SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 25 - 1 Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
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1 | Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
1bis | I contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all'anno, tuttavia al massimo all'80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG.89 |
2 | L'UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione o a ciascun istituto nonché per ciascuna misura. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 141 Promozione dell'allevamento - 1 La Confederazione può promuovere l'allevamento di animali da reddito: |
|
a | adatti alle condizioni naturali del Paese; |
b | sani, redditizi e resistenti; e |
c | atti a garantire prodotti zootecnici di qualità a prezzi vantaggiosi e concorrenziali. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 141 Promozione dell'allevamento - 1 La Confederazione può promuovere l'allevamento di animali da reddito: |
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a | adatti alle condizioni naturali del Paese; |
b | sani, redditizi e resistenti; e |
c | atti a garantire prodotti zootecnici di qualità a prezzi vantaggiosi e concorrenziali. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 16 Contributi per l'allevamento di equini - 1 ...34 |
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1 | ...34 |
2 | I contributi sono i seguenti: |
a | tenuta del libro genealogico: per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico |
b | esami funzionali: |
b1 | per ogni esame dello stallone nella stazione |
b2 | per ogni esame dello stallone nell'azienda |
3 | Per puledri identificati e iscritti nel libro genealogico è assegnato un contributo, sempre che: |
a | non abbiano più di un anno e i genitori e i nonni siano iscritti o menzionati nel libro genealogico; |
b | siano discendenti di stalloni ammessi come stalloni da monta dalla Federazione; e |
c | siano registrati nella banca dati sul traffico di animali. |
4 | Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, è assegnata al massimo la metà del contributo per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico. |
5 | Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone è assegnato un'unica volta nella vita di uno stallone. |
6 | Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone nell'azienda è assegnato se: |
a | l'esame dura almeno un giorno; |
b | l'esame è svolto unicamente su stalloni; |
c | sono selezionati soltanto singoli stalloni da allevamento; e |
d | l'esame consiste in una selezione preliminare seguita senza interruzione da una prova di prestazione finale. |
7 | Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone nella stazione è assegnato se: |
a | l'esame nella stazione dura almeno 30 giorni; |
b | l'esame è svolto unicamente su stalloni; |
c | l'esame consiste in una selezione preliminare seguita senza interruzione da una prova di prestazione finale nella stazione; e |
d | gli stalloni non lasciano la stazione durante il periodo della prova. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 17 Contributi per l'allevamento di suini - 1 ...36 |
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1 | ...36 |
2 | Il contributo per l'allevamento di suini è il seguente: |
2 | per ogni esame nell'azienda con descrizione lineare e determinazione del peso |
3 | per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni, descrizione lineare e determinazione del peso |
4 | per ogni esame nella stazione |
5 | per ogni esame nell'azienda concernente l'odore del verro |
a | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico |
b | esami funzionali: |
b1 | per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni e determinazione del peso |
3 | L'importo annuo destinato all'infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici ammonta a 500 000 franchi. |
4 | Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, per ogni animale iscritto nel libro genealogico è assegnata al massimo la metà del contributo. |
5 | Il contributo per l'esame nella stazione è assegnato se questo comprende il rilevamento dell'aumento di peso, l'indice di consumo, la carnosità e almeno tre criteri di qualità della carne e del grasso durante un periodo d'ingrassamento conforme alla prassi. I seguenti esami danno diritto a un contributo: |
a | esame dei fratelli e delle sorelle; |
b | esame funzionale dei verri; |
c | esame dei prodotti terminali; |
d | gruppi d'esame liberi con programma di allevamento definito per animali non iscritti nel libro genealogico. |
6 | La metà del contributo è assegnata per ogni esame nella stazione per i gruppi d'esame liberi nel quadro di un programma di allevamento definito. |
7 | L'esame nell'azienda concernente l'odore del verro prevede almeno la determinazione dell'androsterone e dello scatolo. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 15 Contributi per l'allevamento di bovini - 1 ...28 |
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1 | ...28 |
2 | Il contributo per l'allevamento di bovini è il seguente: |
2 | campioni di latte: |
3 | per ogni esame della produzione di carne con il metodo ICAR |
4 | per ogni prima diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR |
a | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico |
b | esami funzionali: |
b1 | per ogni apprezzamento della conformazione con descrizione lineare e classificazione |
3 | I contributi per l'apprezzamento della conformazione sono assegnati per un metodo conforme alla norma internazionale della descrizione lineare e classificazione. |
4 | Nei seguenti casi è assegnata la metà del contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico: |
a | se gli animali non sono iscritti nel libro genealogico; o |
b | se l'esame dell'attitudine lattifera è svolto senza rilevazione della composizione. |
5 | Non è assegnato alcun contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico se entrambe le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b sono adempiute. |
6 | Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico. L'organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all'UFAG se il versamento debba avvenire a cadenza trimestrale o annuale.31 |
7 | ...32 |
8 | Per animale e periodo di riferimento sono assegnati contributi per un massimo di tre prime diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute.33 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 15 Contributi per l'allevamento di bovini - 1 ...28 |
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1 | ...28 |
2 | Il contributo per l'allevamento di bovini è il seguente: |
2 | campioni di latte: |
3 | per ogni esame della produzione di carne con il metodo ICAR |
4 | per ogni prima diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR |
a | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico |
b | esami funzionali: |
b1 | per ogni apprezzamento della conformazione con descrizione lineare e classificazione |
3 | I contributi per l'apprezzamento della conformazione sono assegnati per un metodo conforme alla norma internazionale della descrizione lineare e classificazione. |
4 | Nei seguenti casi è assegnata la metà del contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico: |
a | se gli animali non sono iscritti nel libro genealogico; o |
b | se l'esame dell'attitudine lattifera è svolto senza rilevazione della composizione. |
5 | Non è assegnato alcun contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico se entrambe le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b sono adempiute. |
6 | Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico. L'organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all'UFAG se il versamento debba avvenire a cadenza trimestrale o annuale.31 |
7 | ...32 |
8 | Per animale e periodo di riferimento sono assegnati contributi per un massimo di tre prime diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute.33 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 16 Contributi per l'allevamento di equini - 1 ...34 |
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2 | I contributi sono i seguenti: |
a | tenuta del libro genealogico: per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico |
b | esami funzionali: |
b1 | per ogni esame dello stallone nella stazione |
b2 | per ogni esame dello stallone nell'azienda |
3 | Per puledri identificati e iscritti nel libro genealogico è assegnato un contributo, sempre che: |
a | non abbiano più di un anno e i genitori e i nonni siano iscritti o menzionati nel libro genealogico; |
b | siano discendenti di stalloni ammessi come stalloni da monta dalla Federazione; e |
c | siano registrati nella banca dati sul traffico di animali. |
4 | Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, è assegnata al massimo la metà del contributo per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico. |
5 | Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone è assegnato un'unica volta nella vita di uno stallone. |
6 | Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone nell'azienda è assegnato se: |
a | l'esame dura almeno un giorno; |
b | l'esame è svolto unicamente su stalloni; |
c | sono selezionati soltanto singoli stalloni da allevamento; e |
d | l'esame consiste in una selezione preliminare seguita senza interruzione da una prova di prestazione finale. |
7 | Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone nella stazione è assegnato se: |
a | l'esame nella stazione dura almeno 30 giorni; |
b | l'esame è svolto unicamente su stalloni; |
c | l'esame consiste in una selezione preliminare seguita senza interruzione da una prova di prestazione finale nella stazione; e |
d | gli stalloni non lasciano la stazione durante il periodo della prova. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 17 Contributi per l'allevamento di suini - 1 ...36 |
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2 | Il contributo per l'allevamento di suini è il seguente: |
2 | per ogni esame nell'azienda con descrizione lineare e determinazione del peso |
3 | per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni, descrizione lineare e determinazione del peso |
4 | per ogni esame nella stazione |
5 | per ogni esame nell'azienda concernente l'odore del verro |
a | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico |
b | esami funzionali: |
b1 | per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni e determinazione del peso |
3 | L'importo annuo destinato all'infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici ammonta a 500 000 franchi. |
4 | Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, per ogni animale iscritto nel libro genealogico è assegnata al massimo la metà del contributo. |
5 | Il contributo per l'esame nella stazione è assegnato se questo comprende il rilevamento dell'aumento di peso, l'indice di consumo, la carnosità e almeno tre criteri di qualità della carne e del grasso durante un periodo d'ingrassamento conforme alla prassi. I seguenti esami danno diritto a un contributo: |
a | esame dei fratelli e delle sorelle; |
b | esame funzionale dei verri; |
c | esame dei prodotti terminali; |
d | gruppi d'esame liberi con programma di allevamento definito per animali non iscritti nel libro genealogico. |
6 | La metà del contributo è assegnata per ogni esame nella stazione per i gruppi d'esame liberi nel quadro di un programma di allevamento definito. |
7 | L'esame nell'azienda concernente l'odore del verro prevede almeno la determinazione dell'androsterone e dello scatolo. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 15 Contributi per l'allevamento di bovini - 1 ...28 |
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1 | ...28 |
2 | Il contributo per l'allevamento di bovini è il seguente: |
2 | campioni di latte: |
3 | per ogni esame della produzione di carne con il metodo ICAR |
4 | per ogni prima diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR |
a | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico |
b | esami funzionali: |
b1 | per ogni apprezzamento della conformazione con descrizione lineare e classificazione |
3 | I contributi per l'apprezzamento della conformazione sono assegnati per un metodo conforme alla norma internazionale della descrizione lineare e classificazione. |
4 | Nei seguenti casi è assegnata la metà del contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico: |
a | se gli animali non sono iscritti nel libro genealogico; o |
b | se l'esame dell'attitudine lattifera è svolto senza rilevazione della composizione. |
5 | Non è assegnato alcun contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico se entrambe le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b sono adempiute. |
6 | Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico. L'organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all'UFAG se il versamento debba avvenire a cadenza trimestrale o annuale.31 |
7 | ...32 |
8 | Per animale e periodo di riferimento sono assegnati contributi per un massimo di tre prime diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute.33 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 25 - 1 Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
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1 | Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
1bis | I contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all'anno, tuttavia al massimo all'80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG.89 |
2 | L'UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione o a ciascun istituto nonché per ciascuna misura. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 25 - 1 Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
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1 | Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
1bis | I contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all'anno, tuttavia al massimo all'80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG.89 |
2 | L'UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione o a ciascun istituto nonché per ciascuna misura. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 25 - 1 Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
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1 | Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
1bis | I contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all'anno, tuttavia al massimo all'80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG.89 |
2 | L'UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione o a ciascun istituto nonché per ciascuna misura. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 141 Promozione dell'allevamento - 1 La Confederazione può promuovere l'allevamento di animali da reddito: |
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a | adatti alle condizioni naturali del Paese; |
b | sani, redditizi e resistenti; e |
c | atti a garantire prodotti zootecnici di qualità a prezzi vantaggiosi e concorrenziali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 15 Contributi per l'allevamento di bovini - 1 ...28 |
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2 | Il contributo per l'allevamento di bovini è il seguente: |
2 | campioni di latte: |
3 | per ogni esame della produzione di carne con il metodo ICAR |
4 | per ogni prima diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR |
a | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico |
b | esami funzionali: |
b1 | per ogni apprezzamento della conformazione con descrizione lineare e classificazione |
3 | I contributi per l'apprezzamento della conformazione sono assegnati per un metodo conforme alla norma internazionale della descrizione lineare e classificazione. |
4 | Nei seguenti casi è assegnata la metà del contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico: |
a | se gli animali non sono iscritti nel libro genealogico; o |
b | se l'esame dell'attitudine lattifera è svolto senza rilevazione della composizione. |
5 | Non è assegnato alcun contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico se entrambe le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b sono adempiute. |
6 | Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico. L'organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all'UFAG se il versamento debba avvenire a cadenza trimestrale o annuale.31 |
7 | ...32 |
8 | Per animale e periodo di riferimento sono assegnati contributi per un massimo di tre prime diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute.33 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 25 - 1 Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
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1 | Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
1bis | I contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all'anno, tuttavia al massimo all'80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG.89 |
2 | L'UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione o a ciascun istituto nonché per ciascuna misura. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |