richiesta della Direzione generale delle dogane, altre indicazioni necessarie per il calcolo dell'importo da restituire. | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 19 Decadenza del diritto alla restituzione |
||||||
| I diritti alla restituzione, salvo che non siano in relazione con l'esportazione, devono essere fatti valere entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio. Su domanda motivata fatta pervenire entro tale scadenza, l'UDSC può prorogare il termine di inoltro di 30 giorni. [1] | ||||||
| Il diritto alla restituzione decade in ogni caso dopo due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura |
||||||
| Sono soggetti alla tassa sui composti organici volatili coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero. [2] | ||||||
| Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3371; FF 1995 III 137). [4] Introdotto dall'all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RU 1996 3371; FF 1995 III 137). Abrogato dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
||||||
| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 35a Composti organici volatili |
||||||
| Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. | ||||||
| Sottostà alla tassa anche l'importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all'importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l'ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole. | ||||||
| Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili: | ||||||
| impiegati come carburante o combustibile; | ||||||
| in transito o esportati; | ||||||
| impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente. | ||||||
| Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. | ||||||
| Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l'ambiente. | ||||||
| L'importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. | ||||||
| Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto: | ||||||
| del carico che i composti organici volatili costituiscono per l'ambiente; | ||||||
| della loro pericolosità per l'ambiente; | ||||||
| dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti; | ||||||
| del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti. | ||||||
| Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa. | ||||||
| Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati. | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 10 Bilancio dei COV |
||||||
| Chi rivendica l'esenzione dalla tassa ai sensi dell'articolo 35a capoverso 3 lettera c o capoverso 4 LPAmb oppure un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21) deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio dei COV. [1] | ||||||
| Nel bilancio dei COV devono figurare: | ||||||
| le entrate, le scorte e le uscite; | ||||||
| le quantità lavorate in miscele o oggetti; | ||||||
| le quantità recuperate; | ||||||
| le quantità eliminate o trasformate nella propria azienda o in aziende esterne; | ||||||
| le emissioni residue. | ||||||
| Le autorità esecutive possono esigere ulteriori indicazioni. [2] | ||||||
| Il bilancio dei COV deve essere redatto su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane può autorizzare altre forme. | ||||||
| Se l'onere necessario all'allestimento del bilancio dei COV è sproporzionato, la Direzione generale delle dogane può derogare ai capoversi 1 e 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160). | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 18 Premesse per la restituzione |
||||||
| La tassa viene restituita soltanto se l'avente diritto attesta che i COV sono stati impiegati in modo tale che siano esenti dalla tassa. [1] | ||||||
| L'avente diritto deve conservare i documenti rilevanti per motivare la restituzione per cinque anni dall'inoltro della domanda. | ||||||
| Gli importi inferiori a 3000 franchi non vengono restituiti. Fanno eccezione gli importi di almeno 300 franchi in relazione con l'esportazione di COV. | ||||||
| Diversi aventi diritto possono unirsi in un gruppo e presentare una domanda collettiva di restituzione. L'importo della restituzione è versato al rappresentante designato dal gruppo. [2] | ||||||
| L'avente diritto deve provare l'avvenuto pagamento della tassa. [3] | ||||||
| Le domande di restituzione, ad eccezione di quelle che riguardano l'esportazione, possono essere presentate soltanto dopo la chiusura dell'anno d'esercizio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765). | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 19 Decadenza del diritto alla restituzione |
||||||
| I diritti alla restituzione, salvo che non siano in relazione con l'esportazione, devono essere fatti valere entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio. Su domanda motivata fatta pervenire entro tale scadenza, l'UDSC può prorogare il termine di inoltro di 30 giorni. [1] | ||||||
| Il diritto alla restituzione decade in ogni caso dopo due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160). | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 10 Bilancio dei COV |
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| Chi rivendica l'esenzione dalla tassa ai sensi dell'articolo 35a capoverso 3 lettera c o capoverso 4 LPAmb oppure un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21) deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio dei COV. [1] | ||||||
| Nel bilancio dei COV devono figurare: | ||||||
| le entrate, le scorte e le uscite; | ||||||
| le quantità lavorate in miscele o oggetti; | ||||||
| le quantità recuperate; | ||||||
| le quantità eliminate o trasformate nella propria azienda o in aziende esterne; | ||||||
| le emissioni residue. | ||||||
| Le autorità esecutive possono esigere ulteriori indicazioni. [2] | ||||||
| Il bilancio dei COV deve essere redatto su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane può autorizzare altre forme. | ||||||
| Se l'onere necessario all'allestimento del bilancio dei COV è sproporzionato, la Direzione generale delle dogane può derogare ai capoversi 1 e 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160). | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 18 Premesse per la restituzione |
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| La tassa viene restituita soltanto se l'avente diritto attesta che i COV sono stati impiegati in modo tale che siano esenti dalla tassa. [1] | ||||||
| L'avente diritto deve conservare i documenti rilevanti per motivare la restituzione per cinque anni dall'inoltro della domanda. | ||||||
| Gli importi inferiori a 3000 franchi non vengono restituiti. Fanno eccezione gli importi di almeno 300 franchi in relazione con l'esportazione di COV. | ||||||
| Diversi aventi diritto possono unirsi in un gruppo e presentare una domanda collettiva di restituzione. L'importo della restituzione è versato al rappresentante designato dal gruppo. [2] | ||||||
| L'avente diritto deve provare l'avvenuto pagamento della tassa. [3] | ||||||
| Le domande di restituzione, ad eccezione di quelle che riguardano l'esportazione, possono essere presentate soltanto dopo la chiusura dell'anno d'esercizio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765). | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 10 Bilancio dei COV |
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| Chi rivendica l'esenzione dalla tassa ai sensi dell'articolo 35a capoverso 3 lettera c o capoverso 4 LPAmb oppure un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21) deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio dei COV. [1] | ||||||
| Nel bilancio dei COV devono figurare: | ||||||
| le entrate, le scorte e le uscite; | ||||||
| le quantità lavorate in miscele o oggetti; | ||||||
| le quantità recuperate; | ||||||
| le quantità eliminate o trasformate nella propria azienda o in aziende esterne; | ||||||
| le emissioni residue. | ||||||
| Le autorità esecutive possono esigere ulteriori indicazioni. [2] | ||||||
| Il bilancio dei COV deve essere redatto su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane può autorizzare altre forme. | ||||||
| Se l'onere necessario all'allestimento del bilancio dei COV è sproporzionato, la Direzione generale delle dogane può derogare ai capoversi 1 e 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160). | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 18 Premesse per la restituzione |
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| La tassa viene restituita soltanto se l'avente diritto attesta che i COV sono stati impiegati in modo tale che siano esenti dalla tassa. [1] | ||||||
| L'avente diritto deve conservare i documenti rilevanti per motivare la restituzione per cinque anni dall'inoltro della domanda. | ||||||
| Gli importi inferiori a 3000 franchi non vengono restituiti. Fanno eccezione gli importi di almeno 300 franchi in relazione con l'esportazione di COV. | ||||||
| Diversi aventi diritto possono unirsi in un gruppo e presentare una domanda collettiva di restituzione. L'importo della restituzione è versato al rappresentante designato dal gruppo. [2] | ||||||
| L'avente diritto deve provare l'avvenuto pagamento della tassa. [3] | ||||||
| Le domande di restituzione, ad eccezione di quelle che riguardano l'esportazione, possono essere presentate soltanto dopo la chiusura dell'anno d'esercizio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765). | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 19 Decadenza del diritto alla restituzione |
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| I diritti alla restituzione, salvo che non siano in relazione con l'esportazione, devono essere fatti valere entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio. Su domanda motivata fatta pervenire entro tale scadenza, l'UDSC può prorogare il termine di inoltro di 30 giorni. [1] | ||||||
| Il diritto alla restituzione decade in ogni caso dopo due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160). | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 19 Decadenza del diritto alla restituzione |
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| I diritti alla restituzione, salvo che non siano in relazione con l'esportazione, devono essere fatti valere entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio. Su domanda motivata fatta pervenire entro tale scadenza, l'UDSC può prorogare il termine di inoltro di 30 giorni. [1] | ||||||
| Il diritto alla restituzione decade in ogni caso dopo due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160). | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 18 Premesse per la restituzione |
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| La tassa viene restituita soltanto se l'avente diritto attesta che i COV sono stati impiegati in modo tale che siano esenti dalla tassa. [1] | ||||||
| L'avente diritto deve conservare i documenti rilevanti per motivare la restituzione per cinque anni dall'inoltro della domanda. | ||||||
| Gli importi inferiori a 3000 franchi non vengono restituiti. Fanno eccezione gli importi di almeno 300 franchi in relazione con l'esportazione di COV. | ||||||
| Diversi aventi diritto possono unirsi in un gruppo e presentare una domanda collettiva di restituzione. L'importo della restituzione è versato al rappresentante designato dal gruppo. [2] | ||||||
| L'avente diritto deve provare l'avvenuto pagamento della tassa. [3] | ||||||
| Le domande di restituzione, ad eccezione di quelle che riguardano l'esportazione, possono essere presentate soltanto dopo la chiusura dell'anno d'esercizio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765). | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 19 Decadenza del diritto alla restituzione |
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| I diritti alla restituzione, salvo che non siano in relazione con l'esportazione, devono essere fatti valere entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio. Su domanda motivata fatta pervenire entro tale scadenza, l'UDSC può prorogare il termine di inoltro di 30 giorni. [1] | ||||||
| Il diritto alla restituzione decade in ogni caso dopo due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160). | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Art. 19 Decadenza del diritto alla restituzione |
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| I diritti alla restituzione, salvo che non siano in relazione con l'esportazione, devono essere fatti valere entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio. Su domanda motivata fatta pervenire entro tale scadenza, l'UDSC può prorogare il termine di inoltro di 30 giorni. [1] | ||||||
| Il diritto alla restituzione decade in ogni caso dopo due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 4 [1] Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario |
||||||
| Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: Valore litigioso in franchi Tassa in franchi 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. | ||||||
| Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. | ||||||
| Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. | ||||||
| L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 7 Principio |
||||||
| La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. | ||||||
| Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. | ||||||
| Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| L'articolo 6a è applicabile per analogia. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
||||||
| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
||||||
| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||