SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
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1 | L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
|
1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. |
|
1 | L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. |
2 | La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo. |
3 | Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 40 - Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esempio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di rispondere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova richiesti. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 26 - 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
|
1 | Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
a | le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; |
b | tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; |
c | le copie delle decisioni notificate. |
1bis | Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64 |
2 | L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 28 - L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se: |
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1 | L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se: |
a | un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto; |
b | un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto; |
c | l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga. |
2 | Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto. |
3 | A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 2 - 1 Gioventù e Sport (G+S) persegue i seguenti obiettivi: |
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1 | Gioventù e Sport (G+S) persegue i seguenti obiettivi: |
a | organizzare e promuovere sport adatti ai bambini e ai giovani tenendo in considerazione i principi fondamentali della correttezza e della sicurezza; |
b | consentire ai bambini e ai giovani di vivere lo sport in tutte le sue dimensioni e di collaborare alla realizzazione delle attività e incoraggiare il loro inserimento in una comunità sportiva; |
c | sostenere lo sviluppo e la realizzazione dei giovani sotto gli aspetti pedagogico, sociale e della salute; |
d | ... |
e | preparare con una formazione specifica gli sportivi ai propri compiti di quadri G+S, provvedere alla loro formazione continua4 in funzione delle necessità e accompagnarli nell'esercizio della loro funzione di quadro G+S. |
2 | Per favorire l'integrazione sociale, la parità tra i sessi, la salute pubblica o la promozione di G+S, l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) può adottare misure per facilitare l'accesso di determinati gruppi di bambini e giovani a singole discipline sportive G+S o al programma G+S nel complesso. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 2 - 1 Gioventù e Sport (G+S) persegue i seguenti obiettivi: |
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1 | Gioventù e Sport (G+S) persegue i seguenti obiettivi: |
a | organizzare e promuovere sport adatti ai bambini e ai giovani tenendo in considerazione i principi fondamentali della correttezza e della sicurezza; |
b | consentire ai bambini e ai giovani di vivere lo sport in tutte le sue dimensioni e di collaborare alla realizzazione delle attività e incoraggiare il loro inserimento in una comunità sportiva; |
c | sostenere lo sviluppo e la realizzazione dei giovani sotto gli aspetti pedagogico, sociale e della salute; |
d | ... |
e | preparare con una formazione specifica gli sportivi ai propri compiti di quadri G+S, provvedere alla loro formazione continua4 in funzione delle necessità e accompagnarli nell'esercizio della loro funzione di quadro G+S. |
2 | Per favorire l'integrazione sociale, la parità tra i sessi, la salute pubblica o la promozione di G+S, l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) può adottare misure per facilitare l'accesso di determinati gruppi di bambini e giovani a singole discipline sportive G+S o al programma G+S nel complesso. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 2 - 1 Gioventù e Sport (G+S) persegue i seguenti obiettivi: |
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1 | Gioventù e Sport (G+S) persegue i seguenti obiettivi: |
a | organizzare e promuovere sport adatti ai bambini e ai giovani tenendo in considerazione i principi fondamentali della correttezza e della sicurezza; |
b | consentire ai bambini e ai giovani di vivere lo sport in tutte le sue dimensioni e di collaborare alla realizzazione delle attività e incoraggiare il loro inserimento in una comunità sportiva; |
c | sostenere lo sviluppo e la realizzazione dei giovani sotto gli aspetti pedagogico, sociale e della salute; |
d | ... |
e | preparare con una formazione specifica gli sportivi ai propri compiti di quadri G+S, provvedere alla loro formazione continua4 in funzione delle necessità e accompagnarli nell'esercizio della loro funzione di quadro G+S. |
2 | Per favorire l'integrazione sociale, la parità tra i sessi, la salute pubblica o la promozione di G+S, l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) può adottare misure per facilitare l'accesso di determinati gruppi di bambini e giovani a singole discipline sportive G+S o al programma G+S nel complesso. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 15 Compiti - Nella loro attività i quadri G+S attuano i principi fondamentali dello sport corretto e sicuro e delle linee programmatiche di G+S. Adottano le misure necessarie per impedire gli infortuni. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 9 Formazione dei quadri - 1 La formazione dei quadri compete alla Confederazione e ai Cantoni. Entrambi possono far capo a organizzazioni private. |
|
1 | La formazione dei quadri compete alla Confederazione e ai Cantoni. Entrambi possono far capo a organizzazioni private. |
2 | La Confederazione vigila sulla formazione dei quadri. |
3 | Il Consiglio federale definisce le offerte in materia di formazione dei quadri e stabilisce le condizioni per il rilascio, la sospensione, la revoca e la soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport. |
4 | L'Ufficio federale dello sport (UFSPO) decide in merito al rilascio, alla sospensione, alla revoca e alla soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 10 Verifica straordinaria della reputazione - 1 Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione. |
|
1 | Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione. |
2 | Se nei confronti della persona interessata è pendente un procedimento penale per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o sospende il riconoscimento. |
3 | Se la persona interessata è stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o revoca il riconoscimento. |
4 | Per verificare la reputazione, l'UFSPO consulta i dati del casellario giudiziale accessibili secondo la legge del 17 giugno 20163 sul casellario giudiziale.4 |
5 | Su richiesta scritta, le autorità di perseguimento penale e i tribunali sono tenuti a comunicare all'UFSPO informazioni complementari tratte dai pertinenti atti penali, a condizione che: |
a | ciò sia necessario per la decisione concernente il rilascio, la sospensione o la revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport; |
b | non vengano in tal modo pregiudicati i diritti della personalità di terzi; e |
c | non sia in tal modo compromesso lo scopo dell'istruzione penale. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
|
1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 9 Formazione dei quadri - 1 La formazione dei quadri compete alla Confederazione e ai Cantoni. Entrambi possono far capo a organizzazioni private. |
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1 | La formazione dei quadri compete alla Confederazione e ai Cantoni. Entrambi possono far capo a organizzazioni private. |
2 | La Confederazione vigila sulla formazione dei quadri. |
3 | Il Consiglio federale definisce le offerte in materia di formazione dei quadri e stabilisce le condizioni per il rilascio, la sospensione, la revoca e la soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport. |
4 | L'Ufficio federale dello sport (UFSPO) decide in merito al rilascio, alla sospensione, alla revoca e alla soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 10 Verifica straordinaria della reputazione - 1 Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione. |
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1 | Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione. |
2 | Se nei confronti della persona interessata è pendente un procedimento penale per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o sospende il riconoscimento. |
3 | Se la persona interessata è stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o revoca il riconoscimento. |
4 | Per verificare la reputazione, l'UFSPO consulta i dati del casellario giudiziale accessibili secondo la legge del 17 giugno 20163 sul casellario giudiziale.4 |
5 | Su richiesta scritta, le autorità di perseguimento penale e i tribunali sono tenuti a comunicare all'UFSPO informazioni complementari tratte dai pertinenti atti penali, a condizione che: |
a | ciò sia necessario per la decisione concernente il rilascio, la sospensione o la revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport; |
b | non vengano in tal modo pregiudicati i diritti della personalità di terzi; e |
c | non sia in tal modo compromesso lo scopo dell'istruzione penale. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 163 Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale - 1 L'Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 9 Formazione dei quadri - 1 La formazione dei quadri compete alla Confederazione e ai Cantoni. Entrambi possono far capo a organizzazioni private. |
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1 | La formazione dei quadri compete alla Confederazione e ai Cantoni. Entrambi possono far capo a organizzazioni private. |
2 | La Confederazione vigila sulla formazione dei quadri. |
3 | Il Consiglio federale definisce le offerte in materia di formazione dei quadri e stabilisce le condizioni per il rilascio, la sospensione, la revoca e la soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport. |
4 | L'Ufficio federale dello sport (UFSPO) decide in merito al rilascio, alla sospensione, alla revoca e alla soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 9 Formazione dei quadri - 1 La formazione dei quadri compete alla Confederazione e ai Cantoni. Entrambi possono far capo a organizzazioni private. |
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1 | La formazione dei quadri compete alla Confederazione e ai Cantoni. Entrambi possono far capo a organizzazioni private. |
2 | La Confederazione vigila sulla formazione dei quadri. |
3 | Il Consiglio federale definisce le offerte in materia di formazione dei quadri e stabilisce le condizioni per il rilascio, la sospensione, la revoca e la soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport. |
4 | L'Ufficio federale dello sport (UFSPO) decide in merito al rilascio, alla sospensione, alla revoca e alla soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 30 Vigilanza - 1 I Cantoni esercitano la vigilanza sulle offerte da loro autorizzate. |
|
1 | I Cantoni esercitano la vigilanza sulle offerte da loro autorizzate. |
2 | Essi eseguono controlli sistematici e periodici. I controlli possono essere eseguiti sul posto. |
3 | Se rilevano irregolarità, i Cantoni chiariscono i fatti, adottano le misure necessarie e presentano un rapporto all'UFSPO sull'accaduto. |
4 | L'UFSPO assume la vigilanza globale sullo svolgimento delle offerte G+S e delle offerte della formazione dei quadri. Può incaricare esperti G+S di sottoporre a un controllo di qualità le offerte G+S e le offerte della formazione dei quadri.55 |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 30 Vigilanza - 1 I Cantoni esercitano la vigilanza sulle offerte da loro autorizzate. |
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1 | I Cantoni esercitano la vigilanza sulle offerte da loro autorizzate. |
2 | Essi eseguono controlli sistematici e periodici. I controlli possono essere eseguiti sul posto. |
3 | Se rilevano irregolarità, i Cantoni chiariscono i fatti, adottano le misure necessarie e presentano un rapporto all'UFSPO sull'accaduto. |
4 | L'UFSPO assume la vigilanza globale sullo svolgimento delle offerte G+S e delle offerte della formazione dei quadri. Può incaricare esperti G+S di sottoporre a un controllo di qualità le offerte G+S e le offerte della formazione dei quadri.55 |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
|
1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 10 Verifica straordinaria della reputazione - 1 Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione. |
|
1 | Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione. |
2 | Se nei confronti della persona interessata è pendente un procedimento penale per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o sospende il riconoscimento. |
3 | Se la persona interessata è stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o revoca il riconoscimento. |
4 | Per verificare la reputazione, l'UFSPO consulta i dati del casellario giudiziale accessibili secondo la legge del 17 giugno 20163 sul casellario giudiziale.4 |
5 | Su richiesta scritta, le autorità di perseguimento penale e i tribunali sono tenuti a comunicare all'UFSPO informazioni complementari tratte dai pertinenti atti penali, a condizione che: |
a | ciò sia necessario per la decisione concernente il rilascio, la sospensione o la revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport; |
b | non vengano in tal modo pregiudicati i diritti della personalità di terzi; e |
c | non sia in tal modo compromesso lo scopo dell'istruzione penale. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 10 Verifica straordinaria della reputazione - 1 Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione. |
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1 | Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione. |
2 | Se nei confronti della persona interessata è pendente un procedimento penale per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o sospende il riconoscimento. |
3 | Se la persona interessata è stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o revoca il riconoscimento. |
4 | Per verificare la reputazione, l'UFSPO consulta i dati del casellario giudiziale accessibili secondo la legge del 17 giugno 20163 sul casellario giudiziale.4 |
5 | Su richiesta scritta, le autorità di perseguimento penale e i tribunali sono tenuti a comunicare all'UFSPO informazioni complementari tratte dai pertinenti atti penali, a condizione che: |
a | ciò sia necessario per la decisione concernente il rilascio, la sospensione o la revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport; |
b | non vengano in tal modo pregiudicati i diritti della personalità di terzi; e |
c | non sia in tal modo compromesso lo scopo dell'istruzione penale. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 10 Verifica straordinaria della reputazione - 1 Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione. |
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1 | Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione. |
2 | Se nei confronti della persona interessata è pendente un procedimento penale per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o sospende il riconoscimento. |
3 | Se la persona interessata è stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o revoca il riconoscimento. |
4 | Per verificare la reputazione, l'UFSPO consulta i dati del casellario giudiziale accessibili secondo la legge del 17 giugno 20163 sul casellario giudiziale.4 |
5 | Su richiesta scritta, le autorità di perseguimento penale e i tribunali sono tenuti a comunicare all'UFSPO informazioni complementari tratte dai pertinenti atti penali, a condizione che: |
a | ciò sia necessario per la decisione concernente il rilascio, la sospensione o la revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport; |
b | non vengano in tal modo pregiudicati i diritti della personalità di terzi; e |
c | non sia in tal modo compromesso lo scopo dell'istruzione penale. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 10 Verifica straordinaria della reputazione - 1 Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione. |
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1 | Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione. |
2 | Se nei confronti della persona interessata è pendente un procedimento penale per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o sospende il riconoscimento. |
3 | Se la persona interessata è stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o revoca il riconoscimento. |
4 | Per verificare la reputazione, l'UFSPO consulta i dati del casellario giudiziale accessibili secondo la legge del 17 giugno 20163 sul casellario giudiziale.4 |
5 | Su richiesta scritta, le autorità di perseguimento penale e i tribunali sono tenuti a comunicare all'UFSPO informazioni complementari tratte dai pertinenti atti penali, a condizione che: |
a | ciò sia necessario per la decisione concernente il rilascio, la sospensione o la revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport; |
b | non vengano in tal modo pregiudicati i diritti della personalità di terzi; e |
c | non sia in tal modo compromesso lo scopo dell'istruzione penale. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 10 Verifica straordinaria della reputazione - 1 Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione. |
|
1 | Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione. |
2 | Se nei confronti della persona interessata è pendente un procedimento penale per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o sospende il riconoscimento. |
3 | Se la persona interessata è stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o revoca il riconoscimento. |
4 | Per verificare la reputazione, l'UFSPO consulta i dati del casellario giudiziale accessibili secondo la legge del 17 giugno 20163 sul casellario giudiziale.4 |
5 | Su richiesta scritta, le autorità di perseguimento penale e i tribunali sono tenuti a comunicare all'UFSPO informazioni complementari tratte dai pertinenti atti penali, a condizione che: |
a | ciò sia necessario per la decisione concernente il rilascio, la sospensione o la revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport; |
b | non vengano in tal modo pregiudicati i diritti della personalità di terzi; e |
c | non sia in tal modo compromesso lo scopo dell'istruzione penale. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 10 Verifica straordinaria della reputazione - 1 Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione. |
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1 | Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione. |
2 | Se nei confronti della persona interessata è pendente un procedimento penale per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o sospende il riconoscimento. |
3 | Se la persona interessata è stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o revoca il riconoscimento. |
4 | Per verificare la reputazione, l'UFSPO consulta i dati del casellario giudiziale accessibili secondo la legge del 17 giugno 20163 sul casellario giudiziale.4 |
5 | Su richiesta scritta, le autorità di perseguimento penale e i tribunali sono tenuti a comunicare all'UFSPO informazioni complementari tratte dai pertinenti atti penali, a condizione che: |
a | ciò sia necessario per la decisione concernente il rilascio, la sospensione o la revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport; |
b | non vengano in tal modo pregiudicati i diritti della personalità di terzi; e |
c | non sia in tal modo compromesso lo scopo dell'istruzione penale. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 - 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 10 Verifica straordinaria della reputazione - 1 Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione. |
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1 | Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione. |
2 | Se nei confronti della persona interessata è pendente un procedimento penale per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o sospende il riconoscimento. |
3 | Se la persona interessata è stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o revoca il riconoscimento. |
4 | Per verificare la reputazione, l'UFSPO consulta i dati del casellario giudiziale accessibili secondo la legge del 17 giugno 20163 sul casellario giudiziale.4 |
5 | Su richiesta scritta, le autorità di perseguimento penale e i tribunali sono tenuti a comunicare all'UFSPO informazioni complementari tratte dai pertinenti atti penali, a condizione che: |
a | ciò sia necessario per la decisione concernente il rilascio, la sospensione o la revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport; |
b | non vengano in tal modo pregiudicati i diritti della personalità di terzi; e |
c | non sia in tal modo compromesso lo scopo dell'istruzione penale. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 21 Condizioni per la partecipazione alla formazione dei quadri - 1 Sono ammessi alla formazione dei quadri i candidati: |
|
1 | Sono ammessi alla formazione dei quadri i candidati: |
a | cittadini svizzeri o del Liechtenstein o cittadini stranieri domiciliati in Svizzera; |
b | che nell'anno in cui frequentano il corso hanno compiuto 17 anni; |
c | che soddisfano le condizioni di ammissione particolari per la partecipazione alle offerte della formazione dei quadri (art. 30, 33 e 42). |
1bis | Sono ammessi alla formazione di monitori G+S di sport scolastico: |
a | gli studenti e i diplomati presso un'alta scuola pedagogica che seguono o hanno seguito un ciclo di studi con un indirizzo nell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva; |
b | gli studenti e i diplomati presso una scuola universitaria che seguono o hanno seguito un ciclo di studi in scienze dello sport o in una disciplina affine; |
c | gli specialisti che hanno compiuto una formazione pedagogica e che svolgono compiti di assistenza parascolastica.25 |
2 | Gli stranieri non domiciliati in Svizzera sono ammessi se attivi regolarmente per un organizzatore di offerte G+S o della formazione dei quadri. |
3 | L'ammissione ai corsi e ai moduli della formazione dei quadri può essere subordinata a: |
a | conoscenze e capacità specifiche di una disciplina sportiva; |
b | qualifiche ottenute in corsi o moduli precedenti; |
c | entità dell'attività di monitore svolta finora; |
d | superamento di un test attitudinale; |
e | qualifiche ottenute al di fuori del programma G+S, segnatamente l'assolvimento di corsi di pronto soccorso e di nuoto di salvataggio. |
4 | ...26 |
5 | Non sono ammesse alla formazione dei quadri le persone nei cui confronti sussistono i motivi per la sospensione o la revoca del riconoscimento quale quadro o che nella loro attività nell'ambito di G+S hanno ripetutamente violato le direttive G+S. |
6 | L'UFSPO decide in merito all'ammissione alla formazione dei quadri su richiesta dell'organizzatore della stessa. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
|
1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |