SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
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a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
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a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati - 1 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
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1 | Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
a | sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr10:11 |
a1 | pasta extradura, |
a2 | pasta dura, |
a3 | pasta semidura, |
a4 | pasta molle, se il formaggio è registrato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l'elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e |
b | il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.12 |
2 | Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell'allegato. |
3 | Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l'effetto equivalente. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
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a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 113 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72-89. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
|
1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...94 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati - 1 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
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1 | Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
a | sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr10:11 |
a1 | pasta extradura, |
a2 | pasta dura, |
a3 | pasta semidura, |
a4 | pasta molle, se il formaggio è registrato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l'elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e |
b | il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.12 |
2 | Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell'allegato. |
3 | Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l'effetto equivalente. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 43 Obbligo di notifica - 1 Il valorizzatore del latte notifica al servizio designato dal Consiglio federale: |
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1 | Il valorizzatore del latte notifica al servizio designato dal Consiglio federale: |
a | il quantitativo di latte commerciale fornito dai produttori; e |
b | il modo in cui ha valorizzato il latte fornitogli. |
2 | I produttori che commercializzano latte e latticini in vendita diretta notificano i quantitativi prodotti e smerciati in questo modo. |
3 | ...77 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati - 1 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
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1 | Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
a | sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr10:11 |
a1 | pasta extradura, |
a2 | pasta dura, |
a3 | pasta semidura, |
a4 | pasta molle, se il formaggio è registrato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l'elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e |
b | il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.12 |
2 | Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell'allegato. |
3 | Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l'effetto equivalente. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 12 - 1 L'UFAG designa un servizio esterno (servizio d'amministrazione) incaricato della gestione dei supplementi e della notifica dei dati concernenti il latte. Il servizio d'amministrazione è indipendente dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario nei confronti delle singole organizzazioni e imprese dell'industria lattiera. |
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1 | L'UFAG designa un servizio esterno (servizio d'amministrazione) incaricato della gestione dei supplementi e della notifica dei dati concernenti il latte. Il servizio d'amministrazione è indipendente dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario nei confronti delle singole organizzazioni e imprese dell'industria lattiera. |
2 | Il servizio d'amministrazione ha, in particolare, i compiti seguenti: |
a | trattamento delle domande di supplementi; |
b | comunicazione all'UFAG dei dati di cui lo stesso necessita per la decisione sulle domande e il pagamento; |
c | allestimento, per ogni periodo di domanda e all'attenzione di ciascun richiedente, di un conteggio dettagliato concernente i supplementi da versare; |
d | gestione di una banca dati concernente i supplementi; |
e | rilevazione di ulteriori dati concernenti la produzione e la valorizzazione; |
f | messa a disposizione dell'UFAG dei dati concernenti la produzione e la valorizzazione; |
g | adozione delle misure amministrative di cui all'articolo 169 capoverso 1 lettera a oppure h LAgr nei casi in cui le persone sottoposte all'obbligo di notifica secondo gli articoli 8-10 non notificano i dati nonostante diffida. |
3 | Il servizio d'amministrazione sottostà alla sorveglianza dell'UFAG. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 12 - 1 L'UFAG designa un servizio esterno (servizio d'amministrazione) incaricato della gestione dei supplementi e della notifica dei dati concernenti il latte. Il servizio d'amministrazione è indipendente dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario nei confronti delle singole organizzazioni e imprese dell'industria lattiera. |
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1 | L'UFAG designa un servizio esterno (servizio d'amministrazione) incaricato della gestione dei supplementi e della notifica dei dati concernenti il latte. Il servizio d'amministrazione è indipendente dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario nei confronti delle singole organizzazioni e imprese dell'industria lattiera. |
2 | Il servizio d'amministrazione ha, in particolare, i compiti seguenti: |
a | trattamento delle domande di supplementi; |
b | comunicazione all'UFAG dei dati di cui lo stesso necessita per la decisione sulle domande e il pagamento; |
c | allestimento, per ogni periodo di domanda e all'attenzione di ciascun richiedente, di un conteggio dettagliato concernente i supplementi da versare; |
d | gestione di una banca dati concernente i supplementi; |
e | rilevazione di ulteriori dati concernenti la produzione e la valorizzazione; |
f | messa a disposizione dell'UFAG dei dati concernenti la produzione e la valorizzazione; |
g | adozione delle misure amministrative di cui all'articolo 169 capoverso 1 lettera a oppure h LAgr nei casi in cui le persone sottoposte all'obbligo di notifica secondo gli articoli 8-10 non notificano i dati nonostante diffida. |
3 | Il servizio d'amministrazione sottostà alla sorveglianza dell'UFAG. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 12 - 1 L'UFAG designa un servizio esterno (servizio d'amministrazione) incaricato della gestione dei supplementi e della notifica dei dati concernenti il latte. Il servizio d'amministrazione è indipendente dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario nei confronti delle singole organizzazioni e imprese dell'industria lattiera. |
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1 | L'UFAG designa un servizio esterno (servizio d'amministrazione) incaricato della gestione dei supplementi e della notifica dei dati concernenti il latte. Il servizio d'amministrazione è indipendente dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario nei confronti delle singole organizzazioni e imprese dell'industria lattiera. |
2 | Il servizio d'amministrazione ha, in particolare, i compiti seguenti: |
a | trattamento delle domande di supplementi; |
b | comunicazione all'UFAG dei dati di cui lo stesso necessita per la decisione sulle domande e il pagamento; |
c | allestimento, per ogni periodo di domanda e all'attenzione di ciascun richiedente, di un conteggio dettagliato concernente i supplementi da versare; |
d | gestione di una banca dati concernente i supplementi; |
e | rilevazione di ulteriori dati concernenti la produzione e la valorizzazione; |
f | messa a disposizione dell'UFAG dei dati concernenti la produzione e la valorizzazione; |
g | adozione delle misure amministrative di cui all'articolo 169 capoverso 1 lettera a oppure h LAgr nei casi in cui le persone sottoposte all'obbligo di notifica secondo gli articoli 8-10 non notificano i dati nonostante diffida. |
3 | Il servizio d'amministrazione sottostà alla sorveglianza dell'UFAG. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 5 Versamento dei supplementi - 1 L'UFAG decide sulle domande. |
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1 | L'UFAG decide sulle domande. |
2 | L'UFAG versa i supplementi. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati - 1 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
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1 | Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
a | sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr10:11 |
a1 | pasta extradura, |
a2 | pasta dura, |
a3 | pasta semidura, |
a4 | pasta molle, se il formaggio è registrato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l'elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e |
b | il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.12 |
2 | Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell'allegato. |
3 | Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l'effetto equivalente. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 6 Obbligo di pagamento e di tenere la contabilità - Il valorizzatore è tenuto in virtù degli articoli 1c e 2: |
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a | a trasmettere i supplementi entro il termine di un mese ai produttori dai quali ha acquistato il latte trasformato in formaggio; |
b | a registrare separatamente i supplementi nel conteggio concernente l'acquisto di latte e a tenere la contabilità in modo che risulti visibile quali contributi per i supplementi egli ha ricevuto e pagato. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 9 Registrazione e notifica dei dati relativi alla valorizzazione - 1 Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentarlo, su richiesta, agli organi di ispezione dell'UFAG. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime del latte vaccino, di pecora e di capra:30 |
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1 | Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentarlo, su richiesta, agli organi di ispezione dell'UFAG. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime del latte vaccino, di pecora e di capra:30 |
a | acquistate; |
b | vendute senza essere state trasformate; |
c | trasformate nell'azienda. |
2 | Per la quantità di materie prime trasformate nell'azienda occorre indicare: |
a | la quantità di materie prime trasformate; |
b | il genere di prodotti fabbricati; |
c | la quantità di prodotti fabbricati. |
3 | Il valorizzatore deve notificare al servizio d'amministrazione: |
a | mensilmente entro il 10° giorno del mese successivo: in quale modo ha valorizzato le materie prime, separatamente per ogni azienda e azienda d'estivazione; |
b | ... .31 |
3bis | Le notifiche di cui al capoverso 3 devono essere conformi alle prescrizioni del servizio d'amministrazione.32 |
4 | I dati relativi alla valorizzazione forniti dalle aziende d'estivazione devono essere notificati al servizio d'amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 9 Registrazione e notifica dei dati relativi alla valorizzazione - 1 Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentarlo, su richiesta, agli organi di ispezione dell'UFAG. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime del latte vaccino, di pecora e di capra:30 |
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1 | Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentarlo, su richiesta, agli organi di ispezione dell'UFAG. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime del latte vaccino, di pecora e di capra:30 |
a | acquistate; |
b | vendute senza essere state trasformate; |
c | trasformate nell'azienda. |
2 | Per la quantità di materie prime trasformate nell'azienda occorre indicare: |
a | la quantità di materie prime trasformate; |
b | il genere di prodotti fabbricati; |
c | la quantità di prodotti fabbricati. |
3 | Il valorizzatore deve notificare al servizio d'amministrazione: |
a | mensilmente entro il 10° giorno del mese successivo: in quale modo ha valorizzato le materie prime, separatamente per ogni azienda e azienda d'estivazione; |
b | ... .31 |
3bis | Le notifiche di cui al capoverso 3 devono essere conformi alle prescrizioni del servizio d'amministrazione.32 |
4 | I dati relativi alla valorizzazione forniti dalle aziende d'estivazione devono essere notificati al servizio d'amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 9 Registrazione e notifica dei dati relativi alla valorizzazione - 1 Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentarlo, su richiesta, agli organi di ispezione dell'UFAG. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime del latte vaccino, di pecora e di capra:30 |
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1 | Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentarlo, su richiesta, agli organi di ispezione dell'UFAG. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime del latte vaccino, di pecora e di capra:30 |
a | acquistate; |
b | vendute senza essere state trasformate; |
c | trasformate nell'azienda. |
2 | Per la quantità di materie prime trasformate nell'azienda occorre indicare: |
a | la quantità di materie prime trasformate; |
b | il genere di prodotti fabbricati; |
c | la quantità di prodotti fabbricati. |
3 | Il valorizzatore deve notificare al servizio d'amministrazione: |
a | mensilmente entro il 10° giorno del mese successivo: in quale modo ha valorizzato le materie prime, separatamente per ogni azienda e azienda d'estivazione; |
b | ... .31 |
3bis | Le notifiche di cui al capoverso 3 devono essere conformi alle prescrizioni del servizio d'amministrazione.32 |
4 | I dati relativi alla valorizzazione forniti dalle aziende d'estivazione devono essere notificati al servizio d'amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 7 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 8 Registrazione e notifica dei dati relativi alla produzione - 1 Il valorizzatore deve registrare giornalmente le quantità di latte vaccino, di pecora e di capra fornitegli dai produttori, facendo la distinzione tra quanto è fornito dall'azienda e quanto è fornito dall'azienda d'estivazione.28 |
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1 | Il valorizzatore deve registrare giornalmente le quantità di latte vaccino, di pecora e di capra fornitegli dai produttori, facendo la distinzione tra quanto è fornito dall'azienda e quanto è fornito dall'azienda d'estivazione.28 |
2 | Deve notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile fornita da ogni produttore, separatamente per ogni azienda e azienda d'estivazione. La notifica deve essere conforme alle prescrizioni del servizio d'amministrazione.29 |
3 | I dati relativi alla produzione forniti dalle aziende d'estivazione devono essere notificati al servizio d'amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta - 1 Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.33 |
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1 | Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.33 |
2 | Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione semestralmente, entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 600 kg di latte al mese.34 |
3 | Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all'articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero.35 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 16 Entrata in vigore - 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009. |
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1 | Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009. |
2 | Gli articoli 7, 8 e 10 entrano in vigore il 1° maggio 2009. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 15 Diritto previgente: abrogazione - Le seguenti ordinanze sono abrogate: |
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1 | ordinanza del 7 dicembre 199843 concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero; |
2 | ordinanza del DFE del 7 dicembre 199844 concernente l'importo degli aiuti per i latticini e le prescrizioni relative all'importazione di latte intero in polvere. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 3 Domande - 1 Le domande di versamento dei supplementi di cui agli articoli 1c e 2 devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.18 |
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1 | Le domande di versamento dei supplementi di cui agli articoli 1c e 2 devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.18 |
2 | Le domande delle aziende d'estivazione devono essere presentate al servizio d'amministrazione almeno una volta all'anno. |
3 | Le domande di versamento del supplemento di cui all'articolo 2a devono essere inoltrate dal produttore. Esse devono essere presentate al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.19 |
4 | I produttori possono autorizzare i valorizzatori a inoltrare la domanda di cui all'articolo 3 capoverso 3.20 |
5 | Devono comunicare al servizio d'amministrazione: |
a | il rilascio di un'autorizzazione; |
b | il numero d'identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte; |
c | la revoca di un'autorizzazione.21 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati - 1 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
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1 | Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
a | sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr10:11 |
a1 | pasta extradura, |
a2 | pasta dura, |
a3 | pasta semidura, |
a4 | pasta molle, se il formaggio è registrato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l'elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e |
b | il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.12 |
2 | Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell'allegato. |
3 | Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l'effetto equivalente. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
|
1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati - 1 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
|
1 | Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
a | sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr10:11 |
a1 | pasta extradura, |
a2 | pasta dura, |
a3 | pasta semidura, |
a4 | pasta molle, se il formaggio è registrato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l'elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e |
b | il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.12 |
2 | Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell'allegato. |
3 | Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l'effetto equivalente. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati - 1 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
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1 | Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
a | sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr10:11 |
a1 | pasta extradura, |
a2 | pasta dura, |
a3 | pasta semidura, |
a4 | pasta molle, se il formaggio è registrato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l'elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e |
b | il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.12 |
2 | Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell'allegato. |
3 | Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l'effetto equivalente. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
|
1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati - 1 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
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1 | Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
a | sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr10:11 |
a1 | pasta extradura, |
a2 | pasta dura, |
a3 | pasta semidura, |
a4 | pasta molle, se il formaggio è registrato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l'elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e |
b | il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.12 |
2 | Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell'allegato. |
3 | Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l'effetto equivalente. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati - 1 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
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1 | Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
a | sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr10:11 |
a1 | pasta extradura, |
a2 | pasta dura, |
a3 | pasta semidura, |
a4 | pasta molle, se il formaggio è registrato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l'elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e |
b | il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.12 |
2 | Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell'allegato. |
3 | Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l'effetto equivalente. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati - 1 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
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1 | Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
a | sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr10:11 |
a1 | pasta extradura, |
a2 | pasta dura, |
a3 | pasta semidura, |
a4 | pasta molle, se il formaggio è registrato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l'elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e |
b | il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.12 |
2 | Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell'allegato. |
3 | Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l'effetto equivalente. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
|
1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 171 Rimborso di contributi - 1 Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
|
1 | Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
2 | I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
|
1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
1 | In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
a | ammonizione; |
b | revoca di riconoscimenti, autorizzazioni, contingenti e simili; |
c | diniego di permessi; |
d | esclusione dalla vendita diretta; |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
2 | Qualora vengano illegalmente immessi in commercio prodotti o vengano indebitamente richiesti o incassati contributi, può essere riscosso un importo equivalente al massimo al ricavo lordo dei prodotti illegalmente immessi in commercio o all'ammontare dei contributi indebitamente richiesti o incassati.226 |
3 | Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti: |
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.227 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
1 | In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
a | ammonizione; |
b | revoca di riconoscimenti, autorizzazioni, contingenti e simili; |
c | diniego di permessi; |
d | esclusione dalla vendita diretta; |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
2 | Qualora vengano illegalmente immessi in commercio prodotti o vengano indebitamente richiesti o incassati contributi, può essere riscosso un importo equivalente al massimo al ricavo lordo dei prodotti illegalmente immessi in commercio o all'ammontare dei contributi indebitamente richiesti o incassati.226 |
3 | Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti: |
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.227 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
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1 | In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
a | ammonizione; |
b | revoca di riconoscimenti, autorizzazioni, contingenti e simili; |
c | diniego di permessi; |
d | esclusione dalla vendita diretta; |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
2 | Qualora vengano illegalmente immessi in commercio prodotti o vengano indebitamente richiesti o incassati contributi, può essere riscosso un importo equivalente al massimo al ricavo lordo dei prodotti illegalmente immessi in commercio o all'ammontare dei contributi indebitamente richiesti o incassati.226 |
3 | Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti: |
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.227 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 171 Rimborso di contributi - 1 Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
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1 | Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
2 | I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 38 Supplemento per il latte trasformato in formaggio - 1 La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio. |
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1 | La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio. |
2 | Il supplemento è di 15 centesimi, meno l'importo del supplemento per il latte commerciale secondo l'articolo 40. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali il supplemento è accordato. Può rifiutare di accordare il supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.71 |
3 | Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.72 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 38 Supplemento per il latte trasformato in formaggio - 1 La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio. |
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1 | La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio. |
2 | Il supplemento è di 15 centesimi, meno l'importo del supplemento per il latte commerciale secondo l'articolo 40. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali il supplemento è accordato. Può rifiutare di accordare il supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.71 |
3 | Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.72 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati - 1 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
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1 | Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
a | sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr10:11 |
a1 | pasta extradura, |
a2 | pasta dura, |
a3 | pasta semidura, |
a4 | pasta molle, se il formaggio è registrato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l'elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e |
b | il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.12 |
2 | Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell'allegato. |
3 | Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l'effetto equivalente. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati - 1 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
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1 | Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
a | sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr10:11 |
a1 | pasta extradura, |
a2 | pasta dura, |
a3 | pasta semidura, |
a4 | pasta molle, se il formaggio è registrato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l'elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e |
b | il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.12 |
2 | Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell'allegato. |
3 | Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l'effetto equivalente. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati - 1 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
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1 | Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
a | sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr10:11 |
a1 | pasta extradura, |
a2 | pasta dura, |
a3 | pasta semidura, |
a4 | pasta molle, se il formaggio è registrato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l'elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e |
b | il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.12 |
2 | Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell'allegato. |
3 | Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l'effetto equivalente. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 28 - 1 Il presente capitolo si applica al latte di mucca. |
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1 | Il presente capitolo si applica al latte di mucca. |
2 | Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare gli articoli 38 e 39, anche al latte di capra e di pecora.66 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati - 1 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
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1 | Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
a | sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr10:11 |
a1 | pasta extradura, |
a2 | pasta dura, |
a3 | pasta semidura, |
a4 | pasta molle, se il formaggio è registrato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l'elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e |
b | il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.12 |
2 | Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell'allegato. |
3 | Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l'effetto equivalente. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati - 1 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
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1 | Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
a | sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr10:11 |
a1 | pasta extradura, |
a2 | pasta dura, |
a3 | pasta semidura, |
a4 | pasta molle, se il formaggio è registrato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l'elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e |
b | il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.12 |
2 | Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell'allegato. |
3 | Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l'effetto equivalente. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 3 Domande - 1 Le domande di versamento dei supplementi di cui agli articoli 1c e 2 devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.18 |
|
1 | Le domande di versamento dei supplementi di cui agli articoli 1c e 2 devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.18 |
2 | Le domande delle aziende d'estivazione devono essere presentate al servizio d'amministrazione almeno una volta all'anno. |
3 | Le domande di versamento del supplemento di cui all'articolo 2a devono essere inoltrate dal produttore. Esse devono essere presentate al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.19 |
4 | I produttori possono autorizzare i valorizzatori a inoltrare la domanda di cui all'articolo 3 capoverso 3.20 |
5 | Devono comunicare al servizio d'amministrazione: |
a | il rilascio di un'autorizzazione; |
b | il numero d'identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte; |
c | la revoca di un'autorizzazione.21 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
|
1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
|
1 | La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
2 | Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale. |
3 | Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili. |
4 | Il capitolo 3 non si applica tuttavia: |
a | alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all'articolo 19 della legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative; |
b | alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all'estero. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
|
1 | La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
2 | Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale. |
3 | Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili. |
4 | Il capitolo 3 non si applica tuttavia: |
a | alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all'articolo 19 della legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative; |
b | alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all'estero. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 11 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 171 Rimborso di contributi - 1 Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
|
1 | Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
2 | I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 29 Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari - 1 Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto. |
|
1 | Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto. |
2 | Nel caso di alienazione, l'autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l'acquirente soddisfa i presupposti per l'aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario. |
3 | Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all'autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
|
1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 171 Rimborso di contributi - 1 Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
|
1 | Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
2 | I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
|
1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
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1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 171 Rimborso di contributi - 1 Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
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1 | Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
2 | I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
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1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 171 Rimborso di contributi - 1 Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
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1 | Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
2 | I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 32 Termini di prescrizione - 1 I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
|
1 | I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
2 | Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.33 |
3 | Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione, ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto. |
4 | Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.34 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 33 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 32 Termini di prescrizione - 1 I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
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1 | I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
2 | Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.33 |
3 | Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione, ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto. |
4 | Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.34 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 32 Termini di prescrizione - 1 I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
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1 | I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
2 | Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.33 |
3 | Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione, ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto. |
4 | Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.34 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 33 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 6 Obbligo di pagamento e di tenere la contabilità - Il valorizzatore è tenuto in virtù degli articoli 1c e 2: |
|
a | a trasmettere i supplementi entro il termine di un mese ai produttori dai quali ha acquistato il latte trasformato in formaggio; |
b | a registrare separatamente i supplementi nel conteggio concernente l'acquisto di latte e a tenere la contabilità in modo che risulti visibile quali contributi per i supplementi egli ha ricevuto e pagato. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 38 Supplemento per il latte trasformato in formaggio - 1 La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio. |
|
1 | La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio. |
2 | Il supplemento è di 15 centesimi, meno l'importo del supplemento per il latte commerciale secondo l'articolo 40. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali il supplemento è accordato. Può rifiutare di accordare il supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.71 |
3 | Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.72 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 6 Obbligo di pagamento e di tenere la contabilità - Il valorizzatore è tenuto in virtù degli articoli 1c e 2: |
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a | a trasmettere i supplementi entro il termine di un mese ai produttori dai quali ha acquistato il latte trasformato in formaggio; |
b | a registrare separatamente i supplementi nel conteggio concernente l'acquisto di latte e a tenere la contabilità in modo che risulti visibile quali contributi per i supplementi egli ha ricevuto e pagato. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 171 Rimborso di contributi - 1 Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
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1 | Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
2 | I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 43 Obbligo di notifica - 1 Il valorizzatore del latte notifica al servizio designato dal Consiglio federale: |
|
1 | Il valorizzatore del latte notifica al servizio designato dal Consiglio federale: |
a | il quantitativo di latte commerciale fornito dai produttori; e |
b | il modo in cui ha valorizzato il latte fornitogli. |
2 | I produttori che commercializzano latte e latticini in vendita diretta notificano i quantitativi prodotti e smerciati in questo modo. |
3 | ...77 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 3 Domande - 1 Le domande di versamento dei supplementi di cui agli articoli 1c e 2 devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.18 |
|
1 | Le domande di versamento dei supplementi di cui agli articoli 1c e 2 devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.18 |
2 | Le domande delle aziende d'estivazione devono essere presentate al servizio d'amministrazione almeno una volta all'anno. |
3 | Le domande di versamento del supplemento di cui all'articolo 2a devono essere inoltrate dal produttore. Esse devono essere presentate al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.19 |
4 | I produttori possono autorizzare i valorizzatori a inoltrare la domanda di cui all'articolo 3 capoverso 3.20 |
5 | Devono comunicare al servizio d'amministrazione: |
a | il rilascio di un'autorizzazione; |
b | il numero d'identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte; |
c | la revoca di un'autorizzazione.21 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati - 1 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
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1 | Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
a | sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr10:11 |
a1 | pasta extradura, |
a2 | pasta dura, |
a3 | pasta semidura, |
a4 | pasta molle, se il formaggio è registrato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l'elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e |
b | il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.12 |
2 | Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell'allegato. |
3 | Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l'effetto equivalente. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati - 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
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1 | Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.73 |
3 | Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.74 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati - 1 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
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1 | Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:9 |
a | sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr10:11 |
a1 | pasta extradura, |
a2 | pasta dura, |
a3 | pasta semidura, |
a4 | pasta molle, se il formaggio è registrato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l'elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e |
b | il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.12 |
2 | Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell'allegato. |
3 | Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l'effetto equivalente. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 171 Rimborso di contributi - 1 Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
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1 | Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
2 | I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 43 Obbligo di notifica - 1 Il valorizzatore del latte notifica al servizio designato dal Consiglio federale: |
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1 | Il valorizzatore del latte notifica al servizio designato dal Consiglio federale: |
a | il quantitativo di latte commerciale fornito dai produttori; e |
b | il modo in cui ha valorizzato il latte fornitogli. |
2 | I produttori che commercializzano latte e latticini in vendita diretta notificano i quantitativi prodotti e smerciati in questo modo. |
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SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
1 | In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
a | ammonizione; |
b | revoca di riconoscimenti, autorizzazioni, contingenti e simili; |
c | diniego di permessi; |
d | esclusione dalla vendita diretta; |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
2 | Qualora vengano illegalmente immessi in commercio prodotti o vengano indebitamente richiesti o incassati contributi, può essere riscosso un importo equivalente al massimo al ricavo lordo dei prodotti illegalmente immessi in commercio o all'ammontare dei contributi indebitamente richiesti o incassati.226 |
3 | Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti: |
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.227 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |