SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 24 - 1 L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie. |
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1 | L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie. |
2 | Più persone possono agire o essere convenute con la stessa petizione: |
a | se esiste tra loro una comunione giuridica in relazione con l'oggetto litigioso o se i loro diritti o le loro obbligazioni derivano da una stessa causa materiale e giuridica. Il giudice può chiamare in causa un terzo che faccia parte della comunione giuridica. Il chiamato in causa diventa parte in lite; |
b | se pretese di eguale natura, che si fondano su di una causa materiale e giuridica essenzialmente dello stesso genere, formano l'oggetto di una lite, semprechè la competenza del Tribunale federale esista per ognuna di esse. |
3 | Quando lo reputa necessario, il giudice può ordinare d'ufficio, in ogni stadio della procedura, la disgiunzione delle cause. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 4 - Le disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente un procedimento sono applicabili in quanto non siano contrarie alle presente legge. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 22 - 1 Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. |
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1 | Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. |
2 | Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
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1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
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1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33a - 1 Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni. |
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1 | Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni. |
2 | Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. |
3 | Se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l'autorità può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione. |
4 | Per il resto, l'autorità ordina una traduzione se necessario. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33a - 1 Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni. |
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1 | Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni. |
2 | Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. |
3 | Se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l'autorità può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione. |
4 | Per il resto, l'autorità ordina una traduzione se necessario. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33a - 1 Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni. |
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1 | Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni. |
2 | Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. |
3 | Se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l'autorità può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione. |
4 | Per il resto, l'autorità ordina una traduzione se necessario. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 30f Traffico di rifiuti speciali - 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. |
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1 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. |
2 | Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali: |
a | devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per l'importazione, l'esportazione ed il transito; |
b | possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un'autorizzazione ai sensi della lettera d; |
c | possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale; |
d | possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un'autorizzazione del Cantone. |
3 | Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche. |
4 | ...46 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 30g Traffico di altri rifiuti - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo l'articolo 30f capoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche. |
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1 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo l'articolo 30f capoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche. |
2 | ...47 |
SR 814.610 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) OTRif Art. 22 Obbligo del consenso - 1 I rifiuti possono essere importati soltanto con il consenso dell'UFAM. È considerato importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.42 |
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1 | I rifiuti possono essere importati soltanto con il consenso dell'UFAM. È considerato importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.42 |
2 | Non è necessario un consenso per l'importazione di rifiuti: |
a | destinati al riciclaggio: |
a1 | da uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell'OCSE e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3, o |
a2 | da uno Stato che non è membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo l'allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3; |
b | da uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se si tratta di campioni di rifiuti importati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l'importazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.43 |
SR 814.610 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) OTRif Art. 23 Condizioni per il rilascio del consenso - 1 L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
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1 | L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
a | lo smaltimento previsto è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica; |
b | i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l'importazione di rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale trans-frontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione; |
c | esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti; |
d | l'importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti; |
e | l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti; |
f | esiste un modulo di notifica debitamente compilato; |
g | esiste un contratto scritto concluso tra l'esportatore con sede all'estero e l'impresa di smaltimento secondo l'allegato 2. |
2 | L'UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati. |
SR 814.610 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) OTRif Art. 23 Condizioni per il rilascio del consenso - 1 L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
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1 | L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
a | lo smaltimento previsto è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica; |
b | i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l'importazione di rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale trans-frontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione; |
c | esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti; |
d | l'importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti; |
e | l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti; |
f | esiste un modulo di notifica debitamente compilato; |
g | esiste un contratto scritto concluso tra l'esportatore con sede all'estero e l'impresa di smaltimento secondo l'allegato 2. |
2 | L'UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati. |
SR 814.610 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) OTRif Art. 23 Condizioni per il rilascio del consenso - 1 L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
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1 | L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
a | lo smaltimento previsto è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica; |
b | i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l'importazione di rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale trans-frontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione; |
c | esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti; |
d | l'importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti; |
e | l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti; |
f | esiste un modulo di notifica debitamente compilato; |
g | esiste un contratto scritto concluso tra l'esportatore con sede all'estero e l'impresa di smaltimento secondo l'allegato 2. |
2 | L'UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati. |
SR 814.610 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) OTRif Art. 23 Condizioni per il rilascio del consenso - 1 L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
|
1 | L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
a | lo smaltimento previsto è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica; |
b | i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l'importazione di rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale trans-frontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione; |
c | esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti; |
d | l'importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti; |
e | l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti; |
f | esiste un modulo di notifica debitamente compilato; |
g | esiste un contratto scritto concluso tra l'esportatore con sede all'estero e l'impresa di smaltimento secondo l'allegato 2. |
2 | L'UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati. |
SR 814.610 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) OTRif Art. 23 Condizioni per il rilascio del consenso - 1 L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
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1 | L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
a | lo smaltimento previsto è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica; |
b | i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l'importazione di rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale trans-frontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione; |
c | esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti; |
d | l'importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti; |
e | l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti; |
f | esiste un modulo di notifica debitamente compilato; |
g | esiste un contratto scritto concluso tra l'esportatore con sede all'estero e l'impresa di smaltimento secondo l'allegato 2. |
2 | L'UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 30f Traffico di rifiuti speciali - 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. |
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1 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. |
2 | Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali: |
a | devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per l'importazione, l'esportazione ed il transito; |
b | possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un'autorizzazione ai sensi della lettera d; |
c | possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale; |
d | possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un'autorizzazione del Cantone. |
3 | Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche. |
4 | ...46 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 30g Traffico di altri rifiuti - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo l'articolo 30f capoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche. |
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1 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo l'articolo 30f capoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche. |
2 | ...47 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale - 1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. |
|
1 | La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. |
2 | Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale. |
3 | In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. |
4 | La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 30g Traffico di altri rifiuti - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo l'articolo 30f capoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche. |
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1 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo l'articolo 30f capoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche. |
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SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 30f Traffico di rifiuti speciali - 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. |
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1 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. |
2 | Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali: |
a | devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per l'importazione, l'esportazione ed il transito; |
b | possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un'autorizzazione ai sensi della lettera d; |
c | possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale; |
d | possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un'autorizzazione del Cantone. |
3 | Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche. |
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SR 814.610 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) OTRif Art. 22 Obbligo del consenso - 1 I rifiuti possono essere importati soltanto con il consenso dell'UFAM. È considerato importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.42 |
|
1 | I rifiuti possono essere importati soltanto con il consenso dell'UFAM. È considerato importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.42 |
2 | Non è necessario un consenso per l'importazione di rifiuti: |
a | destinati al riciclaggio: |
a1 | da uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell'OCSE e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3, o |
a2 | da uno Stato che non è membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo l'allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3; |
b | da uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se si tratta di campioni di rifiuti importati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l'importazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.43 |
SR 814.610 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) OTRif Art. 23 Condizioni per il rilascio del consenso - 1 L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
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1 | L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
a | lo smaltimento previsto è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica; |
b | i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l'importazione di rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale trans-frontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione; |
c | esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti; |
d | l'importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti; |
e | l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti; |
f | esiste un modulo di notifica debitamente compilato; |
g | esiste un contratto scritto concluso tra l'esportatore con sede all'estero e l'impresa di smaltimento secondo l'allegato 2. |
2 | L'UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 30f Traffico di rifiuti speciali - 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. |
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1 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. |
2 | Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali: |
a | devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per l'importazione, l'esportazione ed il transito; |
b | possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un'autorizzazione ai sensi della lettera d; |
c | possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale; |
d | possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un'autorizzazione del Cantone. |
3 | Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche. |
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SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 30g Traffico di altri rifiuti - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo l'articolo 30f capoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche. |
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1 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo l'articolo 30f capoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche. |
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SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 30f Traffico di rifiuti speciali - 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. |
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1 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. |
2 | Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali: |
a | devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per l'importazione, l'esportazione ed il transito; |
b | possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un'autorizzazione ai sensi della lettera d; |
c | possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale; |
d | possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un'autorizzazione del Cantone. |
3 | Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche. |
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SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 30f Traffico di rifiuti speciali - 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. |
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1 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. |
2 | Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali: |
a | devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per l'importazione, l'esportazione ed il transito; |
b | possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un'autorizzazione ai sensi della lettera d; |
c | possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale; |
d | possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un'autorizzazione del Cantone. |
3 | Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche. |
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SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 30f Traffico di rifiuti speciali - 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. |
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1 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. |
2 | Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali: |
a | devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per l'importazione, l'esportazione ed il transito; |
b | possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un'autorizzazione ai sensi della lettera d; |
c | possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale; |
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3 | Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche. |
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SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 30f Traffico di rifiuti speciali - 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. |
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1 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. |
2 | Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali: |
a | devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per l'importazione, l'esportazione ed il transito; |
b | possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un'autorizzazione ai sensi della lettera d; |
c | possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale; |
d | possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un'autorizzazione del Cantone. |
3 | Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche. |
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SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 30g Traffico di altri rifiuti - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo l'articolo 30f capoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche. |
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1 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo l'articolo 30f capoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche. |
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SR 814.610 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) OTRif Art. 23 Condizioni per il rilascio del consenso - 1 L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
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1 | L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
a | lo smaltimento previsto è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica; |
b | i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l'importazione di rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale trans-frontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione; |
c | esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti; |
d | l'importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti; |
e | l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti; |
f | esiste un modulo di notifica debitamente compilato; |
g | esiste un contratto scritto concluso tra l'esportatore con sede all'estero e l'impresa di smaltimento secondo l'allegato 2. |
2 | L'UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati. |
SR 814.610 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) OTRif Art. 23 Condizioni per il rilascio del consenso - 1 L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
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1 | L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
a | lo smaltimento previsto è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica; |
b | i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l'importazione di rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale trans-frontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione; |
c | esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti; |
d | l'importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti; |
e | l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti; |
f | esiste un modulo di notifica debitamente compilato; |
g | esiste un contratto scritto concluso tra l'esportatore con sede all'estero e l'impresa di smaltimento secondo l'allegato 2. |
2 | L'UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati. |
SR 814.610 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) OTRif Art. 23 Condizioni per il rilascio del consenso - 1 L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
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1 | L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
a | lo smaltimento previsto è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica; |
b | i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l'importazione di rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale trans-frontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione; |
c | esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti; |
d | l'importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti; |
e | l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti; |
f | esiste un modulo di notifica debitamente compilato; |
g | esiste un contratto scritto concluso tra l'esportatore con sede all'estero e l'impresa di smaltimento secondo l'allegato 2. |
2 | L'UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 30 Principi - 1 La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile. |
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1 | La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile. |
2 | Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati. |
3 | I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti - 1 I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. |
|
1 | I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. |
2 | Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. |
SR 814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti OPSR Art. 16 Informazioni per lo smaltimento di rifiuti edili - 1 In caso di lavori di costruzione, nell'ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che: |
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1 | In caso di lavori di costruzione, nell'ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che: |
a | saranno prodotti più di 200 m3 di rifiuti edili; oppure |
b | i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto. |
2 | Se ha preparato un piano di smaltimento secondo il capoverso 1, al termine dei lavori di costruzione, su richiesta dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia, il committente deve fornirle la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle prescrizioni da essa emanate. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti - 1 I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. |
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1 | I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. |
2 | Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 31a Collaborazione - 1 I Cantoni collaborano fra loro in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti e di smaltimento. Evitano le sovracapacità in impianti per i rifiuti. |
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1 | I Cantoni collaborano fra loro in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti e di smaltimento. Evitano le sovracapacità in impianti per i rifiuti. |
2 | Se non riescono a trovare un accordo, i Cantoni propongono soluzioni alla Confederazione. Se la mediazione della Confederazione non porta ad un accordo, il Consiglio federale può ordinare ai Cantoni di: |
a | definire le zone di provenienza e gli impianti ai quali devono essere consegnati i rifiuti perché vi siano trattati, riciclati o depositati definitivamente (comprensori di raccolta); |
b | determinare l'ubicazione degli impianti per i rifiuti; |
c | mettere a disposizione di altri Cantoni impianti idonei per i rifiuti; se necessario disciplina la ripartizione delle spese. |
SR 814.610 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) OTRif Art. 22 Obbligo del consenso - 1 I rifiuti possono essere importati soltanto con il consenso dell'UFAM. È considerato importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.42 |
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1 | I rifiuti possono essere importati soltanto con il consenso dell'UFAM. È considerato importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.42 |
2 | Non è necessario un consenso per l'importazione di rifiuti: |
a | destinati al riciclaggio: |
a1 | da uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell'OCSE e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3, o |
a2 | da uno Stato che non è membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo l'allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3; |
b | da uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se si tratta di campioni di rifiuti importati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l'importazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.43 |
SR 814.610 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) OTRif Art. 23 Condizioni per il rilascio del consenso - 1 L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
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1 | L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
a | lo smaltimento previsto è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica; |
b | i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l'importazione di rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale trans-frontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione; |
c | esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti; |
d | l'importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti; |
e | l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti; |
f | esiste un modulo di notifica debitamente compilato; |
g | esiste un contratto scritto concluso tra l'esportatore con sede all'estero e l'impresa di smaltimento secondo l'allegato 2. |
2 | L'UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati. |
SR 814.610 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) OTRif Art. 23 Condizioni per il rilascio del consenso - 1 L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
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1 | L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
a | lo smaltimento previsto è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica; |
b | i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l'importazione di rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale trans-frontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione; |
c | esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti; |
d | l'importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti; |
e | l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti; |
f | esiste un modulo di notifica debitamente compilato; |
g | esiste un contratto scritto concluso tra l'esportatore con sede all'estero e l'impresa di smaltimento secondo l'allegato 2. |
2 | L'UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati. |
SR 814.610 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) OTRif Art. 23 Condizioni per il rilascio del consenso - 1 L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
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1 | L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
a | lo smaltimento previsto è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica; |
b | i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l'importazione di rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale trans-frontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione; |
c | esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti; |
d | l'importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti; |
e | l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti; |
f | esiste un modulo di notifica debitamente compilato; |
g | esiste un contratto scritto concluso tra l'esportatore con sede all'estero e l'impresa di smaltimento secondo l'allegato 2. |
2 | L'UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati. |
SR 814.610 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) OTRif Art. 23 Condizioni per il rilascio del consenso - 1 L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
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1 | L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se: |
a | lo smaltimento previsto è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica; |
b | i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l'importazione di rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale trans-frontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione; |
c | esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti; |
d | l'importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti; |
e | l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti; |
f | esiste un modulo di notifica debitamente compilato; |
g | esiste un contratto scritto concluso tra l'esportatore con sede all'estero e l'impresa di smaltimento secondo l'allegato 2. |
2 | L'UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |