SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 5 Protezione delle specie - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali: |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali: |
a | la caccia è vietata; |
b | gli animali non devono essere disturbati, braccati o attirati fuori della zona; |
bbis | il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietati. I Cantoni possono accordare deroghe nelle zone residenziali; |
c | i cani devono essere condotti al guinzaglio; ne sono esclusi i cani d'utilità impiegati nell'agricoltura; |
d | è vietato portare seco o conservare armi e trappole. I Cantoni possono autorizzare eccezioni per persone che abitano all'interno della zona. Le persone autorizzate a cacciare o obbligate al servizio militare hanno il diritto, rispettivamente durante la caccia o per adempiere gli obblighi militari (servizio, tiro e ispezione obbligatori), di attraversare la zona lungo sentieri o strade muniti di armi scariche; |
e | gli esercizi militari con munizioni di guerra o d'esercizio come pure il decollo e l'atterraggio di aeromobili militari per scopi d'istruzione e addestramento sono vietati. Sono fatte salve l'utilizzazione vincolata da contratto di speciali poligoni di tiro e impianti militari nonché le regolamentazioni derogatorie per gli aeromobili militari stabilite dalle Forze aeree d'intesa con l'UFAM14; |
f | sono vietati il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell'ambito dell'esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a, nonché 28 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 maggio 201416 sugli atterraggi esterni; |
fbis | la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; sono fatti salvi gli interventi di polizia e gli interventi per il salvataggio di persone; i Cantoni possono inoltre autorizzare eccezioni per: |
fbis1 | la ricerca scientifica, |
fbis2 | programmi di monitoraggio degli effettivi di animali e dei biotopi, |
fbis3 | ispezioni di infrastrutture, |
fbis4 | fotografie e video realizzati nell'ambito di una manifestazione autorizzata secondo il capoverso 2, nonché per fotografie e video di interesse pubblico, |
fbis5 | il salvataggio di cuccioli di capriolo; |
g | la pratica del kitesurf o l'impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica del modellismo navale sono vietati; |
h | i Cantoni possono autorizzare misure speciali di promozione e protezione del patrimonio ittico (misure di gestione alieutica), nella misura in cui ciò non comprometta l'obiettivo delle riserve d'uccelli acquatici e migratori. |
2 | L'organizzazione di gare sportive o altre manifestazioni collettive è ammessa soltanto se non compromette lo scopo della protezione. Gli organizzatori necessitano di un'autorizzazione cantonale. |
3 | Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8-10 e 12.20 |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 - 1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
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1 | L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
1bis | Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.56 |
1ter | Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.57 |
2 | Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione. |
3 | La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera. |
4 | Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 11 Zone protette - 1 Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. |
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1 | Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. |
2 | Esso delimita, d'intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d'interesse nazionale. |
3 | Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d'intesa con il Consiglio federale. |
4 | I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli. |
5 | Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati. |
6 | Il Consiglio federale emana disposizioni per la tutela delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aree nonché aiuti finanziari per le spese legate alle misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree nonché in quelle di cui al capoverso 4.10 |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 12 - 1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: |
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1 | Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: |
a | i Comuni; |
b | le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se: |
b1 | sono attive a livello nazionale; |
b2 | perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. |
2 | Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto. |
3 | Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. |
4 | La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo su |
5 | Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 1 Scopo - 1 La presente legge si prefigge di: |
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1 | La presente legge si prefigge di: |
a | conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico; |
b | proteggere le specie animali minacciate; |
c | ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica; |
d | garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina. |
2 | Essa stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 1 Scopo - 1 La presente legge si prefigge di: |
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1 | La presente legge si prefigge di: |
a | conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico; |
b | proteggere le specie animali minacciate; |
c | ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica; |
d | garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina. |
2 | Essa stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 5 Specie cacciabili e periodi di protezione - 1 Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue: |
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1 | Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue: |
a | cervo |
b | cinghiale |
c | daino, cervo Sika e muflone |
d | capriolo |
e | camoscio |
f | lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico |
g | marmotta |
h | volpe |
i | tasso |
k | martora e faina |
l | fagiano di monte maschio, pernice bianca e pernice grigia |
m | colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale e cornacchia grigia |
n | fagiano comune |
o | svasso maggiore, folaga, cormorano e anatra selvatica |
p | beccaccia |
2 | Le specie seguenti di anatre selvatiche sono protette: oca selvatica, tadorna, casarca, smergo e cigno, anatra marmorizzata, edredone di Steller, moretta arlecchina, gobbo rugginoso, quattrocchi d'Islanda e fistone turco. |
3 | Le specie seguenti possono essere cacciate tutto l'anno: |
a | cane procione, procione lavatore e gatto domestico inselvatichito; |
b | cornacchia nera, gazza, ghiandaia e tortora domestica inselvatichita. |
4 | I Cantoni possono prolungare i periodi di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili. Ne hanno il dovere qualora lo esiga la protezione di specie localmente minacciate. |
5 | Essi possono, previo consenso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)5, accorciare provvisoriamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie. |
6 | Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, su piano nazionale, la lista delle specie cacciabili, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, oppure allargarla, indicando i periodi di protezione, quando il ristabilimento degli effettivi di specie protette permette nuovamente la caccia. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 11 Zone protette - 1 Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. |
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1 | Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. |
2 | Esso delimita, d'intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d'interesse nazionale. |
3 | Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d'intesa con il Consiglio federale. |
4 | I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli. |
5 | Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati. |
6 | Il Consiglio federale emana disposizioni per la tutela delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aree nonché aiuti finanziari per le spese legate alle misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree nonché in quelle di cui al capoverso 4.10 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 11 Zone protette - 1 Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. |
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1 | Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. |
2 | Esso delimita, d'intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d'interesse nazionale. |
3 | Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d'intesa con il Consiglio federale. |
4 | I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli. |
5 | Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati. |
6 | Il Consiglio federale emana disposizioni per la tutela delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aree nonché aiuti finanziari per le spese legate alle misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree nonché in quelle di cui al capoverso 4.10 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 11 Zone protette - 1 Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. |
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1 | Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. |
2 | Esso delimita, d'intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d'interesse nazionale. |
3 | Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d'intesa con il Consiglio federale. |
4 | I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli. |
5 | Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati. |
6 | Il Consiglio federale emana disposizioni per la tutela delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aree nonché aiuti finanziari per le spese legate alle misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree nonché in quelle di cui al capoverso 4.10 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
|
1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.01 Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP) - Ordinanza sulla caccia OCP Art. 9 Misure di autodifesa contro gli animali di specie protette - 1 Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: stornelli e merli.54 |
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1 | Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: stornelli e merli.54 |
2 | I Cantoni designano i mezzi autorizzati e determinano chi può prendere misure di autodifesa, in quale regione e in quale momento. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
|
1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 8 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina - 1 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
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1 | I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
2 | Per il resto sono valide le disposizioni cantonali concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 8 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina - 1 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
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1 | I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
2 | Per il resto sono valide le disposizioni cantonali concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 8 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina - 1 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
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1 | I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
2 | Per il resto sono valide le disposizioni cantonali concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 8 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina - 1 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
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1 | I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
2 | Per il resto sono valide le disposizioni cantonali concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 8 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina - 1 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
|
1 | I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
2 | Per il resto sono valide le disposizioni cantonali concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
|
1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.01 Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP) - Ordinanza sulla caccia OCP Art. 4 Regolazione degli effettivi di specie protette - 1 Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere misure temporanee per la regolazione degli effettivi di specie animali protette secondo l'articolo 12 capoverso 4 della legge sulla caccia se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:23 |
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1 | Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere misure temporanee per la regolazione degli effettivi di specie animali protette secondo l'articolo 12 capoverso 4 della legge sulla caccia se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:23 |
aeb | ... |
c | causano danni ingenti alla foresta, alle colture agricole o agli animali da reddito; |
d | mettono gravemente in pericolo le persone; |
e | propagano epizoozie; |
f | costituiscono un grave pericolo per insediamenti o edifici e impianti d'interesse pubblico; |
g | causano forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia. |
2 | Nella loro istanza, i Cantoni indicano all'UFAM: |
a | l'entità dell'effettivo; |
b | la natura del pericolo e l'area interessata da tale pericolo; |
c | la proporzione del danno e l'area interessata dallo stesso; |
d | le misure di prevenzione dei danni adottate; |
e | il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull'effettivo; |
f | la situazione della rigenerazione nel bosco.28 |
3 | Comunicano annualmente all'UFAM29 il luogo, il momento e il risultato degli interventi. |
4 | ...30 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 42 - 1 Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. |
|
1 | Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. |
2 | Il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato. |
3 | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, le spese di cura possono essere fatte valere adeguatamente come danno anche quando eccedono il valore dell'animale.26 |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
|
1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 157 Libero apprezzamento delle prove - Il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 718 - Le cose senza padrone diventano proprietà di colui che se ne impossessa con l'intenzione di divenirne proprietario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 919 - 1 È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere. |
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1 | È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere. |
2 | Trattandosi di servitù prediali ed oneri fondiari, l'effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 139 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | ... 199 |
3 | Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se: |
a | fa mestiere del furto; |
b | ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine; |
c | per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o ha cagionato un'esplosione; o |
d | per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.200 |
4 | Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 719 - 1 Gli animali presi e ritenuti diventano senza padrone se ricuperano la libertà, ed il loro padrone non li insegue immediatamente e senza interruzione e non cerca di riprenderli. |
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1 | Gli animali presi e ritenuti diventano senza padrone se ricuperano la libertà, ed il loro padrone non li insegue immediatamente e senza interruzione e non cerca di riprenderli. |
2 | Gli animali addomesticati diventano senza padrone quando siano ridiventati selvatici e non ritornino più dal proprietario. |
3 | Gli sciami d'api non diventano senza padrone per il solo fatto che si trasportino sul fondo altrui. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 8 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina - 1 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
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1 | I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
2 | Per il resto sono valide le disposizioni cantonali concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |