OG). Eine Ausnahme von dieser Regel lässt die Rechtsprechung dann zu, wenn auf die Berufung nicht einzutreten ist. Diesfalls kann über die Berufung vorweg entschieden werden (BGE 117 II 630 E. 1a S. 631). Regel und Ausnahme gelten auch im Verhältnis der staatsrechtlichen Beschwerde zur Nichtigkeitsbeschwerde (Art. 74
OG; BGE 118 II 521 E. 1 S. 523). Der Beschwerdeführer wirft in beiden Bundesrechtsmitteln die Frage auf, ob seine Nichtigkeitsbeschwerde zulässig ist. Er weist darauf hin, dass der Einzelrichter am 4. Februar 2002 eine Verfügung über seine Zuständigkeit zur Eröffnung des Erbganges gefällt habe. Es stelle sich deshalb die Frage, ob dieser Zwischenentscheid selbstständig hätte angefochten werden können. Der Beschwerdeführer verneint die selbstständige Anfechtbarkeit, hat aber zur Wahrung aller Rechte die mit der Nichtigkeitsbeschwerde erhobenen Einwände gegen die internationale Zuständigkeit (S. 6 ff.) vorsorglich in seiner staatsrechtlichen Beschwerde wiederholt (S. 4 ff.). Unter
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 86 |
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| Per il procedimento successorio e le controversie ereditarie sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri dell'ultimo domicilio dell'ereditando. | ||||||
| È riservata la competenza dello Stato che la rivendica a titolo esclusivo per i fondi situati sul suo territorio. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 86 |
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| Per il procedimento successorio e le controversie ereditarie sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri dell'ultimo domicilio dell'ereditando. | ||||||
| È riservata la competenza dello Stato che la rivendica a titolo esclusivo per i fondi situati sul suo territorio. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 551 |
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| L'autorità competente deve prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione dell'eredità. [1] | ||||||
| Queste misure sono particolarmente, nei casi previsti dalla legge, l'apposizione dei sigilli, l'inventario, la nomina di un amministratore e la pubblicazione dei testamenti. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). [2] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 551 |
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| L'autorità competente deve prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione dell'eredità. [1] | ||||||
| Queste misure sono particolarmente, nei casi previsti dalla legge, l'apposizione dei sigilli, l'inventario, la nomina di un amministratore e la pubblicazione dei testamenti. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). [2] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 559 |
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 559 |
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 559 |
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 551 |
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| L'autorità competente deve prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione dell'eredità. [1] | ||||||
| Queste misure sono particolarmente, nei casi previsti dalla legge, l'apposizione dei sigilli, l'inventario, la nomina di un amministratore e la pubblicazione dei testamenti. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). [2] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 559 |
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 559 |
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 559 |
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 559 |
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 559 |
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 86 |
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| È riservata la competenza dello Stato che la rivendica a titolo esclusivo per i fondi situati sul suo territorio. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 86 |
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| Per il procedimento successorio e le controversie ereditarie sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri dell'ultimo domicilio dell'ereditando. | ||||||
| È riservata la competenza dello Stato che la rivendica a titolo esclusivo per i fondi situati sul suo territorio. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 551 |
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| L'autorità competente deve prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione dell'eredità. [1] | ||||||
| Queste misure sono particolarmente, nei casi previsti dalla legge, l'apposizione dei sigilli, l'inventario, la nomina di un amministratore e la pubblicazione dei testamenti. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). [2] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 559 |
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 559 |
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 559 |
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 122 [1] Diritto civile |
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| La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione. | ||||||
| L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 559 |
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 559 |
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 559 |
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 559 |
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 559 |
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 122 [1] Diritto civile |
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| La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione. | ||||||
| L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764). | ||||||