SR 952.111 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere OBE-FINMA Art. 8 Allestimento dei conti annuali e delle chiusure intermedie della succursale - 1 La succursale può allestire i suoi conti annuali e le chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili alla banca estera, sempre che siano conformi agli standard internazionali in materia di rendiconto. |
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1 | La succursale può allestire i suoi conti annuali e le chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili alla banca estera, sempre che siano conformi agli standard internazionali in materia di rendiconto. |
2 | I crediti e gli impegni devono essere esposti separatamente: |
a | verso la banca estera; |
b | riguardo alle società aventi un'attività finanziaria e alle società immobiliari, quando |
b1 | la banca estera costituisce con esse un'unità economica; oppure |
b2 | si deve supporre che la banca estera è tenuta di fatto o di diritto a sostenere tale società. |
3 | Il capoverso 2 è parimenti applicabile alle operazioni fuori bilancio. |
4 | La succursale presenta i suoi conti annuali e le chiusure intermedie alla FINMA in tre esemplari. La pubblicazione non è necessaria. |
SR 952.111 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere OBE-FINMA Art. 8 Allestimento dei conti annuali e delle chiusure intermedie della succursale - 1 La succursale può allestire i suoi conti annuali e le chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili alla banca estera, sempre che siano conformi agli standard internazionali in materia di rendiconto. |
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1 | La succursale può allestire i suoi conti annuali e le chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili alla banca estera, sempre che siano conformi agli standard internazionali in materia di rendiconto. |
2 | I crediti e gli impegni devono essere esposti separatamente: |
a | verso la banca estera; |
b | riguardo alle società aventi un'attività finanziaria e alle società immobiliari, quando |
b1 | la banca estera costituisce con esse un'unità economica; oppure |
b2 | si deve supporre che la banca estera è tenuta di fatto o di diritto a sostenere tale società. |
3 | Il capoverso 2 è parimenti applicabile alle operazioni fuori bilancio. |
4 | La succursale presenta i suoi conti annuali e le chiusure intermedie alla FINMA in tre esemplari. La pubblicazione non è necessaria. |
SR 952.111 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere OBE-FINMA Art. 8 Allestimento dei conti annuali e delle chiusure intermedie della succursale - 1 La succursale può allestire i suoi conti annuali e le chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili alla banca estera, sempre che siano conformi agli standard internazionali in materia di rendiconto. |
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1 | La succursale può allestire i suoi conti annuali e le chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili alla banca estera, sempre che siano conformi agli standard internazionali in materia di rendiconto. |
2 | I crediti e gli impegni devono essere esposti separatamente: |
a | verso la banca estera; |
b | riguardo alle società aventi un'attività finanziaria e alle società immobiliari, quando |
b1 | la banca estera costituisce con esse un'unità economica; oppure |
b2 | si deve supporre che la banca estera è tenuta di fatto o di diritto a sostenere tale società. |
3 | Il capoverso 2 è parimenti applicabile alle operazioni fuori bilancio. |
4 | La succursale presenta i suoi conti annuali e le chiusure intermedie alla FINMA in tre esemplari. La pubblicazione non è necessaria. |
SR 952.111 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere OBE-FINMA Art. 8 Allestimento dei conti annuali e delle chiusure intermedie della succursale - 1 La succursale può allestire i suoi conti annuali e le chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili alla banca estera, sempre che siano conformi agli standard internazionali in materia di rendiconto. |
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1 | La succursale può allestire i suoi conti annuali e le chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili alla banca estera, sempre che siano conformi agli standard internazionali in materia di rendiconto. |
2 | I crediti e gli impegni devono essere esposti separatamente: |
a | verso la banca estera; |
b | riguardo alle società aventi un'attività finanziaria e alle società immobiliari, quando |
b1 | la banca estera costituisce con esse un'unità economica; oppure |
b2 | si deve supporre che la banca estera è tenuta di fatto o di diritto a sostenere tale società. |
3 | Il capoverso 2 è parimenti applicabile alle operazioni fuori bilancio. |
4 | La succursale presenta i suoi conti annuali e le chiusure intermedie alla FINMA in tre esemplari. La pubblicazione non è necessaria. |
SR 952.111 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere OBE-FINMA Art. 8 Allestimento dei conti annuali e delle chiusure intermedie della succursale - 1 La succursale può allestire i suoi conti annuali e le chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili alla banca estera, sempre che siano conformi agli standard internazionali in materia di rendiconto. |
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1 | La succursale può allestire i suoi conti annuali e le chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili alla banca estera, sempre che siano conformi agli standard internazionali in materia di rendiconto. |
2 | I crediti e gli impegni devono essere esposti separatamente: |
a | verso la banca estera; |
b | riguardo alle società aventi un'attività finanziaria e alle società immobiliari, quando |
b1 | la banca estera costituisce con esse un'unità economica; oppure |
b2 | si deve supporre che la banca estera è tenuta di fatto o di diritto a sostenere tale società. |
3 | Il capoverso 2 è parimenti applicabile alle operazioni fuori bilancio. |
4 | La succursale presenta i suoi conti annuali e le chiusure intermedie alla FINMA in tre esemplari. La pubblicazione non è necessaria. |
SR 952.111 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere OBE-FINMA Art. 8 Allestimento dei conti annuali e delle chiusure intermedie della succursale - 1 La succursale può allestire i suoi conti annuali e le chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili alla banca estera, sempre che siano conformi agli standard internazionali in materia di rendiconto. |
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1 | La succursale può allestire i suoi conti annuali e le chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili alla banca estera, sempre che siano conformi agli standard internazionali in materia di rendiconto. |
2 | I crediti e gli impegni devono essere esposti separatamente: |
a | verso la banca estera; |
b | riguardo alle società aventi un'attività finanziaria e alle società immobiliari, quando |
b1 | la banca estera costituisce con esse un'unità economica; oppure |
b2 | si deve supporre che la banca estera è tenuta di fatto o di diritto a sostenere tale società. |
3 | Il capoverso 2 è parimenti applicabile alle operazioni fuori bilancio. |
4 | La succursale presenta i suoi conti annuali e le chiusure intermedie alla FINMA in tre esemplari. La pubblicazione non è necessaria. |
SR 952.111 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) - Ordinanza FINMA sulle banche estere OBE-FINMA Art. 8 Allestimento dei conti annuali e delle chiusure intermedie della succursale - 1 La succursale può allestire i suoi conti annuali e le chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili alla banca estera, sempre che siano conformi agli standard internazionali in materia di rendiconto. |
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1 | La succursale può allestire i suoi conti annuali e le chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili alla banca estera, sempre che siano conformi agli standard internazionali in materia di rendiconto. |
2 | I crediti e gli impegni devono essere esposti separatamente: |
a | verso la banca estera; |
b | riguardo alle società aventi un'attività finanziaria e alle società immobiliari, quando |
b1 | la banca estera costituisce con esse un'unità economica; oppure |
b2 | si deve supporre che la banca estera è tenuta di fatto o di diritto a sostenere tale società. |
3 | Il capoverso 2 è parimenti applicabile alle operazioni fuori bilancio. |
4 | La succursale presenta i suoi conti annuali e le chiusure intermedie alla FINMA in tre esemplari. La pubblicazione non è necessaria. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 42 - 1 Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. |
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1 | Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. |
2 | Il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato. |
3 | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, le spese di cura possono essere fatte valere adeguatamente come danno anche quando eccedono il valore dell'animale.26 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 43 - 1 Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa. |
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1 | Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa. |
1bis | In caso di ferimento o uccisione di un animale domestico non tenuto a scopo patrimoniale o lucrativo, egli può tener conto adeguatamente del valore affettivo che esso aveva per il suo detentore o i suoi congiunti.27 |
2 | Se il risarcimento è pronunciato nella forma di una rendita, il debitore deve contemporaneamente essere condannato a fornire garanzia. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 44 - 1 Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. |
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1 | Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. |
2 | Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |