SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
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1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo - Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. |
SR 142.51 Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) LSISA Art. 9 Procedura di richiamo - 1 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:60 |
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1 | La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:60 |
a | autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone; |
abis | autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)63 o dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192764 (CPM); |
b | ... |
c | autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di: |
c1 | scambi di informazioni di polizia, |
c2 | inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, |
c3 | procedure d'estradizione, |
c4 | assistenza giudiziaria e amministrativa, |
c5 | perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, |
c5bis | trasferimento di condannati, |
c5ter | esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva, |
c6 | lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, |
c6bis | lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, |
c7 | controllo di documenti d'identità, |
c8 | ricerche di persone scomparse, |
c9 | controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200867 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP); |
d | autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse; |
e | posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali; |
f | rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera; |
g | Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri; |
h | Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero AVS; |
i | autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte; |
j | uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile69 e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200470 sull'unione domestica registrata; |
k | Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 201172 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti; |
l | Servizio delle attività informative della Confederazione: |
l1 | per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 201574 sulle attività informative (LAIn), |
l2 | per l'adempimento dei suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit75, nonché della LStrI76 e della LAsi77, |
l3 | per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI; |
m | servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio; |
n | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio; |
o | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio; |
p | Ufficio federale di polizia, per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI. |
2 | La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:82 |
a | autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone; |
b | autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM; |
c | autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:86 |
c1 | esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 LSIP e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 LAsi, |
c2 | per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 LAsi; |
d | autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la LAsi; |
e | posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali; |
f | Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria; |
g | Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero AVS; |
h | autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte; |
i | uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata; |
j | Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti; |
k | autorità competenti in materia di visti, per verificare se un richiedente il visto è o è stato oggetto di una procedura d'asilo; |
l | Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit, nonché della LStrI e della LAsi; |
m | servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio; |
n | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio; |
o | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 131 Abrogazione e modifica del diritto vigente - 1 La legge federale del 16 dicembre 1943117 sull'organizzazione giudiziaria è abrogata. |
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1 | La legge federale del 16 dicembre 1943117 sull'organizzazione giudiziaria è abrogata. |
2 | La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato. |
3 | L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 132 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
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1 | La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
2 | ...118 |
3 | I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943119 sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984120 concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.121 |
4 | La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.122 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 132 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
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1 | La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
2 | ...118 |
3 | I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943119 sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984120 concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.121 |
4 | La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.122 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 132 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
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1 | La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
2 | ...118 |
3 | I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943119 sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984120 concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.121 |
4 | La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.122 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44a |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 81 Diritto all'aiuto sociale o al soccorso d'emergenza - Le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni d'aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d'emergenza. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 132 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
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1 | La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
2 | ...118 |
3 | I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943119 sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984120 concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.121 |
4 | La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.122 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 81 Diritto all'aiuto sociale o al soccorso d'emergenza - Le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni d'aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d'emergenza. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 81 Diritto all'aiuto sociale o al soccorso d'emergenza - Le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni d'aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d'emergenza. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 81 Diritto all'aiuto sociale o al soccorso d'emergenza - Le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni d'aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d'emergenza. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo - Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo - Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
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1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19 |
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1 | Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19 |
2 | Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. |
3 | Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 81 Diritto all'aiuto sociale o al soccorso d'emergenza - Le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni d'aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d'emergenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
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1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 142.51 Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) LSISA Art. 9 Procedura di richiamo - 1 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:60 |
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1 | La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:60 |
a | autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone; |
abis | autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)63 o dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192764 (CPM); |
b | ... |
c | autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di: |
c1 | scambi di informazioni di polizia, |
c2 | inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, |
c3 | procedure d'estradizione, |
c4 | assistenza giudiziaria e amministrativa, |
c5 | perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, |
c5bis | trasferimento di condannati, |
c5ter | esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva, |
c6 | lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, |
c6bis | lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, |
c7 | controllo di documenti d'identità, |
c8 | ricerche di persone scomparse, |
c9 | controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200867 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP); |
d | autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse; |
e | posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali; |
f | rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera; |
g | Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri; |
h | Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero AVS; |
i | autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte; |
j | uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile69 e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200470 sull'unione domestica registrata; |
k | Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 201172 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti; |
l | Servizio delle attività informative della Confederazione: |
l1 | per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 201574 sulle attività informative (LAIn), |
l2 | per l'adempimento dei suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit75, nonché della LStrI76 e della LAsi77, |
l3 | per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI; |
m | servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio; |
n | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio; |
o | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio; |
p | Ufficio federale di polizia, per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI. |
2 | La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:82 |
a | autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone; |
b | autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM; |
c | autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:86 |
c1 | esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 LSIP e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 LAsi, |
c2 | per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 LAsi; |
d | autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la LAsi; |
e | posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali; |
f | Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria; |
g | Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero AVS; |
h | autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte; |
i | uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata; |
j | Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti; |
k | autorità competenti in materia di visti, per verificare se un richiedente il visto è o è stato oggetto di una procedura d'asilo; |
l | Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit, nonché della LStrI e della LAsi; |
m | servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio; |
n | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio; |
o | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
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1 | Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
2 | La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. |
SR 142.51 Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) LSISA Art. 9 Procedura di richiamo - 1 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:60 |
|
1 | La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:60 |
a | autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone; |
abis | autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)63 o dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192764 (CPM); |
b | ... |
c | autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di: |
c1 | scambi di informazioni di polizia, |
c2 | inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, |
c3 | procedure d'estradizione, |
c4 | assistenza giudiziaria e amministrativa, |
c5 | perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, |
c5bis | trasferimento di condannati, |
c5ter | esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva, |
c6 | lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, |
c6bis | lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, |
c7 | controllo di documenti d'identità, |
c8 | ricerche di persone scomparse, |
c9 | controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200867 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP); |
d | autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse; |
e | posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali; |
f | rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera; |
g | Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri; |
h | Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero AVS; |
i | autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte; |
j | uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile69 e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200470 sull'unione domestica registrata; |
k | Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 201172 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti; |
l | Servizio delle attività informative della Confederazione: |
l1 | per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 201574 sulle attività informative (LAIn), |
l2 | per l'adempimento dei suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit75, nonché della LStrI76 e della LAsi77, |
l3 | per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI; |
m | servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio; |
n | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio; |
o | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio; |
p | Ufficio federale di polizia, per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI. |
2 | La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:82 |
a | autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone; |
b | autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM; |
c | autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:86 |
c1 | esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 LSIP e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 LAsi, |
c2 | per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 LAsi; |
d | autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la LAsi; |
e | posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali; |
f | Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria; |
g | Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero AVS; |
h | autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte; |
i | uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata; |
j | Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti; |
k | autorità competenti in materia di visti, per verificare se un richiedente il visto è o è stato oggetto di una procedura d'asilo; |
l | Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit, nonché della LStrI e della LAsi; |
m | servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio; |
n | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio; |
o | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio. |
SR 142.51 Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) LSISA Art. 10 Concessione dell'accesso - 1 La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta alla SEM.95 ...96 |
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1 | La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta alla SEM.95 ...96 |
2 | I collaboratori delle autorità che hanno diritto d'accesso al sistema d'informazione possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti giusta l'articolo 9. |
SR 142.51 Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) LSISA Art. 9 Procedura di richiamo - 1 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:60 |
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1 | La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:60 |
a | autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone; |
abis | autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)63 o dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192764 (CPM); |
b | ... |
c | autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di: |
c1 | scambi di informazioni di polizia, |
c2 | inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, |
c3 | procedure d'estradizione, |
c4 | assistenza giudiziaria e amministrativa, |
c5 | perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, |
c5bis | trasferimento di condannati, |
c5ter | esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva, |
c6 | lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, |
c6bis | lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, |
c7 | controllo di documenti d'identità, |
c8 | ricerche di persone scomparse, |
c9 | controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200867 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP); |
d | autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse; |
e | posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali; |
f | rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera; |
g | Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri; |
h | Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero AVS; |
i | autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte; |
j | uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile69 e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200470 sull'unione domestica registrata; |
k | Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 201172 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti; |
l | Servizio delle attività informative della Confederazione: |
l1 | per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 201574 sulle attività informative (LAIn), |
l2 | per l'adempimento dei suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit75, nonché della LStrI76 e della LAsi77, |
l3 | per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI; |
m | servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio; |
n | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio; |
o | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio; |
p | Ufficio federale di polizia, per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI. |
2 | La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:82 |
a | autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone; |
b | autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM; |
c | autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:86 |
c1 | esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 LSIP e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 LAsi, |
c2 | per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 LAsi; |
d | autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la LAsi; |
e | posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali; |
f | Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria; |
g | Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero AVS; |
h | autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte; |
i | uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata; |
j | Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti; |
k | autorità competenti in materia di visti, per verificare se un richiedente il visto è o è stato oggetto di una procedura d'asilo; |
l | Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit, nonché della LStrI e della LAsi; |
m | servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio; |
n | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio; |
o | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio. |
SR 142.51 Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) LSISA Art. 11 Concessione dell'accesso a terzi incaricati - 1 Se la SEM o le autorità partecipanti al sistema d'informazione menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LStrI97, la LAsi98 o la LCit99, l'ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.100 |
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1 | Se la SEM o le autorità partecipanti al sistema d'informazione menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LStrI97, la LAsi98 o la LCit99, l'ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.100 |
2 | La SEM si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.101 |
3 | Il Consiglio federale disciplina i particolari. |
SR 142.51 Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) LSISA Art. 9 Procedura di richiamo - 1 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:60 |
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1 | La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:60 |
a | autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone; |
abis | autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)63 o dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192764 (CPM); |
b | ... |
c | autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di: |
c1 | scambi di informazioni di polizia, |
c2 | inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, |
c3 | procedure d'estradizione, |
c4 | assistenza giudiziaria e amministrativa, |
c5 | perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, |
c5bis | trasferimento di condannati, |
c5ter | esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva, |
c6 | lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, |
c6bis | lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, |
c7 | controllo di documenti d'identità, |
c8 | ricerche di persone scomparse, |
c9 | controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200867 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP); |
d | autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse; |
e | posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali; |
f | rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera; |
g | Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri; |
h | Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero AVS; |
i | autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte; |
j | uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile69 e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200470 sull'unione domestica registrata; |
k | Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 201172 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti; |
l | Servizio delle attività informative della Confederazione: |
l1 | per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 201574 sulle attività informative (LAIn), |
l2 | per l'adempimento dei suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit75, nonché della LStrI76 e della LAsi77, |
l3 | per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI; |
m | servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio; |
n | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio; |
o | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio; |
p | Ufficio federale di polizia, per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI. |
2 | La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:82 |
a | autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone; |
b | autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM; |
c | autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:86 |
c1 | esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 LSIP e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 LAsi, |
c2 | per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 LAsi; |
d | autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la LAsi; |
e | posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali; |
f | Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria; |
g | Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero AVS; |
h | autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte; |
i | uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata; |
j | Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti; |
k | autorità competenti in materia di visti, per verificare se un richiedente il visto è o è stato oggetto di una procedura d'asilo; |
l | Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit, nonché della LStrI e della LAsi; |
m | servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio; |
n | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio; |
o | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio. |
SR 142.51 Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) LSISA Art. 9 Procedura di richiamo - 1 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:60 |
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1 | La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:60 |
a | autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone; |
abis | autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)63 o dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192764 (CPM); |
b | ... |
c | autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di: |
c1 | scambi di informazioni di polizia, |
c2 | inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, |
c3 | procedure d'estradizione, |
c4 | assistenza giudiziaria e amministrativa, |
c5 | perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, |
c5bis | trasferimento di condannati, |
c5ter | esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva, |
c6 | lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, |
c6bis | lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, |
c7 | controllo di documenti d'identità, |
c8 | ricerche di persone scomparse, |
c9 | controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200867 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP); |
d | autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse; |
e | posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali; |
f | rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera; |
g | Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri; |
h | Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero AVS; |
i | autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte; |
j | uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile69 e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200470 sull'unione domestica registrata; |
k | Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 201172 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti; |
l | Servizio delle attività informative della Confederazione: |
l1 | per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 201574 sulle attività informative (LAIn), |
l2 | per l'adempimento dei suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit75, nonché della LStrI76 e della LAsi77, |
l3 | per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI; |
m | servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio; |
n | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio; |
o | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio; |
p | Ufficio federale di polizia, per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI. |
2 | La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:82 |
a | autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone; |
b | autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM; |
c | autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:86 |
c1 | esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 LSIP e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 LAsi, |
c2 | per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 LAsi; |
d | autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la LAsi; |
e | posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali; |
f | Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria; |
g | Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero AVS; |
h | autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte; |
i | uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata; |
j | Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti; |
k | autorità competenti in materia di visti, per verificare se un richiedente il visto è o è stato oggetto di una procedura d'asilo; |
l | Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit, nonché della LStrI e della LAsi; |
m | servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio; |
n | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio; |
o | autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio. |
SR 142.51 Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) LSISA Art. 10 Concessione dell'accesso - 1 La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta alla SEM.95 ...96 |
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1 | La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta alla SEM.95 ...96 |
2 | I collaboratori delle autorità che hanno diritto d'accesso al sistema d'informazione possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti giusta l'articolo 9. |
SR 142.51 Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) LSISA Art. 11 Concessione dell'accesso a terzi incaricati - 1 Se la SEM o le autorità partecipanti al sistema d'informazione menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LStrI97, la LAsi98 o la LCit99, l'ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.100 |
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1 | Se la SEM o le autorità partecipanti al sistema d'informazione menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LStrI97, la LAsi98 o la LCit99, l'ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.100 |
2 | La SEM si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.101 |
3 | Il Consiglio federale disciplina i particolari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 12 Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno - Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 12 Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno - Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 12 Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno - Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 12 Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno - Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. |