SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 87 Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi - 1 Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale. |
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1 | Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale. |
2 | Se il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi, si applica l'articolo 86. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 87 Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi - 1 Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale. |
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1 | Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale. |
2 | Se il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi, si applica l'articolo 86. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 40 - Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esempio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di rispondere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova richiesti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 55 Principio - 1 La procedura probatoria è retta dagli articoli 36, 37 e 39-65 della legge del 4 dicembre 194721 di procedura civile federale (PC). |
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1 | La procedura probatoria è retta dagli articoli 36, 37 e 39-65 della legge del 4 dicembre 194721 di procedura civile federale (PC). |
2 | Il giudice dell'istruzione può prendere lui stesso le misure probatorie necessarie o demandarne l'adozione alle autorità federali o cantonali competenti. |
3 | Procede all'audizione di testimoni, alle ispezioni oculari e all'interrogatorio delle parti insieme con un secondo giudice. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
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1 | Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
2 | La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 87 * - La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, sulla navigazione nonché sull'aviazione e l'astronautica compete alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 92 Poste e telecomunicazioni - 1 Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione. |
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1 | Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione. |
2 | La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari. |
SR 745.1 Legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) - Legge sul trasporto di viaggiatori LTV Art. 4 Principio - La Confederazione detiene l'esclusiva sul trasporto regolare e professionale di viaggiatori, in quanto questo diritto non sia limitato da altri atti normativi o da trattati internazionali. |
SR 745.1 Legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) - Legge sul trasporto di viaggiatori LTV Art. 6 Concessione per il trasporto di viaggiatori - 1 La Confederazione può, sentiti i Cantoni interessati, accordare a imprese concessioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori (concessione). Sono fatti salvi gli articoli 7 e 8. |
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1 | La Confederazione può, sentiti i Cantoni interessati, accordare a imprese concessioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori (concessione). Sono fatti salvi gli articoli 7 e 8. |
2 | L'impresa è tenuta a esercitare il diritto di trasportare viaggiatori conformemente alle prescrizioni legali e della concessione. |
3 | La concessione è accordata per 25 anni al massimo, per gli impianti di trasporto a fune per 40 anni al massimo.8 Può essere trasferita, modificata e rinnovata. |
4 | L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è competente per il rilascio, il trasferimento, la modifica, il rinnovo, il ritiro, l'annullamento e la revoca delle concessioni.9 |
5 | La concessione per il trasporto di viaggiatori secondo la presente legge non è considerata una commessa pubblica ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 21 giugno 201910 sugli appalti pubblici.11 |
SR 745.1 Legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) - Legge sul trasporto di viaggiatori LTV Art. 7 Trasporto di viaggiatori scarsamente rilevante - 1 Le sciovie e i piccoli impianti di trasporto a fune senza funzione di collegamento necessitano di un'autorizzazione del Cantone. |
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1 | Le sciovie e i piccoli impianti di trasporto a fune senza funzione di collegamento necessitano di un'autorizzazione del Cantone. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere che i Cantoni possano accordare autorizzazioni per altre offerte di trasporto12 scarsamente rilevanti. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni per tali offerte di trasporto. |
4 | L'autorizzazione è accordata per dieci anni al massimo. Può essere trasferita, modificata e rinnovata. |
SR 745.11 Ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV) OTV Art. 8 Deroghe alla privativa sul trasporto di viaggiatori - (art. 5 LTV) |
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1 | Non sottostanno alla privativa sul trasporto di viaggiatori: |
a | le corse con veicoli a guida non vincolata atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di nove persone al massimo incluso il conducente; |
b | le corse che, nell'arco di un anno, sono offerte regolarmente e conformemente all'orario durante 14 giorni consecutivi al massimo; |
c | il trasporto esclusivo di disabili; |
d | il trasporto esclusivo di militari: |
e | le corse nell'ambito delle quali gruppi di viaggiatori previamente costituiti sono trasportati da un punto di partenza comune fino a una destinazione di viaggio comune, purché il trasporto sia effettuato nell'ambito di un'offerta di viaggio «tutto compreso»; |
f | le corse nell'ambito delle quali sono trasportati gruppi di viaggiatori previamente costituiti e ogni gruppo è ricondotto al punto di partenza mediante lo stesso veicolo (corse circolari); |
g | tutte le altre corse che non rientrano negli articoli 6 o 7. |
2 | Le corse che, sotto il profilo della funzionalità e capacità, sono comparabili a corse o a corse in coincidenza già esistenti dei servizi di linea e sono rivolte ai loro utenti, soggiacciono alla privativa sui trasporti. |
3 | In caso di dubbio, spetta all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) decidere se per un servizio di trasporto è necessaria una concessione o un'autorizzazione. |
SR 745.11 Ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV) OTV Art. 39 Deroghe alla privativa sul trasporto di viaggiatori - (art. 5 LTV) |
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1 | Non sottostanno alla privativa sul trasporto di viaggiatori: |
a | le corse con veicoli atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di nove persone al massimo incluso il conducente; |
b | il trasporto di scolari; |
c | il trasporto di lavoratori; |
d | il trasporto esclusivo di disabili; |
e | il trasporto esclusivo di militari; |
f | le corse del traffico turistico nell'ambito delle quali gruppi di viaggiatori previamente costituiti sono depositati in una destinazione di viaggio comune e ricondotti al punto di partenza comune mediante un'ulteriore corsa effettuata dalla stessa impresa purché, oltre alla prestazione di trasporto nell'ambito dell'offerta forfettaria, sia previsto per i viaggiatori l'alloggio nel luogo di destinazione (corse pendolari con alloggio); |
g | le corse circolari; |
h | tutte le altre corse regolari e professionali che non rientrano nell'articolo 38. |
2 | Le corse previste che, sotto il profilo della funzionalità e capacità, sono comparabili a corse o a corse in coincidenza già esistenti del trasporto soggetto ad autorizzazione e sono rivolte ai loro utenti, soggiacciono all'obbligo di autorizzazione. |
3 | In caso di dubbio, spetta all'UFT decidere se per un servizio di trasporto è necessaria un'autorizzazione. |
SR 744.10 Legge federale del 20 marzo 2009 sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) - Legge sul trasporto viaggiatori LPTS Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per: |
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a | professione di trasportatore di viaggiatori su strada: professione esercitata mediante un'impresa i cui servizi siano offerti al pubblico o a talune categorie di utenti e che effettua a titolo professionale il trasporto di viaggiatori con autoveicoli atti e destinati, per costruzione ed attrezzatura, al trasporto di più di otto persone, non compreso l'autista; il trasporto di viaggiatori con autoveicoli esclusivamente per fini non professionali e il trasporto di propri impiegati da parte di un'impresa non occupata nel settore dei trasporti non rappresentano un'attività ai sensi della presente definizione; |
b | professione di trasportatore di merci su strada: professione esercitata mediante un'impresa che trasporta merci a titolo professionale per mezzo di autocarri, autoarticolati o combinazioni di veicoli il cui peso totale supera 3,5 tonnellate secondo la licenza di circolazione; |
c | autoveicolo: qualsiasi veicolo ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19587 sulla circolazione stradale; |
d | gestore dei trasporti: la persona fisica che dirige effettivamente e continuativamente le attività di trasporto di un'impresa di trasporto su strada. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 82 Circolazione stradale - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale. |
2 | Esercita l'alta vigilanza sulle strade d'importanza nazionale; può stabilire quali strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione. |
3 | L'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L'Assemblea federale può consentire eccezioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 110 * - 1 La Confederazione può emanare prescrizioni su: |
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1 | La Confederazione può emanare prescrizioni su: |
a | la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici; |
b | i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici, in particolare la regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali; |
c | il servizio di collocamento; |
d | il conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro. |
2 | I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano né l'uguaglianza giuridica né la libertà sindacale. |
3 | Il 1° agosto è il giorno della festa nazionale. Per il diritto del lavoro, è equiparato a una domenica ed è rimunerato. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 56 - 1 Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'applicazione delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo: |
a | ai conducenti professionali che circolano all'estero con autoveicoli immatricolati in Svizzera; |
b | ai conducenti professionali che circolano in Svizzera con autoveicoli immatricolati all'estero. |
3 | Il Consiglio federale può vietare che il salario dei conducenti professionali di autoveicoli sia calcolato in funzione del tragitto percorso, della quantità di merci trasportate o di prestazioni analoghe.135 |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 3 Principi - 1 La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22 |
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1 | La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22 |
1bis | Sono considerate professionali le corse effettuate regolarmente da un conducente o con un veicolo allo scopo di conseguire un profitto economico. Le corse sono regolari se effettuate almeno due volte a intervalli di tempo inferiori ai 16 giorni. Il profitto economico è dato qualora sia richiesto un prezzo del trasporto che superi le spese del veicolo nonché il rimborso delle spese del conducente.23 |
1ter | Sono equiparati ai trasporti professionali di persone i trasporti di persone con veicoli noleggiati con autista.24 |
2 | Se un conducente circola all'estero con un veicolo immatricolato in Svizzera, per il quale, oltre a quello del conducente, è ammesso un numero di posti a sedere di 8 persone al massimo, la presente ordinanza è applicabile nella misura in cui gli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera non contengano prescrizioni più severe. Per conducenti di veicoli con più di 8 posti a sedere oltre a quello del conducente è applicabile l'OLR 1.25 |
3 | I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero (conducenti di veicoli stranieri) sono tenuti a osservare gli articoli 7-11 della presente ordinanza; sono fatti salvi gli accordi internazionali che la Svizzera ha ratificato.26 |
4 | La presente ordinanza è applicabile ai datori di lavoro soltanto nella misura in cui essa imponga loro esplicitamente obblighi. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 25 - 1 Il Consiglio federale può derogare totalmente o parzialmente alle prescrizioni del presente titolo a stabilire, se necessario, prescrizioni completive per i seguenti veicoli e per i loro rimorchi, come anche per i loro conducenti: |
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1 | Il Consiglio federale può derogare totalmente o parzialmente alle prescrizioni del presente titolo a stabilire, se necessario, prescrizioni completive per i seguenti veicoli e per i loro rimorchi, come anche per i loro conducenti: |
a | i ciclomotori, i carri a mano provvisti di motore, gli altri veicoli di potenza e velocità minime e quelli usati raramente sulla strada pubblica; |
b | i veicoli a motore usati per scopi militari; |
c | le trattrici agricole di velocità limitata e i rimorchi agricoli; |
d | le macchine semoventi e i carri con motore. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni circa: |
a | le luci e i catarifrangenti dei veicoli stradali senza motore; |
b | i veicoli a motore e i velocipedi stranieri e i loro conducenti, come anche le licenze di circolazione e le licenze di condurre internazionali; |
c | i maestri conducenti e i loro veicoli; |
d | le licenze e le targhe di controllo, comprese quelle temporanee per i veicoli a motore e i loro rimorchi esaminati o no, come anche per le aziende dell'industria dei veicoli a motore; |
e | il modo di contrassegnare i veicoli speciali; |
f | gli speciali segnalatori riservati ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e delle dogane, se vengono utilizzati per compiti di polizia, come anche i segnalatori dei veicoli delle imprese di trasporto concessionarie sulle strade postali di montagna; |
g | la pubblicità per mezzo di veicoli a motore; |
h | ... |
i | i tachigrafi94 e simili; esso prescrive tali apparecchi, in particolare per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti professionali e, se necessario, per i veicoli di persone punite a cagione di eccesso di velocità. |
3 | Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, emana prescrizioni circa: |
a | i requisiti minimi, fisici e psichici, per i conducenti di veicoli a motore; |
b | l'esecuzione dell'esame dei veicoli e dei conducenti; |
c | i requisiti minimi per i periti incaricati degli esami; |
d | il noleggio di veicoli a motore a conducenti; |
e | il contenuto e la portata dell'esame di verifica dell'idoneità alla guida e la procedura in caso di dubbi; |
f | i requisiti minimi per le persone che svolgono gli esami di verifica dell'idoneità alla guida, per la procedura di controllo e per la garanzia della qualità. |
3bis | ...97 |
4 | ...98 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 56 - 1 Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'applicazione delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo: |
a | ai conducenti professionali che circolano all'estero con autoveicoli immatricolati in Svizzera; |
b | ai conducenti professionali che circolano in Svizzera con autoveicoli immatricolati all'estero. |
3 | Il Consiglio federale può vietare che il salario dei conducenti professionali di autoveicoli sia calcolato in funzione del tragitto percorso, della quantità di merci trasportate o di prestazioni analoghe.135 |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 3 Principi - 1 La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22 |
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1 | La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22 |
1bis | Sono considerate professionali le corse effettuate regolarmente da un conducente o con un veicolo allo scopo di conseguire un profitto economico. Le corse sono regolari se effettuate almeno due volte a intervalli di tempo inferiori ai 16 giorni. Il profitto economico è dato qualora sia richiesto un prezzo del trasporto che superi le spese del veicolo nonché il rimborso delle spese del conducente.23 |
1ter | Sono equiparati ai trasporti professionali di persone i trasporti di persone con veicoli noleggiati con autista.24 |
2 | Se un conducente circola all'estero con un veicolo immatricolato in Svizzera, per il quale, oltre a quello del conducente, è ammesso un numero di posti a sedere di 8 persone al massimo, la presente ordinanza è applicabile nella misura in cui gli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera non contengano prescrizioni più severe. Per conducenti di veicoli con più di 8 posti a sedere oltre a quello del conducente è applicabile l'OLR 1.25 |
3 | I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero (conducenti di veicoli stranieri) sono tenuti a osservare gli articoli 7-11 della presente ordinanza; sono fatti salvi gli accordi internazionali che la Svizzera ha ratificato.26 |
4 | La presente ordinanza è applicabile ai datori di lavoro soltanto nella misura in cui essa imponga loro esplicitamente obblighi. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 14 Mezzi di controllo - Per controllare se la durata del lavoro, della guida e del riposo sia stata osservata (art. 5-12), bisogna basarsi soprattutto: |
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a | sulle indicazioni registrate dal tachigrafo44 (art. 15-16a); |
b | sulle iscrizioni fatte nel libretto di lavoro (art. 17 e 18), nei rapporti giornalieri ad uso interno delle aziende (art. 19 cpv. 1) o nelle carte di lavoro (art. 25 cpv. 4); |
c | sulle iscrizioni figuranti nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21). |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 15 Uso del tachigrafo - 1 Fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il tachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi. |
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1 | Fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il tachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi. |
2 | Se sono effettuate corse di carattere privato con il veicolo, il tachigrafo deve essere mantenuto continuamente in funzione; bisogna scegliere la posizione «Pausa» (posizione «0» o il simbolo «sedia»). Se la posizione «Pausa» non consente una distinzione univoca tra corse di carattere privato e corse professionali, il conducente tiene un controllo permanente delle corse private effettuate.45 |
3 | Su domanda delle autorità d'esecuzione, il conducente deve aprire il tachigrafo e fornire le informazioni necessarie. Egli può aprirlo durante la corsa per controllare il suo funzionamento, ma al massimo una volta al giorno. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 25 Permesso - 1 Chi vuole trasportare a titolo professionale persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2143) con veicoli della categoria B o C, della sottocategoria B1 o C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. I trasporti professionali di persone con risciò elettrici non sottostanno all'obbligo del permesso, nemmeno quando il conducente è titolare di una licenza della categoria B o F.144 |
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1 | Chi vuole trasportare a titolo professionale persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2143) con veicoli della categoria B o C, della sottocategoria B1 o C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. I trasporti professionali di persone con risciò elettrici non sottostanno all'obbligo del permesso, nemmeno quando il conducente è titolare di una licenza della categoria B o F.144 |
2 | Il permesso per il trasporto professionale di persone non è necessario per: |
a | il trasporto professionale di feriti, malati o disabili in veicoli equipaggiati a tale scopo e con particolari dispositivi di avvertimento (art. 82 cpv. 2 e 110 cpv. 3 lett. a OETV145) se:146 |
a1 | con un veicolo che appartiene all'azienda vengono trasportate esclusivamente persone ammalate, ferite o disabili dipendenti dell'azienda, |
a2 | il conducente del veicolo prende parte al traffico stradale nell'ambito della sua attività di servizio presso la polizia, l'amministrazione militare, la protezione civile o il servizio antincendio e se l'autorità ne ha dato l'autorizzazione; |
b | trasporti professionali di persone, se il prezzo della corsa è computato con altre prestazioni e la tratta non supera i 50 km; |
c | trasporti professionali di persone effettuati con veicoli senza conducente, se questi sono guidati con strumenti diversi rispetto ai comandi convenzionali. |
3 | Il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato al titolare di una licenza di condurre delle categorie B, della sottocategoria B1 o della categoria speciale F se il candidato: |
a | in un esame teorico complementare dimostra di conoscere la durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone; è dispensato da questo esame chi desidera effettuare unicamente corse di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, b o c OLR 2; e |
b | in un esame pratico complementare di guida dimostra di essere in grado di trasportare senza rischi persone in un veicolo a motore della corrispondente categoria, sottocategoria o categoria speciale anche in situazioni di traffico difficili.148 |
4 | Al titolare di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato senza ulteriore esame. |
4bis | Al titolare di una licenza di condurre della categoria C il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato, su richiesta, senza ulteriore esame, a condizione che egli non abbia commesso, almeno nell'anno precedente la presentazione della domanda, infrazioni alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre. Questa regola si applica anche al titolare della licenza di condurre della sottocategoria C1, a condizione che abbia superato l'esame teorico complementare di cui all'allegato 11 numero 2.149 |
5 | Il permesso è valido soltanto insieme alla licenza di condurre. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 25 Permesso - 1 Chi vuole trasportare a titolo professionale persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2143) con veicoli della categoria B o C, della sottocategoria B1 o C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. I trasporti professionali di persone con risciò elettrici non sottostanno all'obbligo del permesso, nemmeno quando il conducente è titolare di una licenza della categoria B o F.144 |
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1 | Chi vuole trasportare a titolo professionale persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2143) con veicoli della categoria B o C, della sottocategoria B1 o C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. I trasporti professionali di persone con risciò elettrici non sottostanno all'obbligo del permesso, nemmeno quando il conducente è titolare di una licenza della categoria B o F.144 |
2 | Il permesso per il trasporto professionale di persone non è necessario per: |
a | il trasporto professionale di feriti, malati o disabili in veicoli equipaggiati a tale scopo e con particolari dispositivi di avvertimento (art. 82 cpv. 2 e 110 cpv. 3 lett. a OETV145) se:146 |
a1 | con un veicolo che appartiene all'azienda vengono trasportate esclusivamente persone ammalate, ferite o disabili dipendenti dell'azienda, |
a2 | il conducente del veicolo prende parte al traffico stradale nell'ambito della sua attività di servizio presso la polizia, l'amministrazione militare, la protezione civile o il servizio antincendio e se l'autorità ne ha dato l'autorizzazione; |
b | trasporti professionali di persone, se il prezzo della corsa è computato con altre prestazioni e la tratta non supera i 50 km; |
c | trasporti professionali di persone effettuati con veicoli senza conducente, se questi sono guidati con strumenti diversi rispetto ai comandi convenzionali. |
3 | Il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato al titolare di una licenza di condurre delle categorie B, della sottocategoria B1 o della categoria speciale F se il candidato: |
a | in un esame teorico complementare dimostra di conoscere la durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone; è dispensato da questo esame chi desidera effettuare unicamente corse di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, b o c OLR 2; e |
b | in un esame pratico complementare di guida dimostra di essere in grado di trasportare senza rischi persone in un veicolo a motore della corrispondente categoria, sottocategoria o categoria speciale anche in situazioni di traffico difficili.148 |
4 | Al titolare di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato senza ulteriore esame. |
4bis | Al titolare di una licenza di condurre della categoria C il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato, su richiesta, senza ulteriore esame, a condizione che egli non abbia commesso, almeno nell'anno precedente la presentazione della domanda, infrazioni alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre. Questa regola si applica anche al titolare della licenza di condurre della sottocategoria C1, a condizione che abbia superato l'esame teorico complementare di cui all'allegato 11 numero 2.149 |
5 | Il permesso è valido soltanto insieme alla licenza di condurre. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 25 Permesso - 1 Chi vuole trasportare a titolo professionale persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2143) con veicoli della categoria B o C, della sottocategoria B1 o C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. I trasporti professionali di persone con risciò elettrici non sottostanno all'obbligo del permesso, nemmeno quando il conducente è titolare di una licenza della categoria B o F.144 |
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1 | Chi vuole trasportare a titolo professionale persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2143) con veicoli della categoria B o C, della sottocategoria B1 o C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. I trasporti professionali di persone con risciò elettrici non sottostanno all'obbligo del permesso, nemmeno quando il conducente è titolare di una licenza della categoria B o F.144 |
2 | Il permesso per il trasporto professionale di persone non è necessario per: |
a | il trasporto professionale di feriti, malati o disabili in veicoli equipaggiati a tale scopo e con particolari dispositivi di avvertimento (art. 82 cpv. 2 e 110 cpv. 3 lett. a OETV145) se:146 |
a1 | con un veicolo che appartiene all'azienda vengono trasportate esclusivamente persone ammalate, ferite o disabili dipendenti dell'azienda, |
a2 | il conducente del veicolo prende parte al traffico stradale nell'ambito della sua attività di servizio presso la polizia, l'amministrazione militare, la protezione civile o il servizio antincendio e se l'autorità ne ha dato l'autorizzazione; |
b | trasporti professionali di persone, se il prezzo della corsa è computato con altre prestazioni e la tratta non supera i 50 km; |
c | trasporti professionali di persone effettuati con veicoli senza conducente, se questi sono guidati con strumenti diversi rispetto ai comandi convenzionali. |
3 | Il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato al titolare di una licenza di condurre delle categorie B, della sottocategoria B1 o della categoria speciale F se il candidato: |
a | in un esame teorico complementare dimostra di conoscere la durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone; è dispensato da questo esame chi desidera effettuare unicamente corse di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, b o c OLR 2; e |
b | in un esame pratico complementare di guida dimostra di essere in grado di trasportare senza rischi persone in un veicolo a motore della corrispondente categoria, sottocategoria o categoria speciale anche in situazioni di traffico difficili.148 |
4 | Al titolare di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato senza ulteriore esame. |
4bis | Al titolare di una licenza di condurre della categoria C il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato, su richiesta, senza ulteriore esame, a condizione che egli non abbia commesso, almeno nell'anno precedente la presentazione della domanda, infrazioni alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre. Questa regola si applica anche al titolare della licenza di condurre della sottocategoria C1, a condizione che abbia superato l'esame teorico complementare di cui all'allegato 11 numero 2.149 |
5 | Il permesso è valido soltanto insieme alla licenza di condurre. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 4 Eccezioni - 1 La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone: |
|
1 | La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone: |
a | con veicoli equipaggiati per compiti sanitari secondo la norma SN EN 178928; |
b | con veicoli con una velocità massima, per tipo di costruzione, non superiore ai 30 km/h; |
c | disabili, scolari e operai; |
d | per i quali il prezzo del trasporto è incluso in altre prestazioni e il tragitto non superi i 50 km; |
e | con veicoli senza conducente, se questi sono guidati con strumenti diversi rispetto ai comandi convenzionali.30 |
2 | ...31 |
3 | Se è effettuata una corsa privata con un veicolo giusta l'articolo 3 capoverso 1, sono applicabili soltanto gli articoli 15-16a e 23.32 |
4 | La presente ordinanza non si applica ai conducenti sottoposti alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici33 che effettuano solo trasporti retti da detta legislazione. Se essa si applica soltanto a una parte della loro attività professionale, l'insieme di quest'attività non deve tuttavia superare i limiti fissati dalla presente ordinanza. I mezzi di controllo (art. 14) devono essere utilizzati per l'insieme dell'attività professionale. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 25 Permesso - 1 Chi vuole trasportare a titolo professionale persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2143) con veicoli della categoria B o C, della sottocategoria B1 o C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. I trasporti professionali di persone con risciò elettrici non sottostanno all'obbligo del permesso, nemmeno quando il conducente è titolare di una licenza della categoria B o F.144 |
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1 | Chi vuole trasportare a titolo professionale persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2143) con veicoli della categoria B o C, della sottocategoria B1 o C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. I trasporti professionali di persone con risciò elettrici non sottostanno all'obbligo del permesso, nemmeno quando il conducente è titolare di una licenza della categoria B o F.144 |
2 | Il permesso per il trasporto professionale di persone non è necessario per: |
a | il trasporto professionale di feriti, malati o disabili in veicoli equipaggiati a tale scopo e con particolari dispositivi di avvertimento (art. 82 cpv. 2 e 110 cpv. 3 lett. a OETV145) se:146 |
a1 | con un veicolo che appartiene all'azienda vengono trasportate esclusivamente persone ammalate, ferite o disabili dipendenti dell'azienda, |
a2 | il conducente del veicolo prende parte al traffico stradale nell'ambito della sua attività di servizio presso la polizia, l'amministrazione militare, la protezione civile o il servizio antincendio e se l'autorità ne ha dato l'autorizzazione; |
b | trasporti professionali di persone, se il prezzo della corsa è computato con altre prestazioni e la tratta non supera i 50 km; |
c | trasporti professionali di persone effettuati con veicoli senza conducente, se questi sono guidati con strumenti diversi rispetto ai comandi convenzionali. |
3 | Il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato al titolare di una licenza di condurre delle categorie B, della sottocategoria B1 o della categoria speciale F se il candidato: |
a | in un esame teorico complementare dimostra di conoscere la durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone; è dispensato da questo esame chi desidera effettuare unicamente corse di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, b o c OLR 2; e |
b | in un esame pratico complementare di guida dimostra di essere in grado di trasportare senza rischi persone in un veicolo a motore della corrispondente categoria, sottocategoria o categoria speciale anche in situazioni di traffico difficili.148 |
4 | Al titolare di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato senza ulteriore esame. |
4bis | Al titolare di una licenza di condurre della categoria C il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato, su richiesta, senza ulteriore esame, a condizione che egli non abbia commesso, almeno nell'anno precedente la presentazione della domanda, infrazioni alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre. Questa regola si applica anche al titolare della licenza di condurre della sottocategoria C1, a condizione che abbia superato l'esame teorico complementare di cui all'allegato 11 numero 2.149 |
5 | Il permesso è valido soltanto insieme alla licenza di condurre. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 25 Permesso - 1 Chi vuole trasportare a titolo professionale persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2143) con veicoli della categoria B o C, della sottocategoria B1 o C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. I trasporti professionali di persone con risciò elettrici non sottostanno all'obbligo del permesso, nemmeno quando il conducente è titolare di una licenza della categoria B o F.144 |
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1 | Chi vuole trasportare a titolo professionale persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2143) con veicoli della categoria B o C, della sottocategoria B1 o C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. I trasporti professionali di persone con risciò elettrici non sottostanno all'obbligo del permesso, nemmeno quando il conducente è titolare di una licenza della categoria B o F.144 |
2 | Il permesso per il trasporto professionale di persone non è necessario per: |
a | il trasporto professionale di feriti, malati o disabili in veicoli equipaggiati a tale scopo e con particolari dispositivi di avvertimento (art. 82 cpv. 2 e 110 cpv. 3 lett. a OETV145) se:146 |
a1 | con un veicolo che appartiene all'azienda vengono trasportate esclusivamente persone ammalate, ferite o disabili dipendenti dell'azienda, |
a2 | il conducente del veicolo prende parte al traffico stradale nell'ambito della sua attività di servizio presso la polizia, l'amministrazione militare, la protezione civile o il servizio antincendio e se l'autorità ne ha dato l'autorizzazione; |
b | trasporti professionali di persone, se il prezzo della corsa è computato con altre prestazioni e la tratta non supera i 50 km; |
c | trasporti professionali di persone effettuati con veicoli senza conducente, se questi sono guidati con strumenti diversi rispetto ai comandi convenzionali. |
3 | Il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato al titolare di una licenza di condurre delle categorie B, della sottocategoria B1 o della categoria speciale F se il candidato: |
a | in un esame teorico complementare dimostra di conoscere la durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone; è dispensato da questo esame chi desidera effettuare unicamente corse di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, b o c OLR 2; e |
b | in un esame pratico complementare di guida dimostra di essere in grado di trasportare senza rischi persone in un veicolo a motore della corrispondente categoria, sottocategoria o categoria speciale anche in situazioni di traffico difficili.148 |
4 | Al titolare di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato senza ulteriore esame. |
4bis | Al titolare di una licenza di condurre della categoria C il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato, su richiesta, senza ulteriore esame, a condizione che egli non abbia commesso, almeno nell'anno precedente la presentazione della domanda, infrazioni alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre. Questa regola si applica anche al titolare della licenza di condurre della sottocategoria C1, a condizione che abbia superato l'esame teorico complementare di cui all'allegato 11 numero 2.149 |
5 | Il permesso è valido soltanto insieme alla licenza di condurre. |
SR 943.02 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI) LMI Art. 2 Libero accesso al mercato - 1 Ognuno ha il diritto di offrire merci, servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confederazione, se l'esercizio dell'attività lucrativa in questione è autorizzato nel suo Cantone o Comune di domicilio o di sede. |
|
1 | Ognuno ha il diritto di offrire merci, servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confederazione, se l'esercizio dell'attività lucrativa in questione è autorizzato nel suo Cantone o Comune di domicilio o di sede. |
2 | La Confederazione, i Cantoni e i Comuni, come pure gli altri enti preposti a compiti pubblici, si assicurano che le loro prescrizioni e decisioni in materia di esercizio di attività lucrative salvaguardino i diritti menzionati nel capoverso 1. |
3 | L'offerta di merci, servizi e prestazioni di lavoro è retta dalle prescrizioni del Cantone o del Comune di domicilio o di sede dell'offerente. Una merce la cui immissione in commercio e utilizzazione sia autorizzata nel Cantone dell'offerente può essere immessa in commercio e utilizzata su tutto il territorio della Confederazione. |
4 | Chi esercita legittimamente un'attività lucrativa ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione per l'esercizio di tale attività e, fatto salvo l'articolo 3, di esercitare la stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio. Questo principio si applica anche in caso di cessazione dell'attività nel luogo del primo domicilio. La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del primo domicilio incombe alle autorità del luogo di destinazione.6 |
5 | Nell'applicazione dei principi di cui ai capoversi precedenti le normative cantonali o comunali concernenti l'accesso al mercato sono considerate equivalenti.7 |
6 | Se, riguardo a una merce, a un servizio o a una prestazione lavorativa, un'autorità esecutiva cantonale competente ha riconosciuto conforme al diritto federale o autorizzato l'accesso al mercato, questa sua decisione vale in tutta la Svizzera. L'autorità federale competente per l'esecuzione uniforme della legge è legittimata al ricorso. Essa può esigere che l'autorità cantonale le comunichi tali decisioni.8 |
7 | Il trasferimento a privati di attività rientranti in monopoli cantonali o comunali si svolge su concorso e non deve discriminare le persone con domicilio o sede in Svizzera.9 Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.10 |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 3 Principi - 1 La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22 |
|
1 | La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22 |
1bis | Sono considerate professionali le corse effettuate regolarmente da un conducente o con un veicolo allo scopo di conseguire un profitto economico. Le corse sono regolari se effettuate almeno due volte a intervalli di tempo inferiori ai 16 giorni. Il profitto economico è dato qualora sia richiesto un prezzo del trasporto che superi le spese del veicolo nonché il rimborso delle spese del conducente.23 |
1ter | Sono equiparati ai trasporti professionali di persone i trasporti di persone con veicoli noleggiati con autista.24 |
2 | Se un conducente circola all'estero con un veicolo immatricolato in Svizzera, per il quale, oltre a quello del conducente, è ammesso un numero di posti a sedere di 8 persone al massimo, la presente ordinanza è applicabile nella misura in cui gli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera non contengano prescrizioni più severe. Per conducenti di veicoli con più di 8 posti a sedere oltre a quello del conducente è applicabile l'OLR 1.25 |
3 | I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero (conducenti di veicoli stranieri) sono tenuti a osservare gli articoli 7-11 della presente ordinanza; sono fatti salvi gli accordi internazionali che la Svizzera ha ratificato.26 |
4 | La presente ordinanza è applicabile ai datori di lavoro soltanto nella misura in cui essa imponga loro esplicitamente obblighi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 82 Circolazione stradale - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale. |
|
1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale. |
2 | Esercita l'alta vigilanza sulle strade d'importanza nazionale; può stabilire quali strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione. |
3 | L'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L'Assemblea federale può consentire eccezioni. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 3 - 1 La sovranità cantonale sulle strade è riservata nei limiti del diritto federale. |
|
1 | La sovranità cantonale sulle strade è riservata nei limiti del diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. Essi possono delegare tale competenza ai Comuni, riservato il ricorso a un'autorità cantonale. |
3 | La circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade che non sono aperte al grande transito può essere vietata completamente o limitata temporaneamente; quella per il servizio della Confederazione rimane però permessa. ...15 |
4 | Altre limitazioni o prescrizioni possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico, l'eliminazione di svantaggi per i disabili, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali.16 Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio. I Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.17...18 19 |
5 | Il diritto cantonale sancisce le misure per le altre categorie di veicoli e gli altri utenti della strada, in quanto non siano richieste per disciplinare la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi. |
6 | In casi speciali, la polizia può prendere le misure richieste dalle circostanze, in particolare limitare o deviare temporaneamente la circolazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 82 Circolazione stradale - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale. |
2 | Esercita l'alta vigilanza sulle strade d'importanza nazionale; può stabilire quali strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione. |
3 | L'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L'Assemblea federale può consentire eccezioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 82 Circolazione stradale - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale. |
2 | Esercita l'alta vigilanza sulle strade d'importanza nazionale; può stabilire quali strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione. |
3 | L'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L'Assemblea federale può consentire eccezioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
|
1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
|
1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |