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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
||||||
| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 86 Autorità inferiori in generale |
||||||
| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| del Tribunale amministrativo federale; | ||||||
| del Tribunale penale federale; | ||||||
| dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
||||||
| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 721.100 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) Art. 1 |
||||||
| La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dagli effetti dannosi delle acque sulla superficie terrestre, in particolare dalle inondazioni, dalle erosioni e dalle alluvioni (protezione contro le piene). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 1 Scopo |
||||||
| Scopo della presente legge è di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli e in particolare di: | ||||||
| preservare la salute dell'uomo, degli animali e delle piante; | ||||||
| garantire l'approvvigionamento e promuovere un uso parsimonioso dell'acqua potabile ed industriale; | ||||||
| conservare i biotopi naturali per la fauna e la flora indigene; | ||||||
| conservare le acque ittiche; | ||||||
| salvaguardare le acque come elementi del paesaggio; | ||||||
| garantire l'irrigazione agricola; | ||||||
| permettere l'uso delle acque a scopo di svago e di ristoro; | ||||||
| garantire la funzione naturale del ciclo idrologico. | ||||||
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RS 721.100 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) Art. 3 [1] Provvedimenti |
||||||
| I Cantoni limitano l'entità e la probabilità di insorgenza di un danno causato da piene (rischio di piena) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque secondo l'articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 1991 [2] sulla protezione delle acque e tramite misure pianificatorie. | ||||||
| Se tali provvedimenti non sono sufficienti, i Cantoni adottano misure organizzative, tecniche e di ingegneria naturalistica atte a ridurre il rischio di piena. | ||||||
| I provvedimenti sono pianificati in funzione dei rischi e in modo integrale e sono valutati globalmente, nella loro interazione con provvedimenti simili dipendenti da altri ambiti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
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RS 721.100 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) Art. 4 [1] Esigenze |
||||||
| Le acque, le rive e le opere di protezione contro le piene sono mantenute in modo da garantire la protezione a un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso. | ||||||
| Gli interventi sui corsi d'acqua soddisfano le esigenze di cui all'articolo 37 della legge del 24 gennaio 1991 [2] sulla protezione delle acque. | ||||||
| In caso di progetti di protezione contro le piene, la nuova sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque è garantita nel quadro del progetto durante i primi cinque anni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 36a [1] Spazio riservato alle acque |
||||||
| Previa consultazione degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite: | ||||||
| le funzioni naturali delle acque; | ||||||
| la protezione contro le piene; | ||||||
| l'utilizzazione delle acque. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| I Cantoni provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo. Lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l'avvicendamento delle colture. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 [2] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] RS 700 | ||||||
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RS 814.201 OPAc Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) Art. 41a Spazio riservato ai corsi d'acqua |
||||||
| Nei biotopi d'importanza nazionale, nelle riserve naturali cantonali, nelle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, nelle riserve d'importanza internazionale o nazionale di uccelli acquatici e migratori, nonché nei paesaggi d'importanza nazionale e nelle zone paesaggistiche cantonali protetti con obiettivi di protezione riferiti alle acque, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno: | ||||||
| 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 1 metro; | ||||||
| 6 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 5 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 1 e 5 metri; | ||||||
| la larghezza del fondo dell'alveo più 30 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale superiore a 5 metri. | ||||||
| Nelle altre zone, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno: | ||||||
| 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri; | ||||||
| 2,5 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 7 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri. | ||||||
| La larghezza dello spazio riservato alle acque calcolata secondo i capoversi 1 e 2 deve essere aumentata qualora ciò sia necessario per garantire: | ||||||
| la protezione contro le piene; | ||||||
| lo spazio necessario per una rivitalizzazione; | ||||||
| gli obiettivi di protezione degli oggetti menzionati nel capoverso 1 e altri interessi preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio; | ||||||
| l'utilizzazione delle acque. | ||||||
| Purché sia garantita la protezione contro le piene, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata: | ||||||
| in cui le acque riempiono quasi interamente il fondovalle, e | ||||||
| che sono fiancheggiati su entrambi i lati da pendii la cui ripidità non ne consente l'utilizzazione a scopo agricolo. [1] | ||||||
| alla situazione di edificazione nelle zone densamente edificate; | ||||||
| alle condizioni topografiche nei tratti di corsi d'acqua:in cui le acque riempiono quasi interamente il fondovalle, eche sono fiancheggiati su entrambi i lati da pendii la cui ripidità non ne consente l'utilizzazione a scopo agricolo. [1] | ||||||
| Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste: | ||||||
| si trovano in foresta o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura; | ||||||
| sono messe in galleria; | ||||||
| sono artificiali; oppure | ||||||
| sono molto piccole. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585). [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585). | ||||||
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RS 814.201 OPAc Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) Art. 41a Spazio riservato ai corsi d'acqua |
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| Nei biotopi d'importanza nazionale, nelle riserve naturali cantonali, nelle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, nelle riserve d'importanza internazionale o nazionale di uccelli acquatici e migratori, nonché nei paesaggi d'importanza nazionale e nelle zone paesaggistiche cantonali protetti con obiettivi di protezione riferiti alle acque, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno: | ||||||
| 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 1 metro; | ||||||
| 6 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 5 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 1 e 5 metri; | ||||||
| la larghezza del fondo dell'alveo più 30 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale superiore a 5 metri. | ||||||
| Nelle altre zone, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno: | ||||||
| 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri; | ||||||
| 2,5 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 7 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri. | ||||||
| La larghezza dello spazio riservato alle acque calcolata secondo i capoversi 1 e 2 deve essere aumentata qualora ciò sia necessario per garantire: | ||||||
| la protezione contro le piene; | ||||||
| lo spazio necessario per una rivitalizzazione; | ||||||
| gli obiettivi di protezione degli oggetti menzionati nel capoverso 1 e altri interessi preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio; | ||||||
| l'utilizzazione delle acque. | ||||||
| Purché sia garantita la protezione contro le piene, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata: | ||||||
| in cui le acque riempiono quasi interamente il fondovalle, e | ||||||
| che sono fiancheggiati su entrambi i lati da pendii la cui ripidità non ne consente l'utilizzazione a scopo agricolo. [1] | ||||||
| alla situazione di edificazione nelle zone densamente edificate; | ||||||
| alle condizioni topografiche nei tratti di corsi d'acqua:in cui le acque riempiono quasi interamente il fondovalle, eche sono fiancheggiati su entrambi i lati da pendii la cui ripidità non ne consente l'utilizzazione a scopo agricolo. [1] | ||||||
| Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste: | ||||||
| si trovano in foresta o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura; | ||||||
| sono messe in galleria; | ||||||
| sono artificiali; oppure | ||||||
| sono molto piccole. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585). [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585). | ||||||
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RS 814.201 OPAc Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) Art. 41a Spazio riservato ai corsi d'acqua |
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| Nei biotopi d'importanza nazionale, nelle riserve naturali cantonali, nelle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, nelle riserve d'importanza internazionale o nazionale di uccelli acquatici e migratori, nonché nei paesaggi d'importanza nazionale e nelle zone paesaggistiche cantonali protetti con obiettivi di protezione riferiti alle acque, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno: | ||||||
| 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 1 metro; | ||||||
| 6 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 5 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 1 e 5 metri; | ||||||
| la larghezza del fondo dell'alveo più 30 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale superiore a 5 metri. | ||||||
| Nelle altre zone, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno: | ||||||
| 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri; | ||||||
| 2,5 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 7 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri. | ||||||
| La larghezza dello spazio riservato alle acque calcolata secondo i capoversi 1 e 2 deve essere aumentata qualora ciò sia necessario per garantire: | ||||||
| la protezione contro le piene; | ||||||
| lo spazio necessario per una rivitalizzazione; | ||||||
| gli obiettivi di protezione degli oggetti menzionati nel capoverso 1 e altri interessi preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio; | ||||||
| l'utilizzazione delle acque. | ||||||
| Purché sia garantita la protezione contro le piene, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata: | ||||||
| in cui le acque riempiono quasi interamente il fondovalle, e | ||||||
| che sono fiancheggiati su entrambi i lati da pendii la cui ripidità non ne consente l'utilizzazione a scopo agricolo. [1] | ||||||
| alla situazione di edificazione nelle zone densamente edificate; | ||||||
| alle condizioni topografiche nei tratti di corsi d'acqua:in cui le acque riempiono quasi interamente il fondovalle, eche sono fiancheggiati su entrambi i lati da pendii la cui ripidità non ne consente l'utilizzazione a scopo agricolo. [1] | ||||||
| Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste: | ||||||
| si trovano in foresta o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura; | ||||||
| sono messe in galleria; | ||||||
| sono artificiali; oppure | ||||||
| sono molto piccole. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585). [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 37 [1] Interventi nelle acque superficiali |
||||||
| Le acque superficiali possono essere arginate e corrette solo se: | ||||||
| lo esige la protezione contro le piene (art. 3 cpv. 1-3 della legge federale del 21 giugno 1991 [2] sulla sistemazione dei corsi d'acqua); | ||||||
| è necessario per la navigabilità o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche; | ||||||
| è necessario per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; oppure | ||||||
| in tal modo si migliorano ai sensi della presente legge acque superficiali già arginate o corrette. | ||||||
| Gli interventi sui corsi d'acqua superficiali devono per quanto possibile rispettare o ricostituire il tracciato naturale. | ||||||
| Le acque superficiali e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati e sottoposti a manutenzione in modo da: | ||||||
| offrire un biotopo a una fauna e a una flora diversificate; | ||||||
| conservare per quanto possibile le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; | ||||||
| permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo. | ||||||
| Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3. | ||||||
| I capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia alla creazione di corpi idrici artificiali, nonché al ripristino e al rafforzamento, a seguito di eventi dannosi, di opere di protezione esistenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 721.100 | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 37 [1] Interventi nelle acque superficiali |
||||||
| Le acque superficiali possono essere arginate e corrette solo se: | ||||||
| lo esige la protezione contro le piene (art. 3 cpv. 1-3 della legge federale del 21 giugno 1991 [2] sulla sistemazione dei corsi d'acqua); | ||||||
| è necessario per la navigabilità o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche; | ||||||
| è necessario per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; oppure | ||||||
| in tal modo si migliorano ai sensi della presente legge acque superficiali già arginate o corrette. | ||||||
| Gli interventi sui corsi d'acqua superficiali devono per quanto possibile rispettare o ricostituire il tracciato naturale. | ||||||
| Le acque superficiali e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati e sottoposti a manutenzione in modo da: | ||||||
| offrire un biotopo a una fauna e a una flora diversificate; | ||||||
| conservare per quanto possibile le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; | ||||||
| permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo. | ||||||
| Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3. | ||||||
| I capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia alla creazione di corpi idrici artificiali, nonché al ripristino e al rafforzamento, a seguito di eventi dannosi, di opere di protezione esistenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 721.100 | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 37 [1] Interventi nelle acque superficiali |
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| Le acque superficiali possono essere arginate e corrette solo se: | ||||||
| lo esige la protezione contro le piene (art. 3 cpv. 1-3 della legge federale del 21 giugno 1991 [2] sulla sistemazione dei corsi d'acqua); | ||||||
| è necessario per la navigabilità o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche; | ||||||
| è necessario per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; oppure | ||||||
| in tal modo si migliorano ai sensi della presente legge acque superficiali già arginate o corrette. | ||||||
| Gli interventi sui corsi d'acqua superficiali devono per quanto possibile rispettare o ricostituire il tracciato naturale. | ||||||
| Le acque superficiali e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati e sottoposti a manutenzione in modo da: | ||||||
| offrire un biotopo a una fauna e a una flora diversificate; | ||||||
| conservare per quanto possibile le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; | ||||||
| permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo. | ||||||
| Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3. | ||||||
| I capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia alla creazione di corpi idrici artificiali, nonché al ripristino e al rafforzamento, a seguito di eventi dannosi, di opere di protezione esistenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 721.100 | ||||||
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RS 721.100 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) Art. 4 [1] Esigenze |
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| Le acque, le rive e le opere di protezione contro le piene sono mantenute in modo da garantire la protezione a un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso. | ||||||
| Gli interventi sui corsi d'acqua soddisfano le esigenze di cui all'articolo 37 della legge del 24 gennaio 1991 [2] sulla protezione delle acque. | ||||||
| In caso di progetti di protezione contro le piene, la nuova sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque è garantita nel quadro del progetto durante i primi cinque anni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 36a [1] Spazio riservato alle acque |
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| Previa consultazione degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite: | ||||||
| le funzioni naturali delle acque; | ||||||
| la protezione contro le piene; | ||||||
| l'utilizzazione delle acque. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| I Cantoni provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo. Lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l'avvicendamento delle colture. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 [2] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] RS 700 | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 37 [1] Interventi nelle acque superficiali |
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| Le acque superficiali possono essere arginate e corrette solo se: | ||||||
| lo esige la protezione contro le piene (art. 3 cpv. 1-3 della legge federale del 21 giugno 1991 [2] sulla sistemazione dei corsi d'acqua); | ||||||
| è necessario per la navigabilità o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche; | ||||||
| è necessario per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; oppure | ||||||
| in tal modo si migliorano ai sensi della presente legge acque superficiali già arginate o corrette. | ||||||
| Gli interventi sui corsi d'acqua superficiali devono per quanto possibile rispettare o ricostituire il tracciato naturale. | ||||||
| Le acque superficiali e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati e sottoposti a manutenzione in modo da: | ||||||
| offrire un biotopo a una fauna e a una flora diversificate; | ||||||
| conservare per quanto possibile le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; | ||||||
| permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo. | ||||||
| Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3. | ||||||
| I capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia alla creazione di corpi idrici artificiali, nonché al ripristino e al rafforzamento, a seguito di eventi dannosi, di opere di protezione esistenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 721.100 | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 37 [1] Interventi nelle acque superficiali |
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| Le acque superficiali possono essere arginate e corrette solo se: | ||||||
| lo esige la protezione contro le piene (art. 3 cpv. 1-3 della legge federale del 21 giugno 1991 [2] sulla sistemazione dei corsi d'acqua); | ||||||
| è necessario per la navigabilità o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche; | ||||||
| è necessario per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; oppure | ||||||
| in tal modo si migliorano ai sensi della presente legge acque superficiali già arginate o corrette. | ||||||
| Gli interventi sui corsi d'acqua superficiali devono per quanto possibile rispettare o ricostituire il tracciato naturale. | ||||||
| Le acque superficiali e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati e sottoposti a manutenzione in modo da: | ||||||
| offrire un biotopo a una fauna e a una flora diversificate; | ||||||
| conservare per quanto possibile le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; | ||||||
| permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo. | ||||||
| Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3. | ||||||
| I capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia alla creazione di corpi idrici artificiali, nonché al ripristino e al rafforzamento, a seguito di eventi dannosi, di opere di protezione esistenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 721.100 | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 36a [1] Spazio riservato alle acque |
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| Previa consultazione degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite: | ||||||
| le funzioni naturali delle acque; | ||||||
| la protezione contro le piene; | ||||||
| l'utilizzazione delle acque. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| I Cantoni provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo. Lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l'avvicendamento delle colture. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 [2] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] RS 700 | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 36a [1] Spazio riservato alle acque |
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| Previa consultazione degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite: | ||||||
| le funzioni naturali delle acque; | ||||||
| la protezione contro le piene; | ||||||
| l'utilizzazione delle acque. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| I Cantoni provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo. Lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l'avvicendamento delle colture. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 [2] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] RS 700 | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 76 Acque |
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| Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all'utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque. | ||||||
| Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull'utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico. | ||||||
| Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche. | ||||||
| I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l'utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un'indennità. | ||||||
| Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d'intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 36a [1] Spazio riservato alle acque |
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| Previa consultazione degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite: | ||||||
| le funzioni naturali delle acque; | ||||||
| la protezione contro le piene; | ||||||
| l'utilizzazione delle acque. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| I Cantoni provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo. Lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l'avvicendamento delle colture. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 [2] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] RS 700 | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 36a [1] Spazio riservato alle acque |
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| Previa consultazione degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite: | ||||||
| le funzioni naturali delle acque; | ||||||
| la protezione contro le piene; | ||||||
| l'utilizzazione delle acque. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| I Cantoni provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo. Lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l'avvicendamento delle colture. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 [2] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] RS 700 | ||||||
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RS 721.100 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) Art. 3 [1] Provvedimenti |
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| I Cantoni limitano l'entità e la probabilità di insorgenza di un danno causato da piene (rischio di piena) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque secondo l'articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 1991 [2] sulla protezione delle acque e tramite misure pianificatorie. | ||||||
| Se tali provvedimenti non sono sufficienti, i Cantoni adottano misure organizzative, tecniche e di ingegneria naturalistica atte a ridurre il rischio di piena. | ||||||
| I provvedimenti sono pianificati in funzione dei rischi e in modo integrale e sono valutati globalmente, nella loro interazione con provvedimenti simili dipendenti da altri ambiti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
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RS 721.100 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) Art. 4 [1] Esigenze |
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| Le acque, le rive e le opere di protezione contro le piene sono mantenute in modo da garantire la protezione a un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso. | ||||||
| Gli interventi sui corsi d'acqua soddisfano le esigenze di cui all'articolo 37 della legge del 24 gennaio 1991 [2] sulla protezione delle acque. | ||||||
| In caso di progetti di protezione contro le piene, la nuova sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque è garantita nel quadro del progetto durante i primi cinque anni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 36a [1] Spazio riservato alle acque |
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| Previa consultazione degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite: | ||||||
| le funzioni naturali delle acque; | ||||||
| la protezione contro le piene; | ||||||
| l'utilizzazione delle acque. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| I Cantoni provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo. Lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l'avvicendamento delle colture. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 [2] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] RS 700 | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 3 Principi pianificatori |
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| Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principi qui appresso. | ||||||
| Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre: | ||||||
| mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente superfici per l'avvicendamento delle colture; | ||||||
| integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti; | ||||||
| tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso; | ||||||
| conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi; | ||||||
| permettere che il bosco adempia le sue funzioni. | ||||||
| Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Occorre in particolare: | ||||||
| ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro e pianificarli prioritariamente in luoghi dotati di una rete adeguata di trasporti pubblici; | ||||||
| adottare misure per migliorare l'uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili e le possibilità di densificazione delle superfici insediative | ||||||
| preservare quanto possibile i luoghi destinati all'abitazione da immissioni nocive o moleste come l'inquinamento dell'aria, il rumore e gli scotimenti; | ||||||
| mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali; | ||||||
| assicurare condizioni favorevoli per l'approvvigionamento in beni e servizi; | ||||||
| inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati. | ||||||
| Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un'ubicazione appropriata. Occorre in particolare: | ||||||
| tener conto dei bisogni regionali e ridurre le disparità urtanti; | ||||||
| rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole, centri per il tempo libero e servizi pubblici; | ||||||
| evitare o ridurre generalmente al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull'economia. | ||||||
| Le utilizzazioni del sottosuolo, in particolare delle acque sotterranee, delle materie prime, dell'energia e degli spazi utilizzabili per l'edificazione, devono essere coordinate tempestivamente sia fra loro sia con le utilizzazioni in superficie e con gli interessi contrapposti. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [3] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 106 Applicazione del diritto |
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| Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. | ||||||
| Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
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| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||