SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 3 Forma giuridica - 1 L'ASRE è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. |
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1 | L'ASRE è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. |
2 | L'ASRE è autonoma nella sua organizzazione e nella sua gestione aziendale e tiene una propria contabilità. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 4 Assicurazione contro i rischi delle esportazioni - L'ASRE offre un'assicurazione contro i rischi delle esportazioni conformemente alla presente legge. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 6 Principi alla base della politica dell'istituto - 1 L'ASRE: |
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1 | L'ASRE: |
a | lavora in modo da autofinanziarsi in quanto assicurazione per i rischi pubblici e privati; |
b | gestisce separatamente i rischi per i debitori pubblici e per i debitori privati (conti presentati in colonne diverse); i rischi possono temporaneamente essere oggetto di una compensazione tra le diverse colonne; |
c | riscuote premi commisurati ai rischi nel singolo caso; |
d | offre le proprie assicurazioni a titolo complementare rispetto all'economia privata; |
e | fornisce servizi competitivi a livello internazionale. |
2 | L'ASRE tiene conto dei principi della politica estera svizzera. |
SR 946.101 Ordinanza del 25 ottobre 2006 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE) OARE Art. 5 Sussidiarietà - 1 L'ASRE non assicura rischi assicurabili sul mercato.9 |
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1 | L'ASRE non assicura rischi assicurabili sul mercato.9 |
2 | Può assicurare rischi assicurabili sul mercato se lo stipulante non dispone di sufficienti offerte assicurative.10 |
3 | La distinzione tra rischi assicurabili sul mercato e rischi non assicurabili sul mercato si ispira alla prassi dell'Unione europea.11 |
4 | L'ASRE pubblica i criteri di distinzione. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 15 Stipulazione dell'assicurazione - 1 Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
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1 | Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
2 | Non vi è diritto soggettivo alla stipulazione di un'assicurazione. |
3 | Se rifiuta la stipulazione di un'assicurazione, l'ASRE pronuncia una decisione impugnabile. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 15 Stipulazione dell'assicurazione - 1 Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
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1 | Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
2 | Non vi è diritto soggettivo alla stipulazione di un'assicurazione. |
3 | Se rifiuta la stipulazione di un'assicurazione, l'ASRE pronuncia una decisione impugnabile. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 35 - 1 Nel dibattimento preparatorio orale il giudice delegato discute con le parti l'oggetto della lite e, se necessario, induce a precisare, rettificare, semplificare o completare le loro allegazioni. Di regola le parti sono convocate personalmente a questo dibattimento. |
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1 | Nel dibattimento preparatorio orale il giudice delegato discute con le parti l'oggetto della lite e, se necessario, induce a precisare, rettificare, semplificare o completare le loro allegazioni. Di regola le parti sono convocate personalmente a questo dibattimento. |
2 | Il giudice delegato procede in seguito all'assunzione delle prove. |
3 | L'assunzione delle prove è rinviata al dibattimento principale quando ragioni particolari esigono che il tribunale prenda direttamente conoscenza dei fatti della causa. |
4 | Il giudice delegato può prescindere dal dibattimento preparatorio orale se le parti vi consentono. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 66 - 1 Le parti sono avvisate della chiusura della procedura preparatoria. |
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1 | Le parti sono avvisate della chiusura della procedura preparatoria. |
2 | Il presidente della sezione emette le citazioni a comparire davanti al tribunale. |
3 | È applicabile per analogia l'articolo 34 capoverso 2. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 35 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza: |
|
a | le controversie derivanti da contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti, dalle sue aziende o dalle organizzazioni ai sensi dell'articolo 33 lettera h; |
b | ... |
c | le controversie tra la Confederazione e la Banca nazionale concernenti le convenzioni sui servizi bancari e sulla distribuzione dell'utile; |
d | le domande di confisca di valori patrimoniali conformemente alla legge del 18 dicembre 201552 sui valori patrimoniali di provenienza illecita. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 36 Eccezione - L'azione è inammissibile se un'altra legge federale deferisce la controversia a una delle autorità menzionate nell'articolo 33. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 15 Stipulazione dell'assicurazione - 1 Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
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1 | Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
2 | Non vi è diritto soggettivo alla stipulazione di un'assicurazione. |
3 | Se rifiuta la stipulazione di un'assicurazione, l'ASRE pronuncia una decisione impugnabile. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 35 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza: |
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a | le controversie derivanti da contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti, dalle sue aziende o dalle organizzazioni ai sensi dell'articolo 33 lettera h; |
b | ... |
c | le controversie tra la Confederazione e la Banca nazionale concernenti le convenzioni sui servizi bancari e sulla distribuzione dell'utile; |
d | le domande di confisca di valori patrimoniali conformemente alla legge del 18 dicembre 201552 sui valori patrimoniali di provenienza illecita. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 36 Eccezione - L'azione è inammissibile se un'altra legge federale deferisce la controversia a una delle autorità menzionate nell'articolo 33. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 15 Stipulazione dell'assicurazione - 1 Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
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1 | Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
2 | Non vi è diritto soggettivo alla stipulazione di un'assicurazione. |
3 | Se rifiuta la stipulazione di un'assicurazione, l'ASRE pronuncia una decisione impugnabile. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 15 Stipulazione dell'assicurazione - 1 Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
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1 | Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
2 | Non vi è diritto soggettivo alla stipulazione di un'assicurazione. |
3 | Se rifiuta la stipulazione di un'assicurazione, l'ASRE pronuncia una decisione impugnabile. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 80 - 1 Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.165 |
|
1 | Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.165 |
2 | Sono parificati alle decisioni giudiziarie:166 |
1 | le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali; |
1bis | i documenti pubblici esecutivi secondo gli articoli 347-352 CPC168; |
2 | le decisioni di autorità amministrative svizzere; |
3 | ... |
4 | le decisioni definitive relative alle spese di controllo pronunciate dagli organi di controllo in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2005172 contro il lavoro nero; |
5 | nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, rendiconti fiscali e avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il subentrare della prescrizione del diritto di tassazione, nonché avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il riconoscimento scritto da parte del contribuente. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 79 - Se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o amministrativa. Può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l'opposizione. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 35 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza: |
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a | le controversie derivanti da contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti, dalle sue aziende o dalle organizzazioni ai sensi dell'articolo 33 lettera h; |
b | ... |
c | le controversie tra la Confederazione e la Banca nazionale concernenti le convenzioni sui servizi bancari e sulla distribuzione dell'utile; |
d | le domande di confisca di valori patrimoniali conformemente alla legge del 18 dicembre 201552 sui valori patrimoniali di provenienza illecita. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 44 - 1 Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3-73 e 79-85 della legge del 4 dicembre 194760 di procedura civile federale. |
|
1 | Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3-73 e 79-85 della legge del 4 dicembre 194760 di procedura civile federale. |
2 | Il Tribunale amministrativo federale accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Le tasse di giustizia e le spese ripetibili sono rette dagli articoli 63-65 PA61.62 |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 3 - 1 Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
|
1 | Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
2 | Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle conclusioni delle parti e deve fondare il suo giudizio solamente su fatti allegati nel corso della procedura. Egli deve tuttavia richiamare l'attenzione delle parti sull'insufficienza delle loro conclusioni e adoperarsi affinché indichino in modo completo i dati e i mezzi di prova necessari all'accertamento del vero stato di fatto. A questo scopo, egli può interpellare le parti personalmente in ogni stadio della causa. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 73 - 1 La transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure la desistenza d'una parta, terminano il processo. |
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1 | La transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure la desistenza d'una parta, terminano il processo. |
2 | La transazione giudiziale può anche estendersi a punti i quali, benché estranei al processo, sono litigiosi tra le parti o tra una parte e un terzo, in quanto ciò agevoli la fine del processo. |
3 | Quando in via d'eccezione il convenuto allega che la pretesa è inesigibile o dipende da una condizione od oppone un vizio di forma, l'attore può ritirare la sua azione riservando d'introdurla di nuovo dopo che la pretesa sarà esigibile, la condizione adempita o il vizio di forma tolto. |
4 | La transazione giudiziale e la desistenza sono esecutive come la sentenza. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 79 - 1 Il giudice può ordinare provvedimenti d'urgenza: |
|
1 | Il giudice può ordinare provvedimenti d'urgenza: |
a | per tutelare il possessore contro ogni atto d'usurpazione o di turbativa e far rientrare una parte in possesso di una cosa indebitamente ritenuta; |
b | per impedire un danno difficilmente riparabile e imminente, in modo particolare il danno derivante dalla mutazione, prima che sia introdotta l'azione o in corso di causa, dello stato di fatto esistente. |
2 | Non possono essere presi provvedimenti d'urgenza per la sicurezza di crediti sottoposti alla legge federale dell'11 aprile 188936 sull'esecuzione e sul fallimento. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 85 - Sono riservate le disposizioni speciali d'altre leggi federali in materia di provvedimenti d'urgenza. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 3 - 1 Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
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1 | Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
2 | Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle conclusioni delle parti e deve fondare il suo giudizio solamente su fatti allegati nel corso della procedura. Egli deve tuttavia richiamare l'attenzione delle parti sull'insufficienza delle loro conclusioni e adoperarsi affinché indichino in modo completo i dati e i mezzi di prova necessari all'accertamento del vero stato di fatto. A questo scopo, egli può interpellare le parti personalmente in ogni stadio della causa. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 3 - 1 Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
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1 | Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
2 | Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle conclusioni delle parti e deve fondare il suo giudizio solamente su fatti allegati nel corso della procedura. Egli deve tuttavia richiamare l'attenzione delle parti sull'insufficienza delle loro conclusioni e adoperarsi affinché indichino in modo completo i dati e i mezzi di prova necessari all'accertamento del vero stato di fatto. A questo scopo, egli può interpellare le parti personalmente in ogni stadio della causa. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 44 - 1 Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3-73 e 79-85 della legge del 4 dicembre 194760 di procedura civile federale. |
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1 | Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3-73 e 79-85 della legge del 4 dicembre 194760 di procedura civile federale. |
2 | Il Tribunale amministrativo federale accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Le tasse di giustizia e le spese ripetibili sono rette dagli articoli 63-65 PA61.62 |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 23 - La petizione deve contenere: |
|
a | il nome, il domicilio e la designazione esatta delle parti; |
b | le conclusioni dell'attore; |
c | i dati determinanti la competenza del Tribunale federale; |
d | l'esposizione chiara dei fatti idonei a giustificare le conclusioni (art. 19); |
e | l'enunciazione esatta, per ciascun fatto, dei mezzi di prova, con richiamo dei numeri degli annessi (lett. f); |
f | l'elenco numerato degli annessi; |
g | la data e la firma dell'estensore dell'atto. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 23 - La petizione deve contenere: |
|
a | il nome, il domicilio e la designazione esatta delle parti; |
b | le conclusioni dell'attore; |
c | i dati determinanti la competenza del Tribunale federale; |
d | l'esposizione chiara dei fatti idonei a giustificare le conclusioni (art. 19); |
e | l'enunciazione esatta, per ciascun fatto, dei mezzi di prova, con richiamo dei numeri degli annessi (lett. f); |
f | l'elenco numerato degli annessi; |
g | la data e la firma dell'estensore dell'atto. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 23 - La petizione deve contenere: |
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a | il nome, il domicilio e la designazione esatta delle parti; |
b | le conclusioni dell'attore; |
c | i dati determinanti la competenza del Tribunale federale; |
d | l'esposizione chiara dei fatti idonei a giustificare le conclusioni (art. 19); |
e | l'enunciazione esatta, per ciascun fatto, dei mezzi di prova, con richiamo dei numeri degli annessi (lett. f); |
f | l'elenco numerato degli annessi; |
g | la data e la firma dell'estensore dell'atto. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 5 Obiettivi - La Confederazione mira, tramite l'ASRE, a realizzare i seguenti obiettivi: |
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a | la creazione e il mantenimento di posti di lavoro in Svizzera; |
b | la promozione della piazza economica svizzera, agevolando la partecipazione dell'economia di esportazione alla concorrenza internazionale. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 11 Assicurazione - 1 L'ASRE assicura la fornitura di merci e di servizi all'estero (esportazioni) contro i ritardi nei pagamenti o contro altre perdite dovute a crediti nei confronti di debitori pubblici o privati. |
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1 | L'ASRE assicura la fornitura di merci e di servizi all'estero (esportazioni) contro i ritardi nei pagamenti o contro altre perdite dovute a crediti nei confronti di debitori pubblici o privati. |
2 | Il Consiglio federale precisa in un'ordinanza il contenuto, la conclusione e lo svolgimento delle operazioni assicurative, conformemente alle seguenti disposizioni. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 13 Condizioni di stipulazione di un'assicurazione - 1 L'assicurazione può essere stipulata se: |
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1 | L'assicurazione può essere stipulata se: |
a | l'esportatore ha stabile organizzazione in Svizzera ed è iscritto nel registro di commercio; |
b | l'esportazione concerne la fornitura di merci e di servizi di origine svizzera o incorpora una quota adeguata di valore aggiunto svizzero; |
c | il committente ha la propria sede o il proprio domicilio all'estero; e |
d | l'esportazione da assicurare è compatibile con i principi alla base della politica dell'istituto secondo l'articolo 6. |
2 | L'assicurazione è esclusa se: |
a | la situazione di rischio non la consente; |
b | l'esportazione da assicurare viola le prescrizioni legali svizzere o estere; oppure |
c | l'esportazione da assicurare viola gli obblighi di diritto internazionale pubblico della Svizzera. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 6 Principi alla base della politica dell'istituto - 1 L'ASRE: |
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1 | L'ASRE: |
a | lavora in modo da autofinanziarsi in quanto assicurazione per i rischi pubblici e privati; |
b | gestisce separatamente i rischi per i debitori pubblici e per i debitori privati (conti presentati in colonne diverse); i rischi possono temporaneamente essere oggetto di una compensazione tra le diverse colonne; |
c | riscuote premi commisurati ai rischi nel singolo caso; |
d | offre le proprie assicurazioni a titolo complementare rispetto all'economia privata; |
e | fornisce servizi competitivi a livello internazionale. |
2 | L'ASRE tiene conto dei principi della politica estera svizzera. |
SR 946.101 Ordinanza del 25 ottobre 2006 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE) OARE Art. 5 Sussidiarietà - 1 L'ASRE non assicura rischi assicurabili sul mercato.9 |
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1 | L'ASRE non assicura rischi assicurabili sul mercato.9 |
2 | Può assicurare rischi assicurabili sul mercato se lo stipulante non dispone di sufficienti offerte assicurative.10 |
3 | La distinzione tra rischi assicurabili sul mercato e rischi non assicurabili sul mercato si ispira alla prassi dell'Unione europea.11 |
4 | L'ASRE pubblica i criteri di distinzione. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 6 Principi alla base della politica dell'istituto - 1 L'ASRE: |
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1 | L'ASRE: |
a | lavora in modo da autofinanziarsi in quanto assicurazione per i rischi pubblici e privati; |
b | gestisce separatamente i rischi per i debitori pubblici e per i debitori privati (conti presentati in colonne diverse); i rischi possono temporaneamente essere oggetto di una compensazione tra le diverse colonne; |
c | riscuote premi commisurati ai rischi nel singolo caso; |
d | offre le proprie assicurazioni a titolo complementare rispetto all'economia privata; |
e | fornisce servizi competitivi a livello internazionale. |
2 | L'ASRE tiene conto dei principi della politica estera svizzera. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 12 Rischi assicurabili - 1 Sono assicurabili i seguenti rischi: |
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1 | Sono assicurabili i seguenti rischi: |
a | rischi politici; |
b | difficoltà di trasferimento e moratorie di pagamento; |
c | casi di forza maggiore; |
d | rischio del credere, a condizione che lo stipulante assicuri contemporaneamente presso l'ASRE i rischi di perdite secondo le lettere a-c; |
e | rischi risultanti da garanzie di copertura; |
f | rischi di cambio nei casi assicurati connessi a rischi secondo le lettere a-e (rischio eventuale legato al cambio). |
2 | I rischi di cui al capoverso 1 sono assicurabili sia per il caso in cui si realizzino prima della fornitura sia per il caso in cui si realizzino dopo. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 12 Rischi assicurabili - 1 Sono assicurabili i seguenti rischi: |
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1 | Sono assicurabili i seguenti rischi: |
a | rischi politici; |
b | difficoltà di trasferimento e moratorie di pagamento; |
c | casi di forza maggiore; |
d | rischio del credere, a condizione che lo stipulante assicuri contemporaneamente presso l'ASRE i rischi di perdite secondo le lettere a-c; |
e | rischi risultanti da garanzie di copertura; |
f | rischi di cambio nei casi assicurati connessi a rischi secondo le lettere a-e (rischio eventuale legato al cambio). |
2 | I rischi di cui al capoverso 1 sono assicurabili sia per il caso in cui si realizzino prima della fornitura sia per il caso in cui si realizzino dopo. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 12 Rischi assicurabili - 1 Sono assicurabili i seguenti rischi: |
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1 | Sono assicurabili i seguenti rischi: |
a | rischi politici; |
b | difficoltà di trasferimento e moratorie di pagamento; |
c | casi di forza maggiore; |
d | rischio del credere, a condizione che lo stipulante assicuri contemporaneamente presso l'ASRE i rischi di perdite secondo le lettere a-c; |
e | rischi risultanti da garanzie di copertura; |
f | rischi di cambio nei casi assicurati connessi a rischi secondo le lettere a-e (rischio eventuale legato al cambio). |
2 | I rischi di cui al capoverso 1 sono assicurabili sia per il caso in cui si realizzino prima della fornitura sia per il caso in cui si realizzino dopo. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 15 Stipulazione dell'assicurazione - 1 Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
|
1 | Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
2 | Non vi è diritto soggettivo alla stipulazione di un'assicurazione. |
3 | Se rifiuta la stipulazione di un'assicurazione, l'ASRE pronuncia una decisione impugnabile. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per: |
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a | stipulante: esportatore o terzo da lui autorizzato che stipula l'assicurazione; |
b | committente: persona che effettua l'ordinazione e conclude un contratto a tale scopo; |
c | garante: persona che assicura mediante una garanzia il credito dello stipulante nei confronti del committente; |
d | debitore: committente, garante o altra persona nei cui confronti sussistono pretese legittime da parte dello stipulante; |
e | debitore pubblico: Stato estero o altra organizzazione di diritto pubblico, in particolare organizzazioni non suscettibili di fallimento, nei cui confronti sussistono pretese legittime da parte dello stipulante; |
f | debitore privato: persona fisica o giuridica che non rientra sotto la lettera e, nei cui confronti sussistono pretese legittime da parte dello stipulante. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 11 Assicurazione - 1 L'ASRE assicura la fornitura di merci e di servizi all'estero (esportazioni) contro i ritardi nei pagamenti o contro altre perdite dovute a crediti nei confronti di debitori pubblici o privati. |
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1 | L'ASRE assicura la fornitura di merci e di servizi all'estero (esportazioni) contro i ritardi nei pagamenti o contro altre perdite dovute a crediti nei confronti di debitori pubblici o privati. |
2 | Il Consiglio federale precisa in un'ordinanza il contenuto, la conclusione e lo svolgimento delle operazioni assicurative, conformemente alle seguenti disposizioni. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21b Garanzie - 1 Se un istituto finanziario emette una garanzia di copertura in relazione ad un'esportazione assicurata dall'ASRE, quest'ultima può garantire all'istituto finanziario, su semplice richiesta, il rimborso dell'intero importo versato in seguito alla rivendicazione di detta garanzia, se l'esportatore non provvede alla copertura dello stesso (garanzia su bond). |
|
1 | Se un istituto finanziario emette una garanzia di copertura in relazione ad un'esportazione assicurata dall'ASRE, quest'ultima può garantire all'istituto finanziario, su semplice richiesta, il rimborso dell'intero importo versato in seguito alla rivendicazione di detta garanzia, se l'esportatore non provvede alla copertura dello stesso (garanzia su bond). |
2 | Se viene contratto un credito per finanziare gli obblighi del committente nel quadro di un'esportazione assicurata dall'ASRE e un terzo rifinanzia il credito nei confronti del creditore, l'ASRE può garantire al terzo il rimborso, su semplice richiesta, dell'intero importo scoperto, se il creditore o il debitore non effettua i pagamenti esigibili (garanzia di rifinanziamento). |
3 | Se l'ASRE ha effettuato un rimborso, lo stipulante deve restituirglielo per intero, più gli interessi e i costi. |
4 | Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 15 Stipulazione dell'assicurazione - 1 Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
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1 | Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
2 | Non vi è diritto soggettivo alla stipulazione di un'assicurazione. |
3 | Se rifiuta la stipulazione di un'assicurazione, l'ASRE pronuncia una decisione impugnabile. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 17 Prestazioni assicurative - 1 Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
|
1 | Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
2 | La copertura assicurativa ammonta al massimo al 95 per cento dell'importo assicurato. Il Consiglio federale stabilisce i tassi massimi della copertura assicurativa in funzione dei rischi e dei debitori. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 17 Prestazioni assicurative - 1 Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
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1 | Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
2 | La copertura assicurativa ammonta al massimo al 95 per cento dell'importo assicurato. Il Consiglio federale stabilisce i tassi massimi della copertura assicurativa in funzione dei rischi e dei debitori. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 19 Evento assicurato - 1 Al verificarsi dell'evento assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all'ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato. |
|
1 | Al verificarsi dell'evento assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all'ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato. |
2 | Verificatosi l'evento assicurato, lo stipulante è tenuto a coadiuvare l'ASRE a riscuotere il credito e a valorizzare al meglio i beni non ancora forniti. Egli è tenuto a cedere all'ASRE, spontaneamente e in misura proporzionale, i pagamenti ricevuti o i ricavi. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 19 Evento assicurato - 1 Al verificarsi dell'evento assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all'ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato. |
|
1 | Al verificarsi dell'evento assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all'ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato. |
2 | Verificatosi l'evento assicurato, lo stipulante è tenuto a coadiuvare l'ASRE a riscuotere il credito e a valorizzare al meglio i beni non ancora forniti. Egli è tenuto a cedere all'ASRE, spontaneamente e in misura proporzionale, i pagamenti ricevuti o i ricavi. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 19 Evento assicurato - 1 Al verificarsi dell'evento assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all'ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato. |
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1 | Al verificarsi dell'evento assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all'ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato. |
2 | Verificatosi l'evento assicurato, lo stipulante è tenuto a coadiuvare l'ASRE a riscuotere il credito e a valorizzare al meglio i beni non ancora forniti. Egli è tenuto a cedere all'ASRE, spontaneamente e in misura proporzionale, i pagamenti ricevuti o i ricavi. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 19 Evento assicurato - 1 Al verificarsi dell'evento assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all'ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato. |
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1 | Al verificarsi dell'evento assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all'ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato. |
2 | Verificatosi l'evento assicurato, lo stipulante è tenuto a coadiuvare l'ASRE a riscuotere il credito e a valorizzare al meglio i beni non ancora forniti. Egli è tenuto a cedere all'ASRE, spontaneamente e in misura proporzionale, i pagamenti ricevuti o i ricavi. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 19 Evento assicurato - 1 Al verificarsi dell'evento assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all'ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato. |
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1 | Al verificarsi dell'evento assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all'ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato. |
2 | Verificatosi l'evento assicurato, lo stipulante è tenuto a coadiuvare l'ASRE a riscuotere il credito e a valorizzare al meglio i beni non ancora forniti. Egli è tenuto a cedere all'ASRE, spontaneamente e in misura proporzionale, i pagamenti ricevuti o i ricavi. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
|
1 | Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
2 | Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 120 - 1 Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
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1 | Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
2 | Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. |
3 | Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
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1 | Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
2 | Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali - 1 I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico. |
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1 | I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico. |
2 | Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli. |
3 | Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 946.101 Ordinanza del 25 ottobre 2006 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE) OARE Art. 17 - 1 Lo stipulante deve annunciare all'ASRE il verificarsi di eventi assicurati senza indugio, ma al più tardi entro due anni dal momento in cui si sono verificati. Trattandosi di crediti, il termine inizia a decorrere con l'ultima scadenza annunciata e documentata. |
|
1 | Lo stipulante deve annunciare all'ASRE il verificarsi di eventi assicurati senza indugio, ma al più tardi entro due anni dal momento in cui si sono verificati. Trattandosi di crediti, il termine inizia a decorrere con l'ultima scadenza annunciata e documentata. |
2 | Scaduto il termine previsto al capoverso 1, le pretese nei confronti dell'ASRE sono perente. |
3 | Se è possibile realizzare ristrutturazioni atte a scongiurare il verificarsi di un danno o a ridurne le proporzioni, l'ASRE può assicurare retroattivamente ulteriori rischi, in particolare interessi supplementari. |
4 | Per il resto, i diritti e gli obblighi dell'ASRE e dello stipulante sono definiti nei limiti del possibile nelle condizioni generali di contratto e, a titolo complementare, nelle condizioni particolari di contratto; sono definiti segnatamente gli elementi seguenti:19 |
a | i presupposti del verificarsi di un sinistro; |
b | la procedura di indennizzo; |
c | gli obblighi di prova; |
d | i principi applicabili alla partecipazione ai costi prima e dopo l'indennizzo; |
e | le competenze e gli obblighi relativi all'esercizio dei diritti; |
f | i diritti dell'ASRE relativi all'incasso di crediti assicurati in caso di conversione del debito e di ristrutturazione. |
SR 946.101 Ordinanza del 25 ottobre 2006 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE) OARE Art. 17 - 1 Lo stipulante deve annunciare all'ASRE il verificarsi di eventi assicurati senza indugio, ma al più tardi entro due anni dal momento in cui si sono verificati. Trattandosi di crediti, il termine inizia a decorrere con l'ultima scadenza annunciata e documentata. |
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1 | Lo stipulante deve annunciare all'ASRE il verificarsi di eventi assicurati senza indugio, ma al più tardi entro due anni dal momento in cui si sono verificati. Trattandosi di crediti, il termine inizia a decorrere con l'ultima scadenza annunciata e documentata. |
2 | Scaduto il termine previsto al capoverso 1, le pretese nei confronti dell'ASRE sono perente. |
3 | Se è possibile realizzare ristrutturazioni atte a scongiurare il verificarsi di un danno o a ridurne le proporzioni, l'ASRE può assicurare retroattivamente ulteriori rischi, in particolare interessi supplementari. |
4 | Per il resto, i diritti e gli obblighi dell'ASRE e dello stipulante sono definiti nei limiti del possibile nelle condizioni generali di contratto e, a titolo complementare, nelle condizioni particolari di contratto; sono definiti segnatamente gli elementi seguenti:19 |
a | i presupposti del verificarsi di un sinistro; |
b | la procedura di indennizzo; |
c | gli obblighi di prova; |
d | i principi applicabili alla partecipazione ai costi prima e dopo l'indennizzo; |
e | le competenze e gli obblighi relativi all'esercizio dei diritti; |
f | i diritti dell'ASRE relativi all'incasso di crediti assicurati in caso di conversione del debito e di ristrutturazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 15 Stipulazione dell'assicurazione - 1 Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
|
1 | Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
2 | Non vi è diritto soggettivo alla stipulazione di un'assicurazione. |
3 | Se rifiuta la stipulazione di un'assicurazione, l'ASRE pronuncia una decisione impugnabile. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 13 Condizioni di stipulazione di un'assicurazione - 1 L'assicurazione può essere stipulata se: |
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1 | L'assicurazione può essere stipulata se: |
a | l'esportatore ha stabile organizzazione in Svizzera ed è iscritto nel registro di commercio; |
b | l'esportazione concerne la fornitura di merci e di servizi di origine svizzera o incorpora una quota adeguata di valore aggiunto svizzero; |
c | il committente ha la propria sede o il proprio domicilio all'estero; e |
d | l'esportazione da assicurare è compatibile con i principi alla base della politica dell'istituto secondo l'articolo 6. |
2 | L'assicurazione è esclusa se: |
a | la situazione di rischio non la consente; |
b | l'esportazione da assicurare viola le prescrizioni legali svizzere o estere; oppure |
c | l'esportazione da assicurare viola gli obblighi di diritto internazionale pubblico della Svizzera. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 13 Condizioni di stipulazione di un'assicurazione - 1 L'assicurazione può essere stipulata se: |
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1 | L'assicurazione può essere stipulata se: |
a | l'esportatore ha stabile organizzazione in Svizzera ed è iscritto nel registro di commercio; |
b | l'esportazione concerne la fornitura di merci e di servizi di origine svizzera o incorpora una quota adeguata di valore aggiunto svizzero; |
c | il committente ha la propria sede o il proprio domicilio all'estero; e |
d | l'esportazione da assicurare è compatibile con i principi alla base della politica dell'istituto secondo l'articolo 6. |
2 | L'assicurazione è esclusa se: |
a | la situazione di rischio non la consente; |
b | l'esportazione da assicurare viola le prescrizioni legali svizzere o estere; oppure |
c | l'esportazione da assicurare viola gli obblighi di diritto internazionale pubblico della Svizzera. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 15 Stipulazione dell'assicurazione - 1 Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
|
1 | Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
2 | Non vi è diritto soggettivo alla stipulazione di un'assicurazione. |
3 | Se rifiuta la stipulazione di un'assicurazione, l'ASRE pronuncia una decisione impugnabile. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 13 Condizioni di stipulazione di un'assicurazione - 1 L'assicurazione può essere stipulata se: |
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1 | L'assicurazione può essere stipulata se: |
a | l'esportatore ha stabile organizzazione in Svizzera ed è iscritto nel registro di commercio; |
b | l'esportazione concerne la fornitura di merci e di servizi di origine svizzera o incorpora una quota adeguata di valore aggiunto svizzero; |
c | il committente ha la propria sede o il proprio domicilio all'estero; e |
d | l'esportazione da assicurare è compatibile con i principi alla base della politica dell'istituto secondo l'articolo 6. |
2 | L'assicurazione è esclusa se: |
a | la situazione di rischio non la consente; |
b | l'esportazione da assicurare viola le prescrizioni legali svizzere o estere; oppure |
c | l'esportazione da assicurare viola gli obblighi di diritto internazionale pubblico della Svizzera. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 104 - 1 Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. |
|
1 | Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. |
2 | Qualora nel contratto fossero stipulati, sia direttamente, sia mediante periodica provvisione bancaria, degli interessi superiori al cinque per cento, questi si potranno richiedere anche durante la mora. |
3 | Fra commercianti, finché nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario superi il cinque per cento, potranno richiedersi gli interessi moratori in questa più elevata misura. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 19 Evento assicurato - 1 Al verificarsi dell'evento assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all'ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato. |
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1 | Al verificarsi dell'evento assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all'ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato. |
2 | Verificatosi l'evento assicurato, lo stipulante è tenuto a coadiuvare l'ASRE a riscuotere il credito e a valorizzare al meglio i beni non ancora forniti. Egli è tenuto a cedere all'ASRE, spontaneamente e in misura proporzionale, i pagamenti ricevuti o i ricavi. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 104 - 1 Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. |
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1 | Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. |
2 | Qualora nel contratto fossero stipulati, sia direttamente, sia mediante periodica provvisione bancaria, degli interessi superiori al cinque per cento, questi si potranno richiedere anche durante la mora. |
3 | Fra commercianti, finché nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario superi il cinque per cento, potranno richiedersi gli interessi moratori in questa più elevata misura. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 102 - 1 Se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore. |
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1 | Se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore. |
2 | Quando il giorno dell'adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta, il debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto giorno. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 68 - 1 Le spese d'esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore. |
|
1 | Le spese d'esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore. |
2 | Il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d'esecuzione. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 79 - Se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o amministrativa. Può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l'opposizione. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 80 - 1 Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.165 |
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1 | Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.165 |
2 | Sono parificati alle decisioni giudiziarie:166 |
1 | le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali; |
1bis | i documenti pubblici esecutivi secondo gli articoli 347-352 CPC168; |
2 | le decisioni di autorità amministrative svizzere; |
3 | ... |
4 | le decisioni definitive relative alle spese di controllo pronunciate dagli organi di controllo in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2005172 contro il lavoro nero; |
5 | nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, rendiconti fiscali e avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il subentrare della prescrizione del diritto di tassazione, nonché avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il riconoscimento scritto da parte del contribuente. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 23 - I Cantoni designano le autorità giudiziarie competenti per le decisioni deferite al giudice dalla presente legge. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 84 - 1 Il giudice del luogo d'esecuzione pronuncia sulla domanda di rigetto dell'opposizione. |
|
1 | Il giudice del luogo d'esecuzione pronuncia sulla domanda di rigetto dell'opposizione. |
2 | Non appena ricevuta la domanda, dà all'escusso la possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto, poi comunica la decisione entro cinque giorni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 79 - Se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o amministrativa. Può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l'opposizione. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 79 - Se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o amministrativa. Può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l'opposizione. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 68 - 1 Le spese d'esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore. |
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1 | Le spese d'esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore. |
2 | Il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d'esecuzione. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 68 - 1 Le spese d'esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore. |
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1 | Le spese d'esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore. |
2 | Il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d'esecuzione. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 67 - 1 La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare: |
|
1 | La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare: |
1 | il nome ed il domicilio del creditore e dell'eventuale suo rappresentante e, ove dimori all'estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera; in mancanza d'indicazione speciale, questo domicilio si reputa eletto presso l'ufficio d'esecuzione; |
2 | il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un'eredità dev'essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione; |
3 | l'ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati; |
4 | il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito. |
2 | Pei crediti garantiti da pegno la domanda deve contenere inoltre le indicazioni prescritte dall'articolo 151.138 |
3 | Della domanda d'esecuzione si deve dar atto gratuitamente al creditore che lo richieda. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 44 - 1 Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3-73 e 79-85 della legge del 4 dicembre 194760 di procedura civile federale. |
|
1 | Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3-73 e 79-85 della legge del 4 dicembre 194760 di procedura civile federale. |
2 | Il Tribunale amministrativo federale accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Le tasse di giustizia e le spese ripetibili sono rette dagli articoli 63-65 PA61.62 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
|
1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111 |
3 | L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4. |
4 | La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115 |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 44 - 1 Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3-73 e 79-85 della legge del 4 dicembre 194760 di procedura civile federale. |
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1 | Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3-73 e 79-85 della legge del 4 dicembre 194760 di procedura civile federale. |
2 | Il Tribunale amministrativo federale accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Le tasse di giustizia e le spese ripetibili sono rette dagli articoli 63-65 PA61.62 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 16 Corte plenaria - 1 Alla Corte plenaria competono: |
|
1 | Alla Corte plenaria competono: |
a | l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l'informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni; |
b | le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale; |
c | le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo amministrativo; |
d | l'adozione del rapporto di gestione; |
e | la designazione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della Commissione amministrativa; |
f | la proposta all'Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente; |
g | l'assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa; |
h | le decisioni concernenti l'adesione ad associazioni internazionali; |
i | altri compiti attribuitile per legge. |
2 | La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici. |
3 | Hanno diritto di voto anche i giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
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1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.20 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |