SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 7a Amministrazione federale decentralizzata - (art. 2 cpv. 3 LOGA) |
|
1 | L'Amministrazione federale decentralizzata si compone delle seguenti quattro categorie di unità amministrative: |
a | le commissioni extraparlamentari di cui all'articolo 57a LOGA; |
b | le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo; |
c | gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato; |
d | le società anonime in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato. |
2 | Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono vincolate a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la legge non disponga altrimenti. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 7a Amministrazione federale decentralizzata - (art. 2 cpv. 3 LOGA) |
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1 | L'Amministrazione federale decentralizzata si compone delle seguenti quattro categorie di unità amministrative: |
a | le commissioni extraparlamentari di cui all'articolo 57a LOGA; |
b | le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo; |
c | gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato; |
d | le società anonime in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato. |
2 | Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono vincolate a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la legge non disponga altrimenti. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 7a Amministrazione federale decentralizzata - (art. 2 cpv. 3 LOGA) |
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1 | L'Amministrazione federale decentralizzata si compone delle seguenti quattro categorie di unità amministrative: |
a | le commissioni extraparlamentari di cui all'articolo 57a LOGA; |
b | le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo; |
c | gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato; |
d | le società anonime in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato. |
2 | Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono vincolate a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la legge non disponga altrimenti. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 7a Amministrazione federale decentralizzata - (art. 2 cpv. 3 LOGA) |
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1 | L'Amministrazione federale decentralizzata si compone delle seguenti quattro categorie di unità amministrative: |
a | le commissioni extraparlamentari di cui all'articolo 57a LOGA; |
b | le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo; |
c | gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato; |
d | le società anonime in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato. |
2 | Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono vincolate a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la legge non disponga altrimenti. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 7a Amministrazione federale decentralizzata - (art. 2 cpv. 3 LOGA) |
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1 | L'Amministrazione federale decentralizzata si compone delle seguenti quattro categorie di unità amministrative: |
a | le commissioni extraparlamentari di cui all'articolo 57a LOGA; |
b | le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo; |
c | gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato; |
d | le società anonime in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato. |
2 | Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono vincolate a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la legge non disponga altrimenti. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 7a Amministrazione federale decentralizzata - (art. 2 cpv. 3 LOGA) |
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1 | L'Amministrazione federale decentralizzata si compone delle seguenti quattro categorie di unità amministrative: |
a | le commissioni extraparlamentari di cui all'articolo 57a LOGA; |
b | le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo; |
c | gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato; |
d | le società anonime in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato. |
2 | Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono vincolate a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la legge non disponga altrimenti. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 7a Amministrazione federale decentralizzata - (art. 2 cpv. 3 LOGA) |
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1 | L'Amministrazione federale decentralizzata si compone delle seguenti quattro categorie di unità amministrative: |
a | le commissioni extraparlamentari di cui all'articolo 57a LOGA; |
b | le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo; |
c | gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato; |
d | le società anonime in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato. |
2 | Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono vincolate a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la legge non disponga altrimenti. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 7a Amministrazione federale decentralizzata - (art. 2 cpv. 3 LOGA) |
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1 | L'Amministrazione federale decentralizzata si compone delle seguenti quattro categorie di unità amministrative: |
a | le commissioni extraparlamentari di cui all'articolo 57a LOGA; |
b | le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo; |
c | gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato; |
d | le società anonime in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato. |
2 | Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono vincolate a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la legge non disponga altrimenti. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 7a Amministrazione federale decentralizzata - (art. 2 cpv. 3 LOGA) |
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1 | L'Amministrazione federale decentralizzata si compone delle seguenti quattro categorie di unità amministrative: |
a | le commissioni extraparlamentari di cui all'articolo 57a LOGA; |
b | le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo; |
c | gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato; |
d | le società anonime in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato. |
2 | Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono vincolate a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la legge non disponga altrimenti. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 7a Amministrazione federale decentralizzata - (art. 2 cpv. 3 LOGA) |
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1 | L'Amministrazione federale decentralizzata si compone delle seguenti quattro categorie di unità amministrative: |
a | le commissioni extraparlamentari di cui all'articolo 57a LOGA; |
b | le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo; |
c | gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato; |
d | le società anonime in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato. |
2 | Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono vincolate a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la legge non disponga altrimenti. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 4 Indicazioni |
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1 | Il fornitore deve trasmettere alla PostCom le seguenti indicazioni in formato elettronico e cartaceo: |
a | nome, ditta e indirizzo; |
b | descrizione delle prestazioni; |
c | descrizione dell'organizzazione; |
d | indicazioni sulla cifra d'affari annua realizzata con servizi postali forniti a proprio nome; |
e | prova della sede, del domicilio o della stabile organizzazione in Svizzera; |
f | prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore. |
2 | Il fornitore deve provare di avere sede, domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera mediante un estratto del registro di commercio oppure un certificato di domicilio. |
3 | Se ha sede o domicilio all'estero, il fornitore deve produrre la prova di cui al capoverso 1 lettera e mediante un estratto del registro di commercio, un certificato di domicilio o un documento equivalente e indicare un recapito in Svizzera. |
4 | Il fornitore deve comunicare entro due settimane alla PostCom qualsiasi modifica delle indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a ed e. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 7 Modifica della cifra d'affari annua - I fornitori notificatisi conformemente all'articolo 3 capoverso 1 che, con i servizi postali forniti a proprio nome, realizzano per due anni consecutivi una cifra d'affari annua inferiore a 500 000 franchi devono comunicare alla PostCom la modifica della cifra d'affari annua entro due mesi dalla chiusura dei conti. Dal momento in cui hanno comunicato tale modifica, sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 8-10. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 8 Obbligo di notifica semplificata |
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1 | I fornitori che con i servizi postali forniti a proprio nome realizzano una cifra d'affari annua inferiore a 500 000 franchi devono notificare alla PostCom l'inizio della loro attività entro due mesi e trasmetterle le seguenti indicazioni: |
a | nome, ditta e indirizzo; |
b | descrizione delle prestazioni; |
c | indicazioni sulla cifra d'affari annua realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome.4 |
2 | La PostCom disciplina i dettagli amministrativi. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 9 Disposizioni non applicabili - I fornitori sono esonerati dai seguenti obblighi:5 |
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a | l'obbligo di fornire le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4-7; |
b | l'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
c | l'obbligo di cui all'articolo 28; |
d | l'obbligo di fornire informazioni di cui all'articolo 59; |
e | l'obbligo di pagare la tassa di vigilanza di cui all'articolo 78. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 9 Disposizioni non applicabili - I fornitori sono esonerati dai seguenti obblighi:5 |
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a | l'obbligo di fornire le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4-7; |
b | l'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
c | l'obbligo di cui all'articolo 28; |
d | l'obbligo di fornire informazioni di cui all'articolo 59; |
e | l'obbligo di pagare la tassa di vigilanza di cui all'articolo 78. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 9 Disposizioni non applicabili - I fornitori sono esonerati dai seguenti obblighi:5 |
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a | l'obbligo di fornire le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4-7; |
b | l'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
c | l'obbligo di cui all'articolo 28; |
d | l'obbligo di fornire informazioni di cui all'articolo 59; |
e | l'obbligo di pagare la tassa di vigilanza di cui all'articolo 78. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 61 Analisi delle condizioni di lavoro abituali nel settore e definizione di standard minimi |
|
1 | La PostCom analizza periodicamente le condizioni di lavoro abituali nel settore, in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | la retribuzione, inclusi i supplementi salariali e il pagamento del salario in caso di impedimento al lavoro; |
b | l'orario di lavoro, inclusa la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e a turni; |
c | il diritto alle vacanze. |
2 | La PostCom analizza le condizioni di lavoro abituali nel settore determinando i valori medi ponderati dei salari annui effettivi dei lavoratori nel settore operativo. |
3 | La PostCom definisce standard minimi. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 62 Banca dati |
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1 | La PostCom tiene una banca dati per la registrazione e la gestione dei fornitori. Può iscrivervi, in particolare, misure, oneri e sanzioni. |
2 | La PostCom può pubblicare un elenco dei fornitori notificati e i dati sul servizio universale nel settore dei servizi postali. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 61 Analisi delle condizioni di lavoro abituali nel settore e definizione di standard minimi |
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1 | La PostCom analizza periodicamente le condizioni di lavoro abituali nel settore, in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | la retribuzione, inclusi i supplementi salariali e il pagamento del salario in caso di impedimento al lavoro; |
b | l'orario di lavoro, inclusa la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e a turni; |
c | il diritto alle vacanze. |
2 | La PostCom analizza le condizioni di lavoro abituali nel settore determinando i valori medi ponderati dei salari annui effettivi dei lavoratori nel settore operativo. |
3 | La PostCom definisce standard minimi. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 5 Prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore |
|
1 | Il fornitore deve produrre ogni anno la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore. |
2 | Se, per il settore dei servizi postali, il fornitore ha concluso un contratto collettivo di lavoro, si presume che le condizioni di lavoro abituali nel settore siano rispettate. |
3 | Il fornitore conviene per scritto con i subappaltatori che realizzano più del 50 per cento della cifra d'affari annua con i servizi postali che le condizioni di lavoro abituali nel settore vengono rispettate. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 61 Analisi delle condizioni di lavoro abituali nel settore e definizione di standard minimi |
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1 | La PostCom analizza periodicamente le condizioni di lavoro abituali nel settore, in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | la retribuzione, inclusi i supplementi salariali e il pagamento del salario in caso di impedimento al lavoro; |
b | l'orario di lavoro, inclusa la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e a turni; |
c | il diritto alle vacanze. |
2 | La PostCom analizza le condizioni di lavoro abituali nel settore determinando i valori medi ponderati dei salari annui effettivi dei lavoratori nel settore operativo. |
3 | La PostCom definisce standard minimi. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 5 Prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore |
|
1 | Il fornitore deve produrre ogni anno la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore. |
2 | Se, per il settore dei servizi postali, il fornitore ha concluso un contratto collettivo di lavoro, si presume che le condizioni di lavoro abituali nel settore siano rispettate. |
3 | Il fornitore conviene per scritto con i subappaltatori che realizzano più del 50 per cento della cifra d'affari annua con i servizi postali che le condizioni di lavoro abituali nel settore vengono rispettate. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
|
1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
|
1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 7a Amministrazione federale decentralizzata - (art. 2 cpv. 3 LOGA) |
|
1 | L'Amministrazione federale decentralizzata si compone delle seguenti quattro categorie di unità amministrative: |
a | le commissioni extraparlamentari di cui all'articolo 57a LOGA; |
b | le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo; |
c | gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato; |
d | le società anonime in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato. |
2 | Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono vincolate a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la legge non disponga altrimenti. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom |
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1 | I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente. |
2 | Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo: |
a | le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali; |
b | le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro; |
c | la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali; |
d | gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino; |
e | la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5; |
f | la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; |
g | le indicazioni relative ai subappaltatori. |
3 | Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |