et 89 al. 1
OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
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| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 926 |
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| Ogni possessore ha il diritto di difendersi con la forza contro l'altrui illecita violenza. | ||||||
| Se un fondo gli è tolto violentemente o clandestinamente, egli può riprenderne il possesso espellendone l'usurpatore entro un congruo termine dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. [1] | ||||||
| Se una cosa mobile gli è tolta violentemente o clandestinamente, egli può toglierla all'usurpatore colto sul fatto e immediatamente inseguito. [2] | ||||||
| Le autorità competenti gli garantiscono tempestivamente l'intervento richiesto dalle circostanze. Può farsi ragione da sé soltanto se l'intervento delle autorità non può essere ottenuto tempestivamente e deve astenersi da ogni via di fatto non giustificata dalle circostanze. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2025 (Protezione del possesso di fondi contro l'altrui illecita violenza), in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 16; FF 2024 116). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2025 (Protezione del possesso di fondi contro l'altrui illecita violenza), in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 16; FF 2024 116). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 2025 (Protezione del possesso di fondi contro l'altrui illecita violenza), in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 16; FF 2024 116). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
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| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
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| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
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| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
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| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
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| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||