SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 7 Amministrazione federale centrale - (art. 2 cpv. 1 e 2; art. 43 e 44 LOGA) |
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1 | Fanno parte dell'Amministrazione federale centrale: |
a | i dipartimenti e la Cancelleria federale; |
b | le segreterie generali dei dipartimenti, nonché le loro ulteriori suddivisioni; |
c | i gruppi; |
d | gli uffici federali nonché le loro ulteriori suddivisioni. |
2 | Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere c e d possono recare anche un'altra denominazione. |
3 | Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere b-d sono subordinate a un dipartimento. Sono vincolate alle istruzioni del dipartimento. |
4 | Gli uffici federali possono essere riuniti in gruppi, se la gestione del dipartimento ne può risultare agevolata. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 8 Elenco delle unità - 1 Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 8 Elenco delle unità - 1 Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
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a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 8 Elenco delle unità - 1 Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 8 Elenco delle unità - 1 Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
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SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 8 Elenco delle unità - 1 Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 8 Elenco delle unità - 1 Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
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SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 8 Elenco delle unità - 1 Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 8 Elenco delle unità - 1 Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 8 Elenco delle unità - 1 Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 8 Elenco delle unità - 1 Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 8 Elenco delle unità - 1 Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 8 Elenco delle unità - 1 Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 21 - 1 Le persone soggette all'obbligo di leva non sono reclutate se: |
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1 | Le persone soggette all'obbligo di leva non sono reclutate se: |
a | risultano intollerabili per l'esercito perché: |
a1 | sono state condannate con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto, |
a2 | è stata ordinata nei loro confronti, con decisione passata in giudicato, una misura privativa della libertà; |
b | non può essere loro ceduta un'arma personale (art. 113 cpv. 1).58 |
2 | Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere ammesse al reclutamento se sussiste una necessità per l'esercito e: |
a | nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, se hanno superato con successo il periodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall'esecuzione della pena; |
b | nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, se non sussistono più motivi di impedimento per la cessione dell'arma personale.59 |
3 | L'ammissione può essere revocata se a posteriori risulta che le relative condizioni non erano adempiute. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 23 Competenza e accesso ai dati - 1 Il Comando Operazioni66 67 è competente per le decisioni di cui agli articoli 21-22a. |
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1 | Il Comando Operazioni66 67 è competente per le decisioni di cui agli articoli 21-22a. |
2 | Per la decisione, esso può: |
a | chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; |
b | consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene; |
c | chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
d | esigere l'esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
3 | Se un tribunale militare ha espressamente rinunciato all'esclusione dall'esercito o alla degradazione, il Comando Operazioni68 è vincolato a tale decisione. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 2 Principio - 1 Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | Il servizio di protezione civile, il servizio civile sostitutivo e l'assoggettamento alla tassa d'esenzione sono disciplinati in leggi federali speciali. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 8 Elenco delle unità - 1 Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 2 Principio - 1 Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | Il servizio di protezione civile, il servizio civile sostitutivo e l'assoggettamento alla tassa d'esenzione sono disciplinati in leggi federali speciali. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 2 Principio - 1 Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | Il servizio di protezione civile, il servizio civile sostitutivo e l'assoggettamento alla tassa d'esenzione sono disciplinati in leggi federali speciali. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 2 Principio - 1 Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | Il servizio di protezione civile, il servizio civile sostitutivo e l'assoggettamento alla tassa d'esenzione sono disciplinati in leggi federali speciali. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 2 Principio - 1 Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | Il servizio di protezione civile, il servizio civile sostitutivo e l'assoggettamento alla tassa d'esenzione sono disciplinati in leggi federali speciali. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 2 Principio - 1 Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | Il servizio di protezione civile, il servizio civile sostitutivo e l'assoggettamento alla tassa d'esenzione sono disciplinati in leggi federali speciali. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 2 Principio - 1 Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | Il servizio di protezione civile, il servizio civile sostitutivo e l'assoggettamento alla tassa d'esenzione sono disciplinati in leggi federali speciali. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 2 Principio - 1 Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | Il servizio di protezione civile, il servizio civile sostitutivo e l'assoggettamento alla tassa d'esenzione sono disciplinati in leggi federali speciali. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 2 Principio - 1 Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | Il servizio di protezione civile, il servizio civile sostitutivo e l'assoggettamento alla tassa d'esenzione sono disciplinati in leggi federali speciali. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 2 Principio - 1 Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | Il servizio di protezione civile, il servizio civile sostitutivo e l'assoggettamento alla tassa d'esenzione sono disciplinati in leggi federali speciali. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 2 Principio - 1 Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | Il servizio di protezione civile, il servizio civile sostitutivo e l'assoggettamento alla tassa d'esenzione sono disciplinati in leggi federali speciali. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 19a - 1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95. |
|
1 | Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95. |
2 | Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento. |
3 | Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento. |
4 | Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una struttura specializzata. Gli articoli 60 e 63 del Codice penale96 si applicano per analogia.97 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 91 - 1 È punito con la multa chiunque: |
|
1 | È punito con la multa chiunque: |
a | conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà; |
b | viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol; |
c | conduce un veicolo senza motore in stato di inattitudine alla guida. |
2 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque: |
a | conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue246; |
b | conduce un veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 19a - 1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95. |
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1 | Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95. |
2 | Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento. |
3 | Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento. |
4 | Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una struttura specializzata. Gli articoli 60 e 63 del Codice penale96 si applicano per analogia.97 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 19a - 1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95. |
|
1 | Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95. |
2 | Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento. |
3 | Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento. |
4 | Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una struttura specializzata. Gli articoli 60 e 63 del Codice penale96 si applicano per analogia.97 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 19a - 1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95. |
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1 | Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95. |
2 | Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento. |
3 | Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento. |
4 | Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una struttura specializzata. Gli articoli 60 e 63 del Codice penale96 si applicano per analogia.97 |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
|
1 | A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
a | questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale; |
b | questi o terzi possano abusare dell'arma personale. |
2 | Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare. |
3 | Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1: |
a | prima della prevista consegna dell'arma personale; |
b | dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto; |
c | prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale. |
4 | A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata: |
a | chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; |
b | consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene; |
c | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
d | chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso. |
5 | Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può: |
a | consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8; |
b | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
c | consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia; |
d | chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene; |
e | interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso. |
6 | La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233 |
7 | Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234 |
8 | I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
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1 | A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
a | questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale; |
b | questi o terzi possano abusare dell'arma personale. |
2 | Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare. |
3 | Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1: |
a | prima della prevista consegna dell'arma personale; |
b | dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto; |
c | prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale. |
4 | A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata: |
a | chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; |
b | consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene; |
c | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
d | chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso. |
5 | Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può: |
a | consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8; |
b | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
c | consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia; |
d | chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene; |
e | interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso. |
6 | La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233 |
7 | Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234 |
8 | I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
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1 | A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
a | questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale; |
b | questi o terzi possano abusare dell'arma personale. |
2 | Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare. |
3 | Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1: |
a | prima della prevista consegna dell'arma personale; |
b | dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto; |
c | prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale. |
4 | A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata: |
a | chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; |
b | consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene; |
c | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
d | chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso. |
5 | Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può: |
a | consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8; |
b | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
c | consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia; |
d | chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene; |
e | interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso. |
6 | La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233 |
7 | Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234 |
8 | I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
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1 | A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
a | questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale; |
b | questi o terzi possano abusare dell'arma personale. |
2 | Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare. |
3 | Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1: |
a | prima della prevista consegna dell'arma personale; |
b | dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto; |
c | prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale. |
4 | A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata: |
a | chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; |
b | consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene; |
c | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
d | chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso. |
5 | Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può: |
a | consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8; |
b | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
c | consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia; |
d | chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene; |
e | interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso. |
6 | La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233 |
7 | Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234 |
8 | I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
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1 | A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
a | questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale; |
b | questi o terzi possano abusare dell'arma personale. |
2 | Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare. |
3 | Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1: |
a | prima della prevista consegna dell'arma personale; |
b | dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto; |
c | prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale. |
4 | A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata: |
a | chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; |
b | consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene; |
c | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
d | chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso. |
5 | Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può: |
a | consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8; |
b | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
c | consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia; |
d | chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene; |
e | interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso. |
6 | La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233 |
7 | Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234 |
8 | I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
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1 | A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
a | questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale; |
b | questi o terzi possano abusare dell'arma personale. |
2 | Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare. |
3 | Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1: |
a | prima della prevista consegna dell'arma personale; |
b | dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto; |
c | prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale. |
4 | A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata: |
a | chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; |
b | consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene; |
c | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
d | chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso. |
5 | Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può: |
a | consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8; |
b | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
c | consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia; |
d | chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene; |
e | interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso. |
6 | La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233 |
7 | Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234 |
8 | I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
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1 | A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
a | questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale; |
b | questi o terzi possano abusare dell'arma personale. |
2 | Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare. |
3 | Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1: |
a | prima della prevista consegna dell'arma personale; |
b | dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto; |
c | prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale. |
4 | A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata: |
a | chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; |
b | consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene; |
c | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
d | chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso. |
5 | Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può: |
a | consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8; |
b | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
c | consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia; |
d | chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene; |
e | interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso. |
6 | La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233 |
7 | Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234 |
8 | I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
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1 | A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
a | questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale; |
b | questi o terzi possano abusare dell'arma personale. |
2 | Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare. |
3 | Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1: |
a | prima della prevista consegna dell'arma personale; |
b | dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto; |
c | prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale. |
4 | A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata: |
a | chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; |
b | consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene; |
c | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
d | chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso. |
5 | Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può: |
a | consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8; |
b | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
c | consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia; |
d | chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene; |
e | interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso. |
6 | La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233 |
7 | Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234 |
8 | I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
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1 | A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
a | questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale; |
b | questi o terzi possano abusare dell'arma personale. |
2 | Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare. |
3 | Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1: |
a | prima della prevista consegna dell'arma personale; |
b | dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto; |
c | prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale. |
4 | A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata: |
a | chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; |
b | consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene; |
c | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
d | chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso. |
5 | Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può: |
a | consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8; |
b | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
c | consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia; |
d | chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene; |
e | interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso. |
6 | La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233 |
7 | Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234 |
8 | I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
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1 | A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che: |
a | questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale; |
b | questi o terzi possano abusare dell'arma personale. |
2 | Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare. |
3 | Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1: |
a | prima della prevista consegna dell'arma personale; |
b | dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto; |
c | prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale. |
4 | A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata: |
a | chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; |
b | consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene; |
c | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
d | chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso. |
5 | Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può: |
a | consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8; |
b | chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; |
c | consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia; |
d | chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene; |
e | interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso. |
6 | La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233 |
7 | Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234 |
8 | I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |