Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 489/2007 /biz

Sentenza del 26 novembre 2007
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Foglia, giudice supplente,
cancelliera Ortolano.

Parti
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti, patrocinati dall'avv. Francesca Perucchi,

contro

C.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Patrizia Gianelli,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 4 luglio 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:
A.
Nella seconda metà del mese di luglio 2001, al rientro da un periodo di vacanza trascorso con la madre a Z.________, B.A.________ - all'epoca un bambino di cinque anni - ha manifestato un comportamento che è parso al padre D.________ e alla sua compagna E.________ anomalo, toccando a più riprese i genitali dei due. In occasione di uno di questi episodi, interrogato da E.________ sui motivi del suo agire, B.A.________ le ha risposto che così faceva pure lo zio materno C.________, ciò che ha poi ripetuto la sera stessa anche al padre. Rivoltosi per un consulto al dott. F.________, questi ha prospettato a D.________ tre possibilità per risolvere il problema: lasciar correre, procedere immediatamente con una denuncia oppure avvertire la madre affinché impedisse al piccolo di incontrare lo zio materno. Optando per quest'ultima alternativa, il giorno successivo, ossia il 28 luglio 2001, D.________ ha incontrato la moglie G.________ - dalla quale viveva separato da qualche tempo e a cui inizialmente era stata affidata la custodia dei figli A.A.________ e B.A.________ - e chiesto che tenesse C.________ lontano dai bambini. G.________ non ha creduto alla colpevolezza del fratello, tant'è che anche in seguito ha continuato ad affidare i
figli a C.________ quando si assentava da casa.
B.
Un giorno B.A.________ ha raccontato a E.________ che ogni tanto, in assenza della madre, lui e il fratello venivano curati dallo zio C.________. Informato dalla compagna e accertato che ciò era vero, D.________ si è allora rivolto alla Commissione Tutoria regionale (CTR) che lo ha indirizzato al centro X.________ consigliandogli di prendere contatto con la dott. H.________, membro della stessa CTR e specialista in materia di abusi sessuali su minori. Il 26 ottobre 2001, D.________ ha quindi incontrato la dott. H.________. Il 29 ottobre 2001 ella ha inviato una e-mail al presidente della CTR, segnalando che dall'incontro avuto con il padre erano emersi chiari indicatori di abuso e che la madre non sembrava essere in grado di garantire un contesto di protezione fisica e psicologica, ha altresì prospettato di affidare temporaneamente al padre la custodia del minore, rispettivamente di collocarlo in una struttura di protezione.
La dott. H.________ ha sentito B.A.________, la prima volta, il 30 ottobre 2001, senza tuttavia registrare o videoregistrare il colloquio, limitandosi a prendere appunti.
Il 31 ottobre 2001, al termine del primo incontro davanti al presidente della CTR, i genitori di A.A.________ e B.A.________ si erano impegnati a recarsi entrambi dalla pedagogista H.________ in modo da permetterle di approfondire la questione del sospetto abuso di natura sessuale. A G.________ è stato inoltre imposto l'obbligo di impedire qualsiasi tipo di contatto tra il fratello C.________ e i figli. Ciononostante, certa dell'innocenza del fratello, la donna ha continuato di tanto in tanto ad affidare a C.________ la cura dei minori.

B.A.________ è stato sentito una seconda volta dalla dott. H.________ il 5 dicembre 2001. Il bambino le avrebbe riferito che le cose di cui aveva parlato la prima volta sarebbero successe pure al fratello A.A.________. Il 22 gennaio 2002, G.________ ha contattato telefonicamente la pedagogista clinica comunicandole che B.A.________ aveva ritrattato le accuse nei confronti dello zio. Nell'incontro del giorno successivo, il bambino ha dichiarato alla specialista di aver ritrattato perché invitato dalla madre, altrimenti lo zio sarebbe finito in prigione.

Successivamente, il 31 gennaio e il 7 febbraio 2002, anche A.A.________ è stato sentito dalla dott. H.________, con modalità analoghe, ossia senza registrare gli incontri. Il piccolo, all'epoca di 8 anni, avrebbe riferito di aver subito abusi dallo zio.
C.
Con decisione dell'11 febbraio 2002, la CTR ha disposto il collocamento coatto di A.A.________ e B.A.________ al centro Y.________, privando provvisoriamente i genitori della custodia parentale. Il collocamento è stato eseguito il 18 febbraio successivo.

Il 14 febbraio 2002, A.A.________ è stato sentito dall'allora Magistrata dei minorenni. L'incontro, a cui ha partecipato pure la dott. H.________ quale persona di fiducia ai sensi della LAV, non è stato videoregistrato. Il 27 febbraio 2002 anche B.A.________ è stato sentito dalla Magistrata che ha, questa volta, videoregistrato il colloquio. In quest'occasione però il minore non ha parlato degli abusi. Sempre il 27 febbraio 2002, la Magistrata dei minorenni ha sentito per la seconda volta A.A.________ e videoregistrato l'incontro.

Il 6 marzo 2002, i fratellini A.________ sono stati sottoposti a visita proctologica. L'esame dell'ano di B.A.________ non ha rilevato elementi tali da poter essere ricondotti ad abusi sessuali, mentre l'esame dell'ano di A.A.________ ha rilevato tracce compatibili con tale ipotesi, segnatamente con l'introduzione nel medesimo di corpi estranei.
La dott. H.________ ha sentito nuovamente A.A.________ il 18 aprile 2002, il 2 e il 23 maggio 2002 nonché il fratello B.A.________ il 25 aprile 2002 e il 17 maggio 2002. La CTR ha trasmesso al Ministero pubblico, in data 27 maggio 2002, la sintesi relativa all'incontro del 18 aprile 2002 tra la pedagogista e A.A.________. La sintesi degli altri incontri gli è stata trasmessa solo il 19 giugno 2002.
D.
Arrestato il 15 febbraio 2002, C.________ è rimasto in carcere preventivo fino al 4 aprile 2002, quando è stato scarcerato in accoglimento di un'istanza di libertà provvisoria da lui presentata.

Il 26 aprile 2005, il Procuratore pubblico ha posto C.________ in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali in Lugano per ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere nonché per atti sessuali con fanciulli.
E.
Con sentenza del 29 marzo 2007, la Corte delle assise criminali in Lugano ha prosciolto C.________ da ogni imputazione.
F.
Adita dal Procuratore pubblico nonché da A.A.________ e B.A.________, con sentenza del 4 luglio 2007, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico e dichiarato inammissibile il ricorso di A.A.________ e B.A.________.
G.
A.A.________ e B.A.________ insorgono al Tribunale federale mediante ricorso in materia penale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale. Postulano, in via principale, la riforma della decisione impugnata e il riconoscimento di colpevolezza di C.________ per i reati imputatigli, nonché la sua condanna al risarcimento del danno materiale delle vittime quantificato in fr. 116'242.20 e al versamento a titolo di risarcimento per torto morale di fr. 50'000.-- a A.A.________ e fr. 40'000.-- a B.A.________. In via subordinata, essi chiedono l'annullamento delle sentenze della CCRP e della Corte delle assise criminali nonché il rinvio della causa a una nuova Corte delle assise criminali. In via ancor più subordinata, postulano l'annullamento della decisione dell'ultima istanza cantonale e il rinvio degli atti alla CCRP per nuovo giudizio. Essi formulano altresì istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
H.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:
1.
Presentato dalle vittime, le cui pretese civili sono influenzate dalla decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:
b1  l'imputato,
b2  il rappresentante legale dell'accusato,
b3  il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza,
b4  ...
b5  l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,
b6  il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale,
b7  nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197455 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata.
2    Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.56
3    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.
e lett. b n. 5 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
2    Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:
a  le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;
b  l'esecuzione di pene e misure.
LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50
LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF richiamati gli art. 46 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 46 Sospensione - 1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
a  l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
b  l'esecuzione cambiaria;
c  i diritti politici (art. 82 lett. c);
d  l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
e  gli appalti pubblici.18
e 45 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 45 Scadenza - 1 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
1    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
2    È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.
LTF) e nelle forme richieste (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).
2.
I ricorrenti lamentano arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove.
2.1 La CCRP ha dichiarato inammissibili le censure di arbitrio sollevate dai ricorrenti contro la sentenza di primo grado, in quanto non ritenute adeguatamente motivate e sostanziate come invece richiesto dalla procedura cantonale. Nessuna delle critiche di arbitrio nell'accertamento dei fatti soddisfaceva i requisiti di ammissibilità, per la CCRP infatti gli insorgenti si limitavano a contrapporre la propria opinione al giudizio della prima Corte con considerazioni meramente appellatorie. Ciò sarebbe in particolare il caso per le censure riferite alla valutazione delle dichiarazioni dei bambini e della loro suggestionabilità, all'intervento e ruolo della pedagogista, all'attendibilità delle perizie nonché alla personalità dell'accusato e della sua famiglia. L'ultima istanza cantonale ha poi ricordato che un ricorso fondato sull'arbitrio non può esaurirsi nel cercare di convincere l'autorità superiore che si possono valutare diversamente le risultanze processuali con motivazioni sostanzialmente parallele a quelle della Corte di merito. Occorre invece dimostrare che le conclusioni della Corte delle assise criminali sono arbitrarie non perché è possibile prospettare una diversa soluzione, ma perché sono manifestamente
insostenibili.
2.2 Secondo la giurisprudenza, ove l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b; sentenza 1P.639/2006 dell'11 maggio 2007 consid. 3.2). Se il ricorrente non dimostra ciò, ma ripropone le argomentazioni di carattere materiale fatte valere davanti all'ultima istanza cantonale, il gravame si rivela inammissibile. Giova inoltre rilevare che, giusta l'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. In quest'ambito, la motivazione richiesta corrisponde a quanto valeva per il ricorso di diritto pubblico sotto l'imperio dell'art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
OG (DTF 133 IV 286 consid. 1.4).
2.3 In questa sede, i ricorrenti sostengono che l'autorità cantonale sia incorsa in arbitrio dichiarando il loro ricorso per cassazione cantonale inammissibile, senza nemmeno soffermarsi sugli argomenti ivi contenuti, né fornire una motivazione a giustificazione della non entrata in materia. A torto. La CCRP ha spiegato perché il gravame degli insorgenti fosse inammissibile ed è proprio perché non erano adempiute le condizioni di ricevibilità del ricorso che essa non ha potuto trattare nel merito le censure sollevate. Orbene, nell'impugnativa in esame gli insorgenti si contentano di contestare la conclusione della CCRP, ma non spiegano come e perché sia incorsa in arbitrio. Ripropongono le medesime censure già sollevate davanti alla CCRP, quando invece avrebbero dovuto indicare perché le loro censure sostanziavano arbitrio e non si limitavano a fornire una motivazione parallela a quella della Corte di merito né a contrapporre la propria interpretazione delle risultanze processuali. È necessario ricordare che per sostanziare la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte a una corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto, atteso che una sentenza non è arbitraria
per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì occorre mostrare e spiegare perché il contestato giudizio sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta, oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 130 I 258 consid. 1.3). In casu, come detto, i ricorrenti riproducono stralci del loro ricorso per cassazione cantonale criticando la CCRP per averli qualificati di appellatori, ma non dimostrano il contrario. A prescindere dal fatto che la natura appellatoria degli argomenti sollevati è palese, con il loro ricorso non riescono a sostanziare l'arbitrio della CCRP. Anche in questa sede si deve pertanto dichiarare l'inammissibilità del gravame.
3.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è da respingere poiché il gravame appariva sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 64
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.
3    La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.
4    Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.
LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico dei ricorrenti soccombenti in solido (art. 66 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
5 LTF), si tiene tuttavia conto della loro situazione finanziaria nel fissarne l'importo (art. 65 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 65 Spese giudiziarie - 1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni.
1    Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni.
2    La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti.
3    Di regola, il suo importo è di:
a  200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  200 a 100 000 franchi nelle altre controversie.
4    È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie:
a  concernenti prestazioni di assicurazioni sociali;
b  concernenti discriminazioni fondate sul sesso;
c  risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi;
d  secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 200223 sui disabili.
5    Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
4.
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 novembre 2007
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano